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 Istanza di sostituzione del professionista delegato: motivi e modello

Ottobre 22, 2026by Redazione

 Quando è possibile chiedere la sostituzione del professionista delegato alla vendita nell’ambito di un pignoramento immobiliare?

 

Nelle procedure di esecuzione immobiliare, il professionista delegato svolge un ruolo fondamentale nella gestione delle operazioni di vendita dell’immobile pignorato.

Si tratta generalmente di un avvocato, un notaio o un commercialista incaricato dal giudice dell’esecuzione di svolgere specifiche attività necessarie alla vendita forzata, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle direttive contenute nel provvedimento di delega.

Può accadere, tuttavia, che il professionista delegato non rispetti i termini stabiliti dal giudice, ometta adempimenti importanti oppure svolga le operazioni di vendita in modo non conforme alle indicazioni ricevute. In queste circostanze, il debitore esecutato può avere interesse a chiedere al giudice dell’esecuzione di verificare quanto accaduto e, quando ne ricorrono i presupposti, di disporre la sostituzione del professionista delegato.

In qualità di avvocati specializzati nella difesa del debitore e nel diritto delle esecuzioni immobiliari, in questo articolo parleremo di quando è possibile presentare un’istanza di sostituzione del professionista delegato, quali sono i motivi che possono giustificarla, come procedere e quali strumenti giuridici possono essere utilizzati per tutelare il debitore durante la procedura esecutiva.

Chi è il professionista delegato alla vendita nell’esecuzione immobiliare?

Il professionista delegato alla vendita è il soggetto incaricato dal giudice dell’esecuzione di svolgere le operazioni necessarie alla vendita dell’immobile pignorato.

La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 591-bis del Codice di procedura civile, che regola la delega delle operazioni di vendita nell’ambito dell’espropriazione immobiliare.

In particolare, il giudice può delegare tali attività a un notaio, a un avvocato o a un commercialista iscritti negli appositi elenchi. Il provvedimento di delega stabilisce le modalità operative e i termini entro cui devono essere svolte le attività affidate al professionista.

Tra i compiti del delegato possono rientrare la predisposizione e la pubblicazione dell’avviso di vendita, la gestione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, l’aggiudicazione e gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal provvedimento di delega.

Il professionista delegato opera quale ausiliario del giudice dell’esecuzione e deve attenersi alle disposizioni ricevute. Il suo incarico, pertanto, non può essere svolto arbitrariamente, ma deve rispettare le regole processuali e le indicazioni impartite dal giudice.

Per il debitore esecutato, verificare la regolarità delle attività svolte dal delegato può essere importante per individuare eventuali irregolarità che incidano sul corretto svolgimento della vendita e sulla tutela dei propri diritti.

Quando è possibile chiedere la sostituzione del professionista delegato?

La disposizione centrale è l’art. 591-bis c.p.c., che attribuisce al giudice dell’esecuzione il compito di vigilare sul regolare e tempestivo svolgimento delle attività delegate e sull’operato del professionista.

La norma prevede espressamente che il giudice, sentito il professionista interessato, provveda alla sua sostituzione quando non siano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita, salvo che il delegato dimostri che il mancato rispetto della delega sia dipeso da una causa a lui non imputabile.

Non ogni errore o disaccordo, quindi, giustifica automaticamente la sostituzione. Occorre individuare una condotta concretamente rilevante, verificare gli obblighi stabiliti nel provvedimento di delega e valutare le ragioni dell’eventuale inadempimento.

La richiesta può assumere rilievo, ad esempio, quando si riscontrino ritardi ingiustificati rispetto ai termini fissati dal giudice, ripetute omissioni negli adempimenti previsti oppure inosservanze delle direttive che regolano le operazioni di vendita.

Anche eventuali irregolarità nella gestione delle offerte o nello svolgimento delle attività delegate possono richiedere un intervento del giudice. In questi casi, tuttavia, è necessario esaminare con precisione i fatti, perché la sostituzione del professionista e la contestazione di uno specifico atto sono strumenti distinti.

Quali motivi possono giustificare l’istanza?

La richiesta di sostituzione deve essere fondata su circostanze concrete e documentabili. Il debitore non può limitarsi ad affermare che il professionista ha operato in modo scorretto o che la vendita non si è svolta secondo le proprie aspettative.

