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Divisione endoesecutiva: tempi, costi e procedura

Dicembre 12, 2023by Redazione
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Guida completa alla divisione endo-esecutiva. L’esecuzione forzata sui beni indivisi. Tempi, costi, procedura. Sospensione del pignoramento in corso

Quando oggetto del pignoramento è un bene indiviso (quindi quando il debitore esecutato sia proprietario di un immobile pro quota) il giudice dell’esecuzione è chiamato ad una valutazione  ai sensi dell’art. 599 c.p.c. che comprende tre alternative:

  1. la separazione in natura;
  2. la vendita della quota indivisa;
  3. la vendita del totale;

Considerato che la separazione in natura non sempre è praticabile, e che le quote non sono di semplice vendita, Il giudizio di divisione “endo-esecutiva” è lo strumento di gran lunga più adottato ed è finalizzato allo scioglimento della comunione.

Questo perché, come può ben comprendersi, le soluzioni alternative sono senz’altro meno pratiche:

  • la separazione in natura, quando possibile, spesso è poco conveniente – a livello di costi, tenuto conto delle spese per dividere un’unica unità ad esempio in due – e a livello di tempi, considerato il tempo per procedere ad esempio ad un frazionamento
  • la vendita della quota indivisa, invece, è possibile solo quando il GE possa dimostrare la probabilità di liquidare la quota ad un prezzo pari o superiore al suo valore, soluzione spesso poco realistica (infatti è residuale).

Giudizio di divisione endoesecutiva: cos’è

Il giudizio di divisione endoesecutiva, ex artt. 599 e ss cpc, rappresenta una “parentesi cognitiva del processo d’espropriazione”.

La divisione endo-esecutiva ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo e, pur essendo in collegamento con l’espropriazione forzata, costituisce un autonomo processo di scioglimento della comunione (in quanto soggettivamente ed oggettivamente distinto dal primo).

La competenza funzionale a conoscere tale giudizio, infatti, è attribuita al medesimo giudice della procedura esecutiva immobiliare (ex art. 181 disp att cpc).

Giudizio divisionale endo-esecutivo: procedura

I. Introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva

In caso di pignoramento dei beni indivisi, prima attività che il creditore procedente deve eseguire è quello di avvisare del pignoramento gli altri comproprietari (ex art. 599 cpc).

L’avviso deve contenere, tra le altre, l’invito a comparire davanti al giudice dell’esecuzione (ex art. 180 disp. att. cpc).

All’udienza all’uopo disposta, il GE verifica che il bene sia comune con soggetti non esecutati (anche solo uno) e, sentiti tutti gli interessati, provvede ai sensi dell’art. 600 cpc.

In particolare, se richiesta (dal creditore o dai comproprietari) dispone la separazione della quota (di proprietà del debitore esecutato) in natura. Viceversa, se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, dispone che si proceda alla divisione oppure alla vendita della quota indivisa (quasi mai).

La divisione endoesecutiva è una procedura ad hoc, che non richiede una apposita istanza di divisione, ma parte dalla pronuncia del GE.

Ai sensi dell’art 181 disp. att. cpc, il GE, se sono presenti tutti i comproprietari all’udienza (già in precedenza avvertiti dal creditore), instaurerà direttamente il giudizio di divisione, diversamente fisserà una nuova udienza di comparizione assegnando alla parte più diligente il termine massimo di 60 giorni – da considerarsi perentorio – per integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari non presenti, mediante notificazione dell’ordinanza (che dispone procedersi alla divisione).

Il giudizio endo-esecutivo, quindi, si introduce con ordinanza di fissazione della udienza di comparizione del giudice che deve essere notificata ed iscritta a ruolo (costituisce titolo anche per la trascrizione ex art. 2646 c.c.) – l’ordinanza in pratica si sostituisce all’ordinario atto di citazione, quale atto introduttivo del giudizio ordinario.

Nasce così il giudizio di divisione endoesecutiva che, seppur affidato al medesimo giudice dell’esecuzione (inteso quale ufficio), costituisce procedimento contenzioso civile e pertanto andrà iscritto come tale.

Infatti, come vedremo, nel mentre la procedura esecutiva sarà ex lege sospesa e riprenderà solo una volta liquidato il bene.

II. Svolgimento del giudizio di divisione endoesecutiva

Una volta introdotto, il giudizio endo-esecutivo non si discosta molto da quello divisionale ordinario (Per approfondimenti si legga l’articolo Divisione ereditaria: tempi, costi, modalità e procedura)

Unica differenza meritevole di annotazione è che nel giudizio endo-esecutivo non si applica l’istituto della mediazione obbligatoria.

