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Il diritto del conduttore ad addizioni e miglioramenti nella locazione

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Guida al diritto del conduttore ad addizioni e miglioramenti: come regolarsi quando l’immobile sia stato venduto in corso di locazione

Il contratto di locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga nei confronti di un’altra (locatario/conduttore) a far godere un bene mobile o immobile per un dato tempo e dietro corrispettivo determinato. Nella realtà non è infrequente che i contratti di locazione possano essere più volte prorogati fino ad avere una durata rilevante. In tal senso, diventa importante avere chiari i diritti e i doveri del locatore e del conduttore al fine di evitare il proliferare di controversie.

Non di rado l’elemento di rottura può essere rappresentato dai miglioramenti che il Conduttore apporti alla cosa locata in costanza del rapporto di locazione. Dette migliorie vengono definite quelle “trasformazioni o sistemazioni diverse… “ che “…apportano all’immobile un aumento di valore, accrescendone in modo durevole il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto al bene in cui vanno ad incorporarsi… “ (Cass. 13070/2004). Esse vanno distinte dalle addizioni che il conduttore potrebbe apportare alla cosa locata, le quali pur incrementando il valore dell’immobile, mantengono una “propria individualità”. Ad esempio, un miglioramento apportato dal Conduttore potrebbe essere la creazione di un sistema di aria condizionata o una piscina interrata; un’addizione apportata dal Conduttore potrebbero dirsi gli arredi o le tende da sole.

 

I miglioramenti

 

Ciò posto, è comprensibile che il Conduttore possa chiedere, al termine della locazione, di essere rimborsato per i miglioramenti effettuati che hanno accresciuto il valore dell’immobile locato. Parimenti comprensibile è che il Locatore possa non essere d’accordo. Sul punto interviene l’art. 1592 del Codice Civile, a norma del quale  “Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata .Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna. Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore”.

La norma chiarisce alcuni aspetti critici del rapporto portato in esempio. Al comma primo (“salvo disposizioni particolari della legge o degli usi il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata” ) spiega che il conduttore non ha diritto ad essere rimborsato per i miglioramenti apportati alla cosa locata, salvo sia diversamente stabilito. Nel senso che un locatore “magnanimo” ben potrebbe, per contratto, riconoscere al conduttore l’indennizzo per tutte le migliorie effettuate e, viceversa, potrebbe essere stabilito che i miglioramenti in alcun caso verranno indennizzati ( clausola ritenuta non vessatoria in quanto non comportante limitazione della responsabilità del locatore cfr. Cass.Civ. 10425/2002). Chiarita la derogabilità delle disposizioni di cui agli art.1592 per i miglioramenti e 1593 per le addizioni (C.Cass. 2007/18510 ), dobbiamo dedurne che la disciplina codicistica troverà applicazione quando le parti nulla abbiano pattuito in merito.  E qualora ciò accadesse, dal dettato normativo, ricaviamo che:

  • Il conduttore non ha diritto ad essere indennizzato salvo diverso accordo;
  • Se però il locatore ha prestato il suo consenso, questo è tenuto a versare al conduttore “un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna”;
  • Anche nel caso in cui il conduttore non abbia diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore;

Da ciò ne discende che:  qualora Tizio (conduttore) abbia apportato dei miglioramenti all’immobile locato da Caio(locatore), ad esempio installando il sistema di condizionamento, non avrà diritto ad esserne indennizzato. Ciò sempre se da contratto non era diversamente pattuito e sempre che Caio non abbia acconsentito a questi ultimi. In questo ultimo caso, Caio , acconsentendo, si impegna a corrispondere a norma del secondo comma dell’art. 1592 cc un’indennità pari alla minor somma tra la spesa e il valore del risultato al tempo della riconsegna, così detto rapporto tra lo speso e il migliorato. Ad ogni modo, anche qualora Caio non fosse stato d’accordo con i miglioramenti posti in essere da Tizio, ma emerga, al momento della riconsegna dell’immobile, che lo stesso risulta deteriorato, Caio potrà chiedere a Tizio il costo degli interventi di riparazione. Tizio però potrà opporre in compensazione i miglioramenti posti in essere, sempre che non abbia deteriorato l’immobile con colpa grave.

