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Coronavirus e Dl Cura Italia: gli effetti del decreto su ogni singolo termine dell’esecuzione immobiliare

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In data 7 marzo 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia, è stato firmato il Decreto-legge n. 11 del 2020 recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.

Prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero della Giustizia, con comunicato dell’8.3.2020, ore 17:30, anticipava il contenuto del predetto Decreto-legge in relazione alle disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e dell’attività connessa.

Si apprendeva quindi dell’introduzione di un “periodo cuscinetto”,  decorrente da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020, all’intero del quale le udienze dei procedimenti civili e penali “pendenti” presso tutti gli uffici giudiziari d’Italia non si sarebbero tenute, e venivano così rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, salve alcune eccezioni ivi specificate.

Stessa sorte per i tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati.

Data l’ambiguità e la non precisione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 11 dell’8.3.2020 , sulla base dell’interpretazione data al suo dettato letterale ciascun Tribunale Italiano ha emanato provvedimenti ad hoc contenenti specifiche disposizioni relative alle attività giudiziarie da compiersi nei singoli uffici e per quelle relative alle udienze, oltre a prevedere precise modalità operative per gli operatori di giustizia e per i vari ausiliari, per l’espletamento degli incarichi loro affidati.

Per quel che concerne le procedure esecutive immobiliari, come rappresentato in un nostro recente articolo (“Coronavirus e pignoramenti immobiliari: la sospensione delle aste e degli ordini di liberazione con provvedimenti dei Tribunali”), mancando una espressa regolamentazione sul punto, abbiamo assistito all’emanazione da parte di vari Tribunali Italiani di disposizioni che regolamentano in modo differente i vari incombenti ad esse connessi. Ci si è imbattuti quindi in una diversa regolamentazione sull’attività di vendita, sull’accesso dei custodi giudiziari, sullo slittamento del termine del versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione, ecc.

In un contesto di grande confusione, frutto, come anticipato, della diversa interpretazione che è stata data al testo del D.L. n. 11/2020, ecco che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. del 17 marzo 2020 n. 18, denominato anche Decreto “Cura Italia”. (Per un approfondito confronto tra il Dl 18/2020 e il precedente Dl 11/2020 con la descrizione delle innovazioni previste in tema di esecuzioni immobiliari e di rilascio di immobili   si legga anche Pignoramenti immobiliari: le novità del D.L. 18/2020 “Cura Italia” confronto con il D.L. 11/2020″)

Il contenuto di tale decreto è di ampia portata, e reca specifiche “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico delle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Per l’aspetto che in questa sede ci interessa, si evidenzia che nel predetto decreto, a partire dall’art. 83, non si è persa l’occasione per meglio disciplinare lo svolgersi delle attività giudiziarie.

In particolare, proprio l’art. 83 è intitolato “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”, apportando delle chiare modifiche al vecchio art. 1 del Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11. Più precisamente, si nota come sia stato portato il periodo cuscinetto fino al 15 aprile 2020, in estensione rispetto al termine in precedenza previsto del 22 marzo 2020, data la massiva diffusione del CORONAVIRUS tra l’emanazione del decreto n. 11/2020 e 18/2020 (il termine del 15 aprile è stato ulteriormente prorogato all’11 maggio 2020 dall’art. 36 del dl n. 23 dell’8 aprile 2020).

In particolare, per la questione di nostro interesse, è bene leggere attentamente i primi due commi del nuovo art. 83 del D.L. 18/2020:

 

  1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (termine ulteriormente prorogato all’11 maggio 2020 dall’art. 36 del dl n. 23 dell’8 aprile 2020).
  2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine ulteriormente prorogato all’11 maggio 2020 dall’art. 36 del dl n. 23 dell’8 aprile 2020) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.”

Dalla lettura dei primi due commi dell’art. 83 del D.L. 18/2020 si evince chiaramente la volontà di andare nella direzione di sospendere, salvo alcune eccezioni espressamente indicate nel Decreto-legge, tutti i procedimenti civili e penali, nonché tutti i termini di qualsivoglia attività giudiziaria. Si è ritenuto di rimuovere, rispetto al precedente decreto, il riferimento alla pendenza dei procedimenti, sì da eliminare ogni motivo di dubbio e, al contempo, di estendere gli effetti della sospensione anche gli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, ove per il loro compimento sia previsto un termine.

