Tribunale di Roma sfida la Cassazione: reclamo al collegio contro il rigetto dell’opposizione ex art 617 cpc inammissibile??! commento all’incauto ragionamento!
Il Tribunale di Roma con un provvedimento di giurisprudenza “creativa” ha affermato che, in barba a quanto chiaramente affermato dalla Cassazione (cfr la chiarissima sent. 11243/2010) , il reclamo al collegio (ex art 669 terdecies) contro il rigetto della richiesta di sospensione non sarebbe ammissibile in caso di opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc ma solo in caso di opposizione all’esecuzione ex art 615 cpc!!
Al di lร dell’autoritร dei singoli giudici (chiaramente a favore della suprema Corte rispetto ad un Tribunale quello di Roma che รจ sempre stato secondario e subalterno, nei suoi ragionamenti giuridici, rispetto a quelli ben piรน considerati e quindi seguiti , per la finezza delle tesi e dei ragionamenti portati avanti, di Milano e Napoli) andiamo a vedere il ragionamento proposto dai giudici del Tribunale Capitolino, per capirne le motivazioni e quindi la valenza giuridica, al di lร dell’autoritร dei magistrati che lo propongono (un ragionamento giuridicamente ineccepibile potrร e sarร , probabilmente, fatto proprio in un futuro dalla Suprema Corte, al contrario di uno pieno di falle che mal interpreti il dettato normativo e gli stessi principi del processo esecutivo oltre che Costituzionali).
Leggiamo dunque l’ordinanza del Tribunale di Roma (che peraltro fa seguito ad altre ordinanze dello stesso Tribunale che dal 2022 ha introdotto il principio di inammissibilitร del reclamo relativamente all’art 617 cpc.
Il collegio dunque afferma testualmente “Il Collegio รจ certamente a conoscenza della tesi espressa dalla Suprema Corte con lโordinanza n. 11243 del 2010, con la quale si sostiene lโammissibilitร del reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. anche della ordinanza emessa sulla istanza di sospensione dellโesecuzione ai sensi degli artt. 617 e 618 del c.p.c., ma ritiene di non dovervisi uniformare per tutte le ragioni di seguito illustrate:“
Vediamole, dunque, queste ragioni nelle loro motivazioni e giustificazioni principali: e allora il Collegio afferma che”…Eโperciรฒ palese che la legge disciplina il reclamo solo per le ordinanze sulla sospensione emesse nellโambito della fase cautelare delle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. e non certo per quelle emesse nella opposizione agli atti esecutivi; definitiva conferma di ciรฒ รจ offerta dal secondo periodo del secondo comma dellโart. 624 in oggetto, ove il reclamo รจ esteso โ anche al provvedimento di cui allโart. 512, secondo comma” (n.d.r. il 512 cpc si occupa delle controversie distributive ed il secondo comma, in particolare, delle ipotesi di sospensione della distribuzione del ricavato) continua, dunque, il Collegio affermando che “la ricomprensione della sospensione ex art. 512 c.p.c. tra le ordinanze reclamabili porta un ulteriore conferma della inammissibilitร del reclamo cautelare sulle ordinanze ex art. 618 c.p.c.; lโordinanza ex art. 512 c.p.c. รจ infatti, oltre che reclamabile, โ impugnabile nelle forme e nei termini di cui allโart. 617, secondo comma โ; ed allora a seguire la tesi della Suprema Corte avremmo un provvedimento sulla sospensione in sede di distribuzione di per sรจ reclamabile al collegio e quindi ulteriormente sottoposto al collegio in sede di reclamo sulla ordinanza cautelare ex art. 618 c.p.c. emessa a seguito della opposizione agli atti esecutivi” ย in pratica, dice il Collegio,ย si rischierebbe che lo stesso debba pronunciarsi 2 volte, una ex art 624 II comma cpc ed una a seguito del reclamo al 617 cpc previsto dall’ultima parte dell’art 512 cpc al I comma, a questo punto del ragionamento, dobbiamo porci 2 domande:
- รจ effettivamente cosรฌ come afferma il Collegio Capitolino?
- eventualmente ciรฒ sarebbe realmente un problema o un’incongruenza col sistema delle opposizioni del processo di esecuzione forzata?
