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Incostituzionalità della rinegoziazione ex art 41 bis l 157/2019

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Istanza di rimessione alla Corte Costituzionale della norma sulla rinegoziazione dei mutui su immobili pignorati come alternativa all’opposizione ex art 615 cpc

   La normativa sulla rinegoziazione dei mutui ipotecari prima casa indicata dall’articolo 41 bis della Legge n. 157/2019 consentiva a chi fosse in possesso dei numerosi requisiti previsti dalla norma di ottenere la sospensione semestrale dell’esecuzione immobiliare e la rinegoziazione del mutuo ipotecario questo almeno fino al 31 dicembre 2022, termine ultimo per la richiesta.

La norma, venuta alla luce con la L.n. 157/2019, è divenuta azionabile solo con la modifica ad opera della Legge 69/2021 il cui articolo 40 ter ha modificato una serie di requisiti che rendevano la precedente disciplina concretamente impraticabile.

A distanza di circa un anno e mezzo dalla piena operatività della norma, i creditori  procedenti richiesti della rinegoziazione hanno eretto un vero e proprio muro per evitare di procedere alle richieste di rinegoziazione ricevute

A tale proposito lo chi scrive ha in più occasioni, ed in diverse sedi istituzionali manifestato fortissimi dubbi sul comportamento dei creditori dissenzienti, avanzando l’illegittimità del diniego e la possibile compromissione del titolo esecutivo azionato in executivis a causa dell’inadempimento della normativa indicata e promuovendo, a tale proposito, numerose opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.  (Per sapere come procedere nel caso in cui la banca rifiuti, dopo che si sia ottenuta, o meno, la sospensione, l’effettiva rinegoziazione del mutuo con relativo modello di opposizione all’esecuzione da presentare si legga “Modello di opposizione all’esecuzione a seguito del rifiuto della banca di rinegoziare il mutuo ex articolo 40 ter”)

A latere di queste considerazioni va detto che la norma, in effetti, risulta manchevole in punto sanzionatorio in quanto l’eventuale diniego della richiesta, seppur immotivato, parrebbe, almeno letteralmente, essere privo di effetti.

L’unico rimedio certamente perseguibile sembrerebbe quello relativo al risarcimento del danno da chiedere al creditore dissenziente per violazione della buona fede contrattuale, rimedio che risulta comprensibilmente insufficiente per tutelare gli interessi del debitore richiedente.

Fatte queste doverose premesse si ritiene che l’articolo 41 bis L.n. 157/2019 possa essere censurato e dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale almeno nella parte in cui pur creando un diritto non prevede alcuno strumento per garantirne la tutela.

La violazione dell’articolo 24 e 111 Cost.

Da questo punto di vista la norma sembrerebbe poter essere censurata se confrontata con gli articoli 24 e 111 della Carta costituzionale.

Corollario degli articoli 24 Cost. e 111 Cost. è infatti il principio di effettività del diritto.

Il principio di effettività attiene al contenuto della tutela, che deve essere idoneo a soddisfare adeguatamente la pretesa sostanziale del ricorrente.

In altri termini, il principio di effettività e pienezza di tutela implica che il processo deve essere lo strumento attraverso cui il soggetto leso possa ottenere, ricorrendo al giudice, “tutto e proprio quello” che gli spetta in base al diritto sostanziale e quindi la tutela specifica e più idonea ad attribuire allo stesso la concreta utilità che l’ordinamento gli riconosce.

In buona sostanza, il principio di effettività impone che il cittadino che ricorra all’organo giurisdizionale per l’esercizio di un diritto possa ricevere, di quel diritto, piena tutela: una tutela specifica e idonea a garantire il bene tutelato dalla norma.

Così posta la questione è ictu oculi evidente che la norma, riconoscendo un “diritto” al richiedente (al comma primo dell’articolo 41 bis L.n. 157/2019) alla rinegoziazione funzionale alla salvezza della sua abitazione principale, parrebbe illegittimo nella parte in cui non riconosce al medesimo uno strumento di tutela in grado di realizzare lo scopo preposto, residuando ex post la sola – a questo punto vana – possibile richiesta di un risarcimento del danno. 

