Hai ricevuto un decreto ingiuntivo? Scopri entro quanto tempo può arrivare il pignoramento della casa e quali strumenti esistono per difendere il tuo patrimonio
Ricevere un decreto ingiuntivo può generare preoccupazione, soprattutto quando il debitore teme che il passo successivo possa essere il pignoramento della casa. Una delle domande più frequenti è proprio questa: quanto tempo ho prima che il creditore possa agire sui miei beni?
La risposta dipende da diversi fattori, primo fra tutti il tipo di decreto ricevuto e, soprattutto, dal fatto che sia o meno provvisoriamente esecutivo.
Il punto fondamentale è non aspettare. La notifica del decreto ingiuntivo dà infatti avvio a termini precisi e, in determinate situazioni, il creditore può arrivare ad avviare un’esecuzione forzata in tempi molto brevi.
In qualità di avvocati specializzati nella difesa dal pignoramento immobiliare e nelle esecuzioni immobiliari, in questo articolo parleremo di cosa succede dopo la notifica di un decreto ingiuntivo, quali sono i termini da rispettare, quando il creditore può procedere al pignoramento della casa e quali strumenti possono essere utilizzati per tutelare il debitore.
Decreto ingiuntivo e pignoramento della casa: sono due cose diverse
Il decreto ingiuntivo, disciplinato dagli artt. 633 e seguenti del Codice di procedura civile, è un provvedimento con il quale il giudice ingiunge al debitore di pagare una determinata somma, consegnare una cosa determinata o adempiere a un’obbligazione.
Il procedimento nasce su iniziativa del creditore, che deve fornire la prova scritta del proprio credito. Il giudice decide inizialmente senza ascoltare il debitore, sulla base della documentazione presentata.
È importante comprendere che il decreto ingiuntivo non equivale automaticamente al pignoramento della casa.
Sono infatti fasi diverse di un eventuale procedimento di recupero forzoso del credito. In linea generale, la sequenza può essere:
decreto ingiuntivo → eventuale opposizione → definitività/esecutività del titolo → atto di precetto → pignoramento.
Il decreto, quindi, rappresenta un passaggio potenzialmente decisivo, ma non significa che la casa venga immediatamente pignorata.
Quanto tempo passa dal decreto ingiuntivo al pignoramento?
Il debitore dispone di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo per proporre opposizione, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., salvo che il provvedimento stabilisca un termine diverso nei casi previsti dalla legge.
Se il decreto non è provvisoriamente esecutivo e il debitore non propone opposizione, una volta decorso il termine il creditore può procedere per ottenere l’esecutività del decreto e successivamente notificare il precetto.
Con il precetto il creditore intima al debitore di adempiere entro 10 giorni, ai sensi dell’art. 480 c.p.c. Trascorso tale termine senza pagamento, può essere avviata l’esecuzione forzata.
In una situazione standard, quindi, tra la notifica del decreto ingiuntivo e il pignoramento possono trascorrere almeno alcune settimane e, in concreto, anche diversi mesi, in funzione dei tempi necessari al creditore per compiere i successivi adempimenti.
Ma esiste una situazione nella quale i tempi possono essere molto più brevi.
Se il decreto è provvisoriamente esecutivo
L’art. 642 c.p.c. consente, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, che il decreto ingiuntivo venga dichiarato provvisoriamente esecutivo.
In questo caso il creditore può procedere più rapidamente: può notificare il precetto anche immediatamente e, decorso il termine previsto dal precetto, avviare l’esecuzione.
Per questo motivo, in presenza di un decreto provvisoriamente esecutivo, il tempo a disposizione del debitore può essere estremamente ridotto, arrivando, in determinate circostanze, a meno di due settimane dalla notifica del decreto all’avvio dell’esecuzione.
La prima cosa da fare, quindi, non è aspettare di vedere cosa farà il creditore, ma verificare immediatamente il contenuto del decreto e la data della sua notifica.
I 40 giorni per opporsi: perché sono così importanti
L’art. 641 c.p.c. prevede normalmente un termine di 40 giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo.
Si tratta di un termine particolarmente importante perché, se decorre senza che venga proposta opposizione, il decreto può diventare definitivo ed acquisire efficacia esecutiva.
L’opposizione consente invece al debitore di contestare, davanti al giudice, l’esistenza, l’entità o l’esigibilità del credito, oltre agli eventuali vizi formali o procedurali del decreto.
È dunque essenziale non confondere la ricezione del decreto con un semplice sollecito di pagamento: il decreto è un provvedimento giudiziario e la sua notifica fa decorrere un termine processuale.
E se i 40 giorni sono già trascorsi? La scadenza del termine rende la posizione del debitore molto più complessa, ma non significa che in assoluto non possa più essere effettuata alcuna verifica.
