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Istanza di rinegoziazione mutuo ex art 41 bis: salvare casa dal pignoramento

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Gli interventi, al seminario organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, dell’Avv. d’Ambrosio Borselli, del Prof Dolmetta, del Presidente Antonio Didone, finalizzati all’esito positivo della rinegoziazione

Nell’ultimo seminario, organizzato, lo scorso 27 giugno 2022, dall’ Osservatorio sul Debito Privato, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dal titolo  “Rinegoziazione del mutuo e sospensione della procedura esecutiva immobiliare” sono emersi nuovi interessantissimi spunti da parte di chi, lo ricordiamo, ha materialmente scritto l’art. 40 ter L.n. 69/2021, su incarico del Parlamento, a modifica di quell’art 41 bis L.n. 157/2019 che si era rivelato totalmente inapplicabile.

L’importanza dei nuovi orientamenti che, se correttamente seguiti dai giudici dell’esecuzione, faciliteranno enormemente l’ottenimento della rinegoziazione e quindi la possibilità per tanti debitori esecutati di salvare la propria prima abitazione dal pignoramento, è particolarmente rilevante, proprio perché proviene da tali autorevoli fonti, autori della nuova versione della norma, che tante procedure sta consentendo di sospendere, e la cui corretta interpretazione potrà portare a numerose ed effettive rinegoziazioni.

Al seminario, organizzato dalla prestigiosissima dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ,hanno  infatti partecipato, tra gli altri, Antonio Didone, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, Aldo Angelo Dolmetta, docente di Diritto Bancario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, la dott.ssa Marianna Galioto, Presidente della Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Milano, il dott. Angelo Peppetti dell’ufficio Credito e Sviluppo dell’ABI, nonché il senatore Daniele Pesco, uno dei più attivi sostenitori della normativa in oggetto e lo scrivente avvocato che, oltre ad aver fornito innumerevoli provvedimenti di sospensione ottenuti dallo Studio d’Ambrosio Borselli, sia sul Tribunale di Milano, che su molteplici altri fori, che hanno contribuito al dibattito, ha esposto, nel suo intervento, molti profili problematici che nella pratica stanno ostacolando la realizzazione materiale delle rinegoziazioni, esponendo anche possibili soluzioni come vedremo più avanti nell’articolo.

Il primo intervento di particolare interesse, ed in buona parte innovativo rispetto ai propri precedenti articoli che riconoscevano l’obbligo a contrattare ma non ancora quello a contrarre della Banca (si legga a riguardo l’articolo  Rinegoziazione e valutazione del merito del credito: a proposito dell’art. 40 ter «decreto sostegni», in www.ilcaso.it, 14 novembre 2021) è stato quello del Prof. Dolmetta, il quale, per superare gli ostacoli alla effettività del diritto alla rinegoziazione, ha parlato di dare una procedimentalizzazione alla stessa, conferendo un ruolo di guida, tra gli interessi delle parti, al giudice dell’esecuzione, sulla scorta di quanto prevede il codice della crisi e successive modifiche (ed in particolare l’art 10 comma 2 del decreto legge n.118/2021 convertito nella legge 21 ottobre 2021 n.147 ) che prevede una rinegoziazione assistita dal giudice. Un giudice insomma che guidi ed indirizzi  le parti fino alla conclusione della rinegoziazione (arrivando , laddove le parti non riescano a trovare un accordo, a determinare egli stesso i contenuti della rinegoziazione), valutando, egli stesso, non solo l’esistenza di tutti i presupposti previsti dalla norma per accedere al beneficio, ma anche lo stesso merito creditizio, laddove risulti piuttosto evidente la sua sussistenza (si tratta di un merito di mera fattibilità della proposta, che non sia, quindi, del tutto campata per aria), secondo quel nuovo orientamento già chiaramente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione che in appendice alla Relazione n. 56/2020 dell’ 8 luglio 2020, affermando la centralità del principio di buona fede (integrativa) nell’esecuzione del contratto, ha affermato:

Qualora le due parti siano disponibili, s’incontrano e concludono; qualora una delle due si neghi, è il giudice a decidere“.

Dunque, così come nei contratti di locazione resi iniqui dalle chiusure per Covid il giudice ha svolto un ruolo integrativo della volontà delle parti, arrivando a rinegoziare contratti di locazione esistenti, dove, in mancanza dell’accordo delle parti, ha addirittura disposto direttamente la percentuale di riduzione, e così come nel ruolo attribuitogli dal Codice della Crisi il giudice può guidare le parti verso una determinata contemperazione dei propri interessi anche contro la volontà di alcune di esse, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero  ad  esecuzione  differita  se  la  prestazione  e’   divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da  SARS-CoV-2, altrettanto potrà fare nel caso della rinegoziazione dei mutui oggetto di procedura esecutiva.

In sintesi il prof Dolmetta vede la procedimentalizazione della rinegoziazione dove il ruolo della banca si riduce (come in sintesi avviene nel sovraindebitamento) ad un ruolo consulenziale (ed a tale ruolo se svolto non in buona fede corrisponde una eventuale responsabilità risarcitoria) del giudice ,che decide guidando le parti ad un accordo o determinandolo egli stesso, in conclusione il prof Dolmetta afferma che “l’intervento del giudice in funzione conformativa delle fattispecie di rinegoziazione è un futuro inevitabile

Altrettanto interessante e per molti aspetti innovativa è la posizione assunta nell’intervento del Presidente Didone, il quale, richiamando l’art. 120 sexies lett f) del TUB (testo unico bancario), faceva giustamente rilevare come la stessa norma escludesse l’applicazione delle disposizioni del capo I bis concernente il “Credito immobiliare ai consumatori” nel caso di “contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorità prevista dalla legge;”, poiché dunque la disposizione contenuta nell’art 120 undecies (facente parte appunto del capo I Bis del Tub) , intitolato “Verifica del merito creditizio”, “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore….”, non si applica nel caso in cui il contratto di credito sia frutto di un accordo raggiunto davanti ad un giudice, non si vede per quale motivo la rinegoziazione dovrebbe seguire una disciplina diversa relativamente alla valutazione del merito creditizio!!!

Venuto in tal modo meno l’elemento meramente discrezionale della valutazione del merito creditizio, la rinegoziazione diventa una questione valutabile in base ad una serie di presupposti e condizioni oggettive di cui il giudice potrà verificare la sussistenza o meno, restando allo stesso giudice (non diversamente da quanto sostenuto dal Prof Dolmetta) la valutazione di quel