https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2022/11/BANNER_LIBRO_BORSELLI3.jpg

Diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. : quali conseguenze?

Novembre 7, 2025by Redazione
https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2025/11/Diffida-ad-adempiere-ex-art.-1454-c.c.-quali-conseguenze.jpg

Diffida ad adempiere: disciplina, presupposti,  effetti dell’istituto e possibile connessione con l’inadempimento nel contratto di mutuo

In questo articolo parleremo della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., istituto di rilevante importanza nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive con cui, in caso di inadempimento di una parte, l’altra può intimarla ad adempiere entro un determinato termine a pena di risoluzione del contratto.

In quanto avvocati esperti nel diritto dell’esecuzione forzata, tenteremo di spiegarvi quanto sopra con esempi semplici e chiari e riferimenti normativi.

Diffida ad adempiere

Il nostro ordinamento, come sappiamo, prevede l’istituto della diffida ad adempiere nell’ambito della disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento. Tale istituto trova applicazione rispetto ai contratti a prestazioni corrispettive ovvero ai contratti dove ogni parte è tenuta a eseguire una prestazione come “corrispettivo” della prestazione ricevuta dall’altra.

In particolare, l’art. 1454 c.c. sancisce che : “Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto

Dal tenore della norma citata comprendiamo che la diffida ad adempiere è uno strumento che la legge fornisce ad un soggetto parte di un contratto per intimare la parte inadempiente ad eseguire la propria prestazione entro un determinato termine, trascorso inutilmente il quale, il contratto verrà automaticamente risolto.

Presupposti diffida ad adempiere

Compresa la natura ed il fine della diffida ad adempiere, dobbiamo sottolineare che la parte che intima l’altra di adempiere deve aver già eseguito la propria prestazione o offerto di farlo . In caso contrario, il diffidato potrà sollevare eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e rifiutarsi legittimamente di adempiere.

Inoltre, l’inadempimento deve essere rilevante perché se esso ha scarsa importanza – valutazione che viene fatta in considerazione dell’interesse della parte adempiente – il contratto non può essere risolto (art. 1455 c.c.).

Possiamo, dunque, indicare come requisiti e presupposti della diffida:

  • la forma scritta;
  • l’indicazione di un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni (salvo che per la natura del contratto o per gli usi sia congruo un termine inferiore);
  • la dichiarazione che decorso tale termine il contratto sarà risolto di diritto;
  • l’adempimento del diffidante;
  • l’inadempimento rilevante del diffidato.

Effetti della diffida

Da quanto sinora indicato, abbiamo compreso che la diffida ad adempiere è un istituto molto importante perché una volta che la parte inadempiente viene diffidata, quest’ultima ha la possibilità di eseguire la prestazione dovuta seppur tardivamente evitando la risoluzione del contratto. Dunque, la diffida fornisce un beneficio alla parte inadempiente che questa può sfruttare entro un dato termine decadenziale.

Al contrario, in caso di persistente inadempimento, come abbiamo visto la risoluzione interviene di diritto ovvero non è necessaria alcuna ulteriore attività o azione per ottenere lo scioglimento del contratto e un’ eventuale pronuncia del giudice che accerti la risoluzione avrà mero valore dichiarativo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 1458 c.c. la risoluzione ha efficacia retroattiva per cui le prestazioni già eseguite dovranno essere restituite, tranne nel caso di contratto a esecuzione continuata o periodica (pensiamo al contratto di locazione dove le rate di affitto versate non devono essere restituite).

Per approfondimenti ulteriori sulla diffida e sulle differenze tra la diffida ad adempiere e la messa in mora leggere “Messa in mora

Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto di mutuo

Una volta analizzata la disciplina sulla diffida ad adempiere in generale e, sulla possibile risoluzione del contratto, spirato inutilmente il termine per adempiere contenuto nella diffida, possiamo analizzare un altro particolare tipo di risoluzione concernente i contratti di mutuo.

In particolare, rispetto ai contratti dove una banca concede appunto un finanziamento a medio o lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili del debitore, vantando conseguentemente un “credito fondiario”, qualora il debitore risulti inadempiente, in presenza di determinate condizioni la banca può ottenere la risoluzione del contratto.

Va premesso che l’inadempimento del mutuatario in generale può dipendere da diverse ragioni, tra cui la decadenza dal termine per adempiere.

