In data 7 marzo 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia, รจ stato firmato il Decreto-legge n. 11 del 2020 recante โmisure straordinarie ed urgenti per contrastare lโemergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dellโattivitร giudiziariaโ.
Prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero della Giustizia, con comunicato dellโ8.3.2020, ore 17:30, anticipava il contenuto del predetto Decreto-legge in relazione alle disposizioni per contrastare lโemergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dellโattivitร giudiziaria e dellโattivitร connessa.
Si apprendeva quindi dellโintroduzione di un โperiodo cuscinettoโ, ย decorrente da lunedรฌ 9 marzo a domenica 22 marzo 2020, allโintero del quale le udienze dei procedimenti civili e penali โpendentiโ presso tutti gli uffici giudiziari dโItalia non si sarebbero tenute, e venivano cosรฌ rinviate dโufficio a data successiva al 22 marzo 2020, salve alcune eccezioni ivi specificate.
Stessa sorte per i tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati.
Data lโambiguitร e la non precisione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 11 dell’8.3.2020 , sulla base dellโinterpretazione data al suo dettato letterale ciascun Tribunale Italiano ha emanato provvedimenti ad hoc contenenti specifiche disposizioni relative alle attivitร giudiziarie da compiersi nei singoli uffici e per quelle relative alle udienze, oltre a prevedere precise modalitร operative per gli operatori di giustizia e per i vari ausiliari, per lโespletamento degli incarichi loro affidati.
Per quel che concerne le procedure esecutive immobiliari, come rappresentato in un nostro recente articolo (“Coronavirus e pignoramenti immobiliari: la sospensione delle aste e degli ordini di liberazione con provvedimenti dei Tribunali”), mancando una espressa regolamentazione sul punto, abbiamo assistito allโemanazione da parte di vari Tribunali Italiani di disposizioni che regolamentano in modo differente i vari incombenti ad esse connessi. Ci si รจ imbattuti quindi in una diversa regolamentazione sullโattivitร di vendita, sullโaccesso dei custodi giudiziari, sullo slittamento del termine del versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione, ecc.
In un contesto di grande confusione, frutto, come anticipato, della diversa interpretazione che รจ stata data al testo del D.L. n. 11/2020, ecco che รจ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. del 17 marzo 2020 n. 18, denominato anche Decreto โCura Italiaโ. (Per un approfondito confronto tra il Dl 18/2020 e il precedente Dl 11/2020 con la descrizione delle innovazioni previste in tema di esecuzioni immobiliari e di rilascio di immobiliย ย si legga anche “Pignoramenti immobiliari: le novitร del D.L. 18/2020 โCura Italiaโ confronto con il D.L. 11/2020″)
Il contenuto di tale decreto รจ di ampia portata, e reca specifiche โmisure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico delle famiglie, lavoratori e imprese connesse allโemergenza epidemiologica da COVID-19โ.
Per lโaspetto che in questa sede ci interessa, si evidenzia che nel predetto decreto, a partire dallโart. 83, non si รจ persa lโoccasione per meglio disciplinare lo svolgersi delle attivitร giudiziarie.
In particolare, proprio lโart. 83 รจ intitolato โNuove misure urgenti per contrastare lโemergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militareโ, apportando delle chiare modifiche al vecchio art. 1 del Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11. Piรน precisamente, si nota come sia stato portato il periodo cuscinetto fino al 15 aprile 2020, in estensione rispetto al termine in precedenza previsto del 22 marzo 2020, data la massiva diffusione del CORONAVIRUS tra lโemanazione del decreto n. 11/2020 e 18/2020 (il termine del 15 aprile รจ stato ulteriormente prorogato allโ11 maggio 2020 dallโart. 36 del dl n. 23 dellโ8 aprile 2020).
In particolare, per la questione di nostro interesse, รจ bene leggere attentamente i primi due commi del nuovo art. 83 del D.L. 18/2020:
ย
- Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate dโufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (termine ulteriormente prorogato allโ11 maggio 2020 dallโart. 36 del dl n. 23 dellโ8 aprile 2020).
- Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine ulteriormente prorogato allโ11 maggio 2020 dallโart. 36 del dl n. 23 dellโ8 aprile 2020) รจ sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per lโadozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, lโinizio stesso รจ differito alla fine di detto periodo. Quando il termine รจ computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, รจ differita lโudienza o lโattivitร da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresรฌ sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui allโarticolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.โ
Dalla lettura dei primi due commi dellโart. 83 del D.L. 18/2020 si evince chiaramente la volontร di andare nella direzione di sospendere, salvo alcune eccezioni espressamente indicate nel Decreto-legge, tutti i procedimenti civili e penali, nonchรฉ tutti i termini di qualsivoglia attivitร giudiziaria. Si รจ ritenuto di rimuovere, rispetto al precedente decreto, il riferimento alla pendenza dei procedimenti, sรฌ da eliminare ogni motivo di dubbio e, al contempo, di estendere gli effetti della sospensione anche gli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, ove per il loro compimento sia previsto un termine.
