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Le modifiche del Pignoramento agli artt. 495, 560 e 569 c.p.c. ad opera della Legge 12/19

La legge 12/2019, di conversione del decreto legge 135/2018, il cosiddetto decreto semplificazioni, ha apportato importanti modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata.

In particolare sono stati oggetto di modifica lโ€™articolo 495 c.p.c. dedicato alla conversione del pignoramento, lโ€™articolo 560 c.p.c. relativo al modo della custodia dellโ€™immobile pignorato e lโ€™articolo 569 c.p.c. dedicato al provvedimento per lโ€™autorizzazione alla vendita dellโ€™immobile.

Chi scrive ritiene che le modifiche piรน rilevanti (che avranno il maggior impatto sociale e sulle esecuzioni in corso) siano quelle allโ€™articolo 560 c.p.c.ย  (peraltro modificato esattamente nel senso in cui avrebbe giร  dovuto essere interpretato il precedente testo dell’art. 560 cpc come spiegato da chi scrive nell’articolo “Il nuovo ordine di liberazione: opposizione al rilascio anticipato dellโ€™immobile”) in quanto negli ultimi anni era diventata prassi piuttosto comune tra ย i giudici delle esecuzioni procedere a disporre lโ€™ordine di liberazione dellโ€™immobile al momento dellโ€™autorizzazione alla vendita, ciรฒ che adesso non sarร  piรน consentito fino alla pronuncia del decreto di trasferimento.

Aspetto particolarmente critico di questa riforma รจ legato alla sua entrata in vigore, infatti le modifiche al 560 c.p.c. (come gli altri articoli modificati) si applicano esclusivamente alle esecuzioni iniziate dallโ€™entrata in vigore della legge di conversione del decreto e quindi dal 13 febbraio 2019, in tal modo si rischia lโ€™assurdo che per le procedure iniziate prima del 13 febbraio, i giudici dellโ€™esecuzione continueranno ordinare liberazione degli immobili cosรฌ come i custodi continueranno ad eseguire quelle giร  ordinate in precedenza, mentre per quelle iniziate successivamente a tale data ciรฒ non sarร  possibile, creando con ciรฒ una assurda disparitร  di trattamento tra situazioni uguali, chi scrive ritiene infatti che almeno per quanto riguarda lโ€™articolo 560 la sua applicazione avrebbe dovuto riguardare tutte le procedure in corso e non soltanto quelle iniziate dopo il 13 febbraio, spetterร  pertanto agli avvocati dei debitori far valere (attraverso istanze al Ge, ricorsi ex art 591 ter nei confronti dei custodi, ed eventualmente opposizioni ex art 617 c.p.c.) per le esecuzioni in corso il medesimo diritto del debitore a non essere spossessato dellโ€™immobile prima del decreto di trasferimento.

Rilevanti sono anche le modifiche allโ€™articolo 495 c.p.c., riguardante la conversione del pignoramento che si รจ voluta favorire e facilitare, innanzitutto aumentando da tre a quattro anni (ricordiamo che lโ€™aumento da 18 a 36 mesi era giร  frutto della ย recentissima riforma apportata dal dl 83/2015) il termine per provvedere al pagamento del proprio debito, ma anche riducendo da un quinto ad un sesto la somma da depositare in cancelleria per accedere alla conversione stessa.

In realtร  ad un attento osservatore non sfuggirร  che ย anche la stessa modifica dellโ€™articolo 569 finisce, con la medesima finalitร  di facilitarne la possibilitร , ย con lโ€™incidere sulla conversione in quanto, finalmente, i creditori sono tenuti, almeno 30 giorni prima dellโ€™udienza fissata ex articolo 569 c.p.c., per autorizzare ย la vendita, a precisare la reale entitร  del proprio credito (precisazione del credito che, chi pratica le esecuzioni sa essere spesso indeterminata e indeterminabile fino alla fase conclusiva della procedura).

