“Pignoramento immobiliare: notifica del precetto e del pignoramento , tipi di invalidità, rimedi e possibili conseguenze”
In questo articolo tratteremo del procedimento di esecuzione forzata avente ad oggetto beni immobili (pignoramento immobiliare) in particolare rispetto alla notifica del precetto e del pignoramento, alle loro cause di invalidità e ai possibili rimedi.
Come avvocati esperti in diritto dell’esecuzione forzata, proveremo a spiegarvi quanto sopra con esempi semplici e chiari e riferimenti normativi.
Il processo di esecuzione forzata di cui agli artt. 474 e segg. c.p.c. viene instaurato quando un creditore non può ottenere il soddisfacimento della propria pretesa creditoria relativa a un diritto certo, liquido ed esigibile tramite l’adempimento spontaneo del debitore.
In tal caso, il creditore, può optare per diverse soluzioni tra cui l’esecuzione forzata avente ad oggetto i beni immobili del debitore definita tecnicamente “pignoramento immobiliare”.
Il pignoramento è un atto tramite il quale, ai sensi dell’art. 492 c.p.c. , l’ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato, i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi . Al fine di poter notificare tale atto al debitore e, conseguentemente, instaurare il vero e proprio processo di esecuzione immobiliare, ai sensi dell’art. 479 c.p.c. è necessario preliminarmente notificare al debitore sia il titolo esecutivo (ne sono esentate solo le banche in virtù di crediti fondiari) che un atto di precetto (quest’ultimo consistente nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni ) .
Modalità di notifica del titolo esecutivo e del precetto a mezzo pec
Ai sensi dell’art. 479 c.p.c. “Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all’originale e del precetto . La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente”
In particolare :
- l’art. 137 c.p.c. prevede che “Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L’ufficiale giudiziario o l’avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi . Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi […]”
- l’ art. 138 c.p.c. Prevede che “L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie […]”
Da ciò deduciamo che la notifica del titolo esecutivo e del precetto , al fine di poter ritenere valida la notifica, va effettuata a mezzo pec se il debitore possiede indirizzo di posta elettronica certificata o tramite consegna degli stessi nelle mani proprie del destinatario ai sensi degli artt. 138 e segg. c.p.c. tendenzialmente presso la casa di abitazione e se ciò non è possibile, ovunque lo si trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto. Per approfondimenti sull’instaurazione del pignoramento immobiliare leggere l’articolo “ Guida al Pignoramento Immobiliare nel 2025”
Inoltre, è possibile effettuare notifica precetto con titolo esecutivo, ovvero il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo.
Per approfondimenti sulla disciplina sul precetto leggere l’articolo “Atto di precetto e Riforma Cartabia: cosa cambia?”
Modalità di notifica del pignoramento immobiliare
Ai sensi dell’art. 555 c.p.c. “Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492. Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note. Le attivita’ previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l’ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra”.
Il pignoramento viene notificato dall’ufficiale giudiziario del luogo dove risiede il debitore e dove sono ubicati gli immobili. Se tali due luoghi non coincidono può trattarsi alternativamente dell’U.G. del luogo di residenza del debitore o del luogo in cui sono ubicati gli immobili (in base al quale è identificato anche il G.E. competente). In particolare, bisogna recarsi in Tribunale presso l’Unep dove un incaricato, verificata la regolarità del precetto e della sua notifica e il rispetto del termine di 90 giorni dalla notifica del precetto per procedere con il pignoramento provvederà a notificare l’atto (qui non opera la sospensione feriale e, infatti, il termine non resta sospeso durante il mese di agosto in quanto il precetto è considerato dalla giurisprudenza un atto di natura sostanziale e non processuale).
A distanza di giorni, si potrà tornare in quell’ufficio per ricevere l’atto notificato al debitore e agli altri eventuali destinatari.
Invalidità della notifica del precetto e del pignoramento
Può accadere che la notifica dell’atto di precetto o dell’atto di pignoramento sia invalida . In tal caso bisogna comprendere di che tipo di invalidità si tratta, le conseguenze che la stessa comporta e se sia sanabile.
Possiamo distinguere due principali tipi di invalidità :
- nullità
- inesistenza
L’art. 160 c.p.c. prescrive la nullità della notificazione “se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157” .
L’art. 156 c.p.c., inoltre, sancisce che “Non può̀ essere pronunciata la nullità̀ per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può, tuttavia, essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”
Per fare un esempio, è da considerarsi nulla la notifica fatta al portiere dello stabile senza attestazione dell’avvenuta ricerca ad opera dell’ufficiale giudiziario degli altri luoghi prioritariamente indicati dall’articolo 139 c.p.c.
L’art. 160 c.p.c., inoltre, quando sanziona con la nullità la notifica qualora vi sia incertezza “assoluta” sulla persona a cui è fatta o sulla data della stessa si riferisce, esplicitamente, all’art. 148 c.p.c., ai sensi del quale l’ufficiale giudiziario deve indicare nella relazione di notificazione, la persona cui è consegnata la copia, il luogo della consegna e le ricerche effettuate. In questo senso, ove manchi l’indicazione delle generalità del consegnatario la notifica “è nulla ai sensi dell’art. 160 c.p.c., per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario” (cfr. Cass.Civ.12806/06
La notifica inesistente (la più grave delle ipotesi tra le invalidità della notifica) è frutto di creazione giurisprudenziale.
La Cassazione, in particolare, con sent. n. 1416/ 2016 ha inquadrato l’inesistenza “in caso di totale mancanza materiale dell’atto” e “nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”.
