https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2022/11/BANNER_LIBRO_BORSELLI3.jpg

Istanza di distribuzione parziale nell’esecuzione immobiliare: modello e presupposti

Ottobre 22, 2026by Redazione

 Distribuzione parziale nell’esecuzione immobiliare: scopri le regole dell’art. 596 c.p.c. e come tutelare il debitore nella ripartizione del ricavato

 

La distribuzione parziale nell’esecuzione immobiliare consente di assegnare ai creditori una parte delle somme ricavate dalla vendita forzata, senza attendere necessariamente la conclusione dell’intera procedura. Tuttavia, il riparto deve rispettare le cause legittime di prelazione e le regole che disciplinano la distribuzione del ricavato.

Nel corso di un’esecuzione immobiliare, la vendita forzata di uno o più immobili consente di ottenere una somma di denaro destinata al pagamento dei creditori. La distribuzione di queste somme avviene secondo le regole previste dal codice di procedura civile, tenendo conto della natura dei crediti e delle eventuali garanzie che assistono le singole pretese.

In passato, la distribuzione del ricavato era generalmente collegata alla formazione di un progetto di riparto complessivo. Con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, il legislatore ha previsto espressamente la possibilità di procedere anche a una distribuzione parziale delle somme disponibili.

Questa soluzione permette di anticipare, entro determinati limiti, il pagamento dei creditori senza dover attendere necessariamente che siano completate tutte le operazioni di vendita e liquidazione dei beni compresi nella procedura. Per prendere visione di un’istanza di riparto parziale redatta dal nostro Studio si clicchi qui.

In qualità di avvocati specializzati nella difesa dal pignoramento immobiliare e nelle esecuzioni immobiliari, in questo articolo parleremo di come funziona la distribuzione parziale, quali sono i limiti previsti dalla legge e quali aspetti devono essere valutati per evitare che il riparto pregiudichi i diritti del debitore o di uno dei creditori coinvolti.

Cosa prevede l’art. 596 c.p.c. sulla distribuzione parziale?

La norma di riferimento è l’art. 596 c.p.c., che disciplina la formazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita.

Quando non è possibile procedere al pagamento dei creditori secondo le modalità previste dall’art. 510, primo comma, c.p.c., il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. deve provvedere alla formazione del progetto di distribuzione, anche parziale, entro trenta giorni dal versamento del prezzo.

Il progetto deve indicare i creditori che partecipano al riparto e la graduazione dei rispettivi crediti. Viene quindi depositato in cancelleria, affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, e viene fissata un’udienza per consentire la loro audizione.

La legge stabilisce inoltre che il progetto di distribuzione parziale non può superare il 90% delle somme da ripartire.

Il limite ha una funzione di garanzia: una parte delle somme deve rimanere disponibile per far fronte alle spese ancora da sostenere e alle eventuali necessità della procedura.

Il riferimento alle somme da ripartire viene generalmente inteso con riguardo alle somme effettivamente disponibili sul conto della procedura, ferma restando la necessità di verificare la concreta situazione contabile e processuale.

Perché viene trattenuto il 10% del ricavato?

Il trattenimento del 10% delle somme disponibili non costituisce una formalità priva di conseguenze pratiche. Serve a evitare che la distribuzione anticipata esaurisca le risorse necessarie per completare correttamente l’esecuzione immobiliare.

Prima di predisporre il progetto di riparto, occorre quindi valutare le spese della procedura non ancora sostenute, anche attraverso una stima prudenziale.

Tra queste possono rientrare i compensi ancora da liquidare al custode giudiziario, al professionista delegato e all’esperto stimatore, nonché le eventuali spese vive anticipate e non rimborsate.

Devono inoltre essere considerate, quando previste e poste a carico della procedura, le spese per gli ulteriori adempimenti pubblicitari, per la liberazione dell’immobile e per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

Se queste spese non vengono adeguatamente considerate, il residuo del 10% potrebbe risultare insufficiente. Ciò rischierebbe di rendere necessario reperire ulteriori risorse o di complicare le operazioni successive.

