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Provvedimento di fissazione udienza 569 cpc

Novembre 7, 2025by Redazione
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Provvedimento di fissazione udienza art. 569 cpc: guida completa per il debitore esecutato su tempi, effetti, opposizioni e difese nell’esecuzione immobiliare

 

Quando si parla di esecuzione forzata immobiliare, uno degli snodi cruciali per il debitore è il momento in cui il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per autorizzare la vendita del bene pignorato, secondo quanto previsto dall’art. 569 c.p.c.. Per il debitore esecutato conoscere bene questo passaggio significa poter attivare tempestivamente le difese, evitare sorprese e capire quali possano essere le leve ancora disponibili per tutelare i propri interessi.

In questo articolo, in quanto avvocati esperti in diritto delle esecuzioni immobiliari, spiegheremo in modo chiaro e accessibile che cos’è il provvedimento di fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c., quali sono i suoi effetti e le opportunità di intervento per il debitore, con esempi pratici per rendere il tutto più comprensibile.

Che cosa prevede l’articolo 569 c.p.c.

L’articolo 569 del Codice di procedura civile disciplina una fase della procedura esecutiva immobiliare: quella in cui il giudice dell’esecuzione, ricevuta l’istanza del creditore per la vendita del bene pignorato, nomina un perito per la stima del bene e fissa una udienza di comparizione delle parti (debitore, creditore, creditori iscritti) al fine di decidere se autorizzare la vendita.

In sostanza, è il momento in cui la procedura esecutiva immobiliare «entra nel vivo»: si verifica la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva (per saperne di più si legga: “Termine deposito certificazione notarile Cartabia”), si ascoltano le parti, si valuta la perizia di stima, e in quella sede il giudice può dare il via libera alla vendita oppure, in alcuni casi, stabilire condizioni diverse.

Per il debitore esecutato, questo momento è fondamentale perché, fino a quell’udienza, ci sono ancora alcune possibilità (conversione del pignoramento, opposizioni, contestazioni) che con l’autorizzazione alla vendita possono ridursi o perdere efficacia.

Qual è il provvedimento di fissazione dell’udienza e come si svolge

Il “provvedimento di fissazione dell’udienza” è l’atto con cui il giudice dispone che, all’esito della nomina del perito e del deposito della documentazione ipocatastale (per approfondimenti si legga: “Deposito Tardivo Documentazione Ipocatastale: Cosa Succede?”) venga celebrata l’udienza ex art. 569 c.p.c. con le seguenti caratteristiche essenziali:

  • Viene nominato il perito per la stima del bene pignorato.
  • Il giudice fissa una data per l’udienza di comparizione delle parti.
  • Il decreto o ordinanza deve prevedere che il creditore procedente notifichi il provvedimento al debitore esecutato e ai creditori iscritti che non siano intervenuti.
  • Alla data dell’udienza, le parti (debitore, creditore, creditori intervenuti) potranno prendere parte, fare osservazioni sulla stima, proporre opposizioni all’esecuzione ex art. 615 cpc. (entro certi limiti), e il giudice potrà autorizzare la vendita o stabilire condizioni.

Esempio pratico:
Immaginiamo che il signor Mario sia debitore esecutato e che nei suoi confronti sia stato pignorato un appartamento. Il creditore chiede la vendita forzata e il giudice nomina un perito per stimare l’appartamento. Con ordinanza del giudice si fissa un’udienza ex art. 569 c.p.c. per il 15 marzo 2025, notificata al signor Mario. Alla data dell’udienza il signor Mario può comparire, chiedere chiarimenti sulla perizia, proporre che si converta il pignoramento o fare osservazioni. Se invece non interviene, il giudice può autorizzare la vendita senza che lui abbia fatto nulla.

Perché è importante per il debitore esecutato

Per chi si trova nella posizione del debitore esecutato, questo momento è particolarmente rilevante per alcuni motivi:

  • Ultima chance per la conversione del pignoramento: fino al momento in cui non viene emessa l’ordinanza di vendita, il debitore può ancora chiedere la conversione del pignoramento (cioè sostituire il bene pignorato con il pagamento del debito, rateizzazione, ecc.). Dopo l’ordinanza la strada si fa più stretta.
  • Opposizioni all’esecuzione: l’art. 569 c.p.c. stabilisce che all’udienza decadono le parti «interessate» dal proporre opposizione all’esecuzione  salvo fatti sopravvenuti o causa a esse non imputabile.
  • Controllo della perizia e della documentazione: il debitore ha interesse a esaminare la relazione del perito, verificare eventuali errori di stima, vincoli urbanistici o catastali che possono influire negativamente sulla possibilità di vendere oppure sul valore dell’immobile. In sede dell’udienza ex art. 569 c.p.c., può far valere le proprie osservazioni.
  • Verifica della notifica e del contraddittorio: spesso sorgono criticità se il debitore non viene correttamente convocato. Una mancata notificazione del provvedimento di fissazione dell’udienza può avere rilievo, anche se – attenzione – la giurisprudenza ha detto che tale vizio non sempre è opponibile all’aggiudicatario se la vendita è regolata.
  • Possibilità di ottenere un rinvio o sospensione: se vi sono carenze nella documentazione, nella perizia, o il perito non ha depositato nei tempi prestabiliti, il debitore può chiedere che l’udienza sia rinviata. Questo può dare ulteriore tempo per attivarsi.

