Scopri cos’è la messa in mora, come funziona e quali effetti produce: guida chiara con esempi pratici e modello fac simile di messa in mora aggiornato Cartabia.
La messa in mora rappresenta un passaggio spesso fondamentale per risolvere una controversia in sede stragiudiziale, senza cioè rivolgersi al giudice per raggiungere l’obbiettivo desiderato.
La messa in mora o costituzione in mora, che dir si voglia, rappresenta uno degli strumenti più rapidi ed immediati che un soggetto può utilizzare per ottenere qualcosa che gli spetta da un altro soggetto, che si tratti di denaro, di beni o di prestazioni di fare o non fare, la messa in mora può essere utilizzata per qualsiasi situazione.
Per fare degli esempi pratici:
- Porto un abito dalla sarta per degli aggiusti ma al momento del ritiro non mi viene restituito perché è stato perso. Invio una lettera di messa in mora alla sarta per la restituzione del vestito o del suo valore.
- Nel condominio dove abito si rompe l’ascensore. Tutti i condomini pagano una quota per i lavori di riparazione, ma la società incaricata dei lavori non viene ad effettuare l’intervento. Metto in mora la società per non aver effettuato la riparazione.
- Decido di cambiare lavoro, ma il mio ex datore di lavoro mi deve ancora pagare gli ultimi due mesi di lavoro effettuati. Gli invio una lettera di costituzione in mora per il pagamento delle somme dovute.
In quanto avvocati esperti in diritto delle esecuzioni immobiliari, proveremo a spiegarvi in questo articolo che cos’è la messa in mora, quali sono i suoi effetti, quali sono i requisiti e la differenza con la diffida.
Messa in mora: cos’è e quali sono gli effetti?
La messa in mora non è altro che una richiesta scritta, in cui il creditore intima formalmente, per mezzo di una lettera, al debitore di adempiere l’obbligazione entro una data determinata, offrendo la possibilità di risolvere la controversia senza l’intervento del Giudice.
L’importanza della messa in mora sta nel fatto che essa produce diverse conseguenze su più fronti:
- In primis perché, trattandosi di un atto tipicamente recettizio, dal momento in cui arriva a destinazione iniziano a decorrere gli interessi moratori quindi si accumula un credito.
- Inoltre si interrompono i termini per la prescrizione, ovvero inizia a decorrere un tempo pari e uguale a quello della relativa prescrizione (5 anni per i crediti di lavoro).
- Il terzo effetto è quello del risarcimento del danno, in quanto a causa del ritardo nell’adempimento può derivare un pregiudizio.
Una volta capito cos’è la messa in mora, è importante sapere come scrivere correttamente la lettera per evitare errori. Questa lettera va inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ecco cosa deve contenere:
- Il motivo della richiesta
Bisogna indicare chiaramente perché si sta chiedendo l’adempimento (cioè il rispetto di un obbligo). Se si tratta, ad esempio, di un contratto, è utile citare il contratto stesso, la data di firma e descrivere con precisione i fatti. - La richiesta chiara di adempimento
È necessario scrivere in modo esplicito cosa si vuole dal destinatario (ad esempio il pagamento di una somma). Si consiglia anche di fare riferimento agli articoli 1219 e seguenti del Codice Civile, che regolano la messa in mora. - Un termine preciso per adempiere
Bisogna indicare entro quanto tempo il debitore deve adempiere. Il termine dev’essere chiaro e definito (ad esempio: “entro 15 giorni dalla ricezione della presente”).
L’articolo 1221 del Codice Civile stabilisce, inoltre, l’obbligo per il debitore sottoposto a mora di rispondere dell’obbligazione anche qualora la prestazione in oggetto diventasse impossibile per cause non imputabili allo stesso debitore (effetti della mora sul rischio).
Quali sono i requisiti per la costituzione in mora?
Secondo l’articolo 1219 del Codice Civile, per mettere in mora un debitore, e quindi richiamarlo ufficialmente al pagamento/adempimento, servono tre condizioni:
- Il debitore è in ritardo con il pagamento/adempimento.
- Questo ritardo è colpa del debitore.
- Il creditore invia una richiesta scritta per chiedere il pagamento.
Questa forma di sollecito scritto si chiama mora ex persona.
