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Notifica del titolo esecutivo e del precetto: vizi e irregolarità

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Premessa

La nullità della notifica

Inesistenza della notifica

La sanatoria ex art. 156 c.p.c.

La notifica nulla e il raggiungimento dello scopo

Come opporsi?

Quando la notifica nulla e sanabile non è sanabile?

Conclusione

Premessa

Prima di notificare l’atto di pignoramento immobiliare, o qualsiasi altro atto introduttivo dell’esecuzione, occorre che il creditore notifichi al suo debitore il titolo esecutivo ed il precetto. Lo prescrive, testualmente, l’art. 479 c.p.c. a mente del quale se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. I successivi art. 480 e 481 c.p.c., inoltre, dispongono che il precetto debba contenere un termine di almeno 10 giorni liberi entro i quali il debitore potrà adempiere con l’avvertimento che, trascorsi i suddetti, si procederà all’esecuzione forzata.

L’importanza della notifica del titolo esecutivo e del precetto, quale ultimo momento propedeutico e funzionale all’esecuzione forzata, ha da sempre attirato un notevole interesse circa le conseguenze derivanti dai vizi o dall’irregolarità della notificazione.

È dunque fondamentale capire in che termini si manifesti il vizio della notificazione anche allo scopo di comprendere come reagire ad un eventuale simile evenienza. Va peraltro anticipato che il vizio della notifica può tradursi nella semplice irregolarità della stessa, nella nullità e perfino nella inesistenza della notifica effettuata.

La nullità della notifica

La nullità della notifica si verifica quando la notifica è viziata, non essendo stata compiuta secondo le modalità prescritte dalla legge ex art. 160 c.p.c. a mente del quale” La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157.” La norma dispone che devono ritenersi affette da nullità le notifiche svolte a persona diversa, o in violazione dell’ordine stabilito dall’art. 139 c.p.c. (casa di abitazione, ufficio, persona di famiglia, addetto alla casa, portiere etc..).

Ad esempio, è nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell’avvenuta ricerca delle altre persone abilitate ai sensi dell’art. 139 c.p.c. (cfr. Cass.Civ.2011. 8284).  L’art. 160 c.p.c., inoltre, sanziona con la nullità la notifica qualora vi sia incertezza “assoluta” sulla persona a cui è fatta o sulla data della stessa, riferendosi, esplicitamente, all’art. 148 c.p.c., ai sensi del quale l’ufficiale giudiziario deve indicare nella relazione di notificazione, la persona cui è consegnata la copia, il luogo della consegna e le ricerche effettuate.  In questo senso, ove manchi l’indicazione delle generalità del consegnatario la notifica “è nulla ai sensi dell’art. 160 c.p.c., per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario” (cfr. Cass.Civ.12806/06)

In ultimo, l’articolo in commento fa salva l’ipotesi prevista dagli art. 156 e 157 c.p.c., i quali prevedono, come si vedrà, la sanatoria per raggiungimento dello scopo e la tendenziale rilevabilità della nullità solo su istanza di parte.

Inesistenza della notifica

L’inesistenza non è disciplinata espressamente dalla legge quale vizio di invalidità della notifica. In genere, per discernere la notifica nulla e sanabile da quella nulla e insanabile si utilizza il parametro dell’inesistenza. In questo senso mentre la notifica nulla e sanabile può essere sanata per raggiungimento dello scopo, la notifica nulla e insanabile è irrecuperabile e viene equiparata alla notifica omessa. Ad esempio, è stata ritenuta insanabile la notificazione compiuta ad una persona che non ha nessun collegamento con il destinatario (cfr. Cass.Civ.25350/2009). Proprio per l’eccezionalità degli effetti dell’inesistenza è stato chiarito che qualsiasi vizio della notifica conduce alla sua nullità (sanabile) e solo in rarissimi casi all’inesistenza insanabile della stessa (Cass. Civ. 10390/2017). Ciò significa che, nelle ipotesi di inesistenza della notificazione, nemmeno il raggiungimento dello scopo è idoneo a sanare la notifica.

Più nel dettaglio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che solo “quando nessun atto sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario, ovvero quando quest’ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario “ oppure “quando l’atto venga restituito puramente e semplicemente al notificante” si può discorrere di notificazione inesistente (cfr. Cass.Civ. S.U 14916/2016).

La sanatoria ex art. 156 c.p.c.

L’art. 156 c.p.c. sotto la rubrica “Rilevanza della Nullità” dispone: “Non può̀ essere pronunciata la nullità̀ per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può, tuttavia, essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità̀ non può̀ mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.

