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Guida al ricorso ex art. 591 ter dopo la riforma Cartabia

Luglio 20, 2023by Redazione
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Guida al ricorso ex art. 591 ter c.p.c. dopo la riforma cartabia: procedimento, opposizione ex art. 617 c.p.c., costi e tempi.

La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha inciso in maniera importante sul processo civile ridisegnandone una buona parte allo scopo dichiarato di velocizzare i processi e rendere più rapida la giustizia civile.

Per quel che ci compete abbiamo raccolto tutte le novità relative al settore dei pignoramenti immobiliari nell’articolo “Esecuzione immobiliare: le novità dopo la Riforma Cartabia” che elenca le modifiche normative relative all’esecuzione immobiliare e redatto un approfondimento sulla liberazione degli immobili pignorati a seguito della Cartabia raggiungibile cliccando sull’articolo: “L’art. 560 cpc la liberazione dell’immobile dopo la Riforma Cartabia”.

In questo approfondimento, invece, cercheremo di comprendere cosa è cambiato, dopo la riforma Cartabia, in relazione al ricorso ex art. 591 ter c.p.c.

Ricorso ex art. 591 ter c.p.c. dopo la riforma cartabia: cosa cambia?

Il novellato art. 591-ter c.p.c. resta pressoché invariato con riferimento allo strumento del ricorso del professionista delegato al G.E. per risolvere “difficoltà” insorte nell’espletamento dell’incarico.

Le novità introdotte riguardano:
-La previsione di un termine perentorio per l’impugnazione degli atti del delegato;
-L’individuazione di un diverso rimedio per contestare l’ordinanza resa dal G.E. in ordine alle contestazioni degli atti del professionista delegato.

CONFRONTO NORMATIVO: LA MODIFICA DELL’ARTICOLO 591 ter c.p.c

Premesso che la disposizione troverà applicazione con riferimento alle procedure iniziate dopo il 28.2.2023, il novellato art. 591-ter c.p.c. si articola in tre commi e non più due:

1) Quando nel corso delle operazioni di vendita,  insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto;
2) Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con  ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione;
3) Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.


Per quelle già pendenti a tale data troverà applicazione l’art. 591-ter anteriormente vigente:

Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice e’ ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies.

GLI ASPETTI CARATTERIZZANTI

Con riferimento al primo profilo, il  termine di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza per la proposizione del ricorso/reclamo giudice dell’esecuzione avverso l’atto del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591-ter c.p.c. è un termine perentorio (termine che impone il compimento di un atto entro un determinato momento, a pena di decadenza). In quest’ottica è opportuno che l’ordinanza di vendita e delega delle relative operazioni preveda dei meccanismi volti a favorire la conoscenza da parte degli interessati con conseguente decorso del termine per impugnarsi, tutto allo scopo di incentivare la stabilizzazione degli effetti della vendita delegata.

La normativa attuale prevede poi che avverso l’ordinanza del Ge il rimedio esperibile non è più il reclamo al collegio ex. art 669 terdecies bensì l’opposizione agli atti esecutivi ex. art. 617 c.p.c. co.2, da proporre mediante ricorso depositato entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza legale dell’ordinanza.

Sembrerebbe in questo modo superato il problema della “non definitività” dell’ordinanza con cui il GE decide sul reclamo proposto avverso gli atti del delegato.

In riferimento alla stabilità ed efficacia del provvedimento reso in esito al primo reclamo, ed all’ordinanza resa ex art. 669 terdecies c.p.c., la Corte ha avuto varie occasioni di pronunciarsi.
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12238 del 9 maggio 2019)
L’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7,Cost. 

Con la riforma, invece, l’ordinanza non è più reclamabile ma opponibile ex art. 617 c.p.c. e pertanto, all’esito del giudizio di merito, è definita con «sentenza non impugnabile»
(peculiarità delle opposizioni agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. è che il provvedimento conclusivo non è impugnabile ma unicamente ricorribile in Cassazione, ai sensi dell’art 618 c.p.c.)

L’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c. ricordiamo essere lo strumento per “denunciare” la irregolarità, ovvero la nullità dell’atto di pignoramento, della sua notificazione, nonché degli atti posti in essere dal Giudice dell’Esecuzione nell’iter procedurale;

Con queste poche, ma notevoli modifiche, in sostanza, si vuole evitare che i vizi che inficiano la vendita possano propagarsi per derivazione fino al decreto di trasferimento, caducando la vendita forzata in palese pregiudizio del terzo aggiudicatario e dei creditori.        

Al riguardo riportiamo un significativo estratto della Relazione illustrativa della legge delega in cui si legge:

«La proposta modifica è volta a rafforzare la stabilità del decreto di trasferimento.
Infatti, in base al vigente articolo 591-
ter del codice di procedura civile (così come interpretato da Cass. 12238/2019), il reclamo avverso l’atto del delegato (i cui atti non sono suscettibili di opposizione ex articolo 617 del codice di procedura civile) non costituisce un mezzo di impugnazione da esperire entro un certo lasso di tempo, decorso il quale l’atto si stabilizza; al contrario, eventuali vizi nell’attività del delegato possono essere fatti valere proponendo opposizione avverso l’atto esecutivo conclusivo della fase liquidativa e, cioè, avverso il decreto di trasferimento».