L’art. 650 c.p.c. disciplina l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, che può essere utilizzata in presenza di specifiche condizioni, ad esempio quando il debitore dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore.
Si tratta tuttavia di un rimedio eccezionale, sottoposto a presupposti rigorosi. Non deve quindi essere considerato come una normale alternativa all’opposizione tempestiva.
Come verificare il decreto ingiuntivo ricevuto
Il primo dato da controllare è la data di notifica.
Da quel momento devono essere ricostruiti con precisione tutti i termini successivi. Occorre poi leggere attentamente il provvedimento per verificare:
- chi è il creditore;
- quale somma viene richiesta;
- da quale rapporto deriva il credito;
- quali interessi sono stati applicati;
- quali spese sono state liquidate;
- se il decreto è provvisoriamente esecutivo;
- quale termine è stato assegnato per l’opposizione;
- come è stata effettuata la notifica.
Anche le modalità di notificazione possono essere importanti. PEC, raccomandata, notificazione tramite ufficiale giudiziario e notificazione ex art. 140 c.p.c. seguono infatti regole differenti.
Per questa ragione, quando viene ricevuto un decreto ingiuntivo, è opportuno conservare l’intero documento e la documentazione relativa alla notifica, senza limitarsi alla prima pagina.
Il credito può essere contestato?
La risposta dipende dal caso concreto.
Il decreto ingiuntivo può essere oggetto di opposizione quando emergono vizi formali o sostanziali che incidono sul provvedimento o sul credito azionato.
Tra le questioni che possono essere esaminate rientrano, ad esempio, la validità della notificazione, la competenza del giudice, la sussistenza della prova scritta richiesta dall’art. 633 c.p.c., la prescrizione, l’avvenuto pagamento totale o parziale del debito e l’eventuale errata quantificazione dell’importo.
Nei procedimenti che riguardano banche e intermediari finanziari, è particolarmente importante verificare la composizione analitica del saldo.
Occorre, a seconda del caso, esaminare estratti conto, interessi, commissioni, spese, contratto e documentazione relativa al rapporto.
Un importo indicato nel decreto non deve essere necessariamente considerato corretto senza una verifica della documentazione sulla quale il creditore ha fondato la propria richiesta.
In sede di opposizione possono inoltre assumere rilievo accertamenti tecnici, compresa, quando necessaria, una CTU contabile.
Prescrizione, pagamenti e altri possibili motivi di opposizione
Un altro profilo da verificare è la prescrizione del credito, disciplinata dagli artt. 2934 e seguenti del Codice civile.
I termini di prescrizione possono variare a seconda della natura del credito e possono essere interrotti da specifici atti.
Anche l’eventuale pagamento già effettuato, totale o parziale, può avere un’importanza decisiva: ricevute, bonifici, quietanze e altra documentazione devono essere raccolti e verificati.
Ulteriori contestazioni possono riguardare l’esistenza o la validità del rapporto contrattuale, l’inadempimento della controparte o altri fatti che incidono sulla pretesa creditoria.
Quando il credito è stato ceduto, è inoltre opportuno verificare la documentazione relativa alla cessione e la posizione del soggetto che ha richiesto il decreto.
Cosa succede dopo il decreto: il precetto
Una volta che il creditore dispone di un titolo esecutivo, il passaggio successivo può essere la notificazione dell’atto di precetto.
Il precetto è l’atto con il quale viene intimato al debitore di adempiere entro un determinato termine, prima dell’inizio dell’esecuzione forzata.
Il termine indicato dall’art. 480 c.p.c. è normalmente di 10 giorni.
Il precetto, pertanto, rappresenta un momento particolarmente delicato: dopo la sua scadenza il creditore può procedere con il pignoramento, compreso, se ne ricorrono i presupposti, il pignoramento immobiliare.
Anche il precetto deve essere attentamente verificato. Possono infatti esistere contestazioni relative al titolo, alla somma richiesta, alla notificazione o alla regolarità formale dell’atto.
E se il decreto è già diventato definitivo?
La strategia difensiva cambia.
Non è corretto considerare automaticamente equivalenti l’opposizione al decreto ingiuntivo, l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi.
Si tratta di strumenti differenti, disciplinati da norme differenti e utilizzabili in presenza di presupposti diversi.
L’art. 615 c.p.c. disciplina l’opposizione all’esecuzione, mentre l’art. 617 c.p.c. riguarda l’opposizione agli atti esecutivi.
Quest’ultima può riguardare, ad esempio, un vizio formale del precetto, dell’atto di pignoramento o di un altro atto della procedura esecutiva. In questo caso assume particolare importanza il termine di 20 giorni previsto dalla legge.
Anche quando il pignoramento è già iniziato, quindi, è necessario far esaminare rapidamente gli atti ricevuti: le possibilità di intervento dipendono dalla fase della procedura e dal tipo di contestazione che si intende proporre.