Insomma, Tizio potrà dire a Caio che seppur la casa risulta sverniciata, è pur vero che risulta dotata, per sua opera, di un nuovo sistema di condizionamento. Merita attenzione la modalità con la quale il locatore debba esprimere il suo consenso, dovendosi  precisare cheil diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ai sensi dell’art. 1592 cod. civ., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore, e tale consenso, importando cognizione dell’entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni, così che la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell’indennizzo (Cass. 2494/ 2009; Cass. 5541/ 2012).”

Pertanto, Tizio (conduttore) in un eventuale richiesta di indennizzo per le migliorie effettuate non potrà addurre la tolleranza di Caio (locatore) o la sua mancata opposizione, dovendosi piuttosto dimostrare il chiaro ed inequivoco consenso del locatore. In breve, l’eventuale iniziativa del conduttore al miglioramento deve essere acconsentita dal proprietario dell’immobile. Pertanto, il proprietario, valutando la convenienza delle opere e la loro entità, anche economica, esprimerà il suo consenso consapevole delle ricadute economiche che lo stesso avrà nei suoi confronti.

 

Le addizioni

“Il conduttore che ha eseguito le addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna .Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell’articolo precedente”.

L’art.1593 c.c. disciplina le sorti delle addizioni che il Conduttore ha apportato alla cosa locata. Queste vanno preliminarmente divise in addizioni separabili ( tende da sole; gazebo)  ed inseparabili (armadio a muro, doppi vetri, nuovi infissi). Tale distinzione è necessaria in quanto mentre le prime possono essere tolte dal Conduttore senza troppi problemi ( sempre che la separazione non crei nocumento all’immobile e che il proprietario non preferisca tenerle), le seconde (inseparabili) costituiscono un miglioramento e, pertanto, osserveranno le norme dell’articolo precedente.

Va chiarito che, come visto per l’art.1592, anche l’art.1593 c.c. è derogabile dall’accordo delle parti. Motivo per cui anche per le addizioni il Locatore e il Conduttore potrebbero stabilire diversamente da quanto si è detto e si dirà.

Ciò premesso, la regola generale prevede che Tizio (conduttore) abbia diritto di riprendersi al termine della locazione le Tende da sole (addizione separabile) eventualmente posizionate, malgrado ciò  Caio, qualora volesse tenersele, prevarrà sulla volontà di quest’ultimo, salvo poi indennizzarlo dell’ “importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna”.

Qualora però Tizio, invece, avesse installato doppi vetri (addizione inseparabile) alle finestre dell’appartamento, è comprensibile che la loro rimozione potrebbe creare danno all’immobile, o almeno sicuramente un danno maggiore di quello provocato dalla separazione di un’addizione separabile come le tende da sole, motivo per il quale viene richiamato in tale ipotesi il meccanismo individuato dall’art.1592 c.c. Nel senso che Caio sarà costretto ad indennizzare Tizio per l’addizione inseparabile apportata, solo allorquando ne  abbia espresso previamente il consenso in maniera non equivoca. Ciò nonostante, qualora emergano deterioramenti dell’immobile, Tizio potrà opporre, come spiegato nel paragrafo precedente,  in compensazione l’addizione inseparabile apportata all’eventuale richiesta risarcitoria di Caio (sempre che i deterioramenti non siano avvenuti per colpa grave del Conduttore).

Ciò premesso, è interessante chiedersi cosa accada al Conduttore e al relativo suo diritto ad essere indennizzato nel caso di acquisto da parte di un terzo dell’immobile “migliorato”.

In particolare, ci si chiede se il Conduttore Tizio debba essere indennizzato da Caio (proprietario) o da Sempronio (nuovo acquirente) nel caso in cui quest’ultimo acquisti l’immobile in pendenza della locazione, presupponendo che i miglioramenti abbiano avuto il consenso del locatore e che gli stessi siano inseparabili. Supponiamo inoltre che non vi sia stato accordo, né menzione nel contratto di compravendita.   Quindi, in buona sostanza, ci ritroviamo in quella situazione in cui Sempronio acquista l’immobile di Caio con le migliorie apportate da Tizio e, ovviamente, potrebbe non sapere che il sistema di condizionamento sia stato installato dal conduttore che vanta, per questo, un’autonoma pretesa.

Tesi dell’acquirente

 

Partiamo dal dato normativo, l’art.1602 c.c. dispone “ il terzo acquirente, tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione”.