È necessario spiegare quali obblighi siano stati violati e perché la condotta contestata sia rilevante ai fini della procedura esecutiva.

Un primo caso può riguardare il mancato rispetto dei termini stabiliti dal giudice per il completamento delle operazioni delegate. Ritardi significativi e ingiustificati possono compromettere la corretta gestione della procedura e richiedere una verifica da parte del giudice dell’esecuzione.

Un’altra ipotesi riguarda l’inosservanza delle direttive impartite nel provvedimento di delega. Il professionista deve attenersi alle modalità stabilite dal giudice e non può discostarsene arbitrariamente.

Possono inoltre essere segnalate omissioni negli adempimenti previsti, irregolarità nella gestione delle operazioni di vendita o condotte che evidenzino un mancato svolgimento dei compiti affidati.

La rilevanza di ciascuna circostanza deve essere valutata caso per caso, tenendo conto delle disposizioni applicabili, delle eventuali giustificazioni del professionista e delle conseguenze prodotte sulla procedura.

È importante ricordare che l’art. 591-bis c.p.c. contempla anche l’ipotesi in cui il mancato rispetto dei termini o delle direttive dipenda da una causa non imputabile al delegato. Per questo motivo, la richiesta deve essere adeguatamente motivata e non può basarsi soltanto sulla constatazione di un ritardo.

Come si presenta l’istanza di sostituzione del professionista delegato?

Il debitore esecutato, attraverso il proprio difensore, può sottoporre al giudice dell’esecuzione le circostanze che ritiene rilevanti, chiedendo di verificare l’operato del professionista delegato e di adottare i provvedimenti opportuni.

L’istanza deve essere indirizzata al giudice competente per la procedura esecutiva immobiliare e deve riportare gli elementi identificativi del fascicolo, tra cui il tribunale, il numero di ruolo generale, le parti e il nominativo del professionista delegato.

La parte più importante dell’atto è la motivazione. È opportuno richiamare il provvedimento di delega, indicare gli obblighi che si assumono violati e ricostruire in ordine cronologico i fatti contestati.

A sostegno della richiesta possono essere allegati il provvedimento di delega, le comunicazioni intercorse con il professionista, gli avvisi di vendita, i verbali delle operazioni e gli altri documenti utili a dimostrare le irregolarità segnalate.

L’obiettivo è consentire al giudice di comprendere rapidamente che cosa sia accaduto, quali direttive non siano state rispettate e perché la situazione richieda un intervento.

Nelle conclusioni è possibile chiedere che il giudice valuti la sostituzione del professionista ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., previa audizione dell’interessato, e adotti gli ulteriori provvedimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento della procedura.

Sostituzione del delegato e reclamo contro i suoi atti: quali differenze?

Un aspetto particolarmente importante riguarda la distinzione tra la richiesta di sostituzione del professionista delegato e il reclamo contro un suo specifico atto.

L’art. 591-ter c.p.c. disciplina i rimedi contro gli atti del professionista delegato e prevede, per i procedimenti soggetti alla disciplina vigente, che le parti e gli interessati possano proporre reclamo al giudice dell’esecuzione entro il termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza.

Il reclamo non sospende automaticamente le operazioni di vendita. La sospensione può essere disposta dal giudice quando ricorrono gravi motivi.

La sostituzione, invece, riguarda l’incarico affidato al professionista e presuppone la valutazione delle condizioni previste dall’art. 591-bis c.p.c.

I due strumenti possono rispondere a esigenze diverse. Se il problema riguarda un singolo atto della procedura, occorre verificare se sia necessario proporre reclamo e rispettare il relativo termine. Se emergono inadempimenti rispetto ai termini o alle direttive della delega, può essere valutata anche la richiesta di sostituzione.

La scelta del rimedio deve essere effettuata sulla base della natura dell’irregolarità e della fase in cui si trova la procedura. È inoltre necessario verificare il regime processuale applicabile, considerando le disposizioni transitorie della riforma Cartabia per i procedimenti pendenti.

Modello di istanza di sostituzione del professionista delegato

Il seguente fac-simile costituisce una traccia generale da adattare agli atti della procedura e alle circostanze effettivamente verificatesi.

TRIBUNALE DI [CITTÀ]

Procedura esecutiva immobiliare n. [numero] R.G.E.

