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Decadenza dal beneficio del termine: Cosa fare?

Novembre 14, 2025by Redazione
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Decadenza dal beneficio del termine: cosa significa e quali sono le conseguenze per il debitore

 

Quando una persona o un’impresa assume un debito – ad esempio con un prestito, un finanziamento o un mutuo – solitamente vengono stabiliti un termine e delle rate per restituire quanto dovuto.

Tuttavia, in determinate condizioni, il creditore può chiedere il pagamento immediato di tutto il residuo, in un’unica soluzione. Questo meccanismo è noto come decadenza dal beneficio del termine.

In quanto avvocati esperti in diritto delle esecuzioni immobiliari, vediamo insieme in modo semplice e chiaro che cosa significa, quando può essere attivato, cosa comporta per il debitore e quali sono le strade per difendersi.

 

Cos’è la decadenza dal beneficio del termine

Il termine “beneficio del termine” indica il diritto del debitore di restituire l’importo ricevuto secondo le scadenze pattuite: per esempio, restituire un prestito in più rate distribuite nel tempo. Il debitore ha dunque la possibilità, grazie al contratto, di dilazionare il pagamento e non essere obbligato subito alla restituzione totale.

La decadenza dal beneficio del termine scatta quando quel diritto del debitore viene meno: in altre parole, il debitore non può più rimanere nel regime di rateizzazione che era stato stabilito, e il creditore può pretendere subito tutto quanto è rimasto dovuto.
La norma che disciplina questo istituto è l’articolo 1186 del Codice Civile, che recita: «Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse».
In pratica: basta il verificarsi di certe condizioni affinché il creditore possa richiedere in modo accelerato il pagamento.

Una volta dichiarata la decadenza, il debitore vede il proprio debito residuo diventare immediatamente esigibile, perdendo il beneficio dalla rateizzazione.

In quali circostanze può essere applicata la decadenza del beneficio del termine 

La decadenza dal beneficio del termine non è una facoltà automatica per il creditore: occorre che si manifestino delle condizioni ben precise indicate dalla legge e dalla giurisprudenza.

Le principali circostanze sono:

  • Il debitore è insolvente: ciò significa che non è più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, non necessariamente in modo definitivo o irreversibile, ma comunque in una situazione tale da mettere a rischio il soddisfacimento del credito.
  • Le garanzie che erano state date dal debitore si sono ridotte, o sono peggiorate, per fatto del debitore. Ad esempio: un bene dato in garanzia subisce un’ipoteca successiva, oppure viene alienato senza che il creditore ne sia informato.
  • Le garanzie promesse non sono state fornite dal debitore, nonostante l’impegno assunto. Anche questa è circostanza prevista dalla norma.

Un esempio concreto: se un prestito è stato rateizzato e il debitore non versa più le rate oppure riduce il patrimonio che garantiva la restituzione, il creditore potrebbe legittimamente chiedere l’intero importo residuo.

Immaginiamo Luca, che sta pagando il suo mutuo da anni senza problemi. A un certo punto attraversa un periodo difficile e smette di pagare alcune rate. Le rate arretrate rimangono non pagate per troppo tempo, superando il limite previsto dal contratto e dalla legge. A quel punto la banca gli comunica che è scattata la decadenza dal beneficio del termine: in pratica Luca perde il diritto di continuare a pagare il mutuo a rate. Da quel momento tutto il debito residuo diventa immediatamente esigibile, cioè la banca può chiedergli di restituire in un’unica soluzione tutto ciò che ancora deve. Se Luca non riesce a pagare, la banca può avviare le procedure per recuperare il credito, arrivando anche alla vendita dell’immobile ipotecato. In sostanza, perché alcune rate sono rimaste insolute troppo a lungo, il mutuo “si blocca” e diventa subito tutto da saldare.

In alcuni contratti bancari, si prevede anche che la decadenza possa essere attivata quando il debitore registra ritardi importanti nel pagamento (ad esempio, 7 rate non consecutive pagate in ritardo) – sebbene questa sia una specifica contrattuale e non sempre prevista dalla legge in modo uniforme. L’art. 40 Tub, al secondo comma, prevede ad esempio che: “la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata”.

Va altresì detto che non serve una comunicazione formale obbligatoria per far scattare la decadenza: la disposizione non richiede che il creditore notifichi necessariamente una lettera formale prima di esigere il pagamento. Tuttavia, è prassi che il creditore invii una raccomandata o una PEC al debitore per rendere ufficiale e tracciata la decisione.

