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Debiti ereditari e immobili: responsabilità degli eredi e rischio di pignoramento

Settembre 28, 2026by Redazione

Debiti ereditari e immobili: scopri quando gli eredi rispondono dei debiti, il rischio di pignoramento e gli strumenti per tutelare il patrimonio

 

Quando una persona viene a mancare, l’attenzione della famiglia si concentra naturalmente sulla successione e sui beni che devono essere trasferiti agli eredi. Casa, terreni, conti correnti e altri beni rappresentano però soltanto una parte dell’eredità.

Accanto all’attivo patrimoniale possono infatti esistere mutui, finanziamenti, debiti bancari, cartelle esattoriali, spese condominiali arretrate, obbligazioni fiscali e altri debiti che possono incidere significativamente sulla posizione di chi è chiamato all’eredità.

Il problema diventa ancora più delicato quando tra i beni ereditari vi è un immobile. Una casa ricevuta in successione può infatti essere interessata da ipoteche già esistenti oppure, in determinate situazioni, diventare oggetto di iniziative esecutive da parte dei creditori. Per questo motivo, prima di compiere qualsiasi scelta, è fondamentale comprendere quando l’erede risponde dei debiti del defunto, quali sono i limiti di tale responsabilità e quali strumenti possono essere utilizzati per proteggere il patrimonio personale.

In qualità di avvocati specializzati nella difesa dal pignoramento immobiliare e nelle esecuzioni immobiliari, in questo articolo parleremo del rapporto tra debiti ereditari e immobili, della responsabilità degli eredi, dell’accettazione dell’eredità, del beneficio d’inventario e dei principali rischi che possono emergere quando il patrimonio ereditario comprende debiti e beni immobili.

Eredità: non si trasferiscono soltanto i beni

Nel linguaggio comune, ricevere un’eredità significa soprattutto entrare nella disponibilità dei beni appartenuti al defunto. Dal punto di vista giuridico, tuttavia, la successione comprende sia attività sia passività.

L’erede, infatti, non subentra soltanto nei beni del de cuius, ma anche nei rapporti patrimoniali che possono essere trasmessi per successione. È quindi essenziale non fermarsi alla domanda “quanto vale ciò che eredito?”, ma verificare anche quali debiti fanno parte dell’eredità e quale sarà la posizione dell’erede nei confronti dei creditori.

Questa verifica è particolarmente importante quando nell’asse ereditario è presente un immobile. Il suo valore, infatti, non deve essere considerato isolatamente: occorre verificare la presenza di ipoteche, mutui residui, arretrati condominiali, gravami e altri rapporti debitori collegati al bene.

La prima distinzione da fare è quindi tra il semplice chiamato all’eredità e colui che ha acquisito la qualità di erede.

Chiamato all’eredità ed erede: una distinzione fondamentale

Non è sufficiente essere figli, coniuge o parenti del defunto per diventare automaticamente responsabili dei suoi debiti.

Il chiamato all’eredità è il soggetto che, in base alla legge o al testamento, è destinatario della chiamata ereditaria. La qualità di erede si acquista invece attraverso l’accettazione dell’eredità, che può essere espressa oppure tacita.

L’accettazione espressa avviene mediante una dichiarazione formale con la quale il chiamato dichiara di accettare l’eredità o assume il titolo di erede.

Più complessa è l’accettazione tacita, che può verificarsi quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l’eredità e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.

Si tratta di un aspetto particolarmente delicato nelle successioni caratterizzate dalla presenza di debiti. Una persona potrebbe infatti ritenere di non avere ancora deciso se accettare o rinunciare all’eredità e, nel frattempo, compiere atti che possono assumere rilevanza ai fini dell’accettazione.

Ad esempio, prima di vendere un bene ereditario, disporre di un immobile o abitarci, riscuotere somme appartenute al defunto o agire come proprietario di un bene, è opportuno verificare attentamente le conseguenze giuridiche del comportamento.

Non ogni attività compiuta dopo la morte determina automaticamente l’accettazione. Gli atti meramente conservativi o urgenti possono essere compatibili con la posizione del chiamato. Anche la dichiarazione di successione, in quanto adempimento fiscale, non deve essere confusa automaticamente con un’accettazione tacita dell’eredità (anche se le volture catastali possono indicare, secondo alcuni, accettazione implicita dell’eredità).

La prudenza è però essenziale, perché il problema può derivare non dal singolo atto considerato isolatamente, ma dall’insieme dei comportamenti tenuti dal chiamato.