Giudice dell’esecuzione: [nome]

ISTANZA DI SOSTITUZIONE DEL PROFESSIONISTA DELEGATO ALLA VENDITA AI SENSI DELL’ART. 591-BIS C.P.C.

Per il Sig./la Sig.ra [nome e cognome], debitore esecutato, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. [nome e cognome], come da procura in atti,

premesso che

  • nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare indicata in epigrafe è stato nominato quale professionista delegato alla vendita il/la [nome e cognome];
  • con provvedimento del [data] il Giudice dell’esecuzione ha disposto la delega delle operazioni di vendita, stabilendo i relativi termini e le direttive operative;
  • nel corso della procedura si sono verificate le seguenti circostanze: [descrivere dettagliatamente i fatti];
  • in particolare, si rileva quanto segue: [indicare gli eventuali ritardi, le omissioni o le inosservanze delle direttive];
  • le circostanze esposte risultano dalla documentazione allegata, costituita da [indicare i documenti];
  • le condotte segnalate richiedono una verifica da parte del Giudice dell’esecuzione in relazione al regolare e tempestivo svolgimento delle attività delegate;

tutto ciò premesso,

CHIEDE

che l’Ill.mo Giudice dell’esecuzione, valutati i fatti esposti e sentito il professionista delegato interessato, voglia:

  1. verificare la regolarità dell’operato del professionista delegato alla vendita;
  2. valutare, ricorrendone i presupposti, la sua sostituzione ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c.;
  3. adottare gli eventuali provvedimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di vendita;
  4. adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno ai fini della tutela dei diritti delle parti e della corretta prosecuzione della procedura.

Si allegano:

  1. provvedimento di delega delle operazioni di vendita;
  2. comunicazioni rilevanti intercorse con il professionista delegato;
  3. avvisi e verbali delle operazioni di vendita, ove pertinenti;
  4. ulteriore documentazione a sostegno dei fatti esposti.

Luogo e data: [indicare]

Avv. [nome e cognome]

[Firma]

Il modello deve essere adattato alla situazione concreta. Se si intende contestare anche un atto del professionista delegato, occorre valutare separatamente il rimedio previsto dall’art. 591-ter c.p.c. e i relativi termini.

Conclusioni: come tutelare il debitore durante la vendita forzata

La sostituzione del professionista delegato può rappresentare uno strumento importante quando, nell’ambito di un’esecuzione immobiliare, emergono violazioni dei termini o delle direttive stabilite dal giudice.

Per il debitore esecutato, tuttavia, è fondamentale non limitarsi a segnalare genericamente le irregolarità, ma ricostruire i fatti, raccogliere la documentazione e individuare il rimedio processuale più adatto. In alcune situazioni può essere necessario chiedere la sostituzione del delegato; in altre, può essere prioritario contestare uno specifico atto o verificare la possibilità di intervenire sulla procedura attraverso ulteriori strumenti di tutela.

Un esame tempestivo del fascicolo consente di valutare le opzioni concretamente percorribili e di evitare che il decorso dei termini comprometta le possibilità di difesa.

Se la procedura esecutiva immobiliare presenta irregolarità o se ritieni che le operazioni di vendita non si stiano svolgendo correttamente, contatta lo Studio per una consulenza personalizzata.

La vendita all’asta non è sempre l’unica strada

La vendita all’asta non è sempre l’unica strada. Ogni situazione debitoria va valutata caso per caso.

Lo Studio analizza la procedura, l’entità dei debiti e la posizione del debitore per verificare se esistano margini per una trattativa con i creditori, un accordo a saldo e stralcio o una soluzione alternativa alla vendita forzata.

In determinate situazioni può essere valutato anche il coinvolgimento di un investitore, tra le società collegate allo Studio, verificando la sostenibilità economica dell’operazione, la possibilità per il debitore di continuare a vivere nell’immobile attraverso una locazione e, quando possibile, un eventuale riacquisto dopo 5 o 10 anni.

Non si tratta di una soluzione automatica, ma di un’operazione che deve essere costruita e verificata sotto il profilo giuridico ed economico. Per questo è fondamentale intervenire il prima possibile: quando la procedura è ancora in una fase nella quale esistono margini di negoziazione, possono esserci maggiori possibilità di individuare una soluzione alternativa alla vendita forzata.

