https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2022/11/BANNER_LIBRO_BORSELLI3.jpg

Istanza di sospensione dell’ordine di liberazione: modello e presupposti

Ottobre 15, 2026by Redazione

Quando è possibile chiedere la sospensione dell’ordine di liberazione di una casa pignorata? Presupposti, rimedi e tutela del debitore

L’ordine di liberazione di un immobile pignorato può avere conseguenze molto importanti per il debitore e per la sua famiglia, soprattutto quando la casa costituisce la loro abitazione principale.

Tuttavia, non ogni provvedimento di liberazione è necessariamente incontestabile: in presenza di specifici presupposti, può essere possibile chiedere al giudice di verificarne la legittimità e valutare la sospensione della sua attuazione. Per prendere visione di un’Istanza di sospensione dell’ordine di liberazione redatta dal nostro studio si clicci qui.

In qualità di avvocati specializzati nella difesa dal pignoramento immobiliare e nelle esecuzioni immobiliari, in questo articolo parleremo dell’istanza di sospensione dell’ordine di liberazione, dei presupposti che possono giustificarla, degli strumenti processuali a disposizione del debitore e delle circostanze nelle quali è opportuno intervenire tempestivamente per proteggere i propri diritti.

Che cos’è l’ordine di liberazione dell’immobile pignorato?

L’ordine di liberazione è il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dispone che l’immobile sottoposto a pignoramento venga liberato dalle persone che lo occupano, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 560 c.p.c., che regola la custodia e la liberazione dell’immobile pignorato. La norma distingue, in particolare, tra le ipotesi nelle quali il debitore può continuare ad abitare nella casa durante la procedura e quelle in cui può essere disposta una liberazione anticipata.

Occorre, infatti, chiarire che il pignoramento immobiliare non comporta sempre l’immediato allontanamento del debitore dalla propria abitazione. La possibilità di rimanere nell’immobile dipende dalle circostanze concrete, dalla fase della procedura e dal rispetto degli obblighi imposti dalla legge.

L’ordine di liberazione può essere emesso durante la procedura esecutiva oppure, di regola, contestualmente al decreto di trasferimento dell’immobile all’aggiudicatario o all’assegnatario, secondo quanto previsto dall’art. 560 c.p.c. e in coordinamento con l’art. 586 c.p.c.

Quando il debitore riceve un provvedimento di questo tipo, è quindi fondamentale comprenderne le ragioni, verificare quale disciplina sia applicabile alla procedura e valutare se sussistano i presupposti per contestarlo o chiedere che la sua attuazione venga sospesa.

Quando può essere disposta la liberazione anticipata?

La legge prevede specifiche circostanze nelle quali la liberazione dell’immobile può essere disposta prima del decreto di trasferimento.

In particolare, l’art. 560 c.p.c. contempla ipotesi nelle quali il debitore non può continuare a occupare l’immobile durante la procedura, anche quando si tratta della sua abitazione.

La liberazione anticipata può essere disposta, tra gli altri casi, quando il debitore ostacola le visite dei potenziali acquirenti, impedisce il regolare svolgimento delle attività del custode giudiziario oppure viola gli obblighi di conservazione e manutenzione dell’immobile e gli altri obblighi previsti dalla legge.

La liberazione può inoltre essere disposta quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare oppure è occupato da un soggetto privo di un titolo opponibile alla procedura, secondo le condizioni previste dalla disciplina applicabile.

È importante, tuttavia, non confondere la presenza di una di queste circostanze con la legittimità automatica di qualsiasi ordine di liberazione. Il provvedimento deve essere valutato alla luce dei fatti concreti, della documentazione disponibile e delle norme applicabili al singolo procedimento.

Per esempio, se il debitore ritiene che gli sia stata attribuita una condotta ostruzionistica mai verificatasi, oppure contesta che il titolo di occupazione sia opponibile alla procedura, può essere necessario esaminare gli atti per individuare eventuali vizi e stabilire quale iniziativa giudiziaria sia concretamente praticabile.

Istanza di sospensione dell’ordine di liberazione: quali sono i presupposti?

L’istanza di sospensione dell’ordine di liberazione è finalizzata a impedire, almeno temporaneamente, che il provvedimento venga attuato mentre il giudice valuta le contestazioni formulate dall’interessato.