Partiamo dalla prima domanda, la risposta รจ un categorico no, ma vediamo il perchรจ:ย รจ vero che il primo comma dell’art 512 cpc prevede l’impugnazione ex art 617 cpc (e quindi il possibile eventuale successivo reclamo al collegio se questo fosse, come ritiene la Cassazione, ammissibile) dell’ordinanza distributiva, ed il secondo comma prevede che il giudice possa, in caso di controversia sulla distribuzione , con ordinanza, sospendere la distribuzione stessa (totalmente o parzialmente) e tale ordinanza sarebbe, appunto, reclamabile, quindi il Collegio potrebbe essere chiamato a pronunciarsi 2 volte, ma ciรฒ che il Collegio Capitolino non ha per niente chiaro รจ l’oggetto, completamente diverso, del primo e del secondo comma, dell’art 512 cpc., nel primo comma, infatti, il giudice decide sulla controversia distributiva e chi si ritenga leso potrร procedere con l’opposizione ex 617 cpc e quindi, poi, con eventuale reclamo al collegio (quindi se il ge avesse deciso che Tizio deve avere 10 e Caio 1, Caio, se ritenesse erroneo il calcolo, potrร opposi ex art 617 cpc e, prima il ge, e poi, eventualmente, il collegio si pronunceranno su tale calcolo, confermandolo o modificandolo), nel secondo comma, invece, รจ prevista una cosa ben diversa (non sarebbe stato normale che il legislatore avesse messo un secondo comma per ripetere quanto giร detto nel primo, ma questo ragionamento รจ forse sfuggito al Collegio Capitolino, troppo ansioso di fare giurisprudenza, a parere di chi scrive) e cioรจ che, nel caso in cui l’ordinanza che decide la distribuzione contenga, anche (e non รจ affatto detto che sia cosรฌ), una sospensione della distribuzione, anche solo di parteย delle somme, chi si ritenga leso (attenzione,ย dalla sospensione della distribuzione e non dalla quantificazione della medesima) possa, ex art 624 cpc, procedere direttamente a rivolgersi al Collegio (e il collegio si pronuncerร quindi su una questione diversa da quella della entitร della distribuzione, dovendo decidere se รจ giusto o meno far attendere un creditore, che potrebbe contestare, non tanto il merito del calcolo, ma piuttosto l’opportunitร di una attesa che potrebbe procurare un danno al creditore, senza essere giustificata da motivi di particolare pericolo, si pensi al caso di un creditore estremante solvibile, dal quale sarebbe poi molto facile recuperare l’eventuale eccedenza, e che nelle more ha necessitร degli importi, per i piรน svariati motivi, imprenditoriali, fiscali, finanziari ecc).
Chiarito il primo punto, andiamo al secondo, il Collegio trova anomalo che lo stesso collegio (che non รจ poi lo stesso, specie in un Tribunale grande come quello di Roma)ย possa pronunciarsi 2 volte ( e abbiamo appena visto essere, comunque, due pronunce aventi diverso oggetto), eppure questa presunta anomalia e ben piรน presente in altri casi del processo di esecuzione forzata, si pensi, infatti, all’art 591 ter nella sua formulazione vigente (post riformaย Cartabia che poi non ha che ripreso una passata disciplina che era stata modificata), non รจ forse vero che in caso di ricorso ex art 591 ter la parte lesa prima si rivolge al Ge per lamentare le proprie doglianze e poi in caso di rigetto si rivolge al medesimo Giudice dell’esecuzione (proprio al singolo identico magistrato, in questo caso, e nemmeno ad un collegio in composizione, probabilmente, diversa) per reiterare le stesse doglianze ex art 617 cpc? possiamo solo supporre che il Collegio capitolino, nello scrivere e, soprattutto, nel tentare di motivare quell’ordinanza non avesse una sufficiente competenza sul ricorso ex art 591 ter e sulla stessa riforma Cartabia!!!)
A questo punto andiamo oltre e vediamo cos’altro afferma il Collegio in oggetto, a ulteriore supporto delle sue bizzarre tesi, e, dunque, l’ordinanza prosegue affermando che “contro tali argomentazioni di natura letterale (quelle sul mal compreso funzionamento dell’art 512 sopra descritto) , non vale opporre il richiamo che lโultimo comma dellโart. 624 c.p.c. fa al terzo, nella evidente, unica necessitร di disciplinare anche per la sospensione ex art. 618 c.p.c. la sorte del processo esecutivo in caso di mancata introduzione del giudizio di merito. Infatti, sembra quasi superfluo notare, lโart. 624, ultimo comma, c.p.c. dichiara applicabile la disposizione di cui al terzo comma ( che prevede, si ribadisce, lโestinzione del processo esecutivo ) solo โ in quanto compatibile โ e tale espressa limitazione impedisce interpretazioni contro la lettera della legge e lโintenzione del legislatore”, ecco sul punto, senza sprecarsi in ulteriori, inutili, chiarimenti, si cita, testualmente, la chiarissima sentenza 11243 del 2010 della Suprema Corte di Cassazione laddove spiega, con terminologia comprensibile anche ad uno studente al primo anno di Giurisprudenza, che “Si potrebbe, invero, pensare, sulla base di tali dati normativi, che al provvedimento sullโistanza di sospensione emesso, in modo positivo o negativo, il legislatore delle riforme del 2006 abbia inteso negare la soggezione al reclamo ai sensi dellโart. 669 terdecies attesa la mancata previsione dellโapplicabilitร dellโart. 624, secondo comma. Tale ipotesi potrebbe essere rimasta prospettabile anche dopo la l. n. 69 del 2009.