Come giร detto in precedenza, in data 8.4.2020 รจ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 23/2020, denominato anche โDecreto Liquiditร โ, mediante il quale, allโart. 36, รจ stato ampliato il periodo cuscinetto dal 15 aprile allโ11 maggio 2020.
A questo punto, fatta tale debita premessa, ci si chiede quindi quale sia lโincidenza delle nuove misure adottate nei confronti dello svariato numero di termini presenti nel codice di procedura civile per le procedure esecutive immobiliari.
Ecco un breve vademecum relativo ai termini in cui ci si imbatte piรน facilmente nelle procedure esecutive immobiliari.
1) Partiamo da quelli di maggior interesse per i creditori, in cui ci si incappa prima dellโudienza di autorizzazione alla vendita ex art. 569 c.p.c.:
Notifica del pignoramento immobiliare (90 giorni dalla notifica del precetto โ art. 481 c.p.c.) – Iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare (15 giorni dalla consegna dellโatto di pignoramento notificato โ art. 557 c.p.c.); istanza di vendita (45 giorni dalla notifica del pignoramento โ art. 497 c.p.c.); deposito della documentazione ipocatastale/relazione notarile (60 giorni dal deposito dellโistanza di vendita โ art. 567 c.p.c.).
Il decorrere di tali termini resta sospeso, ovvero congelato, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (rectius 11 maggio 2020), ed inizieranno quindi a decorrere da tale ultima data. In sostanza, i giorni rientranti in tale periodo โcuscinettoโ non devono essere considerati, trattandosi di termini di natura procedurale.
2) Un termine che sta invece a cuore dei debitori รจ quello relativo alla proposizione di una eventuale opposizione (615 e 617 c.p.c.). In tal caso il termine resta sospeso nel periodo cuscinetto, andando a decorrere dal 12.05.2020 per la parte residua.
Altro termine importante รจ quello relativo alle scadenze delle singole rate mensili previste dallโordinanza di conversione del pignoramento immobiliare, ricadenti nel periodo di cui al D.L. n. 18/2020. A tal proposito anche il pagamento di tali rate รจ sospeso durante il periodo cuscinetto. Tra lโaltro alcuni Tribunali hanno previsto un periodo piรน ampio di sospensione dei versamenti, fino al 31.05.2020. Per fare un esempio, si riporta il seguente provvedimento reso presso il Tribunale di Milano: โI giudici della Sezione terza civile avvisano i debitori ammessi alla conversione del pignoramento, che in ragione dellโemergenza sanitaria e dei limiti imposti agli spostamenti, non sarร dichiarata alcuna decadenza dal beneficio in caso di mancato versamento delle rate in scadenza dal 9 marzo al 31 maggio 2020โ(T. Milano – SEZ 3^ CIVLIE CORONAVIRUS – CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO). Resta perรฒ solo da capire come ci si dovrร comportare nel periodo successivo al 31.5.2020, in quanto provvedimenti di questa portata sembrano solo adottare una โsceltaโ di non dichiarare alcuna decadenza. Bisognerร quindi precisare se nel periodo successivo al 31.05.2020 bisognerร versare anche le tre rate di marzo, aprile e maggio 2020, o si riprenderร il pagamento della conversione a partire esclusivamente dalla rata di giugno. In mancanza di disposizioni sul tema, รจ bene rivolgersi al G.E. per eventuali precisazioni.
3) Per quel che concerne i termini rivolti agli ausiliari del G.E. si rileva quanto segue.
– Lโattivitร del CTU รจ soggetta ai termini di cui allโart. 173 bis disp. Att. C.p.c., ove รจ previsto che โL’esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del codiceโ. Va da sรฉ che, qualora lโudienza ex art. 569 c.p.c. sia stata fissata nel periodo cuscinetto, la stessa sarร oggetto di rinvio, con posticipazione altresรฌ anche del termine previsto per il deposito della CTU. Qualora invece la stessa ricada subito dopo il predetto periodo, non oggetto di sospensione, bisognerร aspettare le determinazioni del Giudice, ma in ogni caso si puรฒ sempre presentare una proroga dei termini per il deposito dellโelaborato peritale. A tale attivitร , ovviamente, รจ strettamente connessa quella delle parti della procedura (creditori e debitori) le quali entro 15 giorni prima dellโudienza ex art. 569 c.p.c. possono depositare delle note alla relazione di stima, e per le quali valgono quindi le stesse considerazioni fatte pocโanzi per il CTU.
– Per quel che concerne il custode giudiziario, giร con lโemanazione del D.L. 11/2020 erano stati tanti i Tribunali Italiani che ne avevano sospeso o limitato lโattivitร , con specifico riferimento agli accessi agli immobili pignorati ed allโesecuzione degli ordini di liberazione. Ora, invece, con lโemanazione del D.L. 18/2020 la loro attivitร sembrerebbe definitivamente sospesa su tutto il territorio nazionale, e quindi gli stessi termini concessi agli esecutati per il rilascio spontaneo dei beni pignorati sono sospesi dal 9 marzo 2020 allโ11 maggio 2020, iniziando a decorrere a partire dal 12.05.2020.
