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Il diritto di usufrutto può essere pignorato?

Ottobre 15, 2026by Redazione

Si può pignorare il diritto di usufrutto? Scopri cosa prevede la legge, cosa rischia il nudo proprietario e come tutelare il patrimonio immobiliare.

Si può pignorare il diritto di usufrutto di un immobile? E cosa succede se il debitore ha ceduto la nuda proprietà della casa ai figli, riservandosi il diritto di abitarvi per tutta la vita? La legge consente ai creditori di agire anche sull’usufrutto, ma esistono limiti e conseguenze che è importante conoscere per proteggere il proprio patrimonio.

L’usufrutto è un diritto reale di godimento che consente a una persona di utilizzare un immobile di proprietà altrui e di ricavarne i frutti, ad esempio attraverso la locazione. È una situazione frequente nelle famiglie: i genitori trasferiscono ai figli la nuda proprietà della casa, riservandosi l’usufrutto vitalizio, così da continuare ad abitare nell’immobile o a percepirne gli eventuali canoni di affitto.

Ma cosa succede se il genitore usufruttuario accumula debiti? I creditori possono agire sulla casa anche se la proprietà appartiene ormai ai figli?

La risposta richiede una distinzione fondamentale: il creditore può pignorare il diritto di usufrutto del debitore, ma non può automaticamente pignorare anche la nuda proprietà appartenente a un terzo.

L’art. 555 del Codice di procedura civile disciplina il pignoramento immobiliare e consente di sottoporre a esecuzione forzata i diritti immobiliari suscettibili di espropriazione. Tra questi rientra anche l’usufrutto, che possiede un autonomo valore economico e può essere oggetto di trasferimento, nei limiti previsti dalla legge e dal titolo costitutivo.

Questo significa che, se una persona è titolare dell’usufrutto su un immobile, i suoi creditori possono valutare di aggredire tale diritto per ottenere il soddisfacimento del proprio credito, anche quando la nuda proprietà appartiene ai figli o ad altri soggetti.

Non bisogna, quindi, confondere il pignoramento dell’immobile con quello del diritto di usufrutto: l’oggetto dell’esecuzione può essere il diritto del debitore e non necessariamente la piena proprietà della casa.

Quando l’usufrutto può essere pignorato? La differenza con il diritto di abitazione

Per comprendere quando è possibile procedere al pignoramento, occorre considerare la natura giuridica dell’usufrutto e distinguerlo dagli altri diritti reali di godimento previsti dal Codice civile.

Gli artt. 978 e seguenti c.c. disciplinano l’usufrutto, che attribuisce al titolare il diritto di godere di un bene altrui, rispettandone la destinazione economica. Si tratta di un diritto dotato di un autonomo valore patrimoniale, che può consentire non soltanto di utilizzare direttamente l’immobile, ma anche di ricavarne un reddito, ad esempio concedendolo in locazione.

L’art. 980 c.c. prevede che l’usufruttuario possa cedere il proprio diritto, salvo che ciò sia vietato dal titolo costitutivo. Proprio questa possibilità di trasferimento, insieme al valore economico del diritto, consente in linea generale di assoggettare l’usufrutto a pignoramento immobiliare, nel rispetto delle disposizioni processuali applicabili.

Diversa è la situazione del diritto di abitazione, disciplinato dagli artt. 1022 e seguenti c.c. L’art. 1022 stabilisce che chi ha il diritto di abitazione su una casa può abitarla limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. A differenza dell’usufrutto, quindi, questo diritto è destinato essenzialmente a soddisfare esigenze abitative personali e familiari: non attribuisce al titolare la medesima possibilità di sfruttamento economico dell’immobile ricavabile dall’usufrutto.

La differenza fondamentale si trova nell’art. 1024 c.c., secondo cui i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere né dare in locazione. Il titolare del diritto di abitazione, pertanto, non può normalmente trasferirlo a un terzo o concedere a quest’ultimo il godimento della casa attraverso una locazione del diritto stesso.

Da questo divieto deriva la distinzione anche sul piano esecutivo: mentre l’usufrutto può essere oggetto di espropriazione e vendita forzata, il diritto di abitazione è generalmente considerato non suscettibile di pignoramento autonomo, proprio perché non può essere trasferito e venduto separatamente dal suo titolare.

È importante, tuttavia, non confondere il pignoramento del diritto di abitazione con quello della proprietà dell’immobile gravato da tale diritto. Se il debitore è proprietario della casa, i suoi creditori possono, ricorrendone i presupposti, pignorare la proprietà; in questo caso, però, occorre verificare se il diritto di abitazione sia opponibile alla procedura e all’eventuale aggiudicatario. La sua presenza può incidere sulla situazione giuridica dell’immobile e sul relativo valore di vendita.