La disposizione contiene, invero, due distinte previsioni. La prima commina l’insanabilità dell’atto quando questi manchi dei requisiti formali indispensabili e, in questo alveo, va sicuramente inclusa la notifica inesistente.

La seconda, invece, prevede il divieto di pronunciare la nullità quando l’atto raggiunga lo scopo cui è destinato facendo riferimento, evidentemente, anche alla notifica nulla.

Raggiungimento dello scopo significa che, avendo la notifica lo scopo di mettere a conoscenza il destinatario del contenuto dell’atto, qualora la parte si costituisca, la nullità non potrà essere dichiarata. Ciò in quanto, la parte, malgrado il vizio della notifica, ha avuto lo stesso conoscenza di quanto in esso contenuto manifestando, tale conoscenza, tramite la sua costituzione.

Per intenderci, il nostro Legislatore in maniera molto pratica dispone che, se l’atto raggiunge il suo scopo malgrado i vizi formali dello stesso, questi deve dirsi sanato a nulla rilevando, sul piano degli effetti, che esso fosse viziato.

Come si è appena ricordato, il meccanismo sanante dell’art. 156 c.p.c. potrà operare sicuramente per le notifiche nulle e sanabili, mentre non potrà operare per le notifiche nulle e insanabili.

Ciò significa che se un atto viene notificato a persona totalmente diversa dal destinatario, ipotesi di inesistenza della notifica, non potrà aversi sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo.

La notifica nulla e il raggiungimento dello scopo

Veniamo, dunque, al vero nodo della trattazione odierna.

Abbiamo visto che solo eccezionalmente le notifiche nulle sono insanabili in quanto, nella maggior parte dei casi, la costituzione della parte sana i vizi formali della notifica.

Vi è quindi il pericolo, concreto, che opponendosi alla notifica si finisca per azionare il meccanismo sanante previsto dall’art. 156 c.p.c.

Facciamo un esempio.

Poniamo il caso che Tizio notifichi a Caio il titolo esecutivo ed il precetto e la notifica compiuta sia nulla per non aver l’ufficiale giudiziario rispettato l’ordine previsto dalla legge.

Caio, resosi conto del vizio formale, si oppone con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (vedremo questo tipo di esecuzione al prossimo paragrafo).

Il giudice, considerato che la notifica ha raggiunto il suo scopo (provocando la costituzione di Caio che presuppone la sua conoscenza) dichiara sanato il vizio formale ex art. 156 c.p.c.

L’opposizione di Caio si risolverebbe, dunque, in un nulla di fatto come suggerito da copiosa giurisprudenza sul punto, secondo la quale le nullità di notifica sono sanabili per raggiungimento dello scopo ex art.617 c.p.c. (cfr.Cass.Civ.5906/2006; Cass.Civ. 10495/2004)

Così posta la situazione parrebbe che la notifica nulla conduca sempre e comunque alla sanatoria per raggiungimento dello scopo dacché qualcuno potrebbe dubitare, se non altro, della stessa utilità di opporsi ad un vizio del genere.

Ebbene, prima di comprendere in quali ipotesi la notifica nulla e sanabile non potrà essere sanata per raggiungimento dello scopo, occorre chiarire come opporsi, in genere, ad un simile vizio.

Come opporsi?

Notificato il titolo ed il precetto, il debitore, il quale ravvisi un vizio formale della notifica, potrà opporvisi tramite l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.

Lo dichiara, espressamente,l’art. 617 co.2, quando si riferisce ai vizi della “notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione”. Pertanto, nel caso in cui la notifica sia nulla, tale doglianza va veicolata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi esperibile “entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.

Premesso che il rimedio idoneo va rintracciato nell’art. 617 c.p.c. e che il medesimo vada proposto nel termine di 20 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, bisogna altresì chiarire che l’opposizione agli atti esecutivi potrà essere sia preventiva che successiva, a seconda del fatto che la procedura esecutiva sia, o meno, stata iniziata dal creditore.

Per intenderci se al momento della presentazione dell’opposizione la procedura esecutiva non è stata ancora introdotta, l’opposizione andrà depositata presso la cancelleria del giudice normalmente competente secondo gli ordinari canoni (opposizione preventiva).

Invece, se al momento della presentazione dell’opposizione la procedura esecutiva è stata già introdotta, l’opposizione andrà depositata presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, nel frattempo, iniziata (opposizione successiva).

