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Mediazione obbligatoria: quando è dovuta

Febbraio 10, 2026by Redazione

Mediazione obbligatoria: quando è dovuta, soggetti legittimati a promuoverla e conseguente improcedibilità dell’azione giudiziale

Mediazione obbligatoria: quando è dovuta?

In questo articolo parleremo del procedimento di mediazione, dei casi in cui è obbligatorio promuoverlo e delle conseguenze dipendenti dal suo mancato esperimento.

In quanto avvocati esperti, tenteremo di spiegarvi quanto sopra con esempi semplici e chiari e riferimenti normativi.

Mediazione obbligatoria: quando è dovuta

In primo luogo, dobbiamo premettere che il legislatore, in determinate materie, ha previsto il tentativo obbligatorio di mediazione, a pena di improcedibilità dell’azione giudiziale che un soggetto intende avanzare al fine di ridurre il contenzioso.

In particolare,  il d.lgs. 28/2010 disciplina il procedimento di mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.

Tale normativa indica all’art. 5 le materie sottoposte a mediazione obbligatoria:

Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo

Dunque, vediamo che il soggetto legittimato a promuovere un’azione giudiziale deve preliminarmente esperire necessariamente un tentativo di mediazione .

In caso contrario, il soggetto interessato potrebbe subire delle conseguenze dal mancato esperimento che andremo ora ad analizzare.

Mediazione obbligatoria: quando è dovuta e conseguenze del mancato esperimento

Una volta indicate le materie in cui è obbligatoria la mediazione, vediamo cosa succede se non viene esperito il tentativo di mediazione obbligatoria.

Sul punto, l’art. 5, commi 2 e 4 del d.lgs. 28/2010 prevede:

Nelle controversie di cui al comma 1 l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ((introduttiva del giudizio)). L’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale

Da quanto indicato vediamo che il mancato esperimento del tentativo di mediazione comporta l’improcedibilità dell’azione giudiziale promossa dalla parte interessata e che tale improcedibilità oltre che eccepita dal convenuto può essere rilevata d’ufficio.

In tale caso, il giudice fisserà l’udienza dopo la scadenza del termine di 6 mesi di durata della mediazione e a tale udienza, se accerta che la mediazione non è stata svolta, dichiara l’improcedibilità dell’azione giudiziale.

Inoltre, ai fini dell’accertamento del verificarsi del tentativo di mediazione, non è necessario che lo stesso si concluda con un accordo ma è sufficiente che al primo incontro , la mediazione si concluda senza accordo.

L’importante è che è stato provato un tentativo.

In merito al procedimento di mediazione obbligatoria, vediamo che sussiste una disciplina peculiare nel caso di procedimento di ingiunzione e che andremo ora ad esaminare.

Mediazione obbligatoria: quando è dovuta ed eccezioni alla disciplina generale  

Prima di descrivere le peculiarità della mediazione obbligatoria in caso di procedimento di ingiunzione, cerchiamo di comprendere cosa sia un procedimento di ingiunzione.

Il procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 e segg. c.p.c. , viene promosso a seguito di ricorso di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata e può essere accolto a determinate condizioni indicate negli artt. 633 e segg. c.p.c..

In caso di accoglimento del ricorso, il giudice con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiungerà al debitore di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione.

In mancanza di opposizione, si potrà procedere a esecuzione forzata.

Per approfondimenti leggere “Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.

Mediazione obbligatoria: quando è dovuta e procedimento peculiare

Una volta descritta la natura dei procedimenti di ingiunzione, analizziamo la disciplina della mediazione obbligatoria prevista per gli stessi.

Sul punto, l’art. 5 comma 6 prevede che:

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Il comma 1 e l’articolo 5-quater non si applicano:

  1. a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis

Dal tenore della norma citata, vediamo che il tentativo obbligatorio di mediazione non va svolto nei procedimenti di ingiunzione , inclusa l’opposizione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

Mediazione obbligatoria nei procedimenti di ingiunzione: soggetti onerati a promuoverla

Una volta compresa la natura dei procedimenti per ingiunzione, vediamo che il d.lgs. 28/2010 ha previsto una disciplina peculiare sul punto all’art. 5 bis per cui:

Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”.

Dunque, come anticipato, vediamo che quando il creditore propone ricorso per decreto ingiuntivo, una volta ottenuto tale provvedimento, la parte interessata, ovvero il destinatario del decreto (cioè il debitore) , dovrà opporsi a tale provvedimento per evitare che lo stesso divenga esecutivo.

Purtuttavia, nonostante ciò, nel procedimento di opposizione così introdotto, non è onere dell’opponente promuovere il tentativo di mediazione, ma dell’opposto, ovvero del soggetto che precedentemente ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo.

Ciò in quanto, seppur nel processo di opposizione attore in senso processuale è l’opponente ovvero il debitore e convenuto in senso processuale è il creditore, in senso sostanziale attore continua a essere il creditore in quanto è quest’ultimo a vantare una pretesa nei confronti dell’altro.

Per approfondimenti leggere Opposizione a Decreto ingiuntivo: spetta al creditore promuovere la mediazione  e Sfratto per morosità: non c’è mediazione obbligatoria

Disciplina della mediazione obbligatoria nei procedimenti per ingiunzione

Individuato il soggetto onerato a promuovere il procedimento di mediazione nel procedimento di ingiunzione, vediamo nello specifico qual è la disciplina relativa alla mediazione.

L’art. 5 bis del d. lgs. n. 28/2010 sancisce che:

“[…] Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese

Dal tenore della norma citata, vediamo che in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, alla prima udienza del giudizio di opposizione, il giudice deciderà sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione del decreto se formulate.

Inoltre, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fisserà la successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata del procedimento di mediazione.

A tale ultima udienza, qualora la mediazione non fosse stata instaurata, dichiarerà l’improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo inizialmente proposto e revocherà il decreto ingiuntivo.

Vediamo, dunque, che anche qui la conseguenza del mancato esperimento del tentativo di mediazione, comporta conseguenze molto rilevanti rispetto al procedimento ingiuntivo precedentemente promosso.

Conclusioni

Una volta individuata la disciplina della mediazione, possiamo comprendere come sia importante conoscerla per evitare di subire decadenze quando viene avanzata azione giudiziale nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria.

Nello specifico, è, oltretutto, importante conoscere la disciplina rispetto ai procedimenti di ingiunzione , avendo delle peculiarità rispetto ai soggetti legittimati e alla regolamentazione.

In considerazione di quanto sopra, è importante affidarsi ad avvocati esperti.

Qualora avessi bisogno di assistenza, contattaci.

avv. Gabriella Alfieri

( collaboratrice dello Studio D’Ambrosio Borselli, presso la sede di Napoli)  

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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