Atto di precetto: la guida completa dopo la Cartabia. Cos’è? Come si notifica? Quali sono i presupposti? Cosa cambia con la Cartabia? Come ci si oppone?
Com’è noto, la Riforma Cartabia ha introdotto una serie di importanti modifiche al processo civile italiano, con l’obiettivo di renderlo più rapido, efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini, snellendo e semplificando la procedura. Tra gli istituti interessati da queste novità vi è anche l’atto di precetto, uno strumento fondamentale nell’ambito dell’esecuzione forzata.
Comprendere come la Riforma abbia inciso su questo atto è fondamentale, quindi, per capire meglio le nuove dinamiche che regolano il rapporto tra creditore e debitore e i tempi della giustizia civile.
In questo articolo cercheremo di chiarire cos’è l’atto di precetto, a cosa serve, quali sono le principali novità introdotte dalla Riforma Cartabia e quali conseguenze pratiche comportano tali cambiamenti.
Atto di precetto: cosa è?
Secondo il disposto dell’art. 480, 1° comma, c.p.c., “il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.
In termini più semplici, non è altro che l’ultimo avvertimento formale che il creditore rivolge al debitore prima dare inizio alla procedura di esecuzione forzata. In altre parole, è il “documento” con cui il creditore, munito di un titolo esecutivo (ad esempio una sentenza, un decreto ingiuntivo, un assegno, un cambiale ecc.: per sapere quali siano i titoli esecutivi si legga questo articolo), intima al debitore di adempiere entro un termine prestabilito, almeno di 10 giorni.
Se il debitore non paga, il creditore può procedere al recupero di quanto gli è dovuto con azioni più invasive, come il pignoramento dei beni mobili, immobili o dei crediti presso terzi.
Con l’atto di precetto, dunque, la manifestazione della volontà di procedere ad esecuzione forzata da parte del creditore, viene compiuta in modo esplicito e solenne.
Atto di precetto: come si notifica?
Il precetto è un atto tipicamente recettizio, nel senso che può produrre i suoi effetti solo nel momento in cui viene portato a conoscenza – mediante notificazione – del suo destinatario (cioè il debitore).
Per quanto riguarda le modalità di notificazione, il codice dispone che il precetto vada notificato alla parte “personalmente” (artt. 137 e ss. e art. 480, co. 4). Ciò significa che, l’atto di precetto non può essere notificato al difensore della parte (come accade spesso per altri atti processuali). Ma deve essere indirizzato direttamente al debitore.
In pratica:
- Se il debitore è una persona fisica: l’atto deve essere consegnato (fisicamente dall’ufficiale giudiziario o via PEC- solo laddove risultante dai registri pubblici, in altre parole solo quando è in possesso di una pec ufficiale, ad esempio perché professionista) all’indirizzo di residenza della persona stessa.
- Se il debitore è una società o un ente: la notifica deve essere fatta presso la sede legale o al legale rappresentante, non al semplice avvocato che ha assistito la società in giudizio, a mezzo pec.
Perché questo? Perché l’atto di precetto, con cui si intima al debitore di pagare entro un termine preciso, è atto prodromico all’atto di pignoramento con cui ha inizio l’esecuzione forzata. Per cui la legge vuole che il debitore sia personalmente e inequivocabilmente a conoscenza di questo “ultimo avvertimento”, così da non subire un pignoramento “a sorpresa”.
Presupposti del precetto: quali sono? E cosa cambia con la Cartabia?
I commi 2 e 3 dell’art. 480 c.p.c. indicano dettagliatamente i requisiti che il precetto deve contenere a pena di nullità, in aggiunta all’intimazione ad adempiere che ne costituisce l’elemento essenziale.
Dunque, il precetto deve contenere a pena di nullità:
- l’indicazione delle parti;
- la data di notificazione del titolo esecutivo (se è fatta separatamente);
- la trascrizione integrale del titolo, se è richiesta dalla legge (es. cambiale, scrittura privata autenticata, ecc.);
- l’avvertimento che il debitore può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore;
- l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione;
- la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante (creditore), nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione (se è sottoscritto dalla parte personalmente) oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale.
La Riforma Cartabia ha toccato diversi aspetti del processo esecutivo e, in particolare, ha inciso anche sull’atto di precetto, introducendo al suo interno un nuovo elemento.
Infatti, come abbiamo appena visto, ai sensi del nuovo terzo comma dell’art. 480 c.p.c l’atto di precetto dovrà contenere: “l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale”. In mancanza di tale indicazione, “le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall’art. 149 – bis.”
(Per approfondimenti si legga “Precetto in rinnovazione: guida post Cartabia”.)