Riportando lo stesso esempio di prima, se il signor Mario ritiene che la stima dell’immobile sia troppo bassa, o che nella documentazione manchino elementi (ad esempio servitù non indicate, errori catastali, o pignoramento della quota di un immobile in comunione), può farlo rilevare prima o in udienza e chiedere che si rinvii per permettere al perito di integrare la relazione. Se non lo fa, l’udienza procede e l’ordinanza di vendita potrebbe chiudere molte strade.

Quali sono i termini e le scadenze da rispettare

È fondamentale, per il debitore (e per il suo avvocato), conoscere tempi e scadenze che caratterizzano l’udienza ex art. 569 c.p.c.:

  • Il perito, una volta nominato, deposita la relazione di stima nei termini. In base alla prassi recente, almeno 30 giorni prima dell’udienza.
  • Le parti (anche il debitore) possono, entro un certo termine, presentare osservazioni o deduzioni alla perizia.
  • Il decreto che fissa l’udienza deve prevedere la notifica al debitore e ai creditori iscritti.
  • La riforma Cartabia ha previsto che tra il decreto di fissazione dell’udienza e l’udienza fissata non possono decorrere più di 90 giorni (anche se nella prassi spesso il termine viene dilatato).

Importante per il debitore: Se manca una buona difesa in vista dell’udienza ex art. 569 c.p.c., dopo l’ordinanza di vendita le possibilità di opposizione e conversione si riducono significativamente. Del resto, come evidenziato da prassi e dottrina: «All’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. la parte può proporre (a pena di decadenza) le opposizioni all’esecuzione”.
Quindi, cogliere in tempo eventuali errori o irregolarità è fondamentale.

Quali difese attivare dal punto di vista del debitore

Se sei debitore esecutato e ti viene notificato il decreto di fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c., ecco alcune azioni concrete che, in quanto avvocati esperti in diritto delle esecuzioni immobiliari, consigliamo di mettere in atto:

  1. a) Verifica della documentazione

Controlla l’atto di pignoramento, la nota di trascrizione, la documentazione ipocatastale ventennale o la certificazione notarile sostitutiva, la regolarità delle trascrizioni, la corretta individuazione del bene, eventuali vincoli, servitù, frazionamenti, diritti di terzi.

Inoltre vi suggeriamo di verificare in particolare:

  • la completezza e idoneità dei documenti ipocatastali;
  • la corrispondenza catastale e urbanistica del bene pignorato;
  • la presenza di ulteriori creditori iscritti o situazioni che possano incidere sulla validità dell’esecuzione.

Se emergono carenze, può essere chiesto al giudice un rinvio dell’udienza per integrare la documentazione o contestare la stima.

  1. b) Esame della perizia di stima

Una stima troppo bassa può penalizzarti, perché un valore stimato basso può influenzare il prezzo base dell’asta. Verifica se il perito ha considerato tutte le variabili (ubicazione, stato, destinazione, vincoli, servizi, accessibilità). Se individui errori o omissioni, deposita note di deduzione (entro i termini stabiliti) e chiedi che le tue osservazioni siano introdotte. Durante l’udienza ex art. 569 c.p.c. puoi intervenire e far emergere tali errori.

  1. c) Conversione del pignoramento o rateizzazione

Se rientri nei presupposti, valuta se chiedere la conversione del pignoramento (per approfondimenti si legga: “L’istanza di conversione del pignoramento fac simile”) ex art. 495 c.p.c. prima che intervenga l’ordinanza di vendita. Quanto più ci si avvicina all’udienza fissata ex art. 569 c.p.c., tanto più ridotte diventano le opportunità. L’intervento tempestivo è decisivo.

Ad esempio: il signor Mario può proporre, prima dell’udienza del 15 marzo, la conversione del pignoramento pagando una somma (magari rateizzata) al creditore; se l’udienza passa e il giudice autorizza la vendita, la possibilità di conversione può risultare chiusa.

  1. d) Opposizione all’esecuzione 

Se ci sono vizi procedurali (ad esempio notifiche difettose, violazione dei termini, errata individuazione del bene), possono essere proposte opposizioni ex art. 617 c.p.c. Tuttavia, attenzione alle scadenze: l’udienza ex art. 569 c.p.c. segna un momento di preclusione.

