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Bnl riconosce l’obbligo a contrarre per la rinegoziazione mutui prima casa!

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BNL riconosce: obbligatoria la rinegoziazione ex art 41 bis L 157/2019 (mutui oggetto di procedura esecutiva) e chiede tempo ai debitori per i nuovi protocolli

 

 

La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., a mezzo del procuratore costituito nell’opposizione all’esecuzione, presentata dallo Studio d’ambrosio Borselli, conseguente alla mancata rinegoziazione nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Milano, ha riconosciuto l’esistenza dell’obbligo a contrarre da parte del creditore procedente richiesto della rinegoziazione ai sensi dell’art. 41 bis L.n. 157/2019 come modificata dall’art. 40 quater L.n. 69/2021.

Le difese dell’istituto di credito, infatti, facevano rilevare preventivamente le difficoltà organizzative delle Banche, in generale, e l’evidente problematicità di adeguarsi, in breve tempo, ad una nuova tipologia di rinegoziazione, osservando in particolare che per far fronte ad una “rinegoziazione obbligatoria” mai prima sperimentata e destinata a regolare “pochissime situazioni debitorie”, necessiterà creare ex novo un protocollo a dir poco “sartoriale”, attribuendo nuove funzioni e specificità operative a presidi che di regola diversamente operano; il tutto con tempi (tecnici) necessariamente non brevi

In buona sostanza, la Banca ritiene obbligatoria l’accettazione della rinegoziazione ex art. 41 bis L.n. 157/2019 (quando sussistano tutti i presupposti) e avverte la necessità di creare un nuovo protocollo idoneo a recepire, lavorare e definire le molteplici richieste medio tempore presentate.

Un problema solo di tempo, si direbbe, che dovrebbe risolversi a stretto giro.

La notizia di una così chiara apertura da parte di uno dei maggiori Istituti di Credito Nazionali sicuramente conforta sull’esito delle richieste di rinegoziazione pendenti e su quelle che, entro il 31 dicembre prossimo (termine ultimo per la presentazione salvo ulteriori proroghe) verranno presentate (per il prosieguo della vicenda con la richiesta di Bnl di una sospensione biennale ex art 624 bis per procedere con l’istruttoria della rinegoziazione, e per scaricare anche un modello dell’opposizione all’esecuzione si legga “BNL riconosce l’obbligo a contrarre, procedura sospesa per 2 anni!”).

Avevamo d’altronde già sottolineato, in altri articoli (Per approfondire i limiti della discrezionalità del creditore nel concedere la rinegoziazione ed il relativo diritto del debitore ad ottenerla si legga anche “Rinegoziazione mutuo prima casa pignorata e obbligo a contrarre del creditore”), come la normativa apparisse piuttosto chiara nel descrivere un preciso obbligo a carico degli istituti di credito richiesti e la risposta di BNL S.p.a conferma tale interpretazione.

Per conoscere i nuovi orientamenti,  finalizzati all’esito positivo della rinegoziazione, emersi nel seminario organizzato dall’Università Cattolica, grazie agli interventi dell’Avv. d’Ambrosio Borselli , del Prof Aldo Angelo Dolmetta e  dell’ex Presidente di Cassazione Antonio Didone si legga “Istanza di rinegoziazione mutuo ex art 41 bis: salvare casa dal pignoramento”

Tutto nasce, come accennato sopra, dall’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. promossa dal debitore esecutato, difeso dall’intestato Studio d’Ambrosio Borselli, al termine dei 6 mesi di rinegoziazione concessi dal giudice dell’esecuzione.

In particolare, l’opposizione suesposta è stata depositata al fine di ottenere, dal giudice dell’esecuzione, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare, finalizzata all’introduzione del giudizio di merito. Giudizio che, celebrato nelle forme della cognizione piena, potrà meglio chiarire i contorni e gli effetti giuridici dell’obbligo a contrarre.

