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Guida alla sospensione del pignoramento ex art 54 ter L. 27/2020

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Molti Tribunali hanno regolamentato l’applicazione dell’art. 54 ter tramite decreti e linee guida, esaminiamoli e vediamo come ottenere la sospensione

 

Sospensione ex art. 54 ter: cosa fare?

L’art. 54 ter della L.n. 27/2020 di conversione del decreto-legge “Cura Italia” introduce una novità di rilievo.  Per 6 mesi, decorrenti dal 30 aprile 2020, sono sospese tutte le esecuzioni immobiliari che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato. Infatti l’art. 54 ter testualmente dispone :“Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del c.p.c, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”. Avevamo già parlato di questa sospensione con un precedente articolo (per leggerlo clicca “Coronavirus, sospensione dei pignoramenti sulla prima casa: come ottenerla), all’alba della pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di conversione, profetizzando, quasi, alcuni problemi che nella pratica si sarebbero inevitabilmente posti. Già in quella sede, in particolare, caldamente si consigliava il deposito di un’istanza tesa ad ottenere l’agognata sospensione benché non si dubitasse della tendenziale automaticità della stessa, quanto piuttosto che l’automaticità garantisse effettivamente il debitore esecutato.

Procedendo con ordine occorre chiarire che, subito dopo la pubblicazione della L. 27/2020, molti Tribunali hanno provveduto a regolamentare l’applicazione dell’art. 54 ter tramite decreti, protocolli e linee guida.

Le conclusioni, possiamo anticiparlo, non sono state “unanimi”.

Beneficiari

Il Tribunale di Bologna, ad esempio, con una circolare del 2 maggio scorso (per leggerla clicca Circolare del Tribunale di Bologna del 2 Maggio 2020 ) ha chiarito che “L’interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi dell’art. 3 Cost. dell’art. 54 ter legittima l’estensione della portata applicativa della norma in esame anche a tutti i beni occupati da soggetti diversi dal debitore e quindi all’occupante senza titolo opponibile e al terzo proprietario dell’immobile che lo occupi a titolo di abitazione principale, benché soggetto diverso dal debitore. Non vi è alcuna ragione infatti di differenziare le posizioni di questi ultimi rispetto a quella del debitore”. Tale apertura, verso un’applicazione più estesa della sospensione semestrale, non è stata però condivisa da molti altri tribunali, tra cui il Tribunale di Padova (per leggerlo clicca Tribunale di Padova provvedimento del 6 Maggio 2020), di Ivrea (per leggerlo clicca  Tribunale di Ivrea prot. 979.2020) e Bari (per leggerlo clicca  Tribunale di Bari provvedimento del 4 Maggio), i quali intendono come beneficiario della misura in oggetto il solo “debitore esecutato”. Sul punto, in particolare, il Tribunale di Bari ha spiegato che la “La sospensione ex art. 54 ter non trova applicazione nel caso in cui l’immobile sia stato al momento del pignoramento o sia successivamente divenuto la dimora principale non del debitore esecutato, ma esclusivamente di persone diverse dallo stesso, ancorché a questi legate da rapporti di parentela o di coniugio.”

 

Abitazione principale: si, ma quando?

 

Altri problemi di interpretazione della norma  sono sorti circa il momento in cui l’immobile oggetto di esecuzione debba risultare l’abitazione principale del debitore. Mentre per il Tribunale di Nola (per leggere il provvedimento clicca Tribunale di Nola Linee Guida 8 Maggio 2020) tale deve esserlo stata “sia al momento del pignoramento, sia alla data del 30 aprile 2020”, differentemente per le linee guida del Tribunale di Milano ( per leggerle clicca  Tribunale di Milano Linee Guida 11 Maggio 2020) ove la circostanza deve riferirsi unicamente “alla data di entrata in vigore della legge (30 aprile 2020)”. Pertanto, qualora il debitore esecutato abbia abitato l’immobile successivamente all’atto di pignoramento immobiliare ma comunque alla data del 30 aprile 2020, per il Tribunale di Milano la procedura esecutiva immobiliare a lui afferente sarà meritevole di sospensione, mentre non lo sarà per il Tribunale di Nola.

Applicazione art. 54 ter

In merito alla modalità di richiesta della sospensione ex art. 54 ter, quasi tutte le testimonianze raccolte esonerano, come anticipato, il debitore esecutato dal proporre istanza per ottenerla. In buona sostanza gli ausiliari del G.E. dovranno autonomamente portare il Giudice a conoscenza del fatto che l’immobile staggito sia l’abitazione principale del debitore. A tal fine, secondo la più diffusa prassi, gli ausiliari dovranno relazionare il G.E tramite una nota da depositare nel fascicolo telematico.

Tanto si dice non senza trascurare che in moltissime procedure non è stato ancora nominato un custode, né un perito, né tantomeno un professionista delegato, pertanto si fa fatica a capire come il giudice potrebbe, senza che vi sia un’istanza di parte, venire a conoscenza della circostanza de qua.

Per di più, ove mai fosse stato nominato il solo perito, costui con il deposito delle note potrebbe unicamente certificare lo stato dei fatti al momento della perizia, e non dello stato attuale, a meno che non faccia ulteriori indagini. Ciò non sarebbe sufficiente ad esempio per quei Tribunali che, si diceva, richiedono come presupposto per l’applicazione della sospensione che l’immobile sia abitazione principale al momento dell’entrata in vigore della legge.