Tra lโaltro, lโart. 103, co. 6, del D.L. Cura Italia prevede che โLโesecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, รจ sospesa fino al 30 giugno 2020โ (tale termine รจ stato poi prorogato al 31 dicembre, si legga al propositoย โProrogato al 31 dicembre il blocco degli sfrattiโ).
Qualora il termine scada in un periodo subito successivo al 30 giugno 2020 non resterebbe che concedere agli esecutati una ulteriore proroga, anche in considerazione del fatto che ricercare una nuova abitazione non รจ stato possibile, a causa delle doverose misure restrittive rese nei confronti della collettivitร per evitare la massiva diffusione del COVID-19, ed oggetto anche di sensibilizzazione sociale (#iorestoacasa).
– In relazione invece agli impegni incombenti in capo al professionista delegato per le operazioni di vendita, si rileva come la data fissata per la vendita รจ da qualificarsi come una udienza (art. 631 c.p.c.), per cui la stessa dovrร essere differita a data successiva al 11.05.2020. Il dettato normativo dellโart. 490 c.p.c. disciplina le tempistiche afferenti alla โpubblicitร โ delle vendite giudiziarie, fissando il termine minimo di 45 giorni tra la pubblicitร e la data della vendita. Qualora una vendita fosse solo pubblicata in data 12.05.2020 le relative operazioni non potrebbero che avvenire in data successiva al 26.06.2020 (11 maggio + 45 giorni ex art. 490 c.p.c.). Col tempo scopriremo che misura adotteranno i vari Tribunali Italiani: se far cadere le vendite a partire dal 26.06.2020 o addirittura iniziare a pubblicarle da tale data. Il tutto salvo ovviamente lโemissione di ulteriori Decreti-legge.
4) Anche per gli aggiudicatari vale la sospensione del decorso dei termini per il versamento del saldo prezzo di aggiudicazione, cosรฌ come disciplinato dagli artt. 585 e 576 c.p.c. In particolare, va notato come il predetto termine sia di natura procedurale e quindi soggetto alla disciplina di cui allโart. 83 co. 2 del D.L. n. 18/2020.
Il termine quindi sarร considerato sospeso dal 9.3.2020 e riprenderร a decorrere, per la residua parte, a far data dal 12.05.2020, salvo eventuali successive nuove disposizioni normative che si rendessero necessarie a causa della continua evoluzione del COVID-19.
Vi sarร quindi un incremento di tempo per il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione, pari al periodo oggetto di sospensione (9 marzo / 11 magio 2020), e non poteva esser altrimenti in considerazione della situazione di stallo in cui vertono gli istituti di credito chiamati a concedere un mutuo ai richiedenti aggiudicatari, nonchรฉ della ridotta possibilitร di recarsi in banca. Qualora sorgano dei dubbi, ed in mancanza di circolari interne dei Tribunali, si potrebbe, mediante apposita istanza, compulsare il GE per ottenere una pronuncia sulla esatta scadenza del termine.
avv. Vito Calcagno
(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per saperne di piรน sul nuovo art. 560 cpc entrato in vigore il 28 febbraio 2020 che ha prodottoย lโeffetto estendere lโimpossibilitร di disporre la liberazione degli immobili pignorati (abitati dal debitore e dai suoi familiari) fino al decreto di trasferimento per tutte le procedure in corso si leggaย โBloccati gli ordini di liberazione di tutte le procedure esecutive in corso!!! il nuovo art. 560 cpc come modificato dallโart. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019 Testo e commentoโ
Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dallโart. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si leggaย โArt. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per lโacquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutivaโ,ย Mentreย chi fosse interessato al nuovoย fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dellโart. 41 bis, dalย comma 445 dellโart. 1 della legge di stabilitร 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])ย finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e piรน attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari leggaย โIl nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dallโart. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commentoโ
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si legga ancheย gli articoli โOpposizione allโesecuzione e tutela del diritto allโabitazioneโ ,ย ย โPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casaโ
Chi volesseย approfondire lโargomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โGuida allโOpposizione a precetto: termini, competenza e formaโย , โGuida allโOpposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโย eย ย ย โRigetto dellโopposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di meritoโ
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si leggaย โSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโย o ancheย โGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโAccordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ, oย โReclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamoโย mentreย sulle possibilitร offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga ย โIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโย ed ancheย โLa sospensione dellโesecuzione con lโintroduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazioneโ
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il piรน vecchio dโItalia nel settore immobiliare puรฒ farlo cliccandoย โLo Studio โ Avvocati dal 1880โณ, per leggere lโarticolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sulย Sole 24 oreย del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce ย lo Studio come lโunico specializzato nel settore immobiliare ad operare sullโintero territorio Nazionale si legga โDicono di Noiโ
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Avv. Edgardo Diomede dโAmbrosio Borselli
Iscrittoย โallโAlbo Avvocati di Napoliโ
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