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Art. 498 c.p.c. Guida all’avviso ai creditori iscritti

Settembre 20, 2023by Redazione
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Guida all’avviso ai creditori iscritti, contenuto, procedura, tempi, e conseguenze dell’assenza dell’avviso ex art. 498 c.p.c.

Quando un creditore promuove una procedura esecutiva immobiliare nei confronti del proprio debitore, è tenuto, tra le altre, ad avvisare della pendenza della procedura i creditori che hanno un diritto di prelazione iscritto nei pubblici registri sull’immobile oggetto di pignoramento.

Questo è quanto emerge dalla lettura dell’art. 498 cpc, che onera il creditore pignorante a notificare un avviso finalizzato a rendere noto a determinati soggetti della pendenza di un pignoramento su un determinato immobile.

L’art. 498 cpc rubricato “Avviso ai creditori iscritti”, in particolare, recita “Debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.

A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.

In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita”.

La ratio della norma

La noma in commento mira a tutelare le cause legittime di prelazione già iscritte sull’immobile oggetto di pignoramento quindi, di riflesso, tutelare i creditori del debitore esecutato, muniti di tali privilegi, e allo stesso tempo, è finalizzata ad evitare che il successivo pignoramento del bene comprometta la soddisfazione di tali creditori.

L’avviso notificato, con il quale il creditore pignorante, notizia del pignoramento in corso i creditori iscritti, ne comporta un loro intervento nella procedura al fine di partecipare all’espropriazione e soddisfarsi sul ricavato della vendita dell’immobile sul quale vantano tali privilegi.

1° comma art. 498 cpc.

“Debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.”

Chi sono i creditori iscritti?

I creditori iscritti sono coloro che vantano sull’immobile (oggetto di pignoramento) un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri.

Si tratta dei:

  • creditori ipotecari (ossia che hanno un’ ipoteca volontaria, giudiziale o legale)
  • creditori che abbiano trascritto un sequestro conservativo ex art. 156 disp. att. cpc
  • creditori titolari del c.d. privilegio automobilistico e i venditori di macchine aventi credito privilegiato (ex art. 2762 cc).

Tra i destinatari dell’avviso devono risultare anche, come si anticipava:

  • i creditori che abbiano ottenuto prima del pignoramento un sequestro conservativo sui beni pignorati ex art. 158 disp.att.cpc.

E ciò per consentire al creditore sequestrante di concorrere all’espropriazione azionata dal creditore procedente (ex art. 686, II comma cpc “Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata”)

La previsione per cui il creditore è tenuto ad informare solo i creditori titolati di un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri mira a limitare l’onere del creditore procedente di ricercare ogni papabile creditore del proprio debitore, che, se non risulta da alcuna forma di pubblicità, risulterebbe eccessivamente gravoso.

2° comma 498 cpc.

A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.”

Il contenuto dell’avviso ex art. 498 c.p.c. ai creditori iscritti

L’avviso ai creditori iscritti deve contenere:

  1. l’indicazione del creditore pignorante;
  2. l’indicazione del credito per il quale si procede;
  3. l’indicazione del titolo esecutivo;
  4. l’indicazione delle cose pignorate.

Generalmente, l’avviso contiene anche l’indicazione dell’ufficio giudiziario presso il quale è pendente la procedura.

Inoltre, dovrà essere munito della sottoscrizione del creditore o del suo procuratore costituito nella procedura (ex art 160 disp. att. cpc “Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notificati”).

Art. 498 c.p.c. il termine è perentorio?

Il termine dei 5 giorni dal pignoramento per la notifica dell’avviso ai creditori iscritti (per opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza) è un termine ordinatorio e non perentorio.

Pertanto il termine dell’articolo 498 c.p.c. non è un termine perentorio.

Questo significa che il mancato rispetto del termine non comporta alcuna decadenza per il creditore, se non le conseguenze di cui al terzo comma della norma in commento, come avremmo modo di spiegare.

3° comma art 498 c.p.c.

“In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita”.

Mancata notificazione dell’avviso e mancato rispetto del termine

Non essendo il termine dei 5 giorni indicati dal legislatore perentorio, ci si chiede cosa succede in caso di mancato avviso o semplicemente mancato rispetto del termine.

Sul punto, vi sono varie tesi. 

Trattandosi di un termine ordinatorio, il mancato rispetto dello stesso non determinerebbe l’estinzione della procedura; tra l’altro, neppure l’art. 567 cpc ne fa menzione quale causa di estinzione della procedura esecutiva immobiliare.