Facciamo un esempio: se un genitore trasferisce al figlio la nuda proprietà di una casa, riservandosi l’usufrutto vitalizio, i creditori del genitore possono valutare il pignoramento dell’usufrutto. Se, invece, al genitore è stato attribuito un diritto di abitazione, tale diritto non è normalmente pignorabile in via autonoma, mentre la possibilità di agire sull’immobile dipende dalla titolarità della proprietà e dagli altri diritti eventualmente esistenti.

La distinzione è quindi essenziale per individuare quali beni o diritti possano essere aggrediti dai creditori e quali strumenti di tutela siano disponibili per il debitore e per il proprietario dell’immobile. Prima di avviare o contestare un’esecuzione, è opportuno esaminare l’atto costitutivo del diritto, le trascrizioni immobiliari e la concreta situazione giuridica del bene.

Come funziona il pignoramento dell’usufrutto?

Il pignoramento dell’usufrutto segue, in linea generale, le regole previste per l’espropriazione immobiliare, con gli adattamenti necessari in relazione alla natura del diritto aggredito.

Il creditore deve disporre di un titolo esecutivo e procedere nel rispetto delle condizioni previste dal Codice di procedura civile. Il pignoramento immobiliare richiede gli adempimenti stabiliti dagli artt. 555 e seguenti c.p.c., compresa la notificazione dell’atto e la sua trascrizione nei registri immobiliari.

Successivamente, ricorrendone i presupposti, la procedura può proseguire verso la vendita forzata del diritto pignorato.

È importante chiarire che non viene necessariamente venduta la casa nella sua interezza. Se il debitore possiede soltanto l’usufrutto, l’esecuzione riguarda tale diritto, mentre la nuda proprietà resta, in linea generale, estranea alla vendita.

L’eventuale aggiudicatario acquista un diritto di godimento limitato dalle caratteristiche originarie dell’usufrutto. Non diventa automaticamente proprietario dell’immobile e non può ottenere più diritti di quelli compresi nell’oggetto della vendita.

Inoltre, il pignoramento non garantisce che la vendita si realizzi effettivamente o che il ricavato sia sufficiente a soddisfare il creditore. La convenienza economica dell’operazione deve essere valutata considerando il valore del diritto, i costi della procedura e la sua durata residua.

Perché vendere all’asta un usufrutto può essere poco conveniente?

Il principale limite economico del pignoramento dell’usufrutto vitalizio deriva dalla sua durata.

L’art. 979 c.c. stabilisce che l’usufrutto di una persona fisica non può durare oltre la vita dell’usufruttuario. Di conseguenza, anche se il diritto viene venduto all’asta, l’aggiudicatario non può utilizzarlo oltre il limite temporale originario.

Facciamo un esempio:

Un padre dona al figlio la nuda proprietà di un appartamento, riservandosi l’usufrutto vitalizio. In seguito, il padre contrae debiti con una banca e il creditore avvia un’esecuzione sul diritto di usufrutto.

Se il diritto viene venduto all’asta, l’aggiudicatario potrà subentrare nel godimento dell’immobile, ma soltanto entro i limiti dell’usufrutto acquistato. Se l’usufruttuario originario muore, il diritto si estingue e la piena proprietà si ricompone in capo al nudo proprietario, secondo le regole ordinarie.

L’acquirente, quindi, non può pretendere di mantenere l’usufrutto per tutta la propria vita, né può trasferire agli eredi un diritto che si estingue con la morte dell’usufruttuario originario.

Questa incertezza può ridurre sensibilmente l’interesse degli eventuali partecipanti alla vendita e, di conseguenza, il prezzo realizzabile.

Non è però corretto affermare che la vendita sia sempre impossibile o priva di convenienza: il valore dipende dalle caratteristiche dell’immobile, dall’età dell’usufruttuario, dalla redditività del bene e dalle concrete condizioni del diritto.

Proprio per questo, prima di procedere, è opportuno valutare se l’esecuzione possa ragionevolmente produrre un ricavato utile per il creditore.

Cosa rischia il nudo proprietario se l’usufruttuario ha debiti?

Questa è una delle domande più frequenti quando i genitori trasferiscono la nuda proprietà ai figli, mantenendo per sé il diritto di usufrutto.

La regola generale è che il figlio non risponde automaticamente dei debiti del genitore. Se la nuda proprietà gli appartiene realmente e non sussistono specifiche ragioni giuridiche che consentano ai creditori di agire anche su di essa, il creditore personale dell’usufruttuario non può pignorare la proprietà del figlio soltanto perché il debitore ne conserva il godimento.