Il nuovo sistema così delineato sembra prefigurare un meccanismo di progressiva stabilizzazione degli atti del delegato alla vendita (e di conseguenza di sanatoria dei vizi del relativo subprocedimento) che si forma prima dell’emissione del decreto di trasferimento: l’atto, se non è impugnato nei venti giorni successivi alla sua conoscenza, si stabilizza, e in caso di impugnazione, il meccanismo di stabilizzazione è quello generale dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.
Per fugare eventuali dubbi si precisa che le modifiche interessano il reclamo proposto da parti ed interessati avverso l’atto del professionista, e non già il reclamo motu proprio da questi sollevato al giudice dell’esecuzione, originato non da questioni di diritto bensì da mere difficoltà materiali insorte durante l’espletamento dell’incarico.

In conclusione, consigliamo alla parte colpita da un pignoramento immobiliare di affidarsi ad un avvocato altamente esperto in materia che sappia trovare la migliore strategia difensiva, soprattutto alla luce dell’interesse sempre più preminente (ma altrettanto criticabile a nostro avviso) del legislatore ad introdurre misure volte a favorire la cristallizzazione della procedura esecutiva in corso, piuttosto che alla corretta definizione delle posizioni giuridiche sostanziali sottese alla stessa.

Tra l’altro andrebbe compreso come sostanzialmente opererà la stabilizzazione degli atti del delegato quando la nullità riguardi vizi macroscopici della vendita (si pensi al caso in cui il p.d. inserisca un prezzo di vendita totalmente diverso; manchi di pubblicizzare la vendita su uno o più portali; alleghi una perizia piuttosto che un’altra).

Insomma in tutti questi casi malgrado la vendita sia palesemente ingiusta non si vede come il debitore se ne possa validamente lamentare tenuto conto del termine (brevissimo) di appena 20 giorni posto dalla novella.

La modifica, in buona sostanza, rischia di far diventare irrilevanti (in quanto sostanzialmente ineccepibili dopo 20 giorni) una serie di vizi gravissimi della fase di vendita a discapito non solo del debitore esecutato ma anche del ceto creditorio il quale potrebbe a buona ragione anch’esso opporre gli atti del delegato in caso di vendita ingiusta e insoddisfacente.

La scelta del legislatore appare inoltre “irragionevole” se si considera che il nostro ordinamento esplicitamente ammette che l’aggiudicazione possa essere revocata per vizi della vendita o dell’assegnazione (si fa riferimento all’articolo 2929 c.c. secondo cui: “La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell’esecuzione”).

Se tanto viene ammesso dall’articolo 2929 c.c. è proprio perché la trasparenza e la correttezza della vendita possono – in ogni tempo – prevalere sull’aggiudicazione potendone invalidare gli effetti e ciò indipendentemente dal rilievo della nullità, almeno fin ora non legato ad alcun termine.

Se si parte da tali basi, diviene allora ancora più sentita l’esigenza di una difesa specializzata e celere che, dinnanzi ad un vizio del genere, possa e sappia eccepirlo senza incertezze e nei termini brevissimi posti dal “nuovo” articolo 591 ter c.p.c.

Avv. p. Alessandra Verde

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per approfondire l’argomento dell’opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione si leggano anche “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”, “Rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di merito”,  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma”o ancoraOpposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme,  ed inoltre  Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione“ e “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”

Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si legga  “Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento”

Va rilevato per concludere che, al contrario di quanto credono i più, le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc, non definiscono affatto l’ambito delle possibili contestazioni possibili all’interno della procedura esecutiva, le contestazioni che possono portare all’estinzione della procedura esecutiva  laddove (più frequentemente di quanto si creda) il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento si propongono infatti con istanza ex art. 630 cpc (si leggano a tal riguardo gli articoli “Estinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimento” e “Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!”), inoltre molte norme procedurali possono essere, e sono spesso, violate senza che sia necessaria od  opportuna una formale opposizione, mentre possono essere formalmente contestate tali, definiamo, minori irregolarità, in udienza stessa, e potrà essere lo stesso G.E. a disporre la ripetizione degli atti irregolari, e una successiva nuova udienza per riparare i difetti procedurali (anche ad esempio il mancato rispetto di un termine procedurale, da parte del creditore, di un interventore, di un terzo, del ctu, dell’esperto, termine non così grave da consentire un’opposizione, tanto che per prassi laddove non vi sia una difesa del debitore, abitualmente tali termini non vengono quasi mai rispettati), il tutto con consistente allungamento dei tempi a tutto beneficio del debitore esecutato.

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” o “sovraindebitamento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

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