È però necessario precisare che non esiste un diritto automatico alla sospensione per il solo fatto che il debitore presenti un’istanza o dichiari di voler contestare l’ordine.

La possibilità di ottenere la sospensione dipende dal rimedio processuale utilizzabile, dai motivi di contestazione, dalla fase in cui si trova la procedura e dalla valutazione del giudice competente.

In concreto, occorre verificare anzitutto se esistano vizi del provvedimento, errori nell’applicazione dell’art. 560 c.p.c., violazioni delle regole procedurali oppure circostanze giuridicamente rilevanti che impediscano di procedere alla liberazione nei confronti del debitore o di un terzo occupante.

Un ulteriore profilo riguarda l’urgenza dell’intervento. Se l’esecuzione dell’ordine è imminente, il tempo necessario per ottenere una decisione può assumere un’importanza decisiva. Per questo motivo, la richiesta deve essere impostata correttamente e accompagnata dagli elementi necessari a illustrare le ragioni della contestazione e l’esigenza di evitare che il provvedimento produca conseguenze difficilmente reversibili.

La semplice difficoltà economica del debitore, la presenza di figli o il fatto che l’immobile costituisca l’unica abitazione non determinano, da soli, la sospensione dell’ordine. Queste circostanze possono essere rilevanti nel quadro complessivo, ma devono essere valutate insieme ai presupposti giuridici specifici.

La difesa deve quindi fondarsi su elementi concreti e su una corretta individuazione dello strumento processuale, evitando iniziative generiche che potrebbero non essere idonee a impedire la liberazione.

Opposizione all’ordine di liberazione: quale strumento utilizzare?

Quando l’ordine di liberazione presenta profili di illegittimità, uno degli strumenti da valutare è l’opposizione agli atti esecutivi prevista dall’art. 617 c.p.c.

Questa forma di opposizione consente di contestare, nei limiti previsti dalla legge, la regolarità formale degli atti del processo esecutivo e i vizi che possono riguardare il provvedimento impugnato.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità di contestare l’ordine di liberazione attraverso tale rimedio. In particolare, Cass. civ., sez. III, ordinanza 10 aprile 2024, n. 9670, ha chiarito che l’ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. è un atto del processo esecutivo e che le contestazioni dei soggetti pregiudicati devono essere proposte nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi.

È fondamentale prestare attenzione ai termini. Ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta, in linea generale, entro venti giorni dalla conoscenza legale dell’atto o dalla conoscenza del vizio, secondo le circostanze del caso.

L’individuazione del momento dal quale decorre il termine richiede un esame concreto della vicenda. Non è quindi prudente attendere che il custode giudiziario avvii materialmente le operazioni di rilascio prima di consultare un professionista.

Occorre inoltre distinguere l’opposizione agli atti esecutivi dall’opposizione all’esecuzione prevista dall’art. 615 c.p.c., che riguarda invece il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata. I due rimedi hanno presupposti differenti e non sono intercambiabili.

La scelta dello strumento dipende, pertanto, dalla natura delle contestazioni: un vizio dell’ordine, una questione relativa al diritto di procedere esecutivamente e una contestazione del diritto di occupare l’immobile possono richiedere valutazioni giuridiche diverse.

La presentazione dell’opposizione, inoltre, non determina necessariamente la sospensione automatica delle operazioni di liberazione. È indispensabile verificare quale provvedimento sospensivo possa essere richiesto e a quale giudice, tenendo conto dello stato della procedura.

Il ruolo del giudice dell’esecuzione e del custode giudiziario

Dopo la Riforma Cartabia, la disciplina dell’art. 560 c.p.c. ha confermato un modello di liberazione dell’immobile orientato alla semplificazione delle attività esecutive.

Per le procedure soggette alla disciplina riformata, l’ordine di liberazione viene attuato dal custode giudiziario secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione, senza le formalità previste dagli artt. 605 e seguenti c.p.c. La norma contempla anche la possibilità che il giudice autorizzi il custode ad avvalersi della forza pubblica e nomini ausiliari ai sensi dell’art. 68 c.p.c.

Questa modalità di attuazione rende particolarmente importante intervenire prima che le operazioni di rilascio siano completate.

Il custode, infatti, agisce nell’ambito dell’incarico ricevuto e deve attenersi alle disposizioni del giudice. Non può sostituirsi a quest’ultimo nella decisione sulle contestazioni giuridiche relative alla legittimità dell’ordine.