Accettazione pura e semplice: cosa comporta

Con l’accettazione pura e semplice, l’erede subentra nei rapporti attivi e passivi del defunto secondo le regole previste dall’ordinamento.

Quando vi sono più eredi, i debiti ereditari sono normalmente ripartiti tra loro in proporzione alle rispettive quote. L’art. 752 c.c. stabilisce infatti il principio della contribuzione dei coeredi ai debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie, salvo diversa disposizione del testatore.

Ad esempio, se un debito ereditario ammonta a 90.000 euro e vi sono tre eredi con quote uguali, nei rapporti tra coeredi il peso del debito sarà normalmente ripartito per un terzo ciascuno.

La situazione può però diventare più complessa quando il debito è assistito da una garanzia ipotecaria.

L’ipoteca, infatti, attribuisce al creditore una garanzia reale sul bene. Di conseguenza, quando nell’eredità è presente un immobile ipotecato, non è sufficiente considerare la ripartizione personale del debito tra gli eredi: occorre valutare anche la posizione dell’immobile e la garanzia che lo assiste.

Questo è uno dei motivi per cui, in presenza di un immobile ereditato e di debiti, è importante effettuare tempestivamente una verifica della situazione ipotecaria, debitoria e patrimoniale.

Quando un immobile ereditato rischia il pignoramento

Il semplice fatto che un immobile sia stato ricevuto per successione non significa che verrà automaticamente pignorato. Il rischio deve essere valutato in relazione alla concreta situazione debitoria e alla posizione assunta dagli eredi.

Un primo caso è quello dell’immobile già gravato da ipoteca. Se, ad esempio, il defunto aveva contratto un mutuo garantito dall’immobile e residuano rate non pagate, la banca o altro creditore garantito potrà far valere la garanzia sul bene secondo le regole applicabili.

Un’altra situazione può verificarsi quando l’erede, avendo accettato l’eredità, diventa personalmente responsabile dei debiti ereditari e il creditore intraprende iniziative esecutive nei limiti consentiti dall’ordinamento.

Per questo motivo, davanti a un immobile ereditato, è necessario ricostruire con precisione il quadro: chi ha accettato l’eredità, quali sono le quote, quali debiti esistono, quali garanzie sono presenti e quali atti sono già stati compiuti dai creditori.

La presenza di un pignoramento o di un atto preliminare all’esecuzione rende inoltre particolarmente importante intervenire tempestivamente. Nelle procedure esecutive immobiliari, infatti, la tempestività può essere determinante per individuare gli strumenti concretamente utilizzabili a tutela del debitore.

Il beneficio d’inventario: proteggere il patrimonio personale

Quando non è chiaro se l’eredità sia economicamente conveniente o se il patrimonio del defunto sia gravato da debiti, il beneficio d’inventario rappresenta uno degli strumenti più importanti previsti dal nostro ordinamento.

L’accettazione con beneficio d’inventario consente di mantenere separati il patrimonio dell’erede e quello del defunto.

La conseguenza fondamentale è che l’erede beneficiato non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.

In termini semplici, l’erede accetta l’eredità, ma il rischio patrimoniale viene delimitato secondo le regole proprie del beneficio.

Lo strumento può assumere particolare importanza quando esistono dubbi sull’effettiva consistenza del passivo: vecchie cartelle esattoriali, finanziamenti non ancora completamente ricostruiti, garanzie bancarie, debiti fiscali, controversie giudiziarie, spese condominiali e rapporti imprenditoriali possono rendere difficile comprendere immediatamente il reale valore dell’eredità.

Il beneficio d’inventario, tuttavia, non è una semplice dichiarazione priva di formalità. La legge prevede termini, modalità e adempimenti specifici che devono essere rispettati.

In particolare, quando il chiamato è nel possesso di beni ereditari, assumono rilievo i termini previsti dalla disciplina codicistica per la formazione dell’inventario. Proprio per questo, in presenza di un’eredità potenzialmente gravata da debiti, è opportuno valutare la situazione prima di compiere atti sui beni.

Rinuncia all’eredità: attenzione agli effetti

Un’altra possibilità prevista dall’ordinamento è la rinuncia all’eredità.

La rinuncia non consiste in una semplice dichiarazione privata o nella volontà comunicata informalmente ai familiari. Deve essere effettuata nelle forme previste dalla legge, davanti al notaio oppure al cancelliere del tribunale competente, con gli adempimenti conseguenti.