Senonchรฉ, รจ proprio il terzo comma dellโart. 624 nel testo qui applicabile che smentisce tale ipotesi esegetica.
In esso, infatti, si allude ad un provvedimento di sospensione non reclamata, nonchรฉ โdisposta o confermata in sede di reclamoโ, e, pertanto, appare evidente che, quando il quarto comma dellโart. 624 parla di โsospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618 bis c.p.c.โ, non puรฒ non voler alludere anche al caso nel quale la sospensione in tali procedimenti sia stata disposta in sede di reclamo dopo essere stata negata dal giudice dellโesecuzione. Il che significa che il legislatore delle riforme del 2006, pur con una qualche insipienza di tecnica legislativa, ha chiaramente supposto che il provvedimento sulla sospensione disposto in sede di opposizione agli atti sia reclamabile e ciรฒ tanto in caso di accoglimento quanto in caso di rigetto della relativa istanza.
Dโaltro canto, se il richiamo dellโart. 624, terzo comma, operato dal quarto comma della stessa norma si intendesse limitato โ contro lโargomento esegetico innanzi prospettato โ al solo provvedimento di sospensione emesso dallo stesso giudice dellโesecuzione e non anche a quello di rigetto da parte sua, nella supposizione chโesso sia irreclamabile per la limitatezza della previsione del secondo comma, si fornirebbe unโinterpretazione palesemente incostituzionale, atteso che la Corte costituzionale, allorchรฉ fu sollecitata ad intervenire sullโoriginario regime di preclusione del reclamo per il provvedimento negativo del provvedimento cautelare, lo disse incostituzionale, sottolineando lโesigenza di trattare allo stesso modo il provvedimento positivo e quello negativo. Dunque, sarebbe certamente lettura non conforme a Costituzione leggere il sistema nel senso che, nellโambito dellโopposizione agli atti esecutivi, sarebbe reclamabile ai sensi del secondo comma dellโart. 624 c.p.c., solo il provvedimento concessivo della sospensione dellโesecuzione e non anche quello negativo di essa.”
Ora al di la della chiara spiegazione fatta dalla Corte di Cassazione ci si sofferma su un paio di punti del provvedimento del Collegio che ne dimostrano una certa insipienza interpretativa, al di la della enorme forzatura interpretativa cheย vuole limitare il senso del terzo comma dell’art 624 cpc alla sola mancata introduzione del giudizio di merito.
Insomma se il legislatore ha espressamente AFFERMATO all’ultimo comma dell’art 624 cpc che la reclamabilitร o meno di cui al terzo comma si applica al 618 cpc e quindi all’opposizione agli atti esecutivi, non รจ che si possa affermare liberamente che, quanto scritto in una norma, non vale, perchรจ contrario ad una presunta intenzione del legislatore, che, come visto ai precedenti punti 1 e 2, e come chiarito dalla stessa Cassazione, non sta in nessuna intenzione del legislatore, ma solo nelle elucubrazioni del Collegio in commento.
E tutto ciรฒ,ย non solo, perchรจ nel codice รจ scritto esattamente il contrario, ma soprattutto perchรจ ciรฒ non avrebbe alcun senso e sarebbe, per svariati motivi, palesemente contrario al sistema processuale esecutivo e soprattutto ai principi costituzionali (si immagini se ogni irregolaritร del processo esecutivo, anche le piรน gravi, nonchรจ il 90% delle opposizioni, visto che le opposizioni ex art 617 sono la quasi totalitร delle opposizioni presentate, nonchรจ la garanzia di un corretto funzionamento del processo esecutivo, non potesse avere, nell’unica fase che veramente conta, quella cautelare, alcun giudice di secondo grado se non quel singolo magistrato che potendo difendere, senza appello, ogni irregolaritร , illegittimitร , nullitร , inesistenza o qualunque altro abominio giuridico processuale,ย avvenuta sotto il suo controllo, con un potere che piรน che discrezionale, in mancanza di controllo superiore, diventa assoluto, senza alcuna possibilitร di ripristinare, almeno in ciรฒ che veramente conta, ossia nell’immediato, la legalitร , cosa diventerebbe il processo di esecuzione forzata? una sorta di esecuzione sommaria, cui forse il Collegio capitolino anela, ma che di certo รจ contraria al sistema Costituzionale vigente, con buona pace di chi quell’ordinanza ha scritto e provato anche a motivare, sebbene con le evidenti lacune interpretative che abbiamo ampiamente spiegato!!!