Per questo motivo, la distribuzione parziale deve essere predisposta non soltanto sulla base delle somme momentaneamente disponibili, ma anche tenendo conto delle esigenze economiche che potrebbero emergere prima della conclusione della procedura.

Le spese prededucibili possono essere pagate con il primo riparto parziale?

Uno degli aspetti più delicati riguarda il trattamento delle spese prededucibili, cioè di quelle spese che, in presenza dei relativi presupposti, devono essere soddisfatte con precedenza rispetto agli altri crediti.

Non tutte queste spese possono essere inserite automaticamente nel primo progetto di distribuzione parziale. La loro collocazione deve essere valutata in relazione alla struttura della procedura, ai beni venduti e alle posizioni dei creditori che partecipano al riparto.

In particolare, occorre verificare se i creditori concorrano sul ricavato dei beni allo stesso grado oppure se esistano cause di prelazione, come le ipoteche, che attribuiscono ad alcuni di essi una posizione preferenziale su determinati immobili.

Quando tutti i creditori partecipano alla distribuzione allo stesso titolo, ad esempio perché concorrono esclusivamente creditori chirografari, le spese di giustizia di cui all’art. 2770 c.c. possono, ricorrendone i presupposti, essere soddisfatte già in occasione del primo riparto parziale.

La situazione cambia quando alcuni creditori sono assistiti da garanzie ipotecarie che gravano soltanto su determinati lotti.

In questo caso, il pagamento anticipato di determinate spese potrebbe alterare gli equilibri della distribuzione, soprattutto se non è ancora possibile stabilire quale sarà il ricavato complessivo destinato ai diversi creditori.

Si pensi, ad esempio, a una procedura nella quale siano stati pignorati due immobili: il primo gravato da ipoteca a favore di una banca e il secondo non gravato dalla stessa garanzia. Se viene venduto per primo l’immobile non ipotecato, un pagamento anticipato non adeguatamente ponderato potrebbe ridurre le somme disponibili per i creditori chirografari o incidere sulla corretta ripartizione delle spese comuni.

Analogamente, se viene venduto per primo il lotto ipotecato, occorre evitare che la distribuzione delle somme pregiudichi il creditore garantito.

In linea generale, pertanto, le spese prededucibili devono essere valutate considerando la loro effettiva riferibilità alla procedura o a uno specifico bene e le conseguenze che il pagamento anticipato può produrre sulle posizioni dei creditori.

Quando le spese possono essere inserite nel progetto di distribuzione parziale?

Per comprendere come operare correttamente, è utile distinguere due situazioni.

La prima riguarda i creditori che partecipano al riparto allo stesso grado. In questo caso, le spese di giustizia che hanno diritto alla collocazione prevista dall’art. 2770 c.c. possono essere soddisfatte già con il primo riparto parziale, nel rispetto delle condizioni applicabili alla singola procedura.

La seconda riguarda la presenza di creditori con cause legittime di prelazione. Se alcuni creditori sono titolari di ipoteche che gravano soltanto su determinati immobili, il pagamento anticipato delle spese deve essere valutato con maggiore cautela.

In particolare, la distribuzione può essere effettuata quando le spese siano certamente riferibili al lotto venduto oppure quando il creditore assistito dalla causa di prelazione sia già stato integralmente soddisfatto per quanto gli spetta in relazione alla garanzia.

Si tratta di una valutazione che non può essere compiuta in astratto: è necessario esaminare i titoli dei creditori, la composizione delle masse attive e il ricavato disponibile.

Il ruolo dell’art. 2911 c.c. e la posizione del creditore ipotecario

Un ulteriore profilo riguarda il rapporto tra distribuzione del ricavato e art. 2911 c.c., norma che disciplina i limiti all’esecuzione promossa dal creditore titolare di pegno o ipoteca.