Le Sezioni Unite, inoltre, hanno ravvisato quali elementi essenziali costitutivi della notificazione:
- l’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
- la fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
La presenza dei suddetti requisiti strutturali è perciò sufficiente, da sola, ad integrare la fattispecie della notificazione e, dunque, la sua esistenza.
La Suprema Corte a Sezioni Unite con la sent. n. 14916/ 2016 precedentemente citata, ha, oltretutto, indicato alcuni casi di inesistenza della notifica al fine di chiarire la nozione :
- quando nessun atto sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario, ovvero quando quest’ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario
- quando l’atto venga restituito puramente e semplicemente al notificante
- la notifica effettuata ad una persona che non ha alcun collegamento con il destinatario
Come vedrete l’inesistenza è piuttosto rara e si verifica solamente quando l’atto è in realtà stato mai notificato o pervenuto nella sfera di conoscenza del soggetto.
Conseguenze dell’invalidità e possibili rimedi
Il tipo di invalidità da cui è affetta la notifica comporta conseguenze differenti.
In particolare, l’art. 156 c.p.c. sulla nullità degli atti processuali prevede che “ la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” .
Le notifiche inesistenti non essendo dotate dei requisiti indispensabili per la loro semplice esistenza non possono necessariamente raggiungere lo scopo a cui sono destinate per cui non sono sanabili.
In caso di notifica nulla, al contrario, l’invalidità può essere sanata perché avendo la notifica lo scopo di portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell’atto, qualora tale scopo venga raggiunto, ad esempio quando la parte si costituisce nel processo esecutivo indipendentemente dall’invalidità della notifica , la nullità non potrà essere dichiarata ( interviene difatti una sanatoria).
Proprio per l’eccezionalità degli effetti dell’inesistenza è stato chiarito che qualsiasi vizio della notifica conduce alla sua nullità (sanabile) e solo in rarissimi casi all’inesistenza insanabile della stessa (Cass. Civ. 10390/2017). Ciò significa che, nelle ipotesi di inesistenza della notificazione, nemmeno il raggiungimento dello scopo è idoneo a sanare la notifica.
Possibili rimedi
In caso di invalidità della notifica del precetto o del pignoramento, è possibile esperire il rimedio di cui all’art. 617 c.p.c. per cui “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti” .
Da tale norma comprendiamo che:
- prima dell’inizio dell’esecuzione, in caso di invalidità della notifica del precetto , va esperito il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, da effettuare entro 20 giorni dalla notificazione del precetto oppure dalla sua conoscenza. Inoltre, in tal caso, l’opposizione andrà depositata presso la cancelleria del giudice normalmente competente secondo gli ordinari canoni (opposizione preventiva) ;
- Dopo l’inizio dell’esecuzione, in caso di invalidità del precetto, va esperito il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione mentre in caso di invalidità del pignoramento va esperito il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dal suo compimento (opposizione successiva) . In tal caso, l’opposizione va depositata presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione .
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura dell’articolo “differenze tra opposizioni a precetto preventive e successive/” e dell’articolo “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme”
V’è da dire che si potrebbe dubitare della utilità di promuovere una opposizione volta ad eccepire la nullità della notifica del precetto in quanto vi è il pericolo che, depositata l’opposizione, il vizio venga dichiarato sanato per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. la cui disciplina è stata precedentemente descritta.
Tuttavia, alcune volte, anche la notifica nulla ma di cui il debitore viene a conoscenza può non essere sanata come nel caso in cui la notifica del precetto venga a conoscenza del debitore dopo che sia iniziata l’esecuzione. Ipotizziamo il caso in cui il debitore se avesse ricevuto regolarmente la notifica del precetto avrebbe adempiuto spontaneamente al debito nei confronti del creditore . Non avendola ricevuta regolarmente e non avendo potuto spontaneamente adempiere, però, il pignoramento viene instaurato. In tal caso, il debitore subisce un pregiudizio e potrà effettuare opposizione ex art. 617 c.p.c. alla notifica del precetto in quanto l’irregolarità della stessa ha generato un concreto danno al debitore.
La Cassazione con sent. n. 24291/ 2017 ha statuito che non può aversi sanatoria ex art. 156, terzo comma c.p.c., cod. proc. civ. del vizio di notifica dell’atto se nel frattempo il pignoramento è stato già eseguito. Infatti, in questa circostanza, il debitore potrebbe aver avuto conoscenza del precetto dopo l’instaurazione del processo di esecuzione . La sanatoria potrebbe intervenire solo qualora venisse provato che l’opponente abbia avuto comunque conoscenza dell’avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese .
In tali ipotesi, pertanto, il Giudice dovrà dichiarare la nullità della notifica del precetto e, in quanto atto presupposto, della successiva esecuzione malgrado la medesima nullità sia ordinariamente sanabile.
Conclusioni
Come abbiamo avuto modo di capire, anche nell’ambito dell’esecuzione, la notificazione dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento sono essenziali per la corretta instaurazione del processo di pignoramento immobiliare .
Per tali ragioni è sempre utile affidarsi ad esperti del settore, professionisti in grado di riconoscere e sfruttare una opportunità al meglio e nell’interesse del proprio cliente, ed in ogni caso agire per garantire la correttezza e regolarità della procedura esecutiva già dalle prime attività, anche nell’ottica del debitore esecutato.
Contattaci qualora necessitassi di assistenza su procedimenti di esecuzione forzata e per supporto in caso di invalidità di notifica del precetto o del pignoramento . ( Per approfondire sui risultati eccezionali ottenuti dal nostro studio si legga “Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta“)
avv. Gabriella Alfieri
(collaboratore dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”