Come già detto in precedenza, in data 8.4.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 23/2020, denominato anche “Decreto Liquidità”, mediante il quale, all’art. 36, è stato ampliato il periodo cuscinetto dal 15 aprile all’11 maggio 2020.

A questo punto, fatta tale debita premessa, ci si chiede quindi quale sia l’incidenza delle nuove misure adottate nei confronti dello svariato numero di termini presenti nel codice di procedura civile per le procedure esecutive immobiliari.

Ecco un breve vademecum relativo ai termini in cui ci si imbatte più facilmente nelle procedure esecutive immobiliari.

1) Partiamo da quelli di maggior interesse per i creditori, in cui ci si incappa prima dell’udienza di autorizzazione alla vendita ex art. 569 c.p.c.:

Notifica del pignoramento immobiliare (90 giorni dalla notifica del precetto – art. 481 c.p.c.) – Iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare (15 giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento notificato – art. 557 c.p.c.); istanza di vendita (45 giorni dalla notifica del pignoramento – art. 497 c.p.c.); deposito della documentazione ipocatastale/relazione notarile (60 giorni dal deposito dell’istanza di vendita – art. 567 c.p.c.).

Il decorrere di tali termini resta sospeso, ovvero congelato, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (rectius 11 maggio 2020), ed inizieranno quindi a decorrere da tale ultima data. In sostanza, i giorni rientranti in tale periodo “cuscinetto” non devono essere considerati, trattandosi di termini di natura procedurale.

2) Un termine che sta invece a cuore dei debitori è quello relativo alla proposizione di una eventuale opposizione (615 e 617 c.p.c.). In tal caso il termine resta sospeso nel periodo cuscinetto, andando a decorrere dal 12.05.2020 per la parte residua.

Altro termine importante è quello relativo alle scadenze delle singole rate mensili previste dall’ordinanza di conversione del pignoramento immobiliare, ricadenti nel periodo di cui al D.L. n. 18/2020. A tal proposito anche il pagamento di tali rate è sospeso durante il periodo cuscinetto. Tra l’altro alcuni Tribunali hanno previsto un periodo più ampio di sospensione dei versamenti, fino al 31.05.2020. Per fare un esempio, si riporta il seguente provvedimento reso presso il Tribunale di Milano: “I giudici della Sezione terza civile avvisano i debitori ammessi alla conversione del pignoramento, che in ragione dell’emergenza sanitaria e dei limiti imposti agli spostamenti, non sarà dichiarata alcuna decadenza dal beneficio in caso di mancato versamento delle rate in scadenza dal 9 marzo al 31 maggio 2020”(T. Milano – SEZ 3^ CIVLIE CORONAVIRUS – CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO). Resta però solo da capire come ci si dovrà comportare nel periodo successivo al 31.5.2020, in quanto provvedimenti di questa portata sembrano solo adottare una “scelta” di non dichiarare alcuna decadenza. Bisognerà quindi precisare se nel periodo successivo al 31.05.2020 bisognerà versare anche le tre rate di marzo, aprile e maggio 2020, o si riprenderà il pagamento della conversione a partire esclusivamente dalla rata di giugno. In mancanza di disposizioni sul tema, è bene rivolgersi al G.E. per eventuali precisazioni.

3) Per quel che concerne i termini rivolti agli ausiliari del G.E. si rileva quanto segue.

– L’attività del CTU è soggetta ai termini di cui all’art. 173 bis disp. Att. C.p.c., ove è previsto che “L’esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del codice”. Va da sé che, qualora l’udienza ex art. 569 c.p.c. sia stata fissata nel periodo cuscinetto, la stessa sarà oggetto di rinvio, con posticipazione altresì anche del termine previsto per il deposito della CTU. Qualora invece la stessa ricada subito dopo il predetto periodo, non oggetto di sospensione, bisognerà aspettare le determinazioni del Giudice, ma in ogni caso si può sempre presentare una proroga dei termini per il deposito dell’elaborato peritale. A tale attività, ovviamente, è strettamente connessa quella delle parti della procedura (creditori e debitori) le quali entro 15 giorni prima dell’udienza ex art. 569 c.p.c. possono depositare delle note alla relazione di stima, e per le quali valgono quindi le stesse considerazioni fatte poc’anzi per il CTU.