In tal guisa, e secondo l’interpretazione letterale della norma, l’acquirente Sempronio, subentrando nei diritti e nei doveri derivanti dal contratto di locazione, sarebbe tenuto ad indennizzare Tizio per le migliorie fatte e le addizioni inseparabili. Questo ragionamento non è privo di ostacoli. Difatti Sempronio, si troverebbe nella situazione di dover indennizzare Tizio per delle migliorie per le quali Caio aveva prestato consenso e delle quali lo stesso venditore Caio si è giovato. Difatti egli quando ha venduto l’appartamento a Sempronio, ha realizzato un ulteriore profitto godendo del maggior valore concesso dalle migliorie e, sembrerebbe ingiusto, che all’indennizzo di tali migliorie si sottragga per via della vendita. Insomma, a rigore dell’art. 1602 noi dovremmo accettare che Sempronio paghi ciò che Caio ha acconsentito e sul quale miglioramento ha “lucrato”.  Ciò parrebbe visibilmente iniquo soprattutto considerando che Sempronio si troverebbe a pagare due volte i medesimi miglioramenti, la prima volta al momento della cessione “nel prezzo di cessione è da intendersi ragionevolmente considerato il bene nel suo complesso e quindi anche le migliorie allo stesso apportate” (Tribunale Cassino, 29/09/2011) e la seconda volta al momento della devoluzione dell’indennizzo al conduttore ceduto.

Tale indirizzo pare, però, supportato da risalente, e non contestata, Giurisprudenza di legittimità per cui “l’indennità per addizioni e miglioramenti dev’essere corrisposta, in caso di vendita dell’immobile locato nel corso del contratto, da chi alla cessazione del rapporto è locatore, cioè dall’acquirente che, ricevendo in consegna l’immobile locato, esercita il diritto di ritenere le cose amovibili”  (Cass.Civ. 2326/1985).

Il ragionamento della S.C. tradisce l’aspetto pragmatico del rapporto dedotto. Difatti, secondo la stessa, è da ritenersi che l’indennizzo vada corrisposto da chi è locatore al momento della cessazione del rapporto, il quale esercita il diritto di ritenere le cose amovibili. Tale risolve l’aspetto problematico delle addizioni separabili ( gazebo; tende da sole) per le quali risulta logico che il locatore (nuovo) possa preferire tenere le suddette con sé indennizzando il conduttore. Eppure, nulla dice per quei miglioramenti (lavori di ristrutturazione) o addizioni inseparabili (doppi vetri) la cui amovibilità è impraticabile, e per le quali il locatore precedente aveva espresso consenso.  Qui  “il diritto di ritenere le cose amovibili” non basta (oltre ad essere fisicamente impraticabile), e dunque mentre nel singolo caso ipotizzato dalla S.C. potrebbe esservi una scelta libera del nuovo proprietario di tenere le “tende” ( e dunque scegliere di sopportarne i costi!), nell’ipotesi di cose inamovibili egli dovrebbe sopportare la scelta ( o, meglio consenso espresso) del precedente proprietario e pagarne il conto (doppiamente).

 Allorquando detta operazione venga contrattualizzata non si può dubitare della sua liceità, dal momento che il terzo acquirente potrebbe pagare meno l’immobile con la promessa di indennizzare il conduttore in luogo del precedente proprietario. Purtuttavia qualora una decisione in merito manchi, potrebbero darsi non pochi problemi. Ciò in quanto, la surrogazione nel rapporto di locazione del terzo acquirente non necessità del consenso del conduttore ( Cass.Civ. 13833 del 2010), motivo per il quale il Conduttore subisce il subentro del terzo proprietario ed è, dunque, da escludere l’ipotesi che possa opporsi al subentro fino a quando il proprietario precedente non lo indennizzi delle migliorie effettuate.

Tesi del venditore

In un’ottica comparativa non è priva di ostacoli nemmeno la tesi opposta. Difatti qualora volessimo ipotizzare che Caio, parte venditrice e precedente locatore/proprietario, debba indennizzare Tizio, conduttore, delle migliorie compiute mancherebbe il momento per farlo. Gli art.1592 e 1593 entrambi, identicamente, parlano di “riconsegna” . Con ciò lasciando intendere che l’importo dell’indennità diviene determinato al momento della riconsegna dell’immobile avendo riguardo per i miglioramenti “al tempo della riconsegna”; per le addizioni “valore delle addizioni al tempo della riconsegna”.