Il giudizio prevede l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio e della redazione del relativo progetto di divisione e termina con la pronuncia di una:

  1. ordinanza con cui il giudice approva e rende esecutivo il progetto divisionale (in assenza di contestazioni);

N.B. Quando il progetto divisionale prevede la vendita dell’immobile, allora si avrà luogo alla vendita e solo successivamente il progetto sarà depositato.

  1. sentenza (in presenza di contestazioni, ad esempio in merito alla sussistenza della comunione, all’entità delle quote, o semplicemente quando il progetto approvato non è accettato da tutte le parti) con cui il giudice provvede sulle contestazioni, cui fa seguito altra ordinanza di esecutività del progetto.

N.B. Si ritengono applicabili nella vendita disposta nel giudizio divisorio incidentale gli istituti tipici della vendita forzata (come la custodia, la delega ex art. 591-bis c.p.c., lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc per denunciare irregolarità della vendita, il divieto di partecipare alla vendita ex art. 571 c.p.c., la chiusura anticipata per infruttuosità ex art. 164-bis disp. att. c.p.c., la cancellazione delle formalità pregiudizievoli).

III. Conclusione del giudizio di divisione endoesecutiva

Il giudizio di divisione deve concludersi, quindi, con un progetto di divisione il cui contenuto varia a seconda delle modalità di realizzazione dello scioglimento della comunione:

  1. assegnazione dell’intero bene al comproprietario che lo richiede, dietro versamento del prezzo di stima relativo all’altrui quota;
  2. la vendita dell’intero bene;
  3. l’attribuzione di porzioni concrete del bene a ciascun comproprietario dietro eventuali versamenti di conguagli.

L’assegnazione dell’immobile al comproprietario si attua solo su sua espressa istanza (al di fuori del debitore esecutato) e presenta notevoli vantaggi:

  1. velocizza lo scioglimento della comunione;
  2. evita la vendita forzata, quindi permette di mantenere l’immobile nel patrimonio familiare;
  • garantisce il pagamento pari al valore di stima dell’immobile, senza svalutazioni.

La vendita dell’intero bene immobile comporta la vendita forzata anche della quota appartenente al comproprietario non esecutato che pur non essendo debitore è, quindi, costretto a subire la vendita.

La vendita avviene senza incanto, tra l’altro, non può essere evitata neanche in presenza di opposizione di un comproprietario, salvo che lo stesso dimostri la praticabilità delle alternative.

N.B. la vendita avviene sempre nel contesto del giudizio divisorio, infatti, il processo esecutivo riprenderà direttamente con la fase della distribuzione del ricavato.

Entrambe le soluzioni si concludono, poi, con l’emissione di un decreto di trasferimento del bene.

La formazione dei singoli lotti avviene quando non si fa luogo alla vendita perché la comoda divisibilità della massa lo consente.

Nella pratica, si formano tante quote quanti sono i comproprietari e si estraggono a sorte ai fini dell’assegnazione. In altre parole, si realizza lo stesso risultato della separazione in natura, nei casi in cui questa non sia stata richiesta in udienza ex art. 600 cpc e sia possibile. Nel giudizio divisionale, infatti, non è richiesta una apposita istanza, ma semplicemente un provvedimento motivato del giudice sulla modalità prescelta.

E se il bene indiviso è abusivo?

La divisione endo-esecutiva di beni indivisi è sottratta alla comminatoria di nullità prevista per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, ex artt. 46 d.p.r. 380/2001 e 40 l. 47/1985 (confermato anche dalle Sezioni Unite con sentenza n. 25021 del 7 ottobre 2019).

Per approfondire il tema sul pignoramento di immobili abusivi si legga l’articolo Pignoramento immobile abusivo: è possibile?L’immobile abusivo può essere venduto all’asta, ma l’abuso non è sanato

Sospensione della procedura esecutiva

L’introduzione del giudizio di divisione endo-esecutiva comporta la sospensione ex lege della procedura esecutiva da cui è originato il tutto. (ex art. 601 cpc)

Anche se sospeso, sarà sempre consentito il compimento di atti conservativi o in generale non incompatibili con tale stato:

  • Classico esempio è la nomina di un custode. In questo caso, la nomina avverrà nell’ambito della procedura esecutiva non del giudizio divisionale, e riguarderà pertanto solo la quota di cui è titolare il debitore esecutato. Se occorrerà assumere delle iniziative conservative o di amministrazione si applicheranno le regole sulla comunione dei beni.
  • Inoltre, potrà sicuramente proporsi istanza di conversione, che di conseguenza comporta la caducazione del giudizio di divisione, siccome con questa si sostituisce al bene pignorato una somma di denaro. (Per approfondimenti si legga Art 495 cpc: la conversione del pignoramento immobiliare)
  • In pendenza della divisione e quindi a processo esecutivo sospeso, è ammissibile l’intervento di altri creditori, che risulterà tempestivo se depositato prima che nel giudizio di divisione sia disposta la vendita o chiesta l’assegnazione.