Se il debitore ritiene che il provvedimento sia illegittimo, deve quindi utilizzare gli strumenti processuali appropriati, senza confidare nella sola interlocuzione informale con il custode.

Va anche ricordato che la disciplina applicabile deve essere individuata considerando la data di introduzione della procedura e il regime transitorio. Le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia non possono essere applicate indistintamente a tutte le esecuzioni immobiliari.

Quando è opportuno rivolgersi a un avvocato specializzato?

La richiesta di sospensione dell’ordine di liberazione richiede un’analisi che non si esaurisce nella lettura del provvedimento.

Occorre esaminare il fascicolo dell’esecuzione immobiliare, ricostruire la sequenza degli atti, verificare le comunicazioni ricevute, individuare la disciplina applicabile e valutare la fondatezza delle ragioni che possono giustificare una contestazione.

Un’attenzione particolare deve essere riservata ai casi in cui l’immobile sia occupato da soggetti diversi dal debitore esecutato. La posizione del coniuge, di un familiare, di un conduttore o di un terzo che affermi di avere un autonomo diritto sull’immobile deve essere valutata sulla base del titolo invocato e della sua opponibilità alla procedura.

La Cassazione, con ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4236, ha riconosciuto, in particolare, che i soggetti che occupano l’immobile possono contestare l’ordine di liberazione nei limiti consentiti dall’ordinamento, pur non essendo per ciò solo legittimati a impugnare il decreto di trasferimento per questioni relative al regolare svolgimento del processo esecutivo.

L’assistenza di un avvocato specializzato consente di distinguere le questioni realmente rilevanti dalle contestazioni che non potrebbero produrre gli effetti sperati, individuando la strategia difensiva più adatta alla situazione concreta.

Conclusioni: come tutelarsi dall’ordine di liberazione

Ricevere un ordine di liberazione durante una procedura esecutiva immobiliare può generare forte preoccupazione, soprattutto quando è in gioco la casa in cui vive il debitore con la propria famiglia. Tuttavia, prima di ritenere inevitabile il rilascio, è importante verificare se il provvedimento sia legittimo e se esistano strumenti per contestarlo o chiederne la sospensione.

I termini processuali possono essere brevi e un intervento tardivo può compromettere possibilità di difesa che avrebbero meritato un esame tempestivo. Per questo è essenziale non limitarsi a una valutazione superficiale dell’ordine, ma analizzare l’intera procedura e individuare le iniziative concretamente praticabili.

Lo Studio Associato Borselli, specializzato esclusivamente nella difesa del debitore e nelle esecuzioni immobiliari, assiste chi si trova ad affrontare un pignoramento immobiliare, valutando gli strumenti giuridici disponibili e le possibili soluzioni per proteggere il patrimonio.

Contattare lo Studio per una consulenza personalizzata permette di esaminare il proprio caso, verificare i presupposti di un’eventuale opposizione e comprendere quali iniziative possano essere intraprese per tutelare i propri diritti.

La vendita all’asta non è sempre l’unica strada

La vendita all’asta non è sempre l’unica strada. Ogni situazione debitoria va valutata caso per caso.

Lo Studio analizza la procedura, l’entità dei debiti e la posizione del debitore per verificare se esistano margini per una trattativa con i creditori, un accordo a saldo e stralcio o una soluzione alternativa alla vendita forzata.

In determinate situazioni può essere valutato anche il coinvolgimento di un investitore, tra le società collegate allo Studio, verificando la sostenibilità economica dell’operazione, la possibilità per il debitore di continuare a vivere nell’immobile attraverso una locazione e, quando possibile, un eventuale riacquisto dopo 5 o 10 anni.

Non si tratta di una soluzione automatica, ma di un’operazione che deve essere costruita e verificata sotto il profilo giuridico ed economico. Per questo è fondamentale intervenire il prima possibile: quando la procedura è ancora in una fase nella quale esistono margini di negoziazione, possono esserci maggiori possibilità di individuare una soluzione alternativa alla vendita forzata.

Competenza professionale dello Studio

L’esperienza professionale del nostro Studio deriva da quella suo fondatore, l’Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli. L’Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli è un avvocato esperto nella difesa dal pignoramento immobiliare e nelle esecuzioni immobiliari, con attività professionale rivolta alla tutela dei debitori e del patrimonio immobiliare.