In particolare, il creditore ipotecario non può pignorare altri immobili del debitore senza sottoporre a pignoramento anche quelli gravati dall’ipoteca.

La disposizione mira a evitare che il creditore garantito trascuri il bene sul quale insiste la propria garanzia e aggredisca altri immobili, sottraendo risorse potenzialmente destinate al soddisfacimento degli altri creditori.

La giurisprudenza ha chiarito che il divieto previsto dall’art. 2911 c.c. opera diversamente per il creditore pignoratizio e per quello ipotecario. Quest’ultimo è soggetto al divieto di pignorare immobili diversi da quelli gravati dall’ipoteca, mentre può agire sui beni mobili del debitore non gravati da pegno.

In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione III civile, con la sentenza 14 marzo 1978, n. 1294. Il principio è stato successivamente richiamato dalla sentenza 16 gennaio 2006, n. 702, e dalla sentenza 29 maggio 2015, n. 11177, relativa alla legittimità del pignoramento mobiliare di preziosi non gravati da pegno da parte di un creditore ipotecario.

Questi precedenti contribuiscono a chiarire la funzione della norma, orientata anche alla tutela dei creditori chirografari e del debitore esecutato.

Nell’ambito della distribuzione parziale, il richiamo all’art. 2911 c.c. deve comunque essere coordinato con le regole che disciplinano la partecipazione dei creditori al riparto e la graduazione dei rispettivi diritti.

Come si distribuisce il ricavato quando sono presenti più immobili o più debitori?

Quando la procedura riguarda più immobili, occorre considerare che il ricavato della vendita di ciascun bene può essere destinato al soddisfacimento di creditori diversi, in funzione delle garanzie e dei titoli che assistono i rispettivi crediti.

Il principio generale è quello sancito dall’art. 2741 c.c., secondo cui i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Ciò significa che, in assenza di privilegi, pegni o ipoteche che giustifichino una diversa collocazione, i creditori concorrono secondo le regole della distribuzione proporzionale. Se, invece, alcuni crediti sono assistiti da garanzie o privilegi, il riparto deve rispettare l’ordine previsto dalla legge.

Una particolare attenzione è necessaria anche quando i debitori esecutati sono più di uno.

Se un creditore è intervenuto nella procedura soltanto per far valere un credito nei confronti di uno dei debitori, la sua partecipazione al riparto deve essere valutata con riferimento ai beni appartenenti a quest’ultimo, senza estenderla automaticamente al ricavato dei beni di altri soggetti.

La presenza di più debitori, più lotti e creditori con titoli differenti può quindi determinare la formazione di distinte masse di distribuzione, ciascuna da ricostruire sulla base dei diritti effettivamente esercitabili.

Deve essere inoltre considerata l’eventuale richiesta di collocazione sussidiaria ai sensi dell’art. 2776 c.c., che può assumere rilievo, in particolare, per determinati crediti chirografari e per i crediti tributari nei casi previsti dalla legge. Chi invoca tale collocazione deve dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti.

Di conseguenza, non è sempre corretto distribuire indistintamente tutte le somme disponibili in proporzione ai crediti ammessi. La distribuzione proporzionale opera quando non sussistono cause di prelazione o altre regole che impongano una diversa graduazione e deve comunque essere riferita alla massa sulla quale ciascun creditore può legittimamente concorrere.

Perché il debitore deve controllare il progetto di distribuzione?

Il progetto di distribuzione non riguarda soltanto i rapporti tra i creditori. Può incidere anche sulla posizione del debitore esecutato, che ha interesse a verificare la correttezza delle operazioni compiute nell’ambito della procedura.

Il debitore deve poter controllare che le somme siano ripartite nel rispetto delle norme, che le spese siano correttamente considerate e che non vengano riconosciuti pagamenti in contrasto con l’ordine delle cause legittime di prelazione.

