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Richiesta documentazione bancaria ex art. 119 TUB: modello e termini

Ottobre 29, 2026by Redazione

Richiesta documentazione bancaria ex art. 119 TUB: scopri come ottenere estratti conto, operazioni e contratti, i costi e i termini previsti.

Ottenere copia della documentazione bancaria è un diritto importante per chi vuole verificare la correttezza degli addebiti, ricostruire un rapporto di finanziamento o controllare la legittimità di una richiesta di pagamento.

Che cos’è la richiesta di documentazione bancaria ex art. 119 TUB?

Quando una banca richiede il pagamento di un debito, contesta un saldo negativo o agisce per recuperare le somme derivanti da un finanziamento, può essere fondamentale esaminare i documenti relativi al rapporto bancario. Lo stesso vale quando il cliente desidera verificare gli addebiti effettuati sul proprio conto corrente o ricostruire la storia di un finanziamento ormai estinto.

In qualità di avvocati specializzati nella difesa del debitore e nel diritto delle esecuzioni immobiliari, in questo articolo parleremo di come richiedere la documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119 del Testo Unico Bancario (TUB), quali documenti possono essere richiesti, quali sono i termini di consegna e cosa fare se la banca non risponde o trasmette soltanto una parte della documentazione.

La norma di riferimento è l’art. 119, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993, che riconosce al cliente, a chi gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni effettuate negli ultimi dieci anni.

Si tratta di uno strumento che può assumere particolare importanza anche nella gestione di situazioni debitorie complesse, perché permette di acquisire elementi utili per verificare l’origine e l’ammontare delle somme richieste dalla banca o da un soggetto che abbia acquistato il credito.

Quali documenti si possono richiedere alla banca?

L’art. 119, comma 4, TUB riguarda la documentazione relativa alle singole operazioni bancarie compiute negli ultimi dieci anni. In concreto, a seconda del rapporto e delle operazioni interessate, è possibile richiedere, ad esempio, estratti conto, contabili di bonifici, documenti relativi a pagamenti e prelievi e altra documentazione utile a ricostruire i movimenti registrati.

La richiesta dovrebbe individuare con sufficiente precisione il rapporto bancario interessato, il periodo di riferimento e, quando possibile, le operazioni di cui si desidera ottenere copia.

Occorre però distinguere la documentazione relativa alle operazioni dal contratto bancario che disciplina il rapporto. Il contratto contiene le condizioni fondamentali concordate tra le parti, come i tassi di interesse, le commissioni e gli altri oneri applicabili, mentre gli estratti conto e le contabili documentano lo svolgimento concreto del rapporto.

Questa distinzione è importante perché il diritto di ottenere copia dei contratti non coincide perfettamente con quello disciplinato dall’art. 119, comma 4, TUB.

La banca deve consegnare anche copia del contratto?

Sì, il cliente può chiedere alla banca copia del contratto relativo al rapporto intrattenuto. Il fondamento giuridico di questa richiesta, tuttavia, non deve essere individuato esclusivamente nell’art. 119 TUB.

L’art. 117 TUB disciplina la forma scritta dei contratti bancari e la consegna di un esemplare al cliente. Inoltre, gli artt. 1175 e 1375 c.c. impongono alle parti di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale.

La giurisprudenza ha riconosciuto che tali principi possono fondare il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione contrattuale, anche quando non sia più materialmente in possesso del documento originario.

In questo senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione valorizzando il dovere della banca di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio e al suo svolgimento. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1796/2012, ha inoltre distinto il contratto bancario dalla documentazione contabile soggetta agli obblighi di conservazione previsti per quest’ultima.

Anche il Tribunale di Siena, con la sentenza n. 49 del 18 gennaio 2020, ha ribadito che l’estraneità dei contratti all’ambito specifico dell’art. 119 TUB non esclude il diritto del cliente a richiederne copia, sulla base degli obblighi di correttezza e buona fede.

Il limite temporale di dieci anni previsto dall’art. 119 TUB per le singole operazioni non può quindi essere automaticamente esteso ai contratti bancari. La possibilità di ottenerne copia deve essere valutata sulla base della natura del documento, del rapporto e delle circostanze concrete.

Entro quanto tempo la banca deve consegnare i documenti?

Per le richieste che rientrano nell’art. 119, comma 4, TUB, la banca deve fornire la documentazione entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla richiesta.