Opera professionalmente a Napoli, Roma e Milano e, attraverso la propria organizzazione professionale, su tutto il territorio nazionale. È Partner del Sole 24 Ore e membro della Commissione Mercati e Strumenti Finanziari del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. È inoltre autore del “Manuale Completo sulla Difesa dal Pignoramento Immobiliare”, opera dedicata agli strumenti giuridici utilizzabili dal debitore per contrastare, sospendere o gestire una procedura di pignoramento immobiliare.

L’esperienza maturata nella gestione delle procedure esecutive immobiliari ci consente di affrontare il pignoramento non soltanto dal punto di vista strettamente processuale, ma anche valutando le diverse possibilità che possono essere concretamente utilizzate per tutelare il patrimonio del debitore.

Articoli consigliati da leggere

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

FAQ – sulla sospensione dell’ordine di liberazione

È possibile sospendere un ordine di liberazione?

Sì, in presenza dei presupposti giuridici e processuali richiesti. La sospensione non è automatica e deve essere valutata in relazione al provvedimento e alle contestazioni formulate.

Qual è il termine per contestare l’ordine di liberazione?

Quando è esperibile l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., il termine è generalmente di venti giorni dalla conoscenza legale dell’atto o del vizio, secondo le circostanze concrete.

La presenza di figli minorenni impedisce la liberazione?

No. La presenza di figli minorenni non impedisce automaticamente la liberazione dell’immobile. È necessario verificare se esistano specifici presupposti giuridici per contestare il provvedimento o chiederne la sospensione.

Il debitore può rimanere nella casa pignorata fino alla vendita?

In determinate condizioni sì. L’art. 560 c.p.c. disciplina la permanenza del debitore e dei familiari conviventi nell’immobile, ma prevede anche ipotesi di liberazione anticipata.

La presentazione di un’opposizione blocca automaticamente lo sgombero?

No. La proposizione dell’opposizione non comporta necessariamente la sospensione delle operazioni. Occorre verificare e, quando ne ricorrono i presupposti, richiedere lo specifico provvedimento sospensivo.

Avv. p. Silvia Bizzi

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Studio Legale d'Ambrosio Borselli

Proteggi i tuoi interessi con una strategia legale su misura

Assistenza in esecuzioni immobiliari, contenzioso civile e tutela del patrimonio. Valutiamo la tua posizione e ti indichiamo i prossimi passi in modo chiaro e concreto.

  • Analisi documentale rapida
  • Strategia processuale e stragiudiziale
  • Supporto completo fino alla definizione
Scopri come difenderti
• Risposta in tempi rapidi •
Primo contatto senza impegno

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per  approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“,  tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Quando si sceglie l’avvocato per la propria esecuzione immobiliare, non  si sta scegliendo solo un giurista: si sta scegliendo qualcuno che ha vissuto sul campo centinaia di procedure in tutta Italia. Perché la vera differenza non sta solo nelle norme — quelle sono solo il 30-40% del lavoro — ma nell’esperienza pratica: conoscere la psicologia dei giudici, dei custodi, delle controparti, e sapere esattamente quando muoversi. La stessa istanza, presentata al momento giusto o a quello sbagliato, può cambiare completamente l’esito di una procedura. È un’arte fatta di tempismo, intuizione e stratagemmi maturati anno dopo anno, procedura dopo procedura — qualcosa che nessun manuale, e nemmeno la più avanzata intelligenza artificiale, potrà mai sostituire. Con oltre mille procedure seguite in tutta Italia, il nostro studio mette questa esperienza al servizio di debitori e investitori, per trasformare ogni criticità in un’opportunità concreta. Affidati a chi la procedura la conosce davvero, non solo sulla carta.

Il nostro Studio, inoltre, collabora con una società specializzata nell’acquisto di immobili pignorati, che può intervenire quando ricorrono i presupposti per salvare l’abitazione del debitore. Dopo un’attenta valutazione della procedura e della situazione economica, individuiamo la soluzione più conveniente e, se praticabile, coinvolgiamo la società per formulare una proposta di acquisto. L’obiettivo è consentire al debitore di evitare la perdita del possesso della casa e, in molti casi, di conservarne la possibilità di un futuro riacquisto, sempre sotto la tutela legale dello Studio.

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

Redazione

WhatsApp