Occorre, tuttavia, distinguere due situazioni.

Nel primo caso, il genitore è titolare dell’usufrutto e il figlio della nuda proprietà. Il creditore può agire sul diritto appartenente al genitore, senza che ciò comporti automaticamente l’espropriazione della quota di proprietà del figlio.

Nel secondo caso, invece, il creditore dispone di una garanzia o di un titolo che consente di agire anche sulla proprietà dell’immobile, oppure contesta l’atto con cui la nuda proprietà è stata trasferita. La situazione deve essere esaminata separatamente, perché possono venire in rilievo diritti reali, ipoteche anteriori o successive e, ricorrendone i presupposti, azioni giudiziarie dirette a rendere inefficace il trasferimento nei confronti del creditore.

La donazione della nuda proprietà, pertanto, non costituisce una protezione assoluta in ogni circostanza. È fondamentale verificare quando è stato effettuato il trasferimento, quali debiti esistevano, quali formalità risultano trascritte e se ricorrono i presupposti per eventuali iniziative dei creditori, anche perché la stessa donazione potrebbe essere revocata.

L’aggiudicatario può mandare via il nudo proprietario dalla casa?

È necessario evitare un equivoco: il nudo proprietario non ha, per il solo fatto di essere proprietario, gli stessi poteri di godimento dell’usufruttuario.

Ai sensi dell’art. 981 c.c., l’usufruttuario ha diritto di godere della cosa e di ricavarne le utilità, rispettandone la destinazione economica. Nei limiti previsti dalla legge e dal titolo costitutivo, può quindi utilizzare l’immobile e, ricorrendone le condizioni, concederlo in locazione.

Se il diritto di usufrutto viene acquistato da un terzo nell’ambito della procedura esecutiva, il nuovo titolare può esercitare le facoltà comprese nel diritto acquistato. Questo può determinare conseguenze pratiche per il nudo proprietario e per i familiari che occupano l’immobile senza un titolo autonomo opponibile all’usufruttuario.

Ciò non significa, però, che l’aggiudicatario possa liberare l’immobile arbitrariamente o ignorare eventuali diritti di terzi. Occorre verificare chi occupa la casa, a quale titolo, quali accordi siano stati conclusi e se esistano diritti opponibili.

Inoltre, il nuovo usufruttuario non può modificare liberamente la natura del diritto acquistato né trasformarlo in piena proprietà. Le sue facoltà restano circoscritte alla durata e al contenuto dell’usufrutto.

Per valutare il rischio concreto, è quindi necessario esaminare non soltanto il pignoramento, ma anche l’atto di costituzione dell’usufrutto, la situazione di possesso dell’immobile e gli eventuali rapporti contrattuali esistenti.

Come può difendersi il debitore dal pignoramento dell’usufrutto?

Ricevere un atto di pignoramento non significa che ogni iniziativa del creditore sia necessariamente corretta o che non esistano strumenti di tutela.

La prima attività da svolgere è un’analisi della documentazione: titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento, formalità nei registri immobiliari e atto con cui è stato costituito l’usufrutto.

Occorre verificare, tra gli altri aspetti, che il diritto pignorato appartenga effettivamente al debitore, che siano stati rispettati gli adempimenti di legge e che non sussistano vizi rilevanti della procedura.

In presenza dei presupposti, possono essere valutati gli strumenti di opposizione previsti dal Codice di procedura civile. L’opposizione all’esecuzione, disciplinata dall’art. 615 c.p.c., può essere pertinente quando si contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente. L’opposizione agli atti esecutivi, prevista dall’art. 617 c.p.c., riguarda invece i vizi formali degli atti della procedura.

La scelta dello strumento dipende dalla natura della contestazione e deve tenere conto dei termini applicabili. Non è sufficiente individuare un’irregolarità: occorre verificare se sia giuridicamente rilevante e quale rimedio sia concretamente utilizzabile.

Parallelamente, può essere opportuno esaminare la possibilità di una trattativa con il creditore. A seconda della situazione debitoria e della fase della procedura, un accordo può consentire di valutare un pagamento concordato, un saldo e stralcio o un’altra soluzione sostenibile.

È importante intervenire tempestivamente: nell’esecuzione immobiliare, il momento in cui si affronta il problema può incidere sulle possibilità di difesa e sulle alternative ancora disponibili.

Conclusioni

Il pignoramento del diritto di usufrutto è giuridicamente possibile, ma non equivale automaticamente al pignoramento della piena proprietà dell’immobile. Il creditore può aggredire il diritto appartenente al debitore, mentre la posizione del nudo proprietario deve essere valutata sulla base dei titoli e delle circostanze concrete.