Il decreto ingiuntivo e il pignoramento della casa
È importante distinguere il rischio di pignoramento dalla sua concreta realizzazione.
Il creditore, una volta munito di titolo esecutivo e compiuti gli adempimenti necessari, può scegliere quale bene aggredire, nei limiti previsti dalla legge.
Se il debitore possiede un immobile, questo può diventare oggetto di pignoramento immobiliare, ma la procedura segue una serie di passaggi specifici e non coincide con la semplice notifica del decreto ingiuntivo.
Proprio per questo, intervenire quando si riceve il decreto può essere molto diverso dall’intervenire quando l’asta immobiliare è già stata fissata.
Prima viene analizzata la situazione, maggiori sono le possibilità di individuare tempestivamente eventuali contestazioni, soluzioni negoziali o strumenti processuali applicabili.
E se i debiti sono troppi per essere pagati?
Non sempre il problema riguarda un singolo debito.
Quando esiste una situazione di sovraindebitamento, è necessario valutare il quadro complessivo: mutui, finanziamenti, debiti bancari, debiti commerciali, fiscali e altri obblighi possono infatti rendere insufficiente una strategia concentrata esclusivamente sul singolo decreto ingiuntivo.
In queste situazioni possono assumere rilievo le procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che consentono, al ricorrere dei presupposti, di affrontare in maniera complessiva una situazione debitoria non più sostenibile.
Tra gli strumenti previsti dalla disciplina rientrano, a seconda della posizione del debitore, procedure quali il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata.
La valutazione deve essere necessariamente personalizzata, perché la presenza di un immobile e di una procedura esecutiva in corso può incidere sulla scelta dello strumento più adeguato.
La vendita all’asta non è sempre l’unica strada
Ogni situazione debitoria va valutata caso per caso. Lo Studio analizza la procedura, l’entità dei debiti e la posizione del debitore per verificare se esistano margini per una trattativa con i creditori, un accordo a saldo e stralcio o una soluzione alternativa alla vendita forzata.
In determinate situazioni può essere valutato anche il coinvolgimento di un investitore, tra le società collegate allo Sudio, verificando la sostenibilità economica dell’operazione, la possibilità per il debitore di continuare a vivere nell’immobile attraverso una locazione e, quando possibile, un eventuale riacquisto dopo 5 o 10 anni.
Non si tratta di una soluzione automatica, ma di un’operazione che deve essere costruita e verificata sotto il profilo giuridico ed economico.
Per questo è fondamentale intervenire il prima possibile: quando la procedura è ancora in una fase nella quale esistono margini di negoziazione, possono esserci maggiori possibilità di individuare una soluzione alternativa alla vendita forzata.
Esperienza pratica dello Studio
Affrontare un decreto ingiuntivo quando esiste il rischio di un successivo pignoramento immobiliare richiede una visione che tenga insieme diritto processuale, analisi del credito e tutela del patrimonio.
L’esperienza professionale del nostro Studio deriva da quella suo fondatore, l’Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli. L’Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli è un avvocato esperto nella difesa dal pignoramento immobiliare e nelle esecuzioni immobiliari, con attività professionale rivolta alla tutela dei debitori e del patrimonio immobiliare. Opera professionalmente a Napoli, Roma e Milano e, attraverso la propria organizzazione professionale, su tutto il territorio nazionale. È Partner del Sole 24 Ore e membro della Commissione Mercati e Strumenti Finanziari del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
È inoltre autore del “Manuale Completo sulla Difesa dal Pignoramento Immobiliare”, opera dedicata agli strumenti giuridici utilizzabili dal debitore per contrastare, sospendere o gestire una procedura di pignoramento immobiliare.
L’esperienza maturata nella gestione delle procedure esecutive immobiliari ci consente di affrontare il pignoramento non soltanto dal punto di vista strettamente processuale, ma anche valutando le diverse possibilità che possono essere concretamente utilizzate per tutelare il patrimonio del debitore.
Conclusioni: il tempo è un elemento decisivo
Ricevere un decreto ingiuntivo non significa che la casa verrà automaticamente pignorata. Significa però che è iniziata una fase nella quale il rispetto dei termini e la tempestività della valutazione possono essere determinanti.
I 40 giorni per l’opposizione, quando applicabili, rappresentano una scadenza fondamentale. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, invece, il percorso verso l’esecuzione può essere sensibilmente più rapido. E quando viene notificato il precetto, il termine di 10 giorni assume un’importanza decisiva.
Per questo motivo, aspettare che il creditore compia il passo successivo può significare perdere tempo prezioso.