La sospensione dura finché non sia intervenuto un accordo fra le parti (emissione dell’ordinanza di divisione) o fino alla pronuncia della sentenza.

Cosa succede dopo la pronuncia sulla divisione?

Oneri del creditore dopo la divisione endo esecutiva

Il creditore al termine del giudizio di divisione dovrà:

  1. provvedere a trascrivere la sentenza (se conclusa con sentenza);
  2. riassumere la procedura esecutiva immobiliare nel termine originariamente fissato dal giudice;

Riassunzione del processo esecutivo

Con ordinanza di divisione o sentenza, il giudice fissa altresì il termine per la riassunzione dell’esecuzione forzata, sospesa di diritto; in mancanza, il termine è di sei mesi.

Il caso di omessa riassunzione entro i termini di legge o stabiliti dai giudice, la procedura esecutiva si estingue (ex artt. 627 e 630 comma 1 c.p.c.).

Una volta riassunta la procedura esecutiva, è in questa sede che avrà luogo la distribuzione del ricavato della vendita (o assegnazione con contestuale versamento del prezzo) eseguita in sede divisionale.

Giudizio di divisione endo-esecutivo: tempi e costi

Tempi

I tempi della procedura di divisione endo-esecutiva variano a seconda della evoluzione del giudizio, in altre parole, a seconda della presenza o meno di contestazioni.

In caso di contestazioni i tempi inevitabilmente si dilateranno, se sol si pensi al fatto che il giudice dovrà provvedere con sentenza anche sulle stesse.

Costi

Di regola, nel giudizio divisionale ordinario, le spese del giudizio non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con l’ordinanza di approvazione del progetto divisionale (Per approfondimenti si legga Divisione ereditaria: tempi, costi, modalità e procedura)

Diversa è la impostazione nel giudizio endo-esecutivo, o meglio astrattamente la ripartizione è la stessa, ciascuno partecipa pro quota alle spese.

Quel che cambia è che è il creditore procedente ad anticipare le spese, ma non avendo un interesse diretto, anche se funzionale, ha anche diritto all’integrale rimborso. (Per approfondimenti si legga Pignoramento immobile in comproprietà: chi paga le spese?).

Il rimborso delle spese sostenute (che si qualificano quali spese dell’esecuzione) avverrà in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita, in prededuzione in quanto costo sostenuto per lo svolgimento dell’azione esecutiva, ex art. 2770 c.c.

Quando il creditore ha anticipato le spese anche per gli altri comproprietari, allora il rimborso avverrà o mediante decurtazione dagli importi spettanti ai singoli comproprietari nel caso si sia proceduto a vendita dell’intero immobile oppure con sentenza di condanna degli stessi al rimborso.

Divisione endo esecutiva: conclusioni

L’espropriazione immobiliare è sempre ricca di insidie e le questioni si complicano man mano che si procede e si va avanti nella procedura, specialmente quando l’immobile interessato dalla stessa è in comproprietà (le attività si duplicano e i problemi si complicano), per questo è importantissimo, o comunque sempre utile, farsi assistere sin dalle prime fasi del pignoramento da un professionista esperto e preparato che sappia da subito come procedere ed agire nel pieno ed unico interesse del debitore esecutato.

avv. Biancamaria Leone de Pertis

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per approfondimenti sulle spese della divisione si legga “Pignoramento immobile in comproprietà: chi paga le spese?”

Per saperne di più sulla espropriazione dei beni in comproprietà si legga “Espropriazione dei beni in comproprietà, tutela del debitore esecutato”

Per approfondire il tema dell’opponibilità del diritto di abitazione della casa coniugale al pignoramento immobiliare si legga “Opponibilità nell’esecuzione immobiliare del provvedimento di attribuzione del diritto di abitazione della casa coniugale, escursus giurisprudenziale fino alla sentenza 7776 del 2016 della Corte di Cassazione”.

Sulla Locazione di immobile in caso di comproprietà si legga “Locazione immobile in comproprietà: tassato solo il comproprietario che compare nel contratto”

Per approfondimenti sugli immobili abusivi venduti all’asta si legga “L’immobile abusivo può essere venduto all’asta, ma l’abuso non è sanato”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare ed i relativi termini si veda l’articolo Tutti i termini del pignoramento mentre sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si leggano anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” ,

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per approfondire la possibilità di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dalla Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita” mentre per leggere di un annullamento del decreto di trasferimento ottenuto dal medesimo Studio e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento o anche Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per approfondire la questione degli atti di disposizione patrimoniale non soggetti ad azione revocatoria: in particolar modo relativamente alla transazione ed al verbale di mediazione di cui al Dlgs 28/2010 si legga anche “Atti di disposizione patrimoniale non soggetti ad azione revocatoria”.

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” ,    “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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