Quindi l’ammontare dell’indennizzo, eventualmente da corrispondersi, sarà determinabile solo al momento del termine del contratto di locazione. In quanto solo in quel momento sarà individuabile il valore del “ risultato utile” e “delle addizioni”, cifra essenziale al fine del calcolo della minor somma tra lo speso e il migliorato. Né potrà dirsi esperibile l’azione di riconoscimento dell’indennizzo prima della riconsegna (“l’azione del conduttore volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 1592 c.c., l’indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata, non può essere proposta prima dell’avvenuta riconsegna del bene locato al locatore “ cfr. 2777/2003 Cass.Civ.).

Dunque, nella tesi che vede onerato il precedente locatore alla corresponsione dell’indennizzo, la problematica emergente consisterebbe nel fatto che al momento della sua “uscita” dal rapporto di locazione non sarebbe calcolabile l’ammontare dell’indennizzo” trattandosi di un debito incerto sia in ordine all’an che al quantum per non essersi verificata la prescritta riconsegna” (Cass.Civ. n. 3881/1977)

 

Una possibile soluzione…

 

Non è semplice trovare la soluzione più idonea tesa a garantire i diritti dell’acquirente (locatore subentrato) del venditore e del conduttore. Purtuttavia nello stato di fatto qui descritto, è parere di chi scrive, senza presunzione alcuna, che l’acquirente debba in ogni caso ex art.1602 indennizzare il conduttore al termine della licenza, salvo poi rivalersi nei confronti del venditore qualora questi non lo abbia informato del consenso espresso in precedenza.

Né può discutersi circa l’eventuale solidarietà tra il nuovo ed il vecchio proprietario nei confronti del conduttore, dato che, il legislatore, se avesse voluto tale evenienza, l’avrebbe codicizzata espressamente, come nel caso di subentro nel rapporto condominiale Art. 63 disp.att.cc Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente (art.1292 c.c.) con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”. Ipotesi differente dall’art.1602 c.c.  il quale disciplina il subentro nel rapporto locatizio per il qualeil terzo acquirente, tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione”)

Sgomberata dal campo delle ipotesi l’eventuale azione di regresso verso il precedente proprietario dell’acquirente che ha pagato l’indennizzo al conduttore e non ritenendosi applicabile per via analogica la solidarietà nell’obbligazione dedotta, resta da capire quali azioni possa porre in essere quest’ultimo.

Tornando alla situazione dedotta in esempio, premettendo che il miglioramento sia stato autorizzato dal locatore precedente e le dette migliorie siano avvenute sotto la sua “vigenza”, e che dell’obbligatorio indennizzo nulla sia stato detto all’acquirente, non è escluso che il terzo acquirente possa chiedere al venditore la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno per dolo determinante, nei più gravi cose, o incidente, in quelli meno.

Tale rimedio è esperibile allorquando, vi siano stati dei raggiri che, non inficiando il contratto, avrebbero fatto sì che esso fosse stato concluso a condizioni diverse. ( P.es. art.1440: Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse ; ma il contraente in mala fede risponde dei danni)

In tale fattispecie, essendo richiesto il consenso al miglioramento da parte del locatore ( venditore) non si vede perché egli dovrebbe sottacere di farne menzione all’atto della compravendita se non per averne un vantaggio ulteriore (agendo in mala fede!) .

Soprattutto considerando che in furore di quanto affermato dalla Suprema Corte, il consenso al miglioramento riveste carattere di vera e propria consapevole accettazione del locatore, il quale non si può credere ometta tale aspetto per “dimenticanza”. E dunque  l’acquirente, nuovo locatore, potrebbe chiedere, contestando la reticenza del venditore, la risoluzione del contratto ex art.1439 c.c. (dolo determinante) o il risarcimento del danno ex art.1440 c.c. (dolo incidente) tale per cui  “il contraente, il quale abbia violato l’obbligo di buona fede, è responsabile del danno provocato dal suo comportamento illecito, commisurato al “minor vantaggio” ovvero al “maggior aggravio economico” prodotto dallo stesso” (Cass.Civ. 5965/2012) che nel caso di specie corrisponderà all’indennizzo versato, o al ripristino della situazione antecedente la vendita.