Stando così le cose, qualora sia stata fissata l’udienza ex art.569 c.p.c. nel periodo di sospensione (30 aprile-30 ottobre), e nessuno si esprima circa la sospensione per la procedura pendente, potrebbe anche, malauguratamente, capitare che la stessa non venga sospesa, ma che venga ordinata la vendita dell’immobile.  Oppure si pensi a quella ipotesi in cui, secondo le linee guida di quel Tribunale, è richiesto che l’immobile sia l’abitazione principale del debitore sia al momento del pignoramento che al momento dell’entrata in vigore della legge. Ebbene, in queste ipotesi è plausibile che in carenza di contraddittorio non venga sospesa una procedura esecutiva immobiliare idonea ad esserlo.

Insomma, lasciare ai soli ausiliari il compito di relazionare sull’effettiva applicazione della sospensione, ed al giudice dell’esecuzione di prenderne atto, rischia seriamente di lasciare il debitore esecutato privo di voce in capitolo. Questo in quanto, il presunto automatismo, non essendo generalizzato, ma richiedendo per la sua applicazione l’esistenza di taluni presupposti, non può essere rimesso alla sola analisi degli ausiliari del G.E. e al giudice stesso.

Pagamento rate di conversione del pignoramento

Un altro aspetto da considerare, in tema di sospensione semestrale ex art. 54 ter L. 27/2020, è rappresentato dal termine per il pagamento del saldo prezzo di aggiudicazione (per gli immobili ancora non liberati) e dal pagamento delle rate di conversione.

Sebbene sia pacifico che dalla sospensione derivi  altresì la sospensione del termine per il pagamento del saldo del prezzo dell’aggiudicazione e la sospensione del pagamento delle rate di conversione del pignoramento da aprile ad ottobre 2020 (per una più esaustiva disamina degli effetti della sospensione cfr. Provvedimento tribunale di Aosta del 30 Aprile 2020)  nulla ci è dato sapere per il futuro.

Non è stato ancora chiarito se le rate non pagate (da maggio ad ottobre) saranno dovute tutte in un’unica soluzione al termine della sospensione, o se la sospensione ottenuta porterà un’accodo del residuo, in termini di prolungamento delle periodo di pagamento delle rate, proporzionale a quello oggetto di sospensione (sei mesi). La risposta a tale quesito è di fondamentale importanza per l’esecutato. Difatti, mentre nella prima ipotesi egli potrebbe ben decidere di pagare in costanza di sospensione per evitare che i pagamenti si accumulino, nella seconda, invece, potrebbe pensare effettivamente di sospendere i pagamenti delle rate. Sta di fatto che l’incertezza totale su ciò che accadrà alle rate di conversione è potenzialmente idonea a provocare, nel prossimo futuro, un notevole numero di decadenze.

Insomma, le interpretazioni fornite, finiscono per creare più domande che risposte.

E, a dirla tutta, considerato che molti Tribunali non hanno ancora pubblicato alcuna nota in merito, sebbene siano passati 21 giorni dall’entrata in vigore della norma, non essendo dato sapere come essi si comporteranno in punto di sospensione ex art. 54 ter, si ritiene comunque “azzardato” affidarsi al presunto automatismo della sospensione in oggetto.

L’ampiezza della platea dei beneficiari, la sussistenza della residenza sia al momento del pignoramento che al momento dell’entrata in vigore del L. n. 27/20, la sorte del pagamento dei ratei di conversione sono capitoli ancora troppo aperti per consentire che l’interpretazione di tali norme avvenga “al buio” del debitore.

Inoltre, la convinzione (dei molti) che sia tutto indiscriminatamente sospeso, allorquando, come si è detto, poche certezze si serbano in merito, spingerà molti a non pagare il saldo prezzo, né le rate di conversione, con conseguenze potenzialmente fatali ove mai la sospensione (per la giurisprudenza di quel tribunale) non sia stata, effettivamente, dichiarata.

Il consiglio, pertanto, resta sempre lo stesso. Fare un’istanza motivata al Giudice dell’esecuzione chiedendo che prenda atto della intervenuta sospensione ex art. 54 ter per la procedura esecutiva immobiliare pendente e, in quella sede, chiedere gli opportuni provvedimenti al G.E.. A tal fine potrebbe essere altrettanto utile allegare un certificato di residenza storico del debitore esecutato. Nel caso di diniego della sospensione si ritiene sia proponibile l’opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni dal rispettivo provvedimento.

Provvedimenti di alcuni Tribunali sulla sospensione ex art. 54 ter L. n. 27/2020 oltre a quelli già citati nell’articolo possono essere rinvenuti cliccando qui sotto.

 

Tribunale di Macerata prot.d’intesa

Tribunale di Messina prot. 52.2020

Tribunale di Taranto decreto del 4 Maggio 2020

Tribunale di Napoli Nord provvedimento del 15 Maggio 2020

Tribunale di Avezzano circolare 8 maggio

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per saperne di più sul nuovo art. 560 cpc entrato in vigore il 28 febbraio 2020 che ha prodotto  l’effetto estendere l’impossibilità di disporre la liberazione degli immobili pignorati (abitati dal debitore e dai suoi familiari) fino al decreto di trasferimento per tutte le procedure in corso si legga “Bloccati gli ordini di liberazione di tutte le procedure esecutive in corso!!! il nuovo art. 560 cpc come modificato dall’art. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019 Testo e commento”

Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dall’art. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si legga Art. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”Mentre  chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dell’art. 41 bis, dal  comma 445 dell’art. 1 della legge di stabilità 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])  finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” ,

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” e   “Rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di merito”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, o “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo” mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
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