 

Cosa accade dopo la decadenza dal beneficio del termine

Una volta che opera la decadenza, le conseguenze per il debitore possono essere significative:

  • Tutta la somma residua del debito diventa subito esigibile: il debitore non può più contare sulla dilazione e deve versare l’intero importo residuo, comprese eventuali interessi e penali contrattuali.
  • Se il debitore non è in grado di pagare l’intero ammontare, il creditore può avviare azioni esecutive: ad esempio, il pignoramento dei beni mobiliari o immobiliari, fino alla copertura del debito.
  • Inoltre, il debitore può essere segnalato alle banche dati creditizie (come la CRIF) con tutte le conseguenze negative per la sua reputazione finanziaria: ottenere nuovi prestiti o mutui diventa più difficile e costoso.
  • In alcuni casi, prima di procedere all’esecuzione, il creditore può proporsi per una negoziazione: ad esempio un nuovo accordo di pagamento con garanzie ulteriori o con un tasso di interesse più elevato, per evitare una lunga e dispendiosa procedura giudiziaria.

Per il debitore è dunque fondamentale attivarsi subito, perché la situazione può peggiorare rapidamente e il debito può diventare più oneroso.

Difendersi: quando la decadenza del beneficio del termine 

è illegittima e quali sono le opzioni

Non sempre una dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine è legittima. Vi sono casi in cui il debitore può opporsi efficacemente:

Le ipotesi principali di illegittimità sono:

  • il debitore non è realmente insolvente: l’assenza di pagamenti non implica automaticamente la decadenza, se non è dimostrato che esista una situazione di difficoltà patrimoniale tale da giustificare l’intervento del creditore.
  • la diminuzione delle garanzie non è dipesa da un fatto proprio del debitore (ad esempio un bene gravato da ipoteca successiva per ragioni estranee al debitore), quindi non può legittimamente costituire motivo di decadenza.
  • il creditore non abbia attivato la richiesta di pagamento anticipato o non abbia manifestato la propria volontà di avvalersi della decadenza: la norma richiede che il creditore abbia effettivamente espresso la volontà di esigere subito la prestazione.
  • il contratto preveda espressamente che la decadenza non potrà essere invocata, ovvero vi sia una clausola contrattuale che esclude tale facoltà.

Quando la decadenza è illegittima, il debitore può presentare un’opposizione a precetto (ex art. 615 c.p.c.) o un’opposizione all’ingiunzione, e chiedere che venga accertato che l’intero importo non era immediatamente esigibile. In queste procedure è essenziale che il debitore possa dimostrare di aver continuato a pagare le rate o di aver subito un cambiamento delle garanzie non riconducibile a sua responsabilità.

Conclusione

Affrontare la decadenza dal beneficio del termine è un momento delicato: può cambiare radicalmente la situazione debitoria e mettere a rischio il patrimonio. Se sei un debitore che teme di trovarsi in questa condizione, non sei solo: è possibile agire per tutelare i tuoi diritti, verificare la legittimità della decadenza e cercare soluzioni alternative all’esecuzione forzata.

Ecco alcuni passi pratici per tutelarsi:

  • Appena sorgono i primi ritardi, contatta un professionista esperto in diritto bancario e delle esecuzioni immobiliari: prima si agisce, meglio è.
  • Verifica il tuo contratto: controlla se c’è una clausola di decadenza dal beneficio del termine, quali sono le garanzie prestate e se ci sono stati cambiamenti che possono averne ridotto il valore.
  • Parla con il creditore: spesso è preferibile per entrambi trovare un accordo negoziale piuttosto che avviare una procedura esecutiva costosa e lunga. Un piano di rientro modificato o un saldo e stralcio possono essere vie praticabili.
  • Valuta lo stato effettivo delle garanzie: se c’è un immobile dato in garanzia che è stato gravato da altre ipoteche, o se il patrimonio è stato ridotto per cause non imputabili a te, potresti avere margine per opporre la decadenza.
  • Evita di ignorare le comunicazioni: se ricevi una richiesta del creditore o una lettera di messa in mora, prendila seriamente e valuta subito possibili rimedi. Il tempo gioca contro il debitore.

Il nostro Studio Legale d’Ambrosio Borselli, specializzato in diritto delle esecuzioni immobiliari e nella difesa del debitore, è al tuo fianco. Analizziamo il tuo contratto, valutiamo insieme le garanzie prestate, gestiamo comunicazioni e opposizioni, e negoziamo per te accordi più sostenibili con i creditori.

Contattaci per una consulenza riservata: mettiamo la nostra esperienza al servizio della tua serenità finanziaria e del mantenimento dei tuoi beni.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si leggano i seguenti articoli: Guida alla decadenza dal beneficio del termine del mutuo”; “Dopo quante rate insolute scatta il pignoramento- Art 40 T.U.B.”; “Diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. : quali conseguenze?”; “Mutuo non pagato: casistiche e possibili scenari”.

p.avv. Silvia Bizzi

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“ tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per  approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“ tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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