È quindi importante esaminare il progetto depositato, verificando la composizione del passivo, la graduazione dei crediti, le somme attribuite a ciascun creditore e gli eventuali accantonamenti.

Se emergono errori, contestazioni sulla collocazione dei crediti o dubbi sulla legittimità delle operazioni, è opportuno valutare tempestivamente gli strumenti processuali utilizzabili. La scelta del rimedio dipende dalla natura della contestazione, dal provvedimento impugnato e dalla fase in cui si trova la procedura.

Per questo motivo, la verifica del progetto di distribuzione da parte di un avvocato esperto in esecuzioni immobiliari può essere utile per individuare eventuali criticità e comprendere quali iniziative siano concretamente praticabili.

Conclusioni: come tutelarsi nella distribuzione parziale?

La distribuzione parziale nell’esecuzione immobiliare consente di anticipare il pagamento dei creditori, ma richiede un’attenta applicazione delle norme sulla graduazione dei crediti, sulle spese della procedura e sulle cause legittime di prelazione.

La presenza di più immobili, più debitori o creditori ipotecari può rendere particolarmente complessa la predisposizione del progetto di riparto. Per questo è importante verificare che ogni somma venga distribuita correttamente e che siano rispettati i diritti di tutti i soggetti coinvolti.

Se sei coinvolto in una procedura di pignoramento immobiliare e desideri comprendere se il progetto di distribuzione sia corretto o se esistano strumenti per tutelare i tuoi interessi, puoi rivolgerti allo Studio Associato Borselli per una consulenza personalizzata. Un esame tempestivo della documentazione può aiutare a individuare le criticità e valutare le iniziative più adatte al caso concreto.

La vendita all’asta non è sempre l’unica strada

La vendita all’asta non è sempre l’unica strada. Ogni situazione debitoria va valutata caso per caso.

Lo Studio analizza la procedura, l’entità dei debiti e la posizione del debitore per verificare se esistano margini per una trattativa con i creditori, un accordo a saldo e stralcio o una soluzione alternativa alla vendita forzata.

In determinate situazioni può essere valutato anche il coinvolgimento di un investitore, tra le società collegate allo Studio, verificando la sostenibilità economica dell’operazione, la possibilità per il debitore di continuare a vivere nell’immobile attraverso una locazione e, quando possibile, un eventuale riacquisto dopo 5 o 10 anni.

Non si tratta di una soluzione automatica, ma di un’operazione che deve essere costruita e verificata sotto il profilo giuridico ed economico. Per questo è fondamentale intervenire il prima possibile: quando la procedura è ancora in una fase nella quale esistono margini di negoziazione, possono esserci maggiori possibilità di individuare una soluzione alternativa alla vendita forzata.

Competenza professionale dello Studio

L’esperienza professionale del nostro Studio deriva da quella suo fondatore, l’Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli. L’Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli è un avvocato esperto nella difesa dal pignoramento immobiliare e nelle esecuzioni immobiliari, con attività professionale rivolta alla tutela dei debitori e del patrimonio immobiliare.

Opera professionalmente a Napoli, Roma e Milano e, attraverso la propria organizzazione professionale, su tutto il territorio nazionale. È Partner del Sole 24 Ore e membro della Commissione Mercati e Strumenti Finanziari del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

È inoltre autore del “Manuale Completo sulla Difesa dal Pignoramento Immobiliare”, opera dedicata agli strumenti giuridici utilizzabili dal debitore per contrastare, sospendere o gestire una procedura di pignoramento immobiliare.

L’esperienza maturata nella gestione delle procedure esecutive immobiliari ci consente di affrontare il pignoramento non soltanto dal punto di vista strettamente processuale, ma anche valutando le diverse possibilità che possono essere concretamente utilizzate per tutelare il patrimonio del debitore.

Articoli consigliati da leggere

Per ulterirori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

1. Contestazione del progetto di distribuzione: modello e guida pratica — Approfondisce le modalità per contestare il riparto e verificare eventuali errori nella graduazione dei crediti.