Competenza professionale dello Studio

L’esperienza professionale del nostro Studio deriva da quella suo fondatore, l’Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli. L’Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli è un avvocato esperto nella difesa dal pignoramento immobiliare e nelle esecuzioni immobiliari, con attività professionale rivolta alla tutela dei debitori e del patrimonio immobiliare.

Opera professionalmente a Napoli, Roma e Milano e, attraverso la propria organizzazione professionale, su tutto il territorio nazionale. È Partner del Sole 24 Ore e membro della Commissione Mercati e Strumenti Finanziari del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

È inoltre autore del “Manuale Completo sulla Difesa dal Pignoramento Immobiliare”, opera dedicata agli strumenti giuridici utilizzabili dal debitore per contrastare, sospendere o gestire una procedura di pignoramento immobiliare.

L’esperienza maturata nella gestione delle procedure esecutive immobiliari ci consente di affrontare il pignoramento non soltanto dal punto di vista strettamente processuale, ma anche valutando le diverse possibilità che possono essere concretamente utilizzate per tutelare il patrimonio del debitore.

Articoli consigliati da leggere

Per ulterirori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

  1. Pignoramento immobiliare: guida alle attività del delegato
  2. Art. 591 bis cpc: delega delle operazioni di vendita
  3. Guida al ricorso ex art. 591 ter c.p.c.: forma, termini e costi con modello
  4. Diritti del debitore esecutato: quali sono?

FAQ – Domande frequenti

  1. Chi può chiedere la sostituzione del professionista delegato?

Il debitore esecutato può sottoporre al giudice dell’esecuzione le irregolarità riscontrate e chiedere di valutare la sostituzione, ricorrendone i presupposti.

  1. Quali sono i motivi principali?

Il mancato rispetto dei termini e delle direttive stabilite per le operazioni di vendita, secondo quanto previsto dall’art. 591-bis c.p.c., salvo cause non imputabili al professionista.

  1. Il giudice è obbligato a sostituire il delegato?

La sostituzione richiede la verifica dei presupposti di legge e l’audizione del professionista interessato. La decisione spetta al giudice dell’esecuzione.

  1. Qual è la differenza tra sostituzione e reclamo?

La sostituzione riguarda l’incarico del professionista; il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. consente di contestare specifici atti del delegato, nel rispetto dei termini applicabili.

  1. Il reclamo sospende la vendita?

No, non automaticamente. Il giudice può disporre la sospensione quando ricorrono gravi motivi.

  1. È necessario l’intervento di un avvocato?

È opportuno affidare l’esame della procedura a un professionista esperto in esecuzioni immobiliari, soprattutto per individuare il rimedio corretto e verificare eventuali termini da rispettare.

Avv. p. Silvia Bizzi

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Studio Legale d'Ambrosio Borselli

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Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per  approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“,  tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Quando si sceglie l’avvocato per la propria esecuzione immobiliare, non  si sta scegliendo solo un giurista: si sta scegliendo qualcuno che ha vissuto sul campo centinaia di procedure in tutta Italia. Perché la vera differenza non sta solo nelle norme — quelle sono solo il 30-40% del lavoro — ma nell’esperienza pratica: conoscere la psicologia dei giudici, dei custodi, delle controparti, e sapere esattamente quando muoversi. La stessa istanza, presentata al momento giusto o a quello sbagliato, può cambiare completamente l’esito di una procedura. È un’arte fatta di tempismo, intuizione e stratagemmi maturati anno dopo anno, procedura dopo procedura — qualcosa che nessun manuale, e nemmeno la più avanzata intelligenza artificiale, potrà mai sostituire. Con oltre mille procedure seguite in tutta Italia, il nostro studio mette questa esperienza al servizio di debitori e investitori, per trasformare ogni criticità in un’opportunità concreta. Affidati a chi la procedura la conosce davvero, non solo sulla carta.

Il nostro Studio, inoltre, collabora con una società specializzata nell’acquisto di immobili pignorati, che può intervenire quando ricorrono i presupposti per salvare l’abitazione del debitore. Dopo un’attenta valutazione della procedura e della situazione economica, individuiamo la soluzione più conveniente e, se praticabile, coinvolgiamo la società per formulare una proposta di acquisto. L’obiettivo è consentire al debitore di evitare la perdita del possesso della casa e, in molti casi, di conservarne la possibilità di un futuro riacquisto, sempre sotto la tutela legale dello Studio.

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

Redazione

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