Il termine massimo di 90 giorni rappresenta un riferimento essenziale per il cliente, soprattutto quando i documenti sono necessari per contestare un addebito, verificare un credito o predisporre una difesa in una controversia bancaria.

Il diritto può essere esercitato sia durante la vigenza del rapporto sia dopo la sua chiusura, purché la richiesta riguardi documenti relativi a operazioni effettuate nel decennio di riferimento.

Per la documentazione contrattuale, invece, occorre considerare il diverso fondamento della richiesta e le circostanze del caso: il termine previsto dall’art. 119 TUB non va applicato automaticamente a qualsiasi documento richiesto alla banca.

È opportuno conservare la prova della data di ricezione della richiesta da parte dell’istituto, ad esempio attraverso la ricevuta di consegna della PEC o l’avviso di ricevimento della raccomandata.

Quanto costa richiedere la documentazione bancaria?

L’art. 119, comma 4, TUB prevede che i costi di produzione della documentazione siano a carico del cliente. Ciò non significa, però, che la banca possa addebitare qualsiasi importo.

Le somme richieste devono essere riconducibili ai costi di produzione e reperimento dei documenti, secondo quanto previsto dalle condizioni di trasparenza applicabili. Gli importi possono variare in base alla tipologia del documento, al formato e alla sua reperibilità negli archivi.

Prima di procedere con la ricerca, la banca può comunicare un preventivo delle spese. Il cliente può così conoscere il costo presumibile della richiesta e decidere come procedere.

Per la documentazione contrattuale, è necessario verificare le regole applicabili al caso concreto e le condizioni adottate dall’istituto. Non è corretto estendere automaticamente a tutte le banche eventuali politiche di gratuità previste da uno specifico intermediario.

Come presentare la richiesta di documentazione bancaria?

La richiesta deve essere formulata in modo chiaro e per iscritto, così da poter dimostrare quali documenti siano stati richiesti e in quale data.

È possibile rivolgersi alla filiale presso la quale è stato intrattenuto il rapporto, consegnando la richiesta a mano oppure inviandola tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC – senz’altro opzione preferibile. È opportuno verificare sul sito ufficiale della banca l’indirizzo corretto e le eventuali procedure interne previste per le richieste documentali.

La richiesta dovrebbe contenere:

  • i dati identificativi del richiedente, con codice fiscale e recapiti;
  • i dati del titolare del rapporto bancario, se diverso dal richiedente;
  • l’indicazione del rapporto interessato, come conto corrente o finanziamento, con il relativo numero se disponibile;
  • il periodo temporale e la tipologia dei documenti richiesti;
  • la qualità in cui si agisce, ad esempio come titolare del rapporto, delegato o erede;
  • la modalità preferita per ricevere la documentazione e un indirizzo PEC o altro recapito utile.

È consigliabile allegare una copia del documento d’identità e del codice fiscale. Se la richiesta è presentata da un soggetto diverso dall’intestatario, occorre inoltre documentare adeguatamente il titolo che lo legittima ad agire, ad esempio una delega o la documentazione relativa alla successione.

Non è sempre indispensabile conoscere ogni dettaglio del rapporto: secondo la giurisprudenza, possono essere sufficienti gli elementi necessari a consentire alla banca di individuare il cliente, il tipo di rapporto e il periodo interessato. Una richiesta precisa, tuttavia, può facilitare la ricerca e ridurre il rischio di risposte incomplete.

Modello di richiesta di documentazione bancaria ex art. 119 TUB

Di seguito un modello da adattare alle caratteristiche del rapporto e ai documenti effettivamente necessari.

Mittente:
Nome e cognome: [●]
Codice fiscale: [●]
Residenza: [●]
PEC/e-mail: [●]

Destinatario:
Spett.le [Nome della banca]
Alla filiale di [●] / Ufficio competente
PEC: [indirizzo ufficiale della banca]

Oggetto: Richiesta di copia della documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119, comma 4, D.Lgs. n. 385/1993 (TUB)

Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], nato/a a [luogo] il [data], codice fiscale [●], in qualità di [titolare del rapporto/delegato/erede o altro avente titolo], con riferimento al rapporto di [conto corrente/finanziamento/altro], identificato dal numero [●] e intestato a [●],

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 119, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993, copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate nel periodo compreso tra [data iniziale] e [data finale], e in particolare:

  • [estratti conto e documenti di sintesi, se pertinenti];
  • [contabili di specifiche operazioni];
  • [documentazione relativa a pagamenti, bonifici o altri movimenti];
  • [ulteriori documenti da individuare con precisione].

