Guida all’istanza di conversione del pignoramento fac simile: come sostituire i beni pignorati con una somma di denaro ed evitare la vendita forzata.
Ricevere un atto di pignoramento è un evento traumatico per qualsiasi debitore. Significa che il creditore, non avendo ottenuto il pagamento spontaneo, ha deciso di agire forzatamente sui beni del debitore, spesso sulla casa di abitazione o su un bene di famiglia. Tuttavia, non sempre la procedura esecutiva porta inevitabilmente alla vendita all’asta. Esiste, infatti, uno strumento previsto dal nostro ordinamento che può permettere di bloccare la vendita e conservare la proprietà del bene pignorato: si tratta dell’istanza di conversione del pignoramento, disciplinata dall’articolo 495 del Codice di procedura civile.
In quanto avvocati esperti in diritto delle esecuzioni immobiliari, cercheremo di spiegarvi in questo articolo, in modo semplice e chiaro, quali possono essere i vantaggi dell’istanza di conversone del pignoramento, i suoi presupposti, gli effetti, nonché gli errori da evitare.
Che cos’è la conversione del pignoramento
La conversione consente al debitore di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro. In parole semplici, invece di subire la vendita forzata del bene, il debitore può offrire di versare al creditore una somma pari al debito complessivo (comprensivo di capitale, interessi, spese legali e costi della procedura). L’idea alla base dell’istituto è quella di bilanciare gli interessi del debitore e del creditore: il primo ottiene la possibilità di non perdere la casa o i beni di famiglia, il secondo ha la garanzia di ricevere il proprio credito in tempi ragionevoli.
Quando e come si presenta l’istanza
L’istanza deve essere presentata prima che il giudice disponga la vendita o l’assegnazione del bene pignorato. Il debitore, con l’assistenza del proprio avvocato, deve depositare una domanda motivata al giudice dell’esecuzione, allegando la prova del versamento di almeno un sesto della somma complessiva dovuta.
Il deposito di almeno 1/6 dell’importo dovuto è obbligatorio, e deve essere versato tramite assegno circolare non trasferibile. Tale deposito è fondamentale, in quanto dimostra la serietà dell’istanza e funge da garanzia per i creditori.
Il giudice, ricevuta la richiesta, fissa un’udienza per ascoltare le parti e valutare se concedere la conversione. I creditori possono opporsi e la decisione deve intervenire entro 30 giorni (Riforma Cartabia) ovviamente tale termine è ordinatorio. Nella comunicazione d’udienza alle parti spesso il giudice invita i creditori intervenuti a depositare una nota di precisazione del credito prima dell’udienza (ossia un documento riepilogativo di quanto a quella data è dovuto in linea capitale, interessi maturati e spese, per ciascun creditore). Questo serve a poter determinare con esattezza la somma totale da versare.
Potrebbe capitare che all’udienza compaiano creditori intervenuti tardivamente, a questo punto il giudice provvederà ad aggiustare l’importo includendo i loro crediti. Questo talvolta potrebbe comportare che la cauzione di 1/6 versata all’inizio dal debitore potrebbe risultare inferiore a 1/6 del nuovo totale comprendendo il creditore tardivo. Ciò potrebbe far sorgere un dubbio: questa circostanza rende retroattivamente inammissibile l’istanza di conversione del pignoramento? La risposta prevalente è no, in quanto se al momento del deposito dell’istanza di conversione del pignoramento, la cauzione versata era conforme (cioè copriva 1/6 dei crediti allora noti), l’intervento successivo di un altro creditore non la inficia. Semmai, il giudice potrà richiedere al debitore di integrare il deposito versando un’ulteriore somma per arrivare al sesto del nuovo totale, prima di emettere l’ordinanza definitiva.
Il debitore può impugnare l’ordinanza finale di conversione del pignoramento con un’opposizione ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni, per far correggere eventuali errori, ad esempio, se il giudice ha incluso un credito prescritto, il debitore potrebbe fare opposizione agli atti contro l’ordinanza di conversione per escluderlo.
La presentazione dell’istanza di conversione del pignoramento comporta di fatto una sospensione delle operazioni esecutive di vendita. Infatti, il deposito dell’istanza di conversione del pignoramento e della cauzione produce un effetto sospensivo del processo esecutivo limitatamente alla vendita, fino alla definizione dell’istanza. Quindi il debitore non rischia che nel frattempo si tenga l’asta prima della decisione sulla conversione.