(per una competa disamina delle differenze tra opposizione successiva e preventiva si consiglia la lettura dell’art…. )..

Quando la notifica nulla e sanabile non è sanabile?

Tanto chiarito in termini procedurali, possiamo adesso tornare alla domanda posta nel paragrafo precedente.

Abbiamo dubitato della utilità di opporsi ai vizi formali della notifica in quanto vi è il pericolo che, depositata l’opposizione, il vizio venga dichiarato sanato per raggiungimento dello scopo.

Eppure, non è sempre così. Alcune volte, infatti, anche la notifica sanabile può non essere sanata sebbene raggiunga il suo scopo rendendo inoperante, di fatto, il meccanismo previsto dall’art. 156 c.p.c.

Si pensi al caso in cui la notifica sia nulla e sanabile per non aver l’ufficiale giudiziario rispettato l’ordine previsto dalla legge per la notificazione. In questo caso, poniamo il caso che l’errore formale in cui è incorso l’UG provochi un ritardo in quanto, ad esempio, il portiere del palazzo cui è stata consegnata la notifica consegni con ritardo la medesima al destinatario.

La ritardata conoscenza della notifica del titolo e del precetto ha impedito al debitore di pagare quanto richiesto nei termini ed evitare il pignoramento, sia esso mobiliare, immobiliare, presso terzi che, nel frattempo, è stato introdotto.

E’ palese che in questi casi il vulnus che riceve il debitore non è meramente virtuale ma si concretizza in una concreta lesione del suo diritto, nella specie, di pagare il creditore prima che venga introdotto il pignoramento.

Secondo la S.C., recentemente adita sul tema, “se lo scopo cui è preordinato l’atto di precetto è di consentire all’intimato di prevenire l’attuazione del pignoramento (mediante il pagamento spontaneo o proponendo opposizione con contestuale richiesta di sospensione pre-esecutiva), non potrà aversi sanatoria ex art. 156, terzo comma c.p.c., cod. proc. civ. del vizio di notifica dell’atto se nel frattempo il pignoramento è stato già eseguito” (testualmente cfr.Cass.Civ.24291/2017; ex plurimis Cass.Civ.5906/06 ;Cass.Civ.11176/2015).

Difatti ”…In simili circostanze non si può ritenere che la nullità della notifica dell’atto di precetto venga sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria potrebbe intervenire solo qualora sia provato che l’opponente abbia avuto comunque conoscenza dell’avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese “.

In tali ipotesi, pertanto, il Giudice dovrà dichiarare la nullità della notifica del precetto e, in quanto atto presupposto, della successiva esecuzione malgrado la medesima nullità sia ordinariamente sanabile.

Conclusione

Concludendo, possiamo osservare che le nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto, se eccepite, provocano di solito la sanatoria dell’atto viziato per raggiungimento dello scopo.

Più nel dettaglio, la parte “non può limitarsi a lamentare l’esistenza dell’irregolarità formale in sè considerata senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Cass. Civ. s.n. 3967 del 2019)

Al contrario,la sanatoria non potrà aversi, invece, quando la nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto abbiano provocato una concreta lesione dei diritti del destinatario debitore.

In tal senso, “la presenza di irregolarità formali può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l’opposizione stessa si limiti a lamentare l’esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa”. (Cass. Civ. 25900 del 2016).

Di converso, dalla lettura “al contrario” delle pronunce in oggetto, si rinviene la regola per cui in tutti gli altri casi ove l’irregolarità abbia creato un concreto pregiudizio ai diritti della parte, e la stessa se ne lamenti, non opererà la sanatoria per il raggiungimento dello scopo anche nell’ipotesi di opposizione ex art.617 c.p.c. avverso la notifica (nulla) del titolo esecutivo e del precetto.

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per approfondire le opposizioni esecutive e la struttura delle stesse, oltre agli articoli menzionati nel testo, si legga l’art. “Opposizione 615 e 617 c.p.c. differenza tra fase cautelare e fase di merito” oppure Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni al precetto, al pignoramento immobiliare ed alla fase successiva legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” e   “Rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di merito”

Per approfondire i vizi della notifica nel pignoramento immobiliare si legga l’articolo “Pignoramento immobiliare: i vizi della notifica”.

Per approfondire la possibilità di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dalla Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita” mentre per leggere di un annullamento del decreto di trasferimento ottenuto dal medesimo Studio e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

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Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” ,  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate – Soluzioni per Salvare casa”

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

 

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