Fatte le dovute precisazioni sulla riforma riportiamo sotto i nuovi articoli del codice di procedura civile ย con le modifiche apportate dalla legge evidenziate e sottolineate in grassetto:

ย Art 495 cpc (Conversione del pignoramento)

  1. Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore puรฒ chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
  2. Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilitร , una sommaย non inferioreย a unย sestodell’importo del credito per cui รจ stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma รจ depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.
  3. La somma da sostituire al bene pignorato รจ determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.
  4. Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza puรฒ disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo diย quarantottoย mesiย la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.
  5. Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi diย oltreย trentaย giorniย il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
  6. Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.
  7. L’istanza puรฒ essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilitร .

Art. 560 cpc (Modo della custodia).

  1. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.
  2. Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinche’ il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrita’.
  3. Il debitore e i familiari che con lui convivonoย non perdono ilย possesso dell’immobileย e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.
  4. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti.
  5. Le modalita’ del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell’ordinanza di cui all’articolo 569.
  6. Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora siaย ostacolato il diritto di visitaย di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non e’ abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
  7. ย Al debitore e’ fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non e’ autorizzato dal giudice dell’esecuzione. Fermo quanto previsto dal sesto comma,ย quando l’immobileย pignorato e’ abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice nonย puo’ mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima dellaย pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586

Art 569 cpc ย (Provvedimento per l’autorizzazione della vendita)

  1. A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione,
    entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567,
    nomina l’esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione
    e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti.Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere piรน di novantaย giorni.
  2. Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell’udienza, il creditore pignorante e i creditori gia’ intervenuti ai sensi dell’articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale e’ indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell’articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.
  3. All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalitร  della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono giร  decadute dal diritto di proporle.
  4. Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalitร  con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita รจ fatta in uno o piรน lotti, il prezzo base determinato a norma dell’articolo 568, l’offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalitร  del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione puรฒ disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalitร  possa aver luogo ad un prezzo superiore della metร  rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568.
  5. Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonchรฉ il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalitร ย telematiche,ย nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
  6. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
  7. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono comparsi.

Per approfondire la tematica del nuovo ordine di liberazione e delle modalitร  di attuazione legittima dello stesso si leggaย โ€œOrdine di liberazione: tempi e modi di rilascio dellโ€™immobile pignoratoโ€

Se si รจย  ricevuto lโ€™atto di precetto e si vuol approfondire gli aspetti che lo riguardano e la sua opposizione si leggaย โ€œLโ€™atto di precetto contenuto, spese, termini e opposizioneโ€
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si leggaย โ€œSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโ€ย o ancheย โ€œGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโ€™Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ€,ย mentreย sulle possibilitร  offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga ย  โ€œIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโ€ย ed ancheย โ€œLa sospensione dellโ€™esecuzione con lโ€™introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ€œ

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare allโ€™ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire lโ€™emissione dellโ€™ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolaritร  di tutta la procedura fino allโ€™udienza di comparizione delle parti, si leggaย โ€œDecreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita allโ€™astaโ€

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร  in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โ€œGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโ€™importo, con modelli di proposta e accettazioneโ€

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere lโ€™immobile pignorato ad un privato ย al di fuori dellโ€™asta (in unโ€™udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si leggaย โ€œVendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutivaโ€œ

Per maggiori informazioniย  sul pignoramento immobiliare e su come evitarlo si legga il nostro articolo su Money.it (una delle tante prestigiose riviste giuridico-economiche per le quali pubblichiamo articoli ed approfondimenti) dal Titolo:ย โ€œLโ€™aumento dei pignoramenti immobiliari e le possibili soluzioni legislative o processuali per salvare le case degli italiani sovraindebitatiโ€ย , oppure si leggaย โ€œPerchรจ il Dl 59/16 (cd Decreto Salva Banche) si rivelerร  un fallimento- Le possibili soluzioni per salvare le case dei debitoriโ€œ.

O ancora sempre in tema di pignoramento immobiliareย ย ยซPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2019- Soluzioni per Salvare casaยป,ย per i Limiti a Equitalia nellโ€™esecuzione immobiliare da procedente e da intervenuto si legga inveceย โ€œI limiti a Equitalia nellโ€™esecuzione immobiliare: quando puรฒ pignorare lโ€™immobile e le conseguenze in caso di pagamento dei creditori privati quando lโ€™agente della Riscossione รจ intervenuto nella procedura .โ€œ

Chi volesseย approfondire lโ€™argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โ€œlโ€™Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va propostaโ€eย โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ€œ

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