Tuttavia, in alcuni casi la mora si verifica automaticamente, senza bisogno di inviare una richiesta scritta: si parla allora di mora ex re. Questo succede, ad esempio:
- Quando il debito nasce da un fatto illecito (come un incidente stradale).
- Quando il debitore dichiara per iscritto che non vuole pagare.
- Quando il termine per il pagamento è scaduto e il pagamento doveva essere fatto a casa del creditore.
In queste situazioni, la mora del debitore scatta in automatico: il creditore non deve fare nulla per attivarla.
Diffida e messa in mora art. 1219: qual è la differenza?
La diffida ad adempiere è uno strumento previsto dall’articolo 1454 del Codice Civile, utilizzato quando una delle parti di un contratto non rispetta i propri obblighi. Si tratta di una comunicazione formale, inviata per iscritto (tramite raccomandata A/R o PEC con firma digitale), con la quale si chiede alla parte inadempiente di eseguire la propria prestazione entro un termine preciso, che non può essere inferiore a 15 giorni. Nella diffida deve essere chiaramente indicato che, se l’altra parte non adempie entro il termine stabilito, il contratto sarà considerato risolto automaticamente.
In sostanza, la diffida ad adempiere funziona come un ultimatum: se chi ha ricevuto la diffida non rispetta quanto richiesto entro il tempo indicato, il contratto si scioglie senza bisogno di ricorrere al giudice. Questo effetto è chiamato “risoluzione di diritto”, perché avviene automaticamente, senza necessità di una pronuncia giudiziaria.
Affinché la diffida produca effetti validi, devono essere presenti due condizioni fondamentali:
- L’inadempimento della controparte deve essere grave, cioè tale da compromettere l’utilità del bene o del servizio oggetto del contratto.
- Chi invia la diffida deve essere in regola con i propri obblighi, ovvero non deve essere a sua volta inadempiente.
Una volta che il contratto si considera risolto per effetto della diffida, la parte che ha subito l’inadempimento può anche chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Per essere efficace, la diffida deve contenere alcuni elementi essenziali:
- i riferimenti al contratto oggetto della contestazione;
- la descrizione dell’inadempimento dell’altra parte, con indicazione degli obblighi non rispettati;
- la richiesta di adempimento, specificando esattamente cosa si attende;
- il termine entro cui adempiere, che non può essere inferiore a 15 giorni;
- l’avvertimento che, in caso di mancato adempimento, il contratto si considererà risolto automaticamente.
È importante distinguere la diffida ad adempiere dalla messa in mora. Entrambe si usano in caso di inadempimento contrattuale, ma hanno effetti diversi: la messa in mora serve per sollecitare l’adempimento in caso di ritardo e può essere seguita da un’azione legale per ottenere quanto dovuto; la diffida ad adempiere, invece, porta direttamente alla risoluzione automatica del contratto se l’altra parte non si attiva entro il termine indicato.
Costituzione in mora fac simile
Rendiamo di seguito disponibile il modello fac simile di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 del Codice civile, aggiornato alle ultime modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia.
Per visualizzarlo clicca qui.
Conclusione
È importante sapere che sia la costituzione in mora che la diffida ad adempiere possono essere redatte e inviate anche senza l’aiuto di un avvocato.
Tuttavia, rivolgersi a un legale può rendere la richiesta più efficace: una comunicazione firmata da un avvocato trasmette maggiore autorevolezza e può indurre il debitore a prendere più seriamente la situazione. Inoltre, i costi per la redazione di questi atti sono generalmente contenuti e accessibili.
Anche se sei un debitore, un semplice colloquio con un avvocato può essere molto utile per chiarire la situazione, valutare le possibili strade da percorrere e ricevere consigli pratici per tutelare al meglio i propri diritti, sia in fase stragiudiziale che, se necessario, in giudizio.
Per ricevere supporto professionale e un parere qualificato, non esitare a contattare il nostro studio legale: Studio Legale d’Ambrosio Borselli, specializzato in diritto dell’esecuzione forzata.
Saremo lieti di ascoltarti e aiutarti a trovare la soluzione più adatta al tuo caso.
p.avv. Silvia Bizzi
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per ulteriori approfondimenti sull’opposizione al precetto si leggano i seguenti articoli: “Opposizione a precetto art 615 cpc o art 617 cpc”, “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma”, “Modello di opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c.”.
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”



