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Opposizione al Precetto dopo la Riforma Cartabia

Ottobre 9, 2025by Redazione
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Opposizione al precetto dopo la riforma Cartabia: termini, costi, procedimento e cosa è cambiato

In questo articolo parliamo di opposizione al precetto, di cosa è, come si propone e cosa è cambiato dopo la riforma Cartabia.

È bene ricordare che l’atto di precetto, disciplinato dall’art. 480 c.p.c., rappresenta l’ultimo avvertimento che riceve il debitore di adempiere l’obbligazione derivane dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni. Per cui quando il debitore riceve un atto di precetto è consapevole che se non adempie entro questo termine il creditore potrà procedere, entro 90 giorni, ad esecuzione forzata nei suoi confronti.

Per saperne di più sull’atto di precetto e le novità introdotte dalla Riforma Cartabia si leggano questi articoli “Atto di precetto e riforma Cartabia” e “precetto in rinnovazione guida post Cartabia”.

Venendo all’opposizione, essa è il rimedio esperibile dal debitore per difendersi qualora lamenti di aver ricevuto un atto di precetto ritenuto ingiusto o illegittimo.

Il legislatore in questo modo ha offerto al debitore uno strumento per consentirgli di contestare la pretesa che egli ritiene ingiusta o ingiustamente esercitata, questo perché in caso contrario, dato il carattere unilaterale del processo di esecuzione, il debitore sarebbe alla completa mercé del creditore.

Quanti tipi di opposizioni al precetto esistono?

La normativa distingue due principali categorie di opposizione:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), con cui si contesta il diritto sostanziale del creditore di procedere all’esecuzione (es. inesistenza o inefficacia del titolo esecutivo).
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), con cui si contesta la regolarità formale dei singoli atti esecutivi (es. mancata o errata indicazione del titolo esecutivo nel precetto, mancato avvertimento del sovraindebitamento, irregolarità della notifica, omessa indicazione degli importi).

La distinzione non è meramente teorica, poiché incide sul termine di opposizione.

Infatti per quanto riguarda l’opposizione ex art. 615 c.p.c. non esiste un termine fisso, generalmente si propone prima che l’esecuzione sia iniziata, cioè prima del pignoramento o del primo atto esecutivo.

Mente per l’opposizione ex art. 617 c.p.c. il termine è perentorio: l’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla notificazione del precetto (art. 617, co. 1, c.p.c.). trascorso tale termine, il vizio formale del precetto non può più essere fatto valere.

Cosa Cambia dopo la riforma cartabia?

Con la Riforma Cartabia è cambiata non tanto l’opposizione al precetto quanto piuttosto il contenuto dell’atto di citazione che si è arricchito di ulteriori prescrizioni.

I cambiamenti sostanziali riguardano invece l’atto di precetto, il quale è cambiato in quanto va individuato il Giudice competente per l’esecuzione.  In assenza di tale indicazione “le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall’art. 149 – bis.”.

Opposizione al precetto dopo la Riforma Cartabia ex art. 615 c.p.c. quando si propone?

L’art. 615, co 1, c.p.c. Opposizione all’esecuzione recita: “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27 …”.

Con l’opposizione all’esecuzione il debitore contesta l’ “an” dell’esecuzione, si tratta, dunque, di contestare né più né meno che il tipico effetto processuale che dovrebbe produrre il titolo esecutivo, negando, ad esempio, l’esistenza del titolo stesso, fin dall’origine o sopravvenuta (es. nego che quel documento sia una cambiale, oppure affermo che la sentenza esecutiva è stata riformata in appello); oppure negando l’esistenza attuale del diritto per cui si procede ad esecuzione forzata (es. sostengo di aver già adempiuto il debito dopo il passaggio in giudicato della sentenza).

La norma prevede che l’opposizione si introduce con atto di citazione del debitore contro il creditore innanzi al giudice competente secondo gli artt. 17 e 27. Quando l’esecuzione è già iniziata, l’opposizione all’esecuzione va proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione.

Per comprendere meglio la norma facciamo un esempio pratico:

mettiamo il caso che un debitore abbia ricevuto un precetto per una somma non dovuta, ad esempio: il creditore notifica un precetto per 15.000 euro sulla base di una sentenza passata in giudicato. Tuttavia, il debitore ha già pagato integralmente la somma un mese prima, come risulta da bonifico bancario.

In questo caso l’opposizione all’esecuzione consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, sostenendo che il credito è stato estinto per avvenuto pagamento.

In sostanza il debitore chiede al giudice di dichiarare inesistente il diritto del creditore di procedere all’esecuzione e di sospendere l’efficacia del titolo esecutivo.

 

Opposizione al precetto ex art. 617 c.p.c. quando si propone?

Con l’opposizione agli atti esecutivi il debitore contesta il “come” dell’esecuzione. Essa consiste nella contestazione da parte del debitore e, anche di ogni altro soggetto del processo esecutivo che abbia interesse, della regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o degli altri atti del procedimento di esecuzione.

