Eredità: accettazione pura e semplice, accettazione con beneficio d’inventario e rinuncia all’eredità. Quando e come risponde l’erede dei debiti del de cuius?
Alla morte del de cuius i beneficiari (coniuge superstite, figli, parenti) ne ereditano il patrimonio.
Il patrimonio ereditato si compone di tutte le posizioni giuridiche ricoperte dal de cuius in vita, vuoi attive vuoi passive.
Gli eredi, quindi, subentrano in dette posizioni che possono comporsi di crediti o debiti.
Nella categoria dei crediti (ossia posizioni attive) rientrano a titolo esemplificativo:
- le proprietà mobiliari (quadri, mobilio, automobili)
- proprietà immobiliari;
- conti corrente;
- le partecipazioni societarie.
Mentre i debiti (ossia posizioni passive) consistono in tutte le obbligazioni economiche che il defunto aveva contratto in vita e che non sono state estinte al momento della morte. Passività che possono comprendere, sempre a titolo esemplificativo:
- Obbligazioni contrattuali(derivanti cioè da contratti sottoscritti e posti in essere dal de cuius e non adempiuti);
- Debiti verso le banche o finanziarie (mutui, prestiti insoluti);
- Obbligazioni contratte con il fisco (tasse e imposte non pagate);
- Debiti verso privati o aziende(fornitori non pagati nel caso il de cuius fosse un imprenditore).
N.B. L’erede non subentra in tutte le passività del defunto: ad esempio restano escluse le sanzioni amministrative e penali ex art. 7 Dg. Lgs.n.472/1997, in quanto legate esclusivamente alla condotta posta in essere dal de cuius, o anche gli obblighi alimentari non corrisposti, i quali cessano con la morte del debitore (ex art. 433 e ss cc.).
In altre parole, quindi, l’erede che accetta l’eredità del defunto, diventa titolare di tutte la posizioni attive dello stesso, ma allo stesso tempo si fa carico anche di tutte le sue passività, e questo a prescindere dal valore dei beni (attivi) ereditati.
Ma questo succede sempre? No! Dipende quale forma di accettazione decide di rendere.
L’accettazione dell’eredità, infatti, può avvenire in due forme:
- accettazione pura e semplice;
- accettazione con beneficio di inventario.
A seconda della forma di accettazione, l’erede subirà conseguenze diverse e risponderà in maniera diversa dei debiti del de cuius.
Accettazione dell’eredità
L’accettazione dell’eredità come detto si distingue in:
- Accettazione Pura e Semplice
L’erede accetta integralmente il patrimonio del de cuius. - Accettazione con beneficio d’inventario
L’erede accetta l’eredità del de cuius, ma con delle riserve.
In cosa si distinguono?
Nel primo caso l’erede accetta l’eredità del defunto nel suo complesso, fondendo il suo patrimonio con quello ereditato.
In questo modo risponde dei debiti ereditati con l’intero “nuovo” patrimonio, ossia l’attivo ereditato ed il proprio attivo, ora confusi tra loro, obbligandolo al pagamento dei debiti ereditati anche qualora superino l’attivo.
In altre parole, a prescindere dall’attivo ereditato, l’erede risponde di tutte le obbligazioni del de cuius nel suo complesso come se fosse egli stesso colui che illo tempore ha contratto i debiti di cui i creditori chiedono ora il soddisfacimento.
Nel secondo caso, invece, accettando con beneficio, l’erede accetta l’eredità ma con una separazione di patrimoni.
Acconsente cioè ad accollarsi l’intero patrimonio del de cuius (attivo e passivo) ma mantenendo separato il patrimonio ereditato dal proprio.
In questo modo l’erede risponderà dei debiti del defunto limitatamente al valore dei beni ereditati (cioè all’attivo ereditato), siccome impedendo la confusione del patrimonio dell’erede e quello ereditario, consente la limitazione della responsabilità.
Esempio: l’eredità di Tizio si compone di un attivo pari a 100 ed un passivo pari a 200.