Se la domanda viene accolta, il debitore potrà versare la somma residua con un pagamento a rate mensili fino a 48 mesi (60 in casi eccezionali), sospendendo nel frattempo la vendita forzata.
È importante sapere che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, la procedura può riprendere.
Esempio pratico
Immaginiamo che un debitore, Mario, abbia un debito complessivo di 120.000 euro e che il suo immobile sia stato pignorato. Prima che venga fissata la vendita, Mario, assistito dal proprio legale, presenta un’istanza di conversione del pignoramento e versa 20.000 euro (un sesto del totale).
Il giudice accoglie la richiesta e autorizza il pagamento della somma residua in 48 rate mensili.
Da quel momento, la vendita all’asta è sospesa: Mario potrà continuare ad abitare nella propria casa, mantenendone la proprietà. Se rispetta puntualmente le scadenze, al termine dei pagamenti il pignoramento verrà cancellato. In caso contrario, la procedura potrà riprendere dal punto in cui era stata sospesa.
I vantaggi per il debitore
L’istanza di conversione rappresenta una vera e propria ancora di salvezza per il debitore. Tra i principali vantaggi:
- Evita la vendita forzata del bene, spesso a valori inferiori a quelli di mercato;
 - Consente di rateizzare il debito;
 - Permette di guadagnare tempo per riorganizzare la propria situazione economica;
 - Sospende la procedura esecutiva durante il pagamento delle rate;
 - Riduce i danni economici e psicologici, preservando la casa di abitazione e la serenità familiare.
 
Presupposti della conversione
L’art. 495 c.p.c. richiede: giustificati motivi, assenza di precedenti istanze, procedura non ancora conclusa. I motivi più frequenti sono le condizioni economiche del debitore e la sproporzione tra debito e valore dei beni.
L’istanza di conversione del pignoramento è uno strumento efficace, ma non può essere improvvisato. È necessario agire con tempestività, perché l’istanza può essere presentata una sola volta e solo prima dell’ordinanza di vendita, ovvero entro l’udienza ex art. 569 c.p.c.
Inoltre, occorre calcolare con precisione la somma da versare, ricordiamo infatti che l’istanza di conversione del pignoramento deve essere necessariamente accompagnata dal deposito di una somma di denaro non inferiore a un sesto dell’importo del credito, a titolo di cauzione iniziale. e predisporre la documentazione in modo completo. Questo versamento va fatto contestualmente alla presentazione dell’istanza di conversione del pignoramento in Cancelleria.
È importante sottolineare che la legge fissa un minimo di un sesto, ma nulla vieta al debitore di depositare volontariamente di più. In certi casi depositare oltre il minimo potrebbe dimostrare maggiore serietà ai creditori e contribuire a convincere il giudice.
Errori, ritardi o versamenti insufficienti possono portare al rigetto dell’istanza o alla ripresa immediata della procedura. La norma è molto chiara al riguardo, si tratta infatti di un requisito di ammissibilità (se manca o è insufficiente, l’istanza di conversione del pignoramento non verrà neppure esaminata).
Un avvocato esperto in diritto delle esecuzioni immobiliari, come noi del team dello studio legale d’Ambrosio Borselli, saprà valutare la convenienza della conversione, gestire i rapporti con i creditori e predisporre la strategia migliore per evitare la vendita.
Istanza di conversione del pignoramento fac simile
Per visualizzare un modello di istanza di conversione del pignoramento fac simile aggiornato alla Riforma Cartabia si clicchi qui.
Conclusioni
Molti debitori pensano che, una volta ricevuto un pignoramento, tutto sia ormai perduto. Non è così.
L’articolo 495 c.p.c. offre una reale possibilità di difesa per chi intende salvare la propria casa e riprendere il controllo della propria vita economica.
Ogni situazione, tuttavia, è diversa e va analizzata con competenza per individuare la soluzione più adatta.
Il nostro studio legale d’Ambrosio Borselli, da anni specializzato in esecuzioni immobiliari e tutela dei debitori esecutati, assiste i clienti in tutte le fasi del procedimento, dalla presentazione dell’istanza di conversione alla trattativa con i creditori.
Grazie all’esperienza maturata, offriamo consulenze personalizzate e strategie concrete per bloccare la vendita e ristrutturare il debito in modo sostenibile.
Se hai ricevuto un atto di pignoramento o vuoi sapere se puoi richiedere la conversione, contattaci subito: una valutazione tempestiva può fare la differenza tra perdere la casa e riuscire a salvarla.
p.avv. Silvia Bizzi
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”