Può essere presa in considerazione, ad esempio, quando il passivo ereditario appare superiore all’attivo o quando la situazione patrimoniale del defunto presenta elementi di particolare incertezza.

Anche la rinuncia, però, deve essere valutata nel contesto complessivo della successione. La presenza di figli minori, ulteriori chiamati o meccanismi di rappresentazione può determinare conseguenze anche per altri soggetti.

Inoltre, chi ha già acquisito la qualità di erede, anche attraverso un’accettazione tacita, non può semplicemente comportarsi come se l’accettazione non fosse mai avvenuta.

Per questo, prima di scegliere tra accettazione, rinuncia e beneficio d’inventario, è fondamentale ricostruire la situazione successoria e verificare gli atti già compiuti.

Cartelle esattoriali e debiti fiscali del defunto

Tra i debiti che più frequentemente emergono dopo il decesso vi sono quelli di natura fiscale.

La ricezione di una cartella esattoriale, di un’intimazione o di una comunicazione di Agenzia delle Entrate-Riscossione non significa che l’erede debba automaticamente pagare l’intero importo indicato.

Prima di procedere occorre verificare diversi elementi: se il destinatario abbia effettivamente accettato l’eredità, la natura del debito, la correttezza delle notifiche, l’eventuale prescrizione, gli atti interruttivi e la composizione della somma richiesta.

Particolare attenzione deve essere riservata alle sanzioni tributarie. L’art. 8 del d.lgs. 472/1997 stabilisce infatti che l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

Di conseguenza, una richiesta di pagamento deve essere analizzata nelle sue singole componenti, distinguendo, ove presenti, imposta, interessi, spese e sanzioni.

Un’analoga attenzione deve essere prestata alle sanzioni amministrative pecuniarie. L’art. 7 della legge n. 689/1981 prevede, in termini generali, che l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmetta agli eredi.

Non bisogna quindi limitarsi all’importo complessivo indicato nell’atto: è necessario capire da cosa sia composto il debito e quale sia la sua effettiva natura.

Mutui, ipoteche e finanziamenti

La presenza di un mutuo rende la situazione ancora più delicata.

Quando il finanziamento è garantito da un’ipoteca sull’immobile, l’erede deve verificare il debito residuo, le eventuali rate insolute, la posizione della banca e le condizioni della garanzia.

Può inoltre essere presente una polizza assicurativa collegata al finanziamento, oppure possono esistere ulteriori garanzie o obbligazioni assunte dal defunto.

In questi casi, la domanda non deve essere soltanto “quanto vale la casa?”, ma anche:

quanto resta da pagare? Esistono arretrati? Quali garanzie gravano sull’immobile? Chi è tenuto a proseguire i pagamenti? Esistono alternative alla vendita o all’esecuzione?

La risposta deve essere ricercata attraverso l’esame della documentazione bancaria, delle garanzie e della situazione dell’immobile.

Debiti condominiali e altri costi legati all’immobile

Un immobile ereditato può essere gravato anche da spese condominiali arretrate, lavori straordinari, conguagli, utenze e altre spese di gestione.

È importante distinguere le spese maturate prima del decesso da quelle successive, che possono essere legate alla nuova situazione proprietaria o alla gestione dell’immobile dopo l’apertura della successione.

Nelle successioni con più eredi, la situazione può diventare fonte di conflitto: un erede potrebbe abitare nell’immobile, un altro sostenere le spese, un altro volerlo vendere e un altro ancora non aver deciso se accettare l’eredità.

In questi casi è essenziale conservare ricevute, bonifici, rendiconti condominiali, comunicazioni dell’amministratore e documentazione relativa ai periodi di riferimento, così da poter ricostruire correttamente chi abbia sostenuto ciascuna spesa e a quale titolo.

Cosa non fare quando si eredita un immobile con debiti

Quando esiste il sospetto che l’eredità sia gravata da debiti, la prudenza deve precedere qualsiasi decisione.

È opportuno evitare, senza aver prima verificato la propria posizione, di vendere beni ereditari, prelevare somme dai conti del defunto, disporre dell’immobile come proprietario o sottoscrivere accordi con i creditori.

Particolare cautela deve essere adottata anche quando viene richiesto di firmare un piano di rientro, un riconoscimento di debito o una proposta transattiva. Prima di firmare è necessario comprendere quali effetti possa produrre l’atto sulla posizione dell’erede.