Leggendo la norma emerge quindi un’evidente incoerenza tra il diritto riconosciuto dal comma primo e l’assenza di rimedi nel caso in cui il creditore adito ai sensi della normativa richiamata risulti inadempiente o per non aver valutato la richiesta inoltrata o per averla “valutata” in maniera grossolana o per averla rigettata senza alcuna ragione.

Una norma, infatti, che attribuisce un diritto non può non prevedere meccanismi in grado di realizzarne il fine soprattutto tenuto conto che lo scopo della stessa è tutelare un bene costituzionalmente garantito: quello della prima abitazione.

Illegittimità dell’articolo 41 bis L.n. 157/2019 per l’irragionevole disparità con istituti simili

L’articolo 41 bis L.n. 157/2019 parrebbe inoltre costituzionalmente viziato anche sotto il diverso seppur connesso difetto di ragionevolezza e disparità di trattamento violando apertamente il combinato disposto degli artt. 3 e 111 della Costituzione.

L’irragionevolezza e disparità di trattamento si evince in quanto il legislatore ha previsto normative strutturali che hanno il medesimo obiettivo della legge poc’anzi citata ossia consentire al debitore in grave difficoltà di rateizzare il debito conservando la proprietà dell’abitazione in cui vive e i medesimi presupposti riconoscendo in queste (e non alla normativa di cui all’art. 41 bis L.n. 157/2019) una tutela effettiva.

Nello specifico, la Legge n. 3/2012 consente al consumatore (lo stesso soggetto al quale è rivolto anche l’articolo 41 bis) sovra indebitato di proporre ai creditori un piano (il cd. piano del consumatore o piano di ristrutturazione dei debiti post riforma del codice della crisi) e vederselo omologato pur in assenza del consenso di questi a patto che la proposta appaia in linea con “l’alternativa liquidatoria” (che ricalca il valore indicato dall’art. 41 bis L.n. 159/2021 al comma secondo lett. d[1]).

La simmetrie tra la legge 3/2012 nella declinazione speciale del piano del consumatore previsto dagli articoli 7 e seguenti e la normativa censurata è di tutta evidenza essendo pacificamente l’art. 41 bis L.n. 159/2021 una applicazione specifica e eccezionale  della stessa, essendone comuni la ratio e i diritti tutelati.

Nonostante l’identità del fine e la quasi simmetria delle condizioni, la Legge n. 3 del 2012 è accompagnata da tutele forti dirette a garantirne l’effettività che viceversa mancano nel caso della rinegoziazione ex art. 41 bis L.n. 157/2019 come:

  • la possibilità di omologare il piano a prescindere dal consenso dei creditori;
  • la possibilità di sospendere la prosecuzione di “specifici procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano” (art. 12 bis comma secondo)
  • il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ad opera dei creditori con causa o titolo anteriore dalla data di omologazione.

Nel contesto così ricostruito è palese la discriminazione che subisce il debitore esecutato che presenti richiesta di rinegoziazione ex art. 41 bis L.n. 157/2019 rispetto al debitore che presenti un piano del consumatore ai sensi dell’art. 7 e ss. della L.n. 3/2012.

Discriminazione che non può essere tollerata in considerazione del rilievo che la normativa censurata pone, al suo accesso, numerosissimi ostacoli e condizioni che il piano del consumatore pur essendo assistito da tutele forti non richiede affatto.

La violazione del principio di ragionevolezza appare ancor più chiara considerando che il piano del consumatore di cui all’art. 7 L.n. 3/2012 è rivolto a debitori sovra indebitati, che hanno anche debiti diversi con creditori differenti.

Al contrario, l’articolo 41 bis L.n. 157/2019 è chiaramente rivolto ai debitori che abbiano quale unica sofferenza quella derivante dal contratto di mutuo fondiario, non pagato, azionato con l’espropriazione immobiliare.

Se le due norme sono ispirate alla medesima ratio, sono rivolte ai medesimi soggetti e alla tutela di diritti coincidenti è evidente che la diversità, negli effetti, delle due normative non è giustificabile se non violando apertamente l’articolo 3 della Costituzione e il principio di ragionevolezza.