2. Pignoramento immobiliare: dall’udienza 569 c.p.c. al progetto di distribuzione del ricavato — Una guida alle fasi dell’esecuzione immobiliare, dalla vendita forzata alla distribuzione delle somme ricavate.

3. Prededuzione: codice della crisi ed esecuzione forzata — Esamina i crediti prededucibili e le spese di giustizia, con particolare attenzione alla loro collocazione nel riparto.

4. Intervento nella procedura esecutiva immobiliare — Spiega come intervengono gli altri creditori nell’esecuzione e come la loro partecipazione incide sulla distribuzione del ricavato.

FAQ – sulla distribuzione parziale nell’esecuzione immobiliare

1. Che cos’è la distribuzione parziale?

È la ripartizione anticipata di una parte delle somme ricavate dalla vendita forzata, prima della distribuzione definitiva.

2. Qual è la percentuale massima distribuibile?

L’art. 596 c.p.c. prevede che il progetto di distribuzione parziale non superi il 90% delle somme da ripartire.

3. Le spese della procedura vengono pagate subito?

Non sempre. Occorre valutare la natura delle spese, la loro riferibilità ai beni venduti e la posizione degli altri creditori.

4. Come si ripartisce il ricavato tra più creditori?

Si rispettano le cause legittime di prelazione. In assenza di privilegi o garanzie che attribuiscano una precedenza, opera la regola della distribuzione proporzionale.

5. Il debitore può contestare il progetto di distribuzione?

Sì, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge. Occorre verificare tempestivamente la contestazione e il rimedio processuale applicabile.

Avv. p. Silvia Bizzi

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Studio Legale d'Ambrosio Borselli

Proteggi i tuoi interessi con una strategia legale su misura

Assistenza in esecuzioni immobiliari, contenzioso civile e tutela del patrimonio. Valutiamo la tua posizione e ti indichiamo i prossimi passi in modo chiaro e concreto.

  • Analisi documentale rapida
  • Strategia processuale e stragiudiziale
  • Supporto completo fino alla definizione
Scopri come difenderti
• Risposta in tempi rapidi •
Primo contatto senza impegno

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per  approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“,  tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Quando si sceglie l’avvocato per la propria esecuzione immobiliare, non  si sta scegliendo solo un giurista: si sta scegliendo qualcuno che ha vissuto sul campo centinaia di procedure in tutta Italia. Perché la vera differenza non sta solo nelle norme — quelle sono solo il 30-40% del lavoro — ma nell’esperienza pratica: conoscere la psicologia dei giudici, dei custodi, delle controparti, e sapere esattamente quando muoversi. La stessa istanza, presentata al momento giusto o a quello sbagliato, può cambiare completamente l’esito di una procedura. È un’arte fatta di tempismo, intuizione e stratagemmi maturati anno dopo anno, procedura dopo procedura — qualcosa che nessun manuale, e nemmeno la più avanzata intelligenza artificiale, potrà mai sostituire. Con oltre mille procedure seguite in tutta Italia, il nostro studio mette questa esperienza al servizio di debitori e investitori, per trasformare ogni criticità in un’opportunità concreta. Affidati a chi la procedura la conosce davvero, non solo sulla carta.

Il nostro Studio, inoltre, collabora con una società specializzata nell’acquisto di immobili pignorati, che può intervenire quando ricorrono i presupposti per salvare l’abitazione del debitore. Dopo un’attenta valutazione della procedura e della situazione economica, individuiamo la soluzione più conveniente e, se praticabile, coinvolgiamo la società per formulare una proposta di acquisto. L’obiettivo è consentire al debitore di evitare la perdita del possesso della casa e, in molti casi, di conservarne la possibilità di un futuro riacquisto, sempre sotto la tutela legale dello Studio.

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

Redazione

WhatsApp