Questo non significa che qualsiasi intervento sul patrimonio ereditario sia vietato. Gli atti urgenti e meramente conservativi possono essere necessari per evitare il deterioramento o la perdita dei beni. È però fondamentale distinguere l’attività finalizzata alla conservazione del patrimonio dagli atti dispositivi che possono assumere un diverso significato giuridico.

Più eredi: come si dividono i debiti?

Quando più soggetti hanno accettato l’eredità, i debiti ereditari vengono normalmente ripartiti secondo le rispettive quote, secondo il principio previsto dall’art. 752 c.c.

L’art. 754 c.c. disciplina inoltre la posizione degli eredi nei rapporti con i creditori e la relativa rivalsa.

Sul piano pratico, può accadere che uno dei coeredi sostenga spese superiori alla propria quota: rate del mutuo, spese condominiali, imposte, costi di conservazione dell’immobile o altre spese urgenti.

In queste situazioni è importante mantenere una contabilità documentata. Ricevute, bonifici ed estratti conto possono diventare essenziali per ricostruire i rapporti economici tra i coeredi e stabilire le rispettive posizioni.

Quando il conflitto tra eredi riguarda non soltanto i beni ma anche i debiti, può essere opportuno valutare strumenti di composizione della controversia, compresa la mediazione, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge come condizione di procedibilità.

La vendita all’asta non è sempre l’unica strada

Ogni situazione debitoria va valutata caso per caso. Lo Studio analizza la procedura, l’entità dei debiti e la posizione del debitore per verificare se esistano margini per una trattativa con i creditori, un accordo a saldo e stralcio o una soluzione alternativa alla vendita forzata.

In determinate situazioni può essere valutato anche il coinvolgimento di un investitore, tra le società collegate allo Sudio, verificando la sostenibilità economica dell’operazione, la possibilità per il debitore di continuare a vivere nell’immobile attraverso una locazione e, quando possibile, un eventuale riacquisto dopo 5 o 10 anni.

Non si tratta di una soluzione automatica, ma di un’operazione che deve essere costruita e verificata sotto il profilo giuridico ed economico.

Per questo è fondamentale intervenire il prima possibile: quando la procedura è ancora in una fase nella quale esistono margini di negoziazione, possono esserci maggiori possibilità di individuare una soluzione alternativa alla vendita forzata.

Esperienza pratica dello Studio

Le questioni relative a debiti ereditari, immobili e procedure esecutive immobiliari richiedono spesso una valutazione che tenga insieme diritto successorio, rapporti con i creditori e tutela del patrimonio.

L’esperienza professionale del nostro Studio nasce dall’esperienza maturata dal suo fondatore, Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli, avvocato esperto nella difesa dal pignoramento immobiliare e nelle esecuzioni immobiliari, con una specifica attività professionale rivolta alla tutela dei debitori e alla protezione del patrimonio immobiliare.

L’Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli opera professionalmente a Napoli, Roma e Milano e, attraverso la propria organizzazione professionale, presta assistenza su tutto il territorio nazionale. È Partner del Sole 24 Ore e membro della Commissione Mercati e Strumenti Finanziari del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

È inoltre autore del “Manuale Completo sulla Difesa dal Pignoramento Immobiliare”, opera dedicata agli strumenti giuridici a disposizione del debitore per contrastare, sospendere o gestire una procedura di pignoramento immobiliare.

L’esperienza maturata nella gestione delle procedure esecutive immobiliari consente al nostro Studio di affrontare ogni situazione non soltanto sotto il profilo strettamente processuale, ma attraverso un’analisi complessiva della posizione del debitore, valutando le diverse soluzioni concretamente percorribili per tutelare il patrimonio immobiliare e gestire il rapporto con i creditori.

Conclusione

Un’eredità non trasferisce soltanto beni e diritti: può portare con sé anche debiti, garanzie e situazioni patrimoniali complesse. Quando nell’asse ereditario è presente un immobile, le conseguenze possono diventare particolarmente delicate, soprattutto in presenza di mutui, ipoteche, debiti fiscali o procedure esecutive.

Per questo motivo, davanti a una successione caratterizzata da debiti, non è opportuno agire d’impulso. Prima di accettare, rinunciare, utilizzare o vendere un bene ereditario è necessario comprendere quale sia la propria posizione giuridica, quali debiti siano effettivamente trasmissibili e quali strumenti possano essere utilizzati per proteggere il patrimonio.

