La legge 12/2019, di conversione del decreto legge 135/2018, il cosiddetto decreto semplificazioni, ha apportato importanti modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata.
In particolare sono stati oggetto di modifica lโarticolo 495 c.p.c. dedicato alla conversione del pignoramento, lโarticolo 560 c.p.c. relativo al modo della custodia dellโimmobile pignorato e lโarticolo 569 c.p.c. dedicato al provvedimento per lโautorizzazione alla vendita dellโimmobile.
Chi scrive ritiene che le modifiche piรน rilevanti (che avranno il maggior impatto sociale e sulle esecuzioni in corso) siano quelle allโarticolo 560 c.p.c.ย (peraltro modificato esattamente nel senso in cui avrebbe giร dovuto essere interpretato il precedente testo dell’art. 560 cpc come spiegato da chi scrive nell’articolo “Il nuovo ordine di liberazione: opposizione al rilascio anticipato dellโimmobile”) in quanto negli ultimi anni era diventata prassi piuttosto comune tra ย i giudici delle esecuzioni procedere a disporre lโordine di liberazione dellโimmobile al momento dellโautorizzazione alla vendita, ciรฒ che adesso non sarร piรน consentito fino alla pronuncia del decreto di trasferimento.
Aspetto particolarmente critico di questa riforma รจ legato alla sua entrata in vigore, infatti le modifiche al 560 c.p.c. (come gli altri articoli modificati) si applicano esclusivamente alle esecuzioni iniziate dallโentrata in vigore della legge di conversione del decreto e quindi dal 13 febbraio 2019, in tal modo si rischia lโassurdo che per le procedure iniziate prima del 13 febbraio, i giudici dellโesecuzione continueranno ordinare liberazione degli immobili cosรฌ come i custodi continueranno ad eseguire quelle giร ordinate in precedenza, mentre per quelle iniziate successivamente a tale data ciรฒ non sarร possibile, creando con ciรฒ una assurda disparitร di trattamento tra situazioni uguali, chi scrive ritiene infatti che almeno per quanto riguarda lโarticolo 560 la sua applicazione avrebbe dovuto riguardare tutte le procedure in corso e non soltanto quelle iniziate dopo il 13 febbraio, spetterร pertanto agli avvocati dei debitori far valere (attraverso istanze al Ge, ricorsi ex art 591 ter nei confronti dei custodi, ed eventualmente opposizioni ex art 617 c.p.c.) per le esecuzioni in corso il medesimo diritto del debitore a non essere spossessato dellโimmobile prima del decreto di trasferimento.
Rilevanti sono anche le modifiche allโarticolo 495 c.p.c., riguardante la conversione del pignoramento che si รจ voluta favorire e facilitare, innanzitutto aumentando da tre a quattro anni (ricordiamo che lโaumento da 18 a 36 mesi era giร frutto della ย recentissima riforma apportata dal dl 83/2015) il termine per provvedere al pagamento del proprio debito, ma anche riducendo da un quinto ad un sesto la somma da depositare in cancelleria per accedere alla conversione stessa.
In realtร ad un attento osservatore non sfuggirร che ย anche la stessa modifica dellโarticolo 569 finisce, con la medesima finalitร di facilitarne la possibilitร , ย con lโincidere sulla conversione in quanto, finalmente, i creditori sono tenuti, almeno 30 giorni prima dellโudienza fissata ex articolo 569 c.p.c., per autorizzare ย la vendita, a precisare la reale entitร del proprio credito (precisazione del credito che, chi pratica le esecuzioni sa essere spesso indeterminata e indeterminabile fino alla fase conclusiva della procedura).
Fatte le dovute precisazioni sulla riforma riportiamo sotto i nuovi articoli del codice di procedura civile ย con le modifiche apportate dalla legge evidenziate e sottolineate in grassetto:
ย Art 495 cpc (Conversione del pignoramento)
- Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore puรฒ chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
- Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilitร , una sommaย non inferioreย a unย sestodell’importo del credito per cui รจ stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma รจ depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.
- La somma da sostituire al bene pignorato รจ determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.
- Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza puรฒ disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo diย quarantottoย mesiย la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.
- Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi diย oltreย trentaย giorniย il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
- Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.
- L’istanza puรฒ essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilitร .
Art. 560 cpc (Modo della custodia).
- Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.
- Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinche’ il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrita’.
- Il debitore e i familiari che con lui convivonoย non perdono ilย possesso dell’immobileย e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.
- Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti.
- Le modalita’ del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell’ordinanza di cui all’articolo 569.
- Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora siaย ostacolato il diritto di visitaย di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non e’ abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
- ย Al debitore e’ fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non e’ autorizzato dal giudice dell’esecuzione. Fermo quanto previsto dal sesto comma,ย quando l’immobileย pignorato e’ abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice nonย puo’ mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima dellaย pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586
Art 569 cpc ย (Provvedimento per l’autorizzazione della vendita)
- A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione,
entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567,
nomina l’esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione
e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti.Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere piรน di novantaย giorni. - Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell’udienza, il creditore pignorante e i creditori gia’ intervenuti ai sensi dell’articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale e’ indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell’articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.
- All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalitร della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono giร decadute dal diritto di proporle.
- Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalitร con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita รจ fatta in uno o piรน lotti, il prezzo base determinato a norma dell’articolo 568, l’offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalitร del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione puรฒ disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalitร possa aver luogo ad un prezzo superiore della metร rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568.
- Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonchรฉ il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalitร ย telematiche,ย nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
- Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
- Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono comparsi.
Per approfondire la tematica del nuovo ordine di liberazione e delle modalitร di attuazione legittima dello stesso si leggaย โOrdine di liberazione: tempi e modi di rilascio dellโimmobile pignoratoโ
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare allโordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire lโemissione dellโordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolaritร di tutta la procedura fino allโudienza di comparizione delle parti, si leggaย โDecreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita allโastaโ
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazioneโ
Per maggiori informazioniย sul pignoramento immobiliare e su come evitarlo si legga il nostro articolo su Money.it (una delle tante prestigiose riviste giuridico-economiche per le quali pubblichiamo articoli ed approfondimenti) dal Titolo:ย โLโaumento dei pignoramenti immobiliari e le possibili soluzioni legislative o processuali per salvare le case degli italiani sovraindebitatiโย , oppure si leggaย โPerchรจ il Dl 59/16 (cd Decreto Salva Banche) si rivelerร un fallimento- Le possibili soluzioni per salvare le case dei debitoriโ.
O ancora sempre in tema di pignoramento immobiliareย ย ยซPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2019- Soluzioni per Salvare casaยป,ย per i Limiti a Equitalia nellโesecuzione immobiliare da procedente e da intervenuto si legga inveceย โI limiti a Equitalia nellโesecuzione immobiliare: quando puรฒ pignorare lโimmobile e le conseguenze in caso di pagamento dei creditori privati quando lโagente della Riscossione รจ intervenuto nella procedura .โ
Chi volesseย approfondire lโargomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โlโOpposizione agli atti esecutivi, come e quando va propostaโeย โOpposizione allโesecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ
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