[Se necessario, aggiungere una richiesta separata di copia del contratto bancario e delle successive modifiche, richiamando anche gli obblighi di consegna e i principi di correttezza e buona fede applicabili al rapporto.]

Si chiede che la documentazione sia resa disponibile entro il termine previsto dalla normativa applicabile e, per quanto riguarda la richiesta ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, entro il termine massimo di 90 giorni.

Si prega di comunicare preventivamente gli eventuali costi di produzione e ricerca documentale, con indicazione delle relative voci, e di trasmettere la documentazione tramite [PEC/ritiro in filiale/altro recapito concordato].

Si allegano copia del documento d’identità e del codice fiscale, nonché [eventuale delega o documentazione attestante la qualità di erede o altro titolo].

Luogo e data: [●]

Firma: [●]

Il modello deve essere adattato al tipo di rapporto e alla documentazione richiesta. Se si chiedono sia le operazioni bancarie sia il contratto, è opportuno distinguere le due richieste, in modo da chiarire il fondamento giuridico di ciascuna.

Cosa fare se la banca non risponde entro 90 giorni?

Se la banca non risponde entro il termine previsto, consegna soltanto una parte dei documenti o richiede costi che il cliente ritiene non giustificati, è opportuno intervenire tempestivamente.

Un primo passo consiste nel contattare la filiale o l’ufficio competente, richiamando la richiesta già inviata e specificando quali documenti non siano stati consegnati. È utile conservare tutta la corrispondenza e la documentazione relativa agli eventuali pagamenti delle spese richieste.

Se il problema non viene risolto, è possibile presentare un reclamo scritto alla banca, seguendo la procedura indicata sul sito ufficiale dell’intermediario e nella documentazione di trasparenza. Nel reclamo è opportuno riepilogare la richiesta originaria, indicare la data di ricezione e precisare se la mancata risposta riguardi l’intera documentazione o soltanto alcuni documenti.

Qualora anche il reclamo non consenta di ottenere una soluzione, si può valutare, in base alla natura della controversia e ai presupposti applicabili, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o ad altri strumenti di tutela. La scelta dello strumento più appropriato richiede di verificare la materia contestata, la posizione del richiedente e le condizioni di ammissibilità.

Se la documentazione serve per contestare un credito azionato giudizialmente o per predisporre una difesa in una procedura esecutiva, è importante non attendere passivamente la risposta della banca: i termini processuali possono essere autonomi e non vengono automaticamente sospesi dalla richiesta documentale.

Perché la documentazione bancaria è importante nella difesa del debitore?

La documentazione bancaria può essere determinante quando occorre ricostruire l’origine di un debito e verificare le somme effettivamente dovute. L’esame del contratto, degli estratti conto e delle comunicazioni intercorse può aiutare a individuare le condizioni applicate, gli addebiti registrati e gli elementi necessari per contestare una pretesa creditoria.

Questo aspetto può assumere rilievo anche quando il mancato pagamento di un finanziamento o di un altro debito bancario abbia condotto a iniziative di recupero del credito e, successivamente, al pignoramento di un immobile.

La richiesta di documentazione non determina, da sola, la nullità del credito né comporta automaticamente la sospensione di un procedimento giudiziario. Può però consentire di acquisire elementi utili per valutare la fondatezza della pretesa, individuare eventuali criticità documentali e scegliere la strategia di tutela più adeguata.

Ogni situazione deve essere esaminata singolarmente, tenendo conto della documentazione disponibile, della natura del rapporto, delle contestazioni proponibili e degli eventuali termini da rispettare.

La vendita all’asta non è sempre l’unica strada

La vendita all’asta non è sempre l’unica strada. Ogni situazione debitoria va valutata caso per caso. Lo Studio analizza la procedura, l’entità dei debiti e la posizione del debitore per verificare se esistano margini per una trattativa con i creditori, un accordo a saldo e stralcio o una soluzione alternativa alla vendita forzata.

In determinate situazioni può essere valutato anche il coinvolgimento di un investitore, tra le società collegate allo Studio, verificando la sostenibilità economica dell’operazione, la possibilità per il debitore di continuare a vivere nell’immobile attraverso una locazione e, quando possibile, un eventuale riacquisto dopo 5 o 10 anni.