La durata limitata dell’usufrutto, la sua eventuale redditività e la presenza di altri diritti sull’immobile possono incidere sul valore della vendita e sulle conseguenze per le persone coinvolte.

Per chi ha debiti, la cosa più importante è non attendere che la procedura arrivi alla vendita senza aver prima verificato quali strumenti di tutela siano concretamente disponibili.

Lo Studio legale d’Ambrosio Borselli si occupa esclusivamente di difesa del debitore, pignoramento immobiliare ed esecuzioni immobiliari. Un’analisi specialistica può aiutare a individuare eventuali vizi della procedura, valutare le possibilità di opposizione e verificare se esistano soluzioni alternative alla vendita forzata.

La vendita all’asta non è sempre l’unica strada

La vendita all’asta non è sempre l’unica strada. Ogni situazione debitoria va valutata caso per caso.

Lo Studio analizza la procedura, l’entità dei debiti e la posizione del debitore per verificare se esistano margini per una trattativa con i creditori, un accordo a saldo e stralcio o una soluzione alternativa alla vendita forzata.

In determinate situazioni può essere valutato anche il coinvolgimento di un investitore, tra le società collegate allo Studio, verificando la sostenibilità economica dell’operazione, la possibilità per il debitore di continuare a vivere nell’immobile attraverso una locazione e, quando possibile, un eventuale riacquisto dopo 5 o 10 anni.

Non si tratta di una soluzione automatica, ma di un’operazione che deve essere costruita e verificata sotto il profilo giuridico ed economico. Per questo è fondamentale intervenire il prima possibile: quando la procedura è ancora in una fase nella quale esistono margini di negoziazione, possono esserci maggiori possibilità di individuare una soluzione alternativa alla vendita forzata.

Competenza professionale dello Studio

L’esperienza professionale del nostro Studio deriva da quella suo fondatore, l’Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli. L’Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli è un avvocato esperto nella difesa dal pignoramento immobiliare e nelle esecuzioni immobiliari, con attività professionale rivolta alla tutela dei debitori e del patrimonio immobiliare.

Opera professionalmente a Napoli, Roma e Milano e, attraverso la propria organizzazione professionale, su tutto il territorio nazionale. È Partner del Sole 24 Ore e membro della Commissione Mercati e Strumenti Finanziari del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. È inoltre autore del “Manuale Completo sulla Difesa dal Pignoramento Immobiliare”, opera dedicata agli strumenti giuridici utilizzabili dal debitore per contrastare, sospendere o gestire una procedura di pignoramento immobiliare.

L’esperienza maturata nella gestione delle procedure esecutive immobiliari ci consente di affrontare il pignoramento non soltanto dal punto di vista strettamente processuale, ma anche valutando le diverse possibilità che possono essere concretamente utilizzate per tutelare il patrimonio del debitore.

Articoli consigliati da leggere

Per ulterirori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

FAQ – Domande frequenti sul pignoramento dell’usufrutto

Si può pignorare l’usufrutto di una casa?

Sì. Il diritto di usufrutto può essere pignorato, perché ha un autonomo valore patrimoniale. La vendita riguarda il diritto del debitore, non necessariamente l’intero immobile.

Se il padre ha debiti, la casa intestata al figlio può essere pignorata?

Non automaticamente. Se il figlio è effettivamente titolare della nuda proprietà, i creditori personali del padre possono agire sull’usufrutto, salvo che ricorrano ulteriori presupposti giuridici per aggredire anche la proprietà.

Cosa succede all’usufrutto venduto all’asta quando muore il debitore?

Se si tratta di usufrutto vitalizio, il diritto si estingue con la morte dell’usufruttuario originario, anche se è stato acquistato da un terzo nell’ambito della vendita forzata.

L’aggiudicatario può cacciare il nudo proprietario dall’immobile?

Non automaticamente. Occorre verificare i diritti di godimento, il titolo di occupazione e la presenza di eventuali diritti opponibili.

È possibile fermare il pignoramento dell’usufrutto?

Dipende dal caso concreto. Se esistono i presupposti, possono essere valutate opposizioni esecutive o iniziative negoziali con il creditore, nel rispetto dei termini di legge.

Quando è opportuno rivolgersi a un avvocato?

Il prima possibile, preferibilmente già dopo aver ricevuto il precetto o il pignoramento, per verificare la regolarità degli atti e individuare le possibili strategie di difesa.

Avv. p. Silvia Bizzi

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

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Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per  approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“,  tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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