Modello di atto di precetto
ATTO DI PRECETTO
(art. 480 c.p.c., come modificato dalla riforma Cartabia)
Il Sig. … omissis …, C.F. … omissis …, residente in … omissis …, rappresentato e difeso, dall’Avv. … omissis …, C.F. … omissis …, con studio in … omissis …, PEC … omissis …, Fax … omissis …, giusta procura in calce,
PREMESSO CHE
in forza di … omissis … [titolo esecutivo: sentenza/decreto ingiuntivo/scrittura privata autenticata ecc.];
ad es. con decreto ingiuntivo telematico n. … omissis… del … omissis… (R.G. … omissis…/… omissis…), notificato in data… omissis…, dichiarato esecutivo in data… omissis…, il Tribunale di … omissis…ingiungeva al sig. … omissis… (Cod. fisc. … omissis…) (o alla società … omissis…, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore sig., Cod. fisc. e P.Iva … omissis…) di pagare in favore dell’odierno istante la somma di Euro … omissis…, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio;
il debitore Sig./Società … omissis …, C.F./P.IVA … omissis …, residente/sede in … omissis …;
è tenuto a pagare la somma di € … omissis …, oltre interessi e spese;
Tutto quanto premesso, il Sig. … omissis …, (o società … omissis …, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore sig. … omissis …), come sopra rappresentato/a e difeso/a
INTIMA E FA PRECETTO
al suddetto debitore di pagare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente atto, la somma complessiva di:
Capitale: € … omissis …;
Interessi maturati: € … omissis …;
Spese legali/spese del titolo: € … omissis …;
Spese del presente precetto: € … omissis …;
Totale: € … omissis ….
Avverte che, in mancanza del pagamento nel termine sopra indicato, si procederà ad esecuzione forzata con aggravio di ulteriori spese.
Avvertenze ex art. 480 c.p.c. (riforma Cartabia):
Il debitore può, con l’assistenza di un avvocato, proporre opposizione al precetto o agli atti esecutivi dinanzi al giudice competente.
Ai sensi dell’art. 480, co. 2, c.p.c., il debitore è informato della possibilità di avvalersi, per la composizione della controversia, degli strumenti di risoluzione alternativa, ivi compresi:
la negoziazione assistita da uno o più avvocati;
la mediazione ove prevista;
la conciliazione dinanzi all’organismo competente.
Si avverte altresì che il debitore può ricorrere agli strumenti di composizione negoziata della crisi se imprenditore commerciale o agricolo, ovvero agli strumenti di sovraindebitamento se consumatore o professionista, ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
Luogo … omissis …, data … omissis …
L’Avv. … omissis …
Difensore del creditore procedente
[Firma digitale o autografa]
A ciò va aggiunto, eventualmente la procura alle liti.
Va ricordato, infatti, che l’atto di precetto è un atto di parte che può essere sottoscritto anche personalmente e direttamente dal creditore. Ovviamente in questo caso non sarà necessario allegare alcunché al precetto.
NB: solo l’atto di precetto può essere sottoscritto personalmente dalla parte (creditore), il successivo atto di pignoramento invece dovrà necessariamente essere notificato e sottoscritto dal legale del creditore.
Ci si può opporre al precetto?
Ad un atto di precetto, pur essendo come detto atto di parte, come per gli atti giudiziari, ci si può opporre o presentare ricorso.
Le modalità per opporsi a questo specifico atto giudiziario sono due:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
Consiste nella contestazione da parte del debitore, del diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata (es. il titolo è invalido, non è esecutivo, è già prescritto, il debito è stato pagato).
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Consiste nella contestazione da parte del debitore della regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o degli altri atti del procedimento di esecuzione (es. vizi di notifica, mancanza di elementi essenziali nel precetto, irregolarità procedurali). Per saperne di più sui vizi e irregolarità del titolo si legga “Notifica del titolo esecutivo e del precetto: vizi e irregolarità”
È bene sottolineare che l’opposizione ad un atto di precetto rappresenta un passaggio delicato e complesso, che richiede non solo una conoscenza approfondita delle norme processuali, ma anche la capacità di individuare la strategia difensiva più efficace nel caso concreto.
Per questo motivo è fondamentale affidarsi a professionisti esperti in Diritto dell’Esecuzione Forzata, capaci di guidare il cliente passo dopo passo e di predisporre tutte le azioni necessarie a garantire la miglior difesa.
Lo Studio Legale d’Ambrosio Borselli mette a disposizione la propria competenza ed esperienza pluriennale in materia, offrendo consulenza e assistenza mirata a chi si trova nella difficile posizione di dover fronteggiare un precetto o un’esecuzione forzata.
p. avv. Silvia Bizzi
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”