Conclusioni

L’articolo 41 bis L.n. 157/2019 malgrado le modifiche che lo hanno reso concretamente azionabile non ha ottenuto i risultati sperati.

Probabilmente la carenza di un meccanismo sanzionatorio, che abbiamo fino ad oggi provato a ricostruire in via interpretativa, non ha consentito ai debitori richiedenti di ottenere giustizia.

Forse, a questo punto, solo il Giudice delle leggi potrà effettivamente, se adito, ricostruire l’armonia del sistema intervenendo sulla struttura della norma e aggiungendo un meccanismo che sia in grado, al pari di quanto accade per altre normative strutturali, di obbligare i creditori ad accettare le proposte di rinegoziazione in linea con i requisiti previsti dalla norma.

Non si ignora che la possibilità di azionare la normativa sulla rinegoziazione dei mutui prima casa si sia sostanzialmente arrestata il 31 dicembre 2022, termine ultimo per le relative richieste.

Ebbene ciò malgrado qualora il Giudice delle Leggi dovesse intervenire sulla norma, l’eventuale modifica potrebbe certamente aiutare in quelle situazioni ancora pendenti alla data dell’eventuale pronuncia perché magari proposte in corrispondenza della scadenza del termine.

Per scaricare il modello di istanza di rimessione alla Corte Costituzionale come presentata in svariati tribunali clicca Modello istanza rimessione Corte Costituzionale art 41 bis rinegoziazione

 

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello studio legale d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per sapere come procedere nel caso in cui la banca rifiuti, dopo che si sia ottenuta, o meno, la sospensione, l’effettiva rinegoziazione del mutuo con relativo modello di opposizione all’esecuzione da presentare si legga “Modello di opposizione all’esecuzione a seguito del rifiuto della banca di rinegoziare il mutuo ex articolo 40 ter”

Per approfondire il caso della sospensione di una procedura esecutiva, a ridosso dell’asta, a seguito dell’accoglimento di opposizione ex art 617 cpc, conseguente al rigetto di una istanza di rinegoziazione, da parte del presidente della sezione esecuzioni del Tribunale di Milano si legga Rinegoziazione: accolto ricorso ex art 617 cpc, revocata l’asta”

Di grandissimo interesse per chi fosse interessato ad ottenere la rinegoziazione è l’apertura di Bnl in una opposizione all’esecuzione presentata dallo Studio d’ambrosio Borselli dopo la scadenza del termine concesso dal Ge per la rinegoziazione in un pignoramento immobiliare in corso presso il Tribunale di Milano, per approfondire la vicenda si legga l’articolo “Bnl riconosce l’obbligo a contrarre per la rinegoziazione mutui prima casa!

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento

In generale sul Sovraindebitamento si leggano pure  Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Chi abbia una prima casa pignorata o potenzialmente pignorabile e voglia approfondire caratteristiche e particolari tutele di cui gode la prima casa rispetto agli altri immobili legga  “Guida alle caratteristiche e tutele del Pignoramento immobiliare della prima casa”

Se si ha già in corso un pignoramento immobiliare ma l’immobile non è ancora stato messo all’asta e, per difendersi o giungere ad una buona proposta a saldo e stralcio, si voglia approfondire tutto quanto c’è da sapere sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc nonchè sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni per impedire l’emissione dell’ordinanza stessa, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate – Soluzioni per Salvare casa”

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”, “l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta”e “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme

Per approfondire la possibilità di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto dalla Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”

Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”

Chi volesse approfondire il tema dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato da parte del parente, di quali rischi si corrono in tal caso e delle alternative possibili legga Guida all’acquisto all’asta del parente: rischi e alternative”

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

[1] “che l’importo offerto sia pari al minor valore tra  il  debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75 per cento del prezzo base della  successiva  asta  ovvero,  nel caso in cui l’asta non sia ancora stata fissata, del valore del  bene come determinato dall’esperto di cui all’articolo 569 del  codice  di procedura civile”

 

 

 

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