In sede di opposizione si è precisato che sia la chiara volontà del legislatore, il quale ha sostituito ad una versione originaria della norma (ante art. 40 ter L.n. 69/2021), secondo cui il creditore era sempre libero di rifiutare la propria adesione all’istanza[1], una nuova versione secondo cui il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni…” sia il carattere eccezionale ed irripetibile della norma,  introdotta per un brevissimo periodo di tempo (fino al 31 dicembre 2022 e solo per i pignoramenti notificati entro il 31 marzo 2021) “al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi dei consumatori”  fanno ritenere che vi sia un vero e proprio obbligo del creditore procedente di accettare la richiesta di rinegoziazione che sia meritevole ai sensi della normativa vigente.

Trattasi, dunque, di una norma dall’altissimo valore sociale, destinata a risolvere (da qui il termine “fronteggiare”) quelle pochissime situazioni debitorie che rientrano nelle fittissime maglie della normativa sulla rinegoziazione.

Consentire al creditore procedente di infischiarsene frigido pacatoque animo della normativa testè menzionata, e finanche della buona fede contrattuale, quale imporrebbe, quanto meno, un’analisi accurata dell’accoglibilità della richiesta, significherebbe abrogare, implicitamente, il portato della norma con intollerabile lesione dei diritti del debitore esecutato.

Del resto, anche la sospensione della procedura esecutiva, prevista dal comma n. 7 dell’art. 41 bis L.n. 157/2019, rischierebbe di diventare un inutile e distorsivo strumento, azionabile ad libitum dal debitore esecutato, per paralizzare la procedura esecutiva immobiliare qualora la normativa citata non fosse destinata ad obbligare il creditore procedente alla rinegoziazione o, quanto meno, alla contrattazione.

Trattasi, invece, di uno “strumento ancillare e “servente” rispetto alla rinegoziazione, nel senso, cioè, che essa è per l’appunto funzionale a far sì che – nel contesto della rinegoziazione – le parti possano compiere le opportune valutazioni.

 

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli per la sede di Napoli)

Per approfondire l’argomento della rinegoziazione di mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori si legga  l’articolo “La nuova rinegoziazione dei mutui prima casa” per conoscerne  costi, requisiti, procedimento e modelli di richiesta di rinegoziazione e di istanza di sospensione si legga invece l’articolo Rinegoziazione mutuo pignoramento: costi, requisiti, procedimento e modelli”

(Per approfondire il caso della sospensione di una procedura esecutiva, a ridosso dell’asta, a seguito dell’accoglimento di opposizione ex art 617 cpc, conseguente al rigetto di una istanza di rinegoziazione, da parte del presidente della sezione esecuzioni del Tribunale di Milano si legga “Rinegoziazione: accolto ricorso ex art 617 cpc, revocata l’asta”)

Chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dell’art. 41 bis, dal  comma 445 dell’art. 1 della legge di stabilità 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])  finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento

In generale sul Sovraindebitamento si leggano pure  Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Chi abbia una prima casa pignorata o potenzialmente pignorabile e voglia approfondire caratteristiche e particolari tutele di cui gode la prima casa rispetto agli altri immobili legga  “Guida alle caratteristiche e tutele del Pignoramento immobiliare della prima casa”

Se si ha già in corso un pignoramento immobiliare ma l’immobile non è ancora stato messo all’asta e, per difendersi o giungere ad una buona proposta a saldo e stralcio, si voglia approfondire tutto quanto c’è da sapere sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc nonchè sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni per impedire l’emissione dell’ordinanza stessa, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa”

Chi volesse approfondire il tema dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato da parte del parente, di quali rischi si corrono in tal caso e delle alternative possibili legga Guida all’acquisto all’asta del parente: rischi e alternative”

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

[1]   5. A seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell’esecuzione, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2, sospende l’esecuzione per un  periodo  massimo  di sei mesi. Il creditore procedente, se e’ richiesta la rinegoziazione, entro tre mesi svolge un’istruttoria sulla capacita’  reddituale  del debitore. Il creditore e’  sempre  libero  di  rifiutare  la  propria adesione all’istanza  o  di  rigettare,  anche  successivamente  alla presentazione dell’istanza congiunta, la richiesta di  rinegoziazione avanzata dal debitore. In ogni caso in cui  sia  richiesto  un  nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a  questa e’ comunque riservata totale discrezionalita’ nella concessione dello stesso.

 

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