Chi paga le spese per la messa in sicurezza dellโimmobile pignorato?
Se un immobile pignorato sta per crollare chi deve pagare le spese per metterlo in sicurezza?
Secondo la giurisprudenza di legittimitร รจ il creditore che ha introdotto il pignoramento a dover โanticipareโ le spese per mettere in sicurezza il bene pignorato e se non lo fa il Giudice dellโEsecuzione puรฒ dichiarare estinto (rectius: chiuso anticipatamente) il pignoramento.
In questo articolo vedremo in maniera dettagliata su chi ricade lโonere di anticipare le spese per la messa in sicurezza del bene nel caso in cui lโimmobile pignorato sia instabile o pericolante e le conseguenze dellโeventuale inadempimento.
La questione รจ questa.
Poniamo il caso che la Banca Alfa, creditrice, pignori la villa di Caio, debitore esecutato.
La Villa ha seri problemi di staticitร e vi รจ un altissimo rischio che, da un momento allโaltro, possa crollare.
La questione che si pone รจ chi deve pagare le spese per mettere in sicurezza il bene ed evitare che crolli?
A questo interrogativo la Giurisprudenza ha risposto in maniera chiara: considerato che il creditore ha un interesse diretto nella conservazione dellโimmobile pignorato, da cui deriverร la sua soddisfazione economica (con la vendita allโasta), sarร costui a dover anticipare le spese per la messa in sicurezza del bene.
Infatti โle spese necessarie alla conservazione stessa dell’immobile pignorato e, cioรจ, le spese indissolubilmente finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell’immobile pignorato in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata, essendo intese ad evitarne la chiusura anticipata, sono comprese tra le spese ยซper gli atti necessari al processoยป che, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice dell’esecuzione puรฒ porre in via di anticipazione a carico del creditore procedente. Tali spese dovranno essere rimborsate come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ. al creditore che le abbia corrisposte in via di anticipazione, ottemperando al provvedimento del giudice dell’esecuzione che ne abbia disposto l’onere a suo caricoโ (Cass. Civile Sent. Sez. 3 Num. 12877 Anno 2016)
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimitร (cfr. Cass. Civ. 2875/1976), di recente convalidata dalla pronuncia suesposta, รจ dunque onere del creditore procedente anticipare ogni tipologia di attivitร funzionale allo svolgimento del processo e ad essa legata da rapporto di necessitร , desumendosi, tale onere, dallโart. 8 d.p.r. n. 115 del 2002, che sintetizza nella formula degli โatti necessari del processoโ.
In questa prospettiva rientrano tra le spese da anticiparsi dal creditore procedente ex art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002 infatti come affermato dalla Suprema Corte โ il giudice dell’esecuzione puรฒ porre in via di anticipazione a carico del creditore procedente. non solo le spese giudiziarie vere e proprie, ma anche quelle spese, anch’esse immanenti alla realizzazione dello scopo proprio dell’espropriazione forzata, in quanto intese ad evitarne la chiusura anticipata, quali le spese necessarie al mantenimento in esistenza del bene pignorato, come quelle che attengono alla sua struttura o sono intese ad evitarne il crollo o, in genere, il perimentoโ.ย
Le spese necessarie al mantenimento in esistenza dal punto di vista materiale ed economico del bene pignorato non possono, pertanto, che gravare su chi ha interesse alla liquidazione del medesimo e, di converso, ad evitarne la prematura distruzione.
Tanto premesso, nel nostro esempio, se la Villa di Caio รจ pericolante sarร la Banca Alfa a dover anticipare le spese (alcune volte molto ingenti) per la messa in sicurezza del bene.
Qualora, malgrado lโordine del giudice, la banca dovesse essere inadempiente (e quindi non pagare quanto dovuto) il Giudice potrebbe dichiarare chiusa anticipatamente la procedura esecutiva immobiliare.
Cosa succede se il creditore non paga le spese per la messa in sicurezza dellโimmobile pignorato?
Tanto premesso circa lโonere spettante al creditore procedente di accollarsi le spese necessarie alla prosecuzione della procedura esecutiva, assume rilievo, altresรฌ, la valutazione delle conseguenze dellโomesso versamento del fondo spese per la custodia del bene.
In buona sostanza ci stiamo chiedendo: cosa succede se il creditore non paga le spese per la messa in sicurezza dellโimmobile pignorato?
Secondo parte della giurisprudenza da tale omissione del creditore deriva la chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp.att. c.p.c. per essere divenuta la medesima infruttuosa.
Infatti, il comportamento del creditore procedente che non anticipa quanto necessario per il proseguo della procedura (rectius per il mantenimento in vita del suo oggetto) รจ sicuramente sintomatico del fatto che ยซnon รจ piรน possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della proceduraยป dovendosi, quindi, dichiarare, a tale occorrenza, lโestinzione della procedura esecutiva immobiliare per infruttuositร ex art. 164 bis disp.att. c.p.c.
Cosa succede se il creditore non paga le spese di manutenzione dellโimmobile pignorato?
Questione diversa รจ quella relativa al pagamento delle spese โnon necessarieโ alla conservazione del bene pignorato.
Si pensi a dei frontalini pericolanti oppure alle spese di rifacimento delle facciate dellโimmobile.
In questo caso, considerato che queste spese non sono necessarie allโesistenza del bene pignorato, il creditore non ha alcun obbligo di pagarle e pertanto non vi รจ alcuna sanzione in caso di mancato pagamento.
Questa affermazione รจ stata avvalorata anche da una recente ordinanza del Tribunale di Napoli del 5 marzo 2021 secondo cui tali spese โnon necessarieโ debbono essere sostenute o dal debitore o dai competenti organi amministrativi.
Eโ dunque fondamentale fare una distinzione tra le spese necessarie, ossia essenziali al mantenimento dellโintegritร del bene, e quelle โnon necessarieโ che non sono dirette ad evitare che lโimmobile perisca.
Mentre il mancato anticipo delle spese necessarie ad evitare il crollo dellโimmobile puรฒ condurre allโestinzione del pignoramento, il mancato anticipo delle spese non necessarie non puรฒ produrre ad alcun risultato simile ed il creditore non avrร alcun interesse nรฉ onere di anticiparle.
Avv. Daniele Giordano
(collaboratore dello studio legale dโAmbrosio Borselli presso la sede di Napoli)
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Avv. Edgardo Diomede dโAmbrosio Borselli
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