Se Tizio accetta l’eredità con accettazione pura e semplice allora risponderà per il complessivo debito di 200 (di cui una parte sarà tenuto a pagarlo attingendo dal proprio patrimonio siccome l’ettivo ereditato è solo di 100)
Invece, se Tizio accetta l’eredità con beneficio di inventario risponderà solamente per 100, cioè solamente per il valore dei debiti pari al valore dei beni ereditati.
Perché? Perché accettando l’eredità con beneficio di inventario ha deciso di mantenere separato il proprio patrimonio da quello del de cuius.
L’accettazione con beneficio di inventario è uno strumento di protezione dell’erede e del suo patrimonio che gli consente di limitare le eventuali conseguenze negative derivanti dall’accettazione disciplinato ex art. 484 ss cc.
Il legislatore, in questo caso, permette all’erede di rispondere dei debiti del de cuius fino (e solo) alla concorrenza del valore dei beni ereditati, evitando di dover pagare debiti ereditati con il proprio patrimonio personale. Chiaramente, questa forma di accettazione presuppone una serie di attività ed oneri che l’interessato (ossia il chiamato all’eredità) è tenuto a eseguire nelle forme, tempi e modalità previste dalla legge.
In particolare:
- Il chiamato all’eredità sarà tenuto a rendere la dichiarazione di accettazione con beneficio presso un notaio o in tribunale (ex art. 484 cc);
- sarà tenuto a redigere l’inventario di tutti i beni ereditati e avrà l’obbligo di rendere conto della amministrazione del patrimonio ereditato;
- in caso di mancata opposizione della accettazione da parte dei creditori del de cuius, man mano che si presentano quest’ultimi procederà al pagamento dei debiti riconosciuti (ex art. 495 cc);
- in caso invece di opposizione all’accettazione allora l’erede non potrà attendere ciascun creditore che si presenta e soddisfare il credito vantato ma sarà tenuto a liquidare l’eredità dell’interesse di tutti i creditori (ex art. 498 cc): in questi casi dovrà invitare tutti i creditori a presentare le dichiarazioni di credito e provvedere a liquidare l’attività ereditaria nelle forme e proporzioni previste dalla legge.
Ma quindi, anche se in forma diversa, l’erede risponde sempre dei debiti del de cuius?
Anche qui va data risposta negativa. Questo perché il chiamato all’eredità può anche scegliere di non accettare l’eredità e quindi rinunciarvi.
Rinuncia all’eredità
È bene anche sapere, infatti, che un chiamato all’eredità non è obbligato ad accettare l’eredità.
Quando è risaputo che i debiti ereditari superano i crediti (ossia l’attivo patrimoniale), allora il chiamato all’eredità può ben decidere di rinunciare all’eredità. La rinuncia deve essere formalizzata tramite una dichiarazione al tribunale o presso un notaio entro:
- 10 anni dall’apertura della successione quando il chiamato all’eredità non è in possesso dei beni ereditari (ex art. 519 cc);
- oppure entro 3 mesi in caso contrario (possesso dei beni, ad esempio quando il chiamato abita in un’immobile di proprietà del defunto;
- ancora entro un termine minore nell’ipotesi in cui in assenza di accettazione/rinuncia, il creditore del de cuius lo citi in giudizio tramite la cosiddetta actio interrogatoria (ex art. 481 cc);
Con la rinuncia si perde qualsiasi legame con il de cuius, vuoi in ordine dell’attivo vuoi in ordine al passivo, quindi se è vero che non risponderà dei debiti del defunto è anche vero che perderà qualsiasi diritto e titolo verso l’attivo (es possibili immobili)
Conclusioni
Come abbiamo avuto modo di capire la devoluzione dell’eredità va gestita con molta attenzione siccome tanti possono essere gli inconvenienti ed ognuno di noi nasconde scheletri nell’armadio.
E in questi casi, conoscere cosa e come fare da prima è senz’altro utile per meglio muoversi al momento e soprattutto nei tempi giusti.
L’assistenza di un legale specializzato e competente è sempre consigliata per avere quella marcia in più per affrontare un momento delicato e sofferto ove va presa una importante decisione – in tempi stretti – a seguito della morte di un proprio caro, in ordine all’eredità che lascia.
avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
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