Una corretta analisi deve partire dal decreto ingiuntivo, proseguire con l’esame della documentazione posta a fondamento del credito e tenere conto dell’intera situazione patrimoniale del debitore. Quando necessario, dovranno essere valutati anche gli strumenti di opposizione, le richieste di sospensione dell’esecutività, le contestazioni degli atti esecutivi e le procedure previste dal Codice della crisi.
Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo e temi che possa seguire un pignoramento immobiliare, è importante non attendere la notifica del precetto o, peggio ancora, l’avvio dell’asta.
Lo Studio Legale d’Ambrosio Borselli, è specializzato esclusivamente nel diritto delle esecuzioni immobiliari e nella difesa del debitore, può esaminare la tua posizione e valutare gli strumenti concretamente applicabili al tuo caso.
Contattaci per una consulenza personalizzata: intervenire tempestivamente significa poter analizzare la situazione quando esistono ancora margini di intervento e costruire una strategia di tutela del debitore e del patrimonio immobiliare sulla base delle specifiche circostanze del caso.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli: “La Cassazione blocca il pignoramento immobiliare!?”; “Art. 499 cpc: guida all’intervento nelle procedure esecutive”; “I titoli esecutivi”; “Cause di nullità del pignoramento immobiliare”.
FAQ – Decreto ingiuntivo e pignoramento della casa
Dopo un decreto ingiuntivo possono pignorarmi subito la casa?
Non necessariamente. Occorre verificare se il decreto sia provvisoriamente esecutivo e quali siano gli ulteriori adempimenti necessari. In linea generale, prima del pignoramento deve essere notificato il precetto, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge.
Ho 40 giorni per oppormi al decreto ingiuntivo?
Normalmente sì. L’art. 641 c.p.c. prevede un termine di 40 giorni dalla notificazione, salvo diverse indicazioni contenute nel decreto e le specifiche ipotesi previste dalla legge.
Cosa succede se non mi oppongo entro i 40 giorni?
Il decreto può diventare definitivo ed esecutivo. Il creditore potrà quindi utilizzarlo come titolo per procedere al recupero coattivo del credito, secondo le modalità previste dalla legge.
Se ricevo un precetto, quanto tempo ho?
Normalmente il precetto intima il pagamento entro 10 giorni. Trascorso tale termine, il creditore può procedere con l’esecuzione forzata.
Posso difendermi anche se il decreto è già definitivo?
Le possibilità dipendono dalla situazione concreta. L’ordinamento prevede strumenti diversi, tra cui quelli disciplinati dagli artt. 615 e 617 c.p.c., ma non possono essere utilizzati semplicemente per riaprire una contestazione ormai preclusa. Occorre individuare uno specifico presupposto previsto dalla legge.
Posso evitare il pignoramento della casa?
Non esiste una risposta valida per tutti i casi. È necessario verificare il titolo, l’ammontare del debito, la posizione patrimoniale, la fase della procedura e gli eventuali strumenti processuali o di composizione della crisi applicabili.
Cosa devo fare appena ricevo un decreto ingiuntivo?
La prima cosa è conservare integralmente il decreto e verificare la data e le modalità della notifica. Successivamente è opportuno far esaminare il provvedimento e la documentazione alla base del credito, senza attendere la scadenza dei termini.
Avv. p. Silvia Bizzi
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
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Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Quando si sceglie l’avvocato per la propria esecuzione immobiliare, non si sta scegliendo solo un giurista: si sta scegliendo qualcuno che ha vissuto sul campo centinaia di procedure in tutta Italia. Perché la vera differenza non sta solo nelle norme — quelle sono solo il 30-40% del lavoro — ma nell’esperienza pratica: conoscere la psicologia dei giudici, dei custodi, delle controparti, e sapere esattamente quando muoversi. La stessa istanza, presentata al momento giusto o a quello sbagliato, può cambiare completamente l’esito di una procedura. È un’arte fatta di tempismo, intuizione e stratagemmi maturati anno dopo anno, procedura dopo procedura — qualcosa che nessun manuale, e nemmeno la più avanzata intelligenza artificiale, potrà mai sostituire. Con oltre mille procedure seguite in tutta Italia, il nostro studio mette questa esperienza al servizio di debitori e investitori, per trasformare ogni criticità in un’opportunità concreta. Affidati a chi la procedura la conosce davvero, non solo sulla carta.
Il nostro Studio, inoltre, collabora con una società specializzata nell’acquisto di immobili pignorati, che può intervenire quando ricorrono i presupposti per salvare l’abitazione del debitore. Dopo un’attenta valutazione della procedura e della situazione economica, individuiamo la soluzione più conveniente e, se praticabile, coinvolgiamo la società per formulare una proposta di acquisto. L’obiettivo è consentire al debitore di evitare la perdita del possesso della casa e, in molti casi, di conservarne la possibilità di un futuro riacquisto, sempre sotto la tutela legale dello Studio.
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”