Si propone con forme diverse a seconda che la proposizione avvenga prima o dopo l’inizio dell’esecuzione. Nella prima ipotesi, l’art. 617, co. 1, dispone che l’opposizione si propone con atto di citazione, davanti al giudice competente per l’esecuzione, entro 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Invece, se l’opposizione è proposta dopo l’inizio dell’esecuzione, con ricorso al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto ritenuto viziato.

L’eventuale accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi dà luogo alla dichiarazione di nullità degli atti esecutivi contestati e di conseguenza anche alla dichiarazione di invalidità di tutti gli atti successivi che ne sono dipendenti.

Anche qui per comprendere meglio la norma facciamo un esempio pratico:

Il creditore notifica il precetto senza l’avvertimento che “il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”.

In questo caso ci troviamo difronte ad un vizio formale del precetto, quindi il debitore può proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. per violazione dell’art. 480, co. 2, c.p.c., lamentando la mancanza di un requisito essenziale dell’atto, chiedendo che venga dichiarato nullo.

Talvolta, tuttavia, le irregolarità meramente formali dell’atto di precetto potrebbero risultare “irrilevanti” quando l’atto raggiunge comunque il suo scopo, a tal proposito si legga: “Notifica del titolo esecutivo e del precetto: vizi e irregolarità”.

Come si propone l’opposizione al precetto?

L’opposizione al precetto si può proporre con atto di citazione se si tratta di rito ordinario o con ricorso, se si tratta si rito del lavoro, o a seconda del rito.

Inoltre, come abbiamo visto, si può proporre prima dell’inizio dell’esecuzione oppure nel corso dello svolgimento del processo esecutivo.

Prima dell’inizio dell’esecuzione (c.d. opposizione preventiva), si propone appunto come opposizione al precetto, mediante citazione proposta davanti al giudice competente per materia, valore o territorio, a norma dell’art. 27. Il c.d. correttivo Cartabia ha precisato che in tal caso il giudizio può essere introdotto anche nelle forme del rito semplificato di cognizione.

Successivamente all’introduzione dell’esecuzione (opposizione c.d. successiva), essendoci già un giudice nominato (c.d. giudice dell’esecuzione), la si propone con ricorso allo stesso giudice. Il quale fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Al giudice dell’opposizione è attribuito il potere di sospendere (su istanza di parte e se ricorrono gravi motivi: periculum in mora e fumus boni iuris: ovvero il giudice deve riscontrare rispettivamente il rischio che durante il tempo necessario per ottenere una decisione definitiva, il diritto che si vuole far valere possa essere pregiudicato o diventi inutile e che vi sia almeno apparentemente l’esistenza di un effettivo diritto da tutelare) l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto del creditore è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata (es: creditore chiede 100, debitore dice che gli deve solo 50).

Nell’atto di citazione, dunque, deve essere contenuta anche l’istanza di sospensione. Il giudice risponde all’istanza con un’ordinanza (in senso positivo o negativo). Tale ordinanza è soggetta al reclamo ex art. 669 terdecies cpc in ragione della sua natura di misura cautelare.

 

La sospensiva: come funziona?

Quando nell’atto di citazione introduttivo dell’opposizione al precetto, il debitore formula anche un’istanza di sospensione del titolo esecutivo, si attiva una fase cautelare autonoma all’interno del giudizio di opposizione.

In questo caso il giudice dell’esecuzione deve verificare prima di tutto la sua competenza per la causa e la regolarità formale dell’atto di opposizione. Dopodiché fissa con decreto, che deve esse notificato al creditore insieme all’atto di citazione, l’udienza di comparizione delle parti (ex art. 163 bis c.p.c.), ma poiché vi è una domanda cautelare di sospensione, potrebbe anche anticipare l’udienza per la trattazione urgente dell’istanza.

All’udienza fissata, il giudice:

  • ascolta le parti;
  • acquisisce documenti o chiede brevi chiarimenti se necessario;
  • valuta se sussistono i “gravi motivi” (ovvero periculum in mora e fumus boni iuris) richiesto dall’art. 615, co. 1, c.p.c.

Dopo la discussione, il giudice emette ordinanza motivata, che può essere di:

  1. a) Accoglimento
  • Sospende l’efficacia esecutiva del titolo (es. sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale);
  • Di conseguenza il creditore non può iniziare o proseguire l’esecuzione forzata;
  • L’ordinanza produce i suoi effetti fino alla decisione sull’opposizione (salvo revoca o modifica).
  1. b) Rigetto
  • Il titolo rimane esecutivo e il creditore può procedere;
  • L’opposizione prosegue nel merito;
  • L’ordinanza di rigetto può essere revocata o modificata su istanza della parte (art. 177, co. 3, n. 4 c.p.c.).