Non si tratta di una soluzione automatica, ma di un’operazione che deve essere costruita e verificata sotto il profilo giuridico ed economico. Per questo è fondamentale intervenire il prima possibile: quando la procedura è ancora in una fase nella quale esistono margini di negoziazione, possono esserci maggiori possibilità di individuare una soluzione alternativa alla vendita forzata.

Esperienza pratica dello Studio

L’esperienza professionale del nostro Studio deriva da quella del suo fondatore, l’Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli. L’Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli è un avvocato esperto nella difesa dal pignoramento immobiliare e nelle esecuzioni immobiliari, con attività professionale rivolta alla tutela dei debitori e del patrimonio immobiliare.

Opera professionalmente a Napoli, Roma e Milano e, attraverso la propria organizzazione professionale, su tutto il territorio nazionale. È Partner del Sole 24 Ore e membro della Commissione Mercati e Strumenti Finanziari del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. È inoltre autore del Manuale Completo sulla Difesa dal Pignoramento Immobiliare, opera dedicata agli strumenti giuridici utilizzabili dal debitore per contrastare, sospendere o gestire una procedura di pignoramento immobiliare.

L’esperienza maturata nella gestione delle procedure esecutive immobiliari ci consente di affrontare il pignoramento non soltanto dal punto di vista strettamente processuale, ma anche valutando le diverse possibilità che possono essere concretamente utilizzate per tutelare il patrimonio del debitore.

In questo contesto, l’esame della documentazione bancaria può rappresentare un passaggio utile per comprendere la posizione debitoria e verificare quali iniziative siano concretamente percorribili. La valutazione deve sempre partire dai documenti disponibili e dalla situazione specifica del cliente, senza dare per scontato che ogni contestazione sia fondata o che sia sempre possibile evitare la vendita dell’immobile.

Conclusioni: come tutelarsi in caso di documentazione bancaria mancante

Il diritto di ottenere la documentazione bancaria costituisce uno strumento importante per il cliente che intende conoscere e verificare lo svolgimento del proprio rapporto con la banca. L’art. 119, comma 4, TUB consente di richiedere copia dei documenti relativi alle singole operazioni degli ultimi dieci anni, con consegna entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni. Per i contratti bancari, invece, occorre considerare il distinto fondamento giuridico del diritto alla copia.

Una richiesta formulata correttamente, accompagnata dalle informazioni necessarie a identificare il rapporto, può facilitare il reperimento dei documenti. In caso di mancata risposta o di consegna incompleta, è possibile valutare un reclamo e gli ulteriori strumenti di tutela applicabili.

Quando la documentazione è collegata a una situazione debitoria complessa o a una procedura di pignoramento immobiliare, è importante esaminare tempestivamente gli atti e verificare quali iniziative siano concretamente utili alla difesa del patrimonio.

Lo Studio Associato Borselli, specializzato esclusivamente nel diritto delle esecuzioni immobiliari e nella difesa del debitore, offre assistenza nella valutazione delle situazioni debitorie e delle procedure esecutive immobiliari. Contattare lo Studio per una consulenza personalizzata consente di analizzare il caso concreto, individuare le criticità e valutare le possibili strategie di tutela.

FAQ

1. Quanti anni di documentazione bancaria posso richiedere?
Ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, puoi richiedere la documentazione relativa alle singole operazioni effettuate negli ultimi dieci anni.

2. La banca può impiegare più di 90 giorni per rispondere?
Per la documentazione rientrante nell’art. 119, comma 4, TUB, la consegna deve avvenire entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla richiesta.

3. Posso chiedere documenti relativi a un conto corrente chiuso?
Sì. La chiusura del rapporto non esclude il diritto di richiedere copia della documentazione relativa alle operazioni del decennio di riferimento.

4. Posso ottenere una copia del contratto di finanziamento?
Sì. Il diritto alla copia del contratto può fondarsi sull’art. 117 TUB e sui principi di correttezza e buona fede, distintamente dal diritto previsto dall’art. 119 TUB per le singole operazioni.

5. Cosa posso fare se la banca non consegna i documenti?
Puoi sollecitare la filiale, presentare un reclamo scritto e valutare gli strumenti di tutela disponibili. Se è in corso un procedimento giudiziario, è importante verificare tempestivamente i termini processuali.

avv.p. Silvia Bizzi

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli) 

 

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

Redazione

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