Secondo alcuni, la mancata notificazione dell’avviso produce la sola improcedibilità della vendita o dell’assegnazione, come recita chiaramente anche il terzo comma della norma in esame.

Questo significa quindi, che l’stanza di vendita o di assegnazione formulata e (nella pratica) depositata nel fascicolo telematico dal creditore non potrà essere accolta e il GE non potrà disporre la vendita.

Ad ogni modo, l’intervento spontaneo del creditore iscritto renderebbe procedibile l’istanza di vendita, o comunque su questa il GE potrà pronunciarsi una volta che il creditore abbia effettuato la notifica dell’avviso.

Eventualmente, il GE – verificata la mancata notificazione dell’avviso – potrebbe fissare un termine per il creditore entro cui depositare prova dell’avviso notificato (ex art. 175 e 484 cpc).

Altri, invece, ritengono che il GE possa comunque procedere alla vendita o l’assegnazione, ma il mancato avviso non sarebbe privo di effetti.

Nel caso in cui il creditore non notifichi l’avviso ai creditori iscritti, potrebbe essere tenuto – eventualmente – a risarcirli per i danni determinati dalla mancata comunicazione della pendenza del pignoramento ex art. 2043 c.c. (La mancata notifica dell’avviso, infatti, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, si riduce in un fatto illecito. Cass. Civile, Sez. 3, Sentenza n. 6999 del 24/06/1993)

Prova della notificazione dell’avviso ex art. 498 c.p.c.

Il GE, quindi, non può provvedere sull’istanza di vendita fin quando non ha prova della regolare notificazione dell’avviso ai creditori iscritti.

Al fine di garantire una piena conoscenza in capo al GE dei creditori che vantano diritti di prelazione sull’immobile, e consentirgli così di verificare la corretta esecuzione dell’onere ex art. 498 cpc, il codice di procedura civile prevede:

  1. all’art. 529, 3° comma cpc che il creditore deve allegare all’istanza di vendita il certificato di iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati (artt. 2762, 2766 cc);
  2. all’art. 567 cpc che il creditore deve depositare (insieme all’estratto del catasto) i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato.

Va precisato che nella pratica spesso è il custode che, nel corso degli adempimenti preliminari all’udienza ex art. 569 c.p.c., verifica la corretta esecuzione della notificazione dell’avviso a ciascun creditore iscritto, e, in caso di mancanza, ne dà immediata comunicazione al GE.

Conclusione

La procedura esecutiva immobiliare è, come può ben comprendersi dalla lettura degli articoli presenti in questo sito, una procedura veramente complessa. Capita spesso, pertanto, che un creditore sbagli o manchi un adempimento fondamentale per la prosecuzione della stessa. Un’ attenta difesa può sicuramente approfittare di questi errori per chiedere, innanzitutto, il rispetto della procedura prevista dalla legge ed in secondo luogo guadagnare tempo per elaborare, nel mentre, una strategia per la soluzione del debito.

 

Avv. Biancamaria Leone de Pertis

(collaboratrice dello Studio D’Ambrosio Borselli presso la Sede di Napoli)

Chi abbia una prima casa pignorata o potenzialmente pignorabile e voglia approfondire caratteristiche e particolari tutele di cui gode la prima casa rispetto agli altri immobili legga  “Guida alle caratteristiche e tutele del Pignoramento immobiliare della prima casa”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione“ e “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”eOpposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme

Per  approfondire le questioni relative ai vizi della notifica dell’atto di pignoramento immobiliare ed in particolare tutto quel che riguarda nullità ed inesistenza della notifica del pignoramento immobiliare, la sanatoria per raggiungimento dello scopo e  cosa fare in caso di notifica nulla si legga Pignoramento immobiliare: i vizi della notifica”.

Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si legga  “Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento”

Per approfondire lo strumento per opporsi all’avviso di vendita, che non è il ricorso in opposizione agli atti esecutivi bensì il ricorso ex art. 591 ter si legga “Come opporsi all’avviso di vendita: opposizione agli atti esecutivi o ricorso ex art 591 ter?”

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento o anche

Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per saperne di più sulle possibili sospensioni del pignoramento immobiliare si legga l’articolo “Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare”.

Per conoscere la situazione che si viene a creare quando un immobile abusivo viene acquistato attraverso l’asta immobiliare si legga invece “L’immobile abusivo può essere venduto all’asta, ma l’abuso non è sanato”

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

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