Fac simile avviso ai creditori ex art. 498 cpc. : definizione, contenuto, termini e fac simile avviso
In questo articolo parleremo dell’istituto dell’avviso ai creditori iscritti ai sensi dell’art. 498 c.p.c. previsto nell’ambito dell’esecuzione forzata avente ad oggetto beni immobili, ossia nel pignoramento immobiliare.
Come avvocati esperti in diritto dell’esecuzione forzata, proveremo a spiegarvi quanto sopra con esempi semplici e chiari e riferimenti normativi, fornendovi un fac simile di avviso ai creditori iscritti.
Si clicchi sul seguente link “Fac simile avviso ai creditori ex art. 498 cpc” per scaricare una copia del modello.
Fac simile avviso ai creditori ex art. 498 cpc: Come funziona?
Il pignoramento immobiliare è un processo che ha la funzione di permettere il soddisfacimento del creditore in caso di mancato adempimento spontaneo del debitore, tramite la vendita dei beni immobili di quest’ultimo.
Conseguentemente, il creditore che intende instaurare procedimento di esecuzione forzata deve informare dello stesso i creditori che sui beni immobili sottoposti al pignoramento vantino un diritto di prelazione risultate dai pubblici registri (Ipoteca, sequestro conservativo, etc.).
Ciò è utile in quanto in primo luogo permette ai creditori privilegiati di essere informati della procedura, così da poter intervenire e ottenere dalla eventuale vendita dei beni sottoposti a pignoramento anche la soddisfazione del proprio credito .
Inoltre, il creditore in tal modo non è tenuto ad informare tutti i creditori del debitore, la cui ricerca potrebbe rivelarsi difficile ma solo i creditori il cui diritto di prelazione risulta da pubblici registri .
Tale comunicazione ai creditori privilegiati viene realizzata con l’avviso ai creditori iscritti di cui di seguito forniremo fac simile avviso ai creditori iscritti + spiegazione, disciplinato dall’art. 498 c.p.c. in virtù del quale :
“Debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri”
Per approfondimenti su come i creditori possono intervenire nel processo di esecuzione forzata leggere “Intervento nella procedura esecutiva immobiliare” e “Art. 499 cpc: guida all’intervento nelle procedure esecutive”
Contenuto e fac simile avviso ai creditori
Compresa la natura dell’avviso e la sua ragion d’essere, va ora specificato che la legge stabilisce che nell’avviso vada indicato:
- l’identità del creditore pignorante
- il credito per il quale si procede
- il titolo
- le cose pignorate
Generalmente, l’avviso contiene anche l’indicazione dell’ufficio giudiziario presso il quale è pendente la procedura.
Inoltre, l’avviso dovrà essere munito della sottoscrizione del creditore o del suo procuratore costituito nella procedura (ex art 160 disp. att. cpc “Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notificati”).
In considerazione di quanto sopra, per scaricare una copia del fac-simile si clicchi su “Fac simile avviso ai creditori ex art. 498 cpc“.
Termini per la notificazione dell’avviso e conseguenze del ritardo
L’avviso ai creditori iscritti va notificato entro 5 giorni dal pignoramento ma tale termine (per opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza) è ordinatorio e non perentorio per cui il mancato rispetto dello stesso non comporta alcuna decadenza del creditore .
Al contrario, l’unico effetto previsto dall’ art. 498 c.p.c. consiste nell’improcedibilità dell’esecuzione forzata in quanto in mancanza della prova della notifica di tale avviso ai creditori iscritti, il giudice “non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita”.
Conseguenze del ritardo
Dunque, il giudice dell’esecuzione non potrà valutare l’istanza di vendita o di assegnazione e il processo non potrà proseguire.
Purtuttavia, l’intervento spontaneo nella procedura dei creditori iscritti a cui non sia stato notificato l’avviso sana il vizio di mancata o irregolare notifica e rende procedibile l’istanza di vendita.
Il giudice dell’esecuzione, altresi’ potrebbe, in caso di mancata notificazione dell’avviso, fissare un termine per il creditore entro cui depositare prova dell’avviso notificato (ex art. 175 e 484 cpc).
Qualora, invece, il giudice per errore proceda comunque alla vendita o assegnazione pur in assenza della notifica dell’avviso a uno dei creditori iscritti, i creditori che dalla mancata notifica abbiano subito un danno potrebbero chiedere al creditore procedente di essere risarciti ex art. 2043 c.c. ( Cass. Civile, Sez. 3, Sentenza n. 6999 del 24/06/1993)
Fac simile avviso ai creditori ex art. 498 cpc Chi sono i creditori iscritti
Analizzato il contenuto dell’avviso (evincibile praticamente nel fac simile avviso ai creditori iscritti) e i termini per notificare lo stesso, dobbiamo nello specifico verificare chi siano i creditori iscritti .
I creditori iscritti, come anticipato, sono coloro che vantano sull’immobile (oggetto di pignoramento) un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri cioè, in particolare:
- creditori ipotecari (ossia che hanno un’ ipoteca volontaria, giudiziale o legale)
- creditori che abbiano trascritto un sequestro conservativo ex art. 156 disp. att. cpc
- creditori titolari del c.d. privilegio automobilistico e i venditori di macchine aventi credito privilegiato (ex art. 2762 cc).
Verifica della regolarità della notificazione
Compresa l’importanza dell’istituto di cui trattasi e le conseguenze della mancata notificazione dell’avviso ai creditori iscritti, vediamo come il giudice dell’esecuzione può verificare che l’avviso sia stato correttamente notificato.
Come sappiamo, il codice di procedura civile prevede che nell’ambito della procedura esecutiva il creditore pignorante o il creditore intervenuto possano, dopo 10 giorni dal pignoramento ed entro 45 giorni dallo stesso, avanzare istanza di vendita .
A tal fine, ai sensi dell’art. 567 c.p.c. devono però allegare documentazione da cui risulti, tra le altre cose, se sussistono privilegi gravanti sui beni pignorati . Per approfondimenti sulla documentazione ipocatastale e le conseguenze del ritardo nel suo deposito leggi l’articolo “Deposito Tardivo Documentazione Ipocatastale: Cosa Succede?”
Dal deposito della documentazione suddetta, il giudice potrà, dunque, verificare se la notifica dell’avviso è stata effettuata a tutti i creditori iscritti, così da poter procedere, eventualmente, alla vendita.
Va precisato che nella pratica spesso è il custode che, nel corso degli adempimenti preliminari all’udienza ex art. 569 c.p.c., verifica la corretta esecuzione della notificazione dell’avviso a ciascun creditore iscritto, e, in caso di mancanza, ne dà immediata comunicazione al GE.
Fac simile avviso ai creditori ex art. 498 cpc Conclusioni
Come abbiamo visto, nell’ambito del pignoramento immobiliare l’avviso ai creditori iscritti riveste una particolare importanza. Esso, infatti, permette di tutelare il diritto di credito dei creditori privilegiati che, tramite tale avviso, possono decidere di partecipare alla procedura, ottenendo, eventualmente, la soddisfazione del proprio credito sul ricavato della vendita.
L’importanza dell’istituto emerge, oltretutto, dal fatto che in caso di mancata o irregolare notifica dello stesso, l’esecuzione forzata diviene improcedibile non potendo il giudice né pronunciarsi sull’istanza di vendita formulata né sull’istanza di assegnazione.
avv. Gabriella Alfieri
(collaboratrice dello studio legale D’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga “Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”