L’ordinanza di sospensione non è appellabile né ricorribile in via ordinaria, poiché essendo un provvedimento cautelare urgente, è soggetta al regime delle misure cautelari previsto dall’art. 669 terdecies c.p.c., con il quale il giudice può, anche d’ufficio, revocare o modificare l’ordinanza quando cambiano le circostanze di fatto o di diritto (es. emergono nuovi elementi, cambia la situazione economica delle parti, interviene una decisione di merito o un nuovo provvedimento, emerge un errore di valutazione sulla sussistenza dei “gravi motivi”).

Inoltre la sospensione o la negata sospensione, come anticipato, possono essere oggetto di reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c.

 

Cosa succede dopo l’opposizione al precetto?

Il giudizio di opposizione si conclude con una sentenza emessa dal giudice, impugnabile con i mezzi ordinari.

La sentenza può essere di rigetto o di accoglimento; il particolare:

  1. a) se la sentenza rigetta l’opposizione:
  • il processo esecutivo riprende il suo corso laddove sospeso;
  • la sentenza può condannare il debitore, che si sia opposto all’esecuzione con mala fede o colpa grave, al risarcimento del danno.
  1. b) se la sentenza accoglie l’opposizione:
  • essa accerta l’illegittimità del diritto a procedere all’esecuzione, di conseguenza l’esecuzione è rimossa in tutto o in parte, definitivamente o temporaneamente;
  • diventano illegittimi tutti i singoli atti esecutivi compiuti e ne cessano gli effetti;
  • se però l’opposizione è stata proposta tardivamente, ovvero successivamente alla vendita del bene pignorato, tale atto resta valido e non perde i suoi effetti. Il questo caso, quindi, il debitore potrà rifarsi solo in tutto o in parte sulla somma ricavata dalla vendita e, in caso di malafede, chiedere i danni al creditore;
  • se nella sentenza il giudice riscontra che il creditore abbia agito senza la normale prudenza, condannerà il creditore al risarcimento dei danni.

 

Termini e costi dell’opposizione al precetto

Per quanto riguarda l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 non è previsto un termine fisso.

Come detto, può essere proposta sia prima dell’inizio dell’esecuzione forzata, cioè prima della notifica del pignoramento o di altro atto esecutivo (art. 615, co. 1, c.p.c.), sia dopo che l’esecuzione è iniziata (art. 615, co. 2, c.p.c. “opposizione in corso di esecuzione”) da proporre però con ricorso al giudice dell’esecuzione.

Per quanto riguarda, invece, l’opposizione agli atti esecutivi ex art 617 è previsto un termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del precetto (art. 617, co. 1, c.p.c.), decorso il quale il vizio formale non potrà più essere fatto valere.

Parlando poi dei costi, l’opposizione all’esecuzione ex 615 c.p.c. è assoggettata al versamento del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo, secondo il valore della domanda, trattandosi di azione che introduce un normale ed ordinario processo di cognizione.

Discorso analogo vale per l’opposizione agli atti esecutivi che è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura fissa di € 168,00 (oltre a euro 27,00 di marca da bollo) ai sensi dell’art. 13, 2° co., D.P.R. 115/2002, T.U. spese giustizia in quanto introduttiva di un ordinario processo di cognizione.

Tuttavia, le opposizioni esecutive che vengano introdotte successivamente all’introduzione della procedura esecutiva immobiliare (quelle che si propongono con ricorso al GE) non prevedono alcun pagamento di contributo unificato, essendo solo la prima fase (cautelare) di un più ampio giudizio.

La sospensione feriale (ovvero la sospensione per il decorso dei termini processuali prevista dal 1° al 31 agosto) non si applica alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi perché rientrano tra le materie di urgenza che non possono attendere il periodo estivo per le loro scadenze, anche se riguardano atti successivi all’esecuzione o le opposizioni di terzi. Questo significa che i termini per presentare un’opposizione rimangono attivi durante il mese di agosto, consentendo al debitore di tutelare i propri diritti anche in quel periodo.

Cosa fare quando si vuole proporre opposizione al precetto?

Affrontare un atto di precetto non è mai semplice: i termini sono brevi, le scelte processuali delicate e un errore formale può compromettere la possibilità di difendersi efficacemente.

L’opposizione al precetto infatti richiede una valutazione attenta della legittimità del titolo esecutivo e una strategia mirata per chiedere, se necessario, la sospensione dell’efficacia esecutiva.

Per questo è fondamentale rivolgersi tempestivamente ad un avvocato esperto in Diritto dell’Esecuzione Forzata, in grado di valutare rapidamente la situazione, redigere l’atto di apposizione e tutelare al meglio i diritti del debitore davanti al giudice competente.

Lo studio legale d’Ambrosio Borselli assiste da anni privati e imprese nella gestione di procedure esecutive, offrendo consulenze rapide e soluzioni personalizzate per ogni caso.

Ricorda che agire subito è il primo passo per proteggere il tuo patrimonio e far valere i tuoi diritti.

p.avv. Silvia Bizzi

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per ulteriori approfondimenti sull’opposizione al precetto si leggano i seguenti articoli: “Opposizione a precetto art 615 cpc o art 617 cpc”, “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma”, “Modello di opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c.”.

 Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per  approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“ tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

 

 

 

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