Ogni successione presenta caratteristiche proprie. Una corretta analisi preventiva può consentire di evitare che un problema ereditario si trasformi in un problema personale e, soprattutto, che un immobile finisca coinvolto in una procedura esecutiva senza che siano state tempestivamente valutate le possibili alternative.

Se hai ricevuto un immobile in eredità e sono emersi debiti, ipoteche, cartelle esattoriali, richieste di pagamento o un pignoramento immobiliare, lo Studio legale d’Ambrosio Borselli, specializzato esclusivamente in diritto delle esecuzioni immobiliari e difesa del debitore, può analizzare la situazione concreta e individuare, sulla base della documentazione disponibile, le possibili strategie di tutela.

Contattaci per una consulenza personalizzata: affrontare tempestivamente una successione con debiti può fare la differenza nella protezione del patrimonio e nella gestione di una eventuale procedura esecutiva immobiliare.

Per ulterirori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli: “Debiti ereditari: quando risponde l’erede?”; “Divisione ereditaria: tempi, costi, modalità e procedura”; “Pignoramento di quota immobiliare indivisa: Quali soluzioni?”; “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

FAQ – Debiti ereditari e immobili

Gli eredi devono pagare i debiti del defunto?

Non per il solo fatto di essere parenti. La responsabilità per i debiti ereditari presuppone l’accettazione dell’eredità, espressa o tacita. È inoltre necessario verificare la natura e l’entità dei debiti.

Posso perdere un immobile ereditato a causa dei debiti?

È possibile, ma dipende dalla situazione concreta. Occorre verificare l’eventuale presenza di ipoteche, debiti ereditari e procedure esecutive, oltre alla posizione assunta dagli eredi.

Posso rinunciare all’eredità o accettarla con beneficio d’inventario?

Sì. La rinuncia all’eredità può essere valutata quando il passivo appare superiore all’attivo o la situazione patrimoniale è incerta. Il beneficio d’inventario, invece, consente di mantenere separati il patrimonio dell’erede e quello del defunto, limitando la responsabilità dell’erede beneficiato al valore dei beni ereditari, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dalla legge.

Le sanzioni tributarie del defunto si trasferiscono agli eredi?

No. L’art. 8 del d.lgs. 472/1997 stabilisce che l’obbligazione relativa alle sanzioni tributarie non si trasmette agli eredi. Occorre comunque verificare la composizione della somma richiesta, distinguendo le sanzioni dalle altre componenti del debito.

Cosa fare se ricevo un pignoramento su un immobile ereditato?

È importante intervenire tempestivamente. Occorre verificare la successione, l’origine del debito, la posizione degli eredi, le eventuali garanzie sull’immobile e lo stato della procedura esecutiva, così da individuare le possibili forme di tutela.

Avv. p. Silvia Bizzi

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

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Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per  approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“,  tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Quando si sceglie l’avvocato per la propria esecuzione immobiliare, non  si sta scegliendo solo un giurista: si sta scegliendo qualcuno che ha vissuto sul campo centinaia di procedure in tutta Italia. Perché la vera differenza non sta solo nelle norme — quelle sono solo il 30-40% del lavoro — ma nell’esperienza pratica: conoscere la psicologia dei giudici, dei custodi, delle controparti, e sapere esattamente quando muoversi. La stessa istanza, presentata al momento giusto o a quello sbagliato, può cambiare completamente l’esito di una procedura. È un’arte fatta di tempismo, intuizione e stratagemmi maturati anno dopo anno, procedura dopo procedura — qualcosa che nessun manuale, e nemmeno la più avanzata intelligenza artificiale, potrà mai sostituire. Con oltre mille procedure seguite in tutta Italia, il nostro studio mette questa esperienza al servizio di debitori e investitori, per trasformare ogni criticità in un’opportunità concreta. Affidati a chi la procedura la conosce davvero, non solo sulla carta.

Il nostro Studio, inoltre, collabora con una società specializzata nell’acquisto di immobili pignorati, che può intervenire quando ricorrono i presupposti per salvare l’abitazione del debitore. Dopo un’attenta valutazione della procedura e della situazione economica, individuiamo la soluzione più conveniente e, se praticabile, coinvolgiamo la società per formulare una proposta di acquisto. L’obiettivo è consentire al debitore di evitare la perdita del possesso della casa e, in molti casi, di conservarne la possibilità di un futuro riacquisto, sempre sotto la tutela legale dello Studio.

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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