Egli potrà, in particolare, chiedere la risoluzione del contratto di compravendita qualora i miglioramenti, non considerati nel contratto stesso, siano tali da aver viziato il consenso dell’acquirente in maniera determinate. Immaginiamo, ad esempio, che l’immobile acquistato a 100.000,00 euro risulti avere doppi vetri alle finestre, parquet nel salone ed una piscina interrata in Giardino. Considerato il prezzo e il grado di modernità dell’immobile, l’offerta potrebbe apparire per l’acquirente un vero affare.

Se non che, come nel presente caso, l’acquirente potrebbe non sapere che solo la parte basica dell’immobile sia stata costruita dal venditore mentre tutte le migliorie del suddetto dal conduttore. Per tale motivo potrebbe acquistare l’immobile, acquistando, in realtà, anche i miglioramenti per i quali il conduttore serba autonome pretese. A tal fine, scoperto tutto quanto detto, l’acquirente potrebbe chiedere la risoluzione del contratto di compravendita ai sensi dell’art.1439 in virtù del quale “ il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato”.  Difatti l’acquirente (locatore subentrato) avrà in consegna un bene difforme a quello contrattato e privo del pieno godimento indicato nell’atto di compravendita ( che, si ripete, nulla dice sui miglioramenti) integrando gli estremi della consegna di “aliud pro alio”(consegna di qualcosa in luogo di qualcos’altro).

Nel senso che egli è sicuro di acquistare il diritto di proprietà piena del bene oggetto della vendita, ma in realtà tanto piena la suddetta proprietà non è, essendo subordinata all’indennizzo da versarsi al conduttore. E potrebbe dunque essere comprensibile che il Compratore voglia annullare il contratto di compravendita, dal momento in cui se avesse saputo che di quanto vedeva (parquet;piscina etc..) poco “acquistava”, di certo non avrebbe assolutamente contratto.

In tema la Suprema Corte, nel disegnare il paradigma della consegna della cosa difforme e del rimedio previsto dichiara che “ In tema di vendita, è configurabile la consegna di “aliud pro alio” non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all’uso che abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto…” (Cass.Civ. 2858/2014)

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per saperne di più sul  rapporto tra locazione commerciale e canoni dovuti per le mensilità ricadenti nel lockdown e la nuova relazione n. 56 della Suprema Corte di Cassazione, si legga “La relazione 56 del 2020 della Cassazione sulla riduzione del canone di locazione e l’ordinanza del Tribunale di Roma” Per conoscere la procedura, i tempi e i costi dello sfratto per morosità leggere: Lo sfratto per morosità: tempi, costi, procedura e modello di intimazione”

Per conoscere le differenze tra lo sfratto per morosità nel contratto di locazione ad uso abitativo e ad uso commerciale si veda:   “Sfratto per morosità locazione commerciale ed abitativa: Tutte le differenze”

Per approfondire il concetto di grave inadempimento indispensabile per la risoluzione del contratto in relazione alla eccezionalità della situazione venutasi a creare nell’emergenza causata dal Covid-19 si legga “Locazione commerciale: quando il Coronavirus esclude il grave inadempimento ed impedisce lo sfratto per morosità”

Per approfondire l’argomento del grave inadempimento per procedere alla risoluzione da parte del locatore e dopo quanti canoni impagati si possa procedere allo sfratto, ed inoltre quando sia sanabile la morosità in questo tipo di situazioni si legga “Contratto di Locazione commerciale: la sanatoria della morosità e il Grave inadempimento” .

Per approfondimenti sul precetto per rilascio e sul preavviso di sloggio e per scaricarne i relativi modelli si legga “Il precetto per rilascio ed il preavviso di sloggio con i relativi modelli”

Sul decreto ingiuntivo relativo ai canoni di locazione si legga “Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per i canoni di locazione

Per avere invece qualche utilissimo suggerimento per accelerare di diversi mesi l’effettivo rilascio dell’immobile si legga “I tempi dello sfratto per morosità, gli errori più comuni che ritardano il rilascio e come accelerarlo“,  o ancora “La notifica dello sfratto a mezzo PEC perché conviene?” chiamaci  se vuoi farlo nel più breve tempo possibile e nel preventivo gratuito ti indicheremo anche i tempi di massima, più bassi della media, che potrai impiegare grazie alla nostra esperienza nel settore.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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