Nel nostro esempio, se al signor Mario non è stato correttamente notificato il provvedimento di fissazione dell’udienza, può verificare se ciò costituisce vizio opponibile: la giurisprudenza ritiene che la mancata comunicazione possa non essere opponibile all’aggiudicatario dell’immobile, ma ciò non elimina la possibilità per il debitore di far valere la propria posizione.

  1. e) Prepararsi all’udienza

Essere presenti all’udienza (o tramite avvocato) è importante: ascoltare cosa propone il giudice, fare osservazioni, chiedere chiarimenti. Meglio ancora se si è già fatto un lavoro di verifica preventiva. Questo permette di influire concretamente sulla decisione del giudice circa la vendita e le condizioni (ad es., modalità di liberazione dell’immobile, termini, cauzione da depositare, ecc.).

Quali sono gli effetti dell’udienza ex art. 569 c.p.c.

Cosa accade concretamente dopo l’udienza? Ecco i principali effetti che il debitore deve conoscere:

  • Il giudice al termine dell’udienza può disporre l’ordinanza di vendita dell’immobile pignorato. Questo significa che la procedura di vendita forzata entra nella fase operativa: avvisi, asta, aggiudicazione.
  • Con l’ordinanza di vendita, molte difese del debitore (come la conversione del pignoramento) diventano assai più difficili o non più praticabili. In dottrina si dice che l’udienza ex 569 c.p.c. segna un momento di “chiusura” di molte possibilità.
  • Viene anche fissato un termine entro cui doveva essere notificato il provvedimento, ossia viene rispettata la parte del contraddittorio. La regolarità di queste notifiche è elemento che può essere controllato anche dal debitore.
  • Se l’ordinanza di vendita è adottata, il debitore può trovarsi nella condizione in cui l’immobile rimane pignorato e messo all’asta, e deve considerare le implicazioni pratiche (liberazione, spese di esecuzione, eventuale surplus di debito rispetto alla vendita).
  • Oppure il giudice può non autorizzare immediatamente la vendita o rinviare, chiedere integrazioni, oppure decidere condizioni particolari: ad esempio prevedere un termine per il rilascio, o dare al creditore la possibilità di proporre la “vendita diretta” (istituto previsto ex art. 568 bis c.p.c.) nelle procedure più recenti.

Quali errori o irregolarità può verificare il debitore

Ecco alcune delle criticità che il debitore, insieme al proprio legale, dovrebbe verificare prima dell’udienza ex art. 569 c.p.c.:

  • la documentazione ipocatastale ventennale o la relazione notarile sostitutiva non sono corrette o complete;
  • la proprietà del bene pignorato non è chiaramente accertata (ad esempio perché vi è una successione ereditaria non trascritta);
  • errori nell’individuazione catastale del bene (particella, subalterno, Comune, ubicazione);
  • la perizia è superficiale, non considera vincoli urbanistici o edilizi, valore commerciale ridotto rispetto alle condizioni reali;
  • la notifica del decreto di fissazione dell’udienza non è stata eseguita correttamente al debitore o ai creditori iscritti;
  • il termine tra decreto e udienza è stato eccessivo o vi sono ritardi significativi che possono far sorgere questioni di ragionevole durata;

Se tali errori emergono, il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione che l’udienza sia rinviata o che la vendita non venga autorizzata fino a che non sia tutto verificato. È una leva importante da usare.

Conclusione

In sintesi: l’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 c.p.c. rappresenta un momento decisivo nella procedura di esecuzione immobiliare. Per il debitore esecutato è una tappa nella quale è ancora possibile intervenire, far valere diritti, contestare irregolarità e attivare soluzioni alternative. Tuttavia, una volta che l’ordinanza di vendita è adottata, molte strade di difesa si riducono o si chiudono.

Se ti trovi in una situazione di esecuzione immobiliare e hai ricevuto o stai per ricevere un decreto di fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c., è fondamentale agire tempestivamente.

Lo studio legale d’Ambrosio Borselli specializzato in diritto delle esecuzioni immobiliari sarà al tuo fianco per analizzare la documentazione, verificare la correttezza della procedura, prospettare le azioni più utili (conversione, opposizioni, contestazioni) e tutelare nel modo migliore i tuoi interessi.

Affidati a professionisti esperti in diritto dell’esecuzione immobiliare: contattaci per una consulenza approfondita, senza impegno, e definiamo insieme il miglior percorso per affrontare la procedura con consapevolezza e forza.

Per approfondire ulteriormente il tema si consiglia la lettura dei seguenti articoli: Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”; “Art 569 c.p.c. tutte le preclusioni dell’ordinanza di vendita”; “Provvedimento per l’autorizzazione della vendita: art 569 cpc”; “Guida al Pignoramento Immobiliare nel 2025.

p.avv. Silvia Bizzi

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“ tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per  approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“ tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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