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Per approfondimenti sul reclamo al collegio conseguente al rigetto all’opposizione agli atti esecutivi ed in particolare termini , forme e giudice competente si leggaย “Rigetto dellโopposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di merito”
Per una completa disamina della sospensione si leggaย Guida alla sospensione del pignoramento immobiliare: la sospensione volontaria, quelle interna ed esterna, tutto sugli artt. da 623 a 628 cpcโ
Per approfondire lโargomento dellโopposizione agli atti esecutivi e allโesecuzione si leggano ancheย โGuida allโOpposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโ,ย
Per leggere la pronuncia della Cassazione dello scorso 28 febbraio (ordinanza n. 6083) con cui la Suprema Corte ha riconosciuto le tesi portate avanti dallo studio dโAmbrosio Borselli e confermato che tutte le aste svoltesi nel circondario del Tribunale di Brescia fino al 2016 erano totalmente illegittime si leggaย โPer la Cassazione irregolari le aste bandite a Brescia fino al 2016โ.
In merito al pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si leggano ancheย gli articoli โOpposizione allโesecuzione e tutela del diritto allโabitazioneโ ,ย ย โPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaโย o anche โGuida allโesecuzione immobiliare: tutta la procedura termini ed opposizioniโ.
A proposito della revoca di unโasta ottenuta dallo Studioย a seguito della violazione dellโordinanza di vendita si leggaย Revocata asta per violazione dellโordinanza di vendita
Chi volesseย approfondire lโargomento del custode giudiziario quale ausiliare del giudice dellโesecuzione si legga โGuida alle attivitร del custode nel pignoramento immobiliareโ.
Per approfondire le conseguenze del mancato pagamento delle rate del mutuo, che comporta la decadenza del beneficio del termine, che condurranno al precetto e poi al pignoramento immobiliare, si legga lโarticoloย โGuida alla decadenza dal beneficio del termine del mutuoโ
Per approfondire tra le tante cause di estinzione quella conseguente alla mancata messa in sicurezza dellโimmobile pignorato si leggaย โEstinzione del pignoramento per la mancata messa in sicurezza dellโimmobile pignoratoโ
Per approfondire lโammissibilitร e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga โLa trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimentoโ
Chi abbia una prima casa pignorata o potenzialmente pignorabile e voglia approfondire caratteristiche e particolari tutele di cui gode la prima casa rispetto agli altri immobili legga ย โGuida alle caratteristiche e tutele del Pignoramento immobiliare della prima casaโ
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si leggaย โSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโ
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโavrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรจ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
Per approfondire le tecnicalitร procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalitร di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzareย ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene allโasta, si consiglia anche la lettura dellโultima versione delย โManuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticitร della procedura e possibili soluzioniโ.ย ย pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla paginaย del sitoย โIl Manualeโย ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, ย manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrร mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il piรน vecchio dโItalia nel settore immobiliare puรฒ farloย cliccandoย โLo Studio โ Avvocati dal 1880โณ, per informazioni sulla Partnership dello Studioย con il prestigioso quotidiano โil Sole 24 Oreโ, in qualitร di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si leggaย โPartner 24 Oreโ,ย ย per leggere lโarticolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sulย Sole 24 oreย del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce ย lo Studio come lโunico specializzato nel settore immobiliare ad operare sullโintero territorio Nazionale si legga โDicono di Noiโ,ย per contattarci si visiti la paginaย โDiventa Cliente-ย Contattaciโ
Per chiedere assistenza, consulenze o un preventivo contattateci visitandoย la paginaย โContattiโย troverete tutte le modalitร ed i recapiti compreso un comodo form.
Avv. Edgardo Diomede dโAmbrosio Borselli
Iscrittoย โallโAlbo Avvocati di Napoliโ
Proteggi i tuoi interessi con una strategia legale su misura
Assistenza in esecuzioni immobiliari, contenzioso civile e tutela del patrimonio. Valutiamo la tua posizione e ti indichiamo i prossimi passi in modo chiaro e concreto.
- Analisi documentale rapida
- Strategia processuale e stragiudiziale
- Supporto completo fino alla definizione
Primo contatto senza impegno