Tale caso è disciplinato dall’art. 40 TUB per cui “La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata

In questi casi la banca invierà una diffida ad adempiere – di solito si tratta del pagamento di alcune rate – dietro minaccia che in assenza di versamento sarà dovuta l’intera somma. Difatti, successivamente a questa diffida, è verosimile che segua la dichiarazione di avvenuta decadenza dal beneficio del termine.

Presupposti inadempimento contratto di mutuo

Dalla norma appena citata emerge che rispetto ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca di primo grado sugli immobili del debitore :

  • sussiste ritardo nel pagamento quando lo stesso si verifica tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza della rata;
  • se tale ritardo, cosi’ definito, si verifica per sette volte esso diviene causa di risoluzione del contratto.

Conseguentemente, anche qui come nel caso della diffida ad adempiere, il debitore inadempiente ha  la possibilità di evitare la risoluzione del contratto in presenza di determinate condizioni.

In particolare, se non avendo pagato sei rate di mutuo, il debitore mutuatario paga tempestivamente le successive rate ( ovvero entro 30 giorni dalla scadenza della rata) può evitare la risoluzione del contratto à in tal senso si parla di “beneficio del termine” .

Al contrario, in caso di ritardo nel pagamento per sette volte, la banca dovrà inviare una raccomandata in cui comunica al debitore l’avvenuta decadenza dal beneficio del termine e la conseguente  risoluzione del contratto, con conseguente richiesta di  pagare l’importo complessivo dovuto ( rate non pagate e interessi di mora).

Infine, in caso di mancato adempimento spontaneo del debitore in un’unica soluzione,  la banca potrà procedere ad esecuzione forzata sui beni del debitore, al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio credito tramite il ricavato della vendita.

Oltretutto, in quanto il contratto di mutuo è titolo esecutivo, la banca al fine di procedere all’esecuzione forzata, potrà notificare direttamente il precetto e poi procedere a pignoramento.

Per approfondimenti sull’esecuzione forzata leggere “Guida al Pignoramento Immobiliare nel 2025” e “Tutto sull’Iscrizione a Ruolo del Pignoramento Immobiliare

Conclusioni

In conclusione, nel presente articolo abbiamo descritto l’importanza della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. in generale comprendendo come la logica alla base  dell’istituto sia quella di concedere alla parte inadempiente un termine entro il quale adempiere, spirato inutilmente il quale vi è la risoluzione del contratto.

Abbiamo, inoltre, visto come la logica alla base di questo istituto trovi anche applicazione rispetto alla disciplina di risoluzione del contratto di mutuo con garanzia di ipoteca sugli immobili del debitore di cui all’art. 40 TUB.

In entrambi i casi, sia quello generale che quello particolare, la parte adempiente, spirato  il termine di cui la parte inadempiente può beneficiare, nel primo caso indicato dalla parte adempiente nella diffida e nel secondo previsto dalla legge può procedere ad esecuzione forzata.

E’ importante, dunque, affidarsi ad avvocati esperti nel diritto immobiliare che possano guidare nello svolgimento degli adempimenti necessari a tutelare la propria posizione giuridica soprattutto in una fase cosi delicata.

Qualora avessi bisogno di assistenza contattaci.

avv. Gabriella Alfieri

(collaboratore dello studio D’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per verificare la concreta possibilità  con una adeguata difesa specialistica di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeo ancora Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per  approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“ tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

PER QUALSIASI INFORMAZIONEInviaci una richiesta

Verrai ricontattato/a personalmente da un nostro professionista che ti proporrà le soluzioni migliori per la tua specifica esigenza. Per questioni che necessitano di assistenza urgente si consiglia di contattare lo studio telefonicamente.


    https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2021/04/footer-partner.png

    NAPOLI

    Via Posillipo, 56/85
    Tel. 081.4206164
    Fax 081.0105891

    MILANO

    Via F. Reina, 28
    Tel. 02.87198398
    Fax 02.87163558

    ROMA

    Via dei Gracchi, 91
    Via Catone, 3
    Tel. 06.92927916

    BRESCIA

    Via Aldo Moro, 13
    (Palazzo Mercurio)
    Tel. 030.7777136

    Studio Legale  d’Ambrosio Borselli

     P.IVA 07581660631  – email: info@studioassociatoborselli.it – PEC studioborselli@pec.it

    mobile: 340.5009682