– Per quel che concerne il custode giudiziario, già con l’emanazione del D.L. 11/2020 erano stati tanti i Tribunali Italiani che ne avevano sospeso o limitato l’attività, con specifico riferimento agli accessi agli immobili pignorati ed all’esecuzione degli ordini di liberazione. Ora, invece, con l’emanazione del D.L. 18/2020 la loro attività sembrerebbe definitivamente sospesa su tutto il territorio nazionale, e quindi gli stessi termini concessi agli esecutati per il rilascio spontaneo dei beni pignorati sono sospesi dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, iniziando a decorrere a partire dal 12.05.2020.

Tra l’altro, l’art. 103, co. 6, del D.L. Cura Italia prevede che “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020” (tale termine è stato poi prorogato al 31 dicembre, si legga al proposito Prorogato al 31 dicembre il blocco degli sfratti”).

Qualora il termine scada in un periodo subito successivo al 30 giugno 2020 non resterebbe che concedere agli esecutati una ulteriore proroga, anche in considerazione del fatto che ricercare una nuova abitazione non è stato possibile, a causa delle doverose misure restrittive rese nei confronti della collettività per evitare la massiva diffusione del COVID-19, ed oggetto anche di sensibilizzazione sociale (#iorestoacasa).

– In relazione invece agli impegni incombenti in capo al professionista delegato per le operazioni di vendita, si rileva come la data fissata per la vendita è da qualificarsi come una udienza (art. 631 c.p.c.), per cui la stessa dovrà essere differita a data successiva al 11.05.2020. Il dettato normativo dell’art. 490 c.p.c. disciplina le tempistiche afferenti alla “pubblicità” delle vendite giudiziarie, fissando il termine minimo di 45 giorni tra la pubblicità e la data della vendita. Qualora una vendita fosse solo pubblicata in data 12.05.2020 le relative operazioni non potrebbero che avvenire in data successiva al 26.06.2020 (11 maggio + 45 giorni ex art. 490 c.p.c.). Col tempo scopriremo che misura adotteranno i vari Tribunali Italiani: se far cadere le vendite a partire dal 26.06.2020 o addirittura iniziare a pubblicarle da tale data. Il tutto salvo ovviamente l’emissione di ulteriori Decreti-legge.

4) Anche per gli aggiudicatari vale la sospensione del decorso dei termini per il versamento del saldo prezzo di aggiudicazione, così come disciplinato dagli artt. 585 e 576 c.p.c. In particolare, va notato come il predetto termine sia di natura procedurale e quindi soggetto alla disciplina di cui all’art. 83 co. 2 del D.L. n. 18/2020.

Il termine quindi sarà considerato sospeso dal 9.3.2020 e riprenderà a decorrere, per la residua parte, a far data dal 12.05.2020, salvo eventuali successive nuove disposizioni normative che si rendessero necessarie a causa della continua evoluzione del COVID-19.

Vi sarà quindi un incremento di tempo per il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione, pari al periodo oggetto di sospensione (9 marzo / 11 magio 2020), e non poteva esser altrimenti in considerazione della situazione di stallo in cui vertono gli istituti di credito chiamati a concedere un mutuo ai richiedenti aggiudicatari, nonché della ridotta possibilità di recarsi in banca. Qualora sorgano dei dubbi, ed in mancanza di circolari interne dei Tribunali, si potrebbe, mediante apposita istanza, compulsare il GE per ottenere una pronuncia sulla esatta scadenza del termine.

avv. Vito Calcagno

(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per saperne di più sul nuovo art. 560 cpc entrato in vigore il 28 febbraio 2020 che ha prodotto  l’effetto estendere l’impossibilità di disporre la liberazione degli immobili pignorati (abitati dal debitore e dai suoi familiari) fino al decreto di trasferimento per tutte le procedure in corso si legga “Bloccati gli ordini di liberazione di tutte le procedure esecutive in corso!!! il nuovo art. 560 cpc come modificato dall’art. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019 Testo e commento”

Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dall’art. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si legga Art. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”Mentre  chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dell’art. 41 bis, dal  comma 445 dell’art. 1 della legge di stabilità 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])  finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” ,  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa”

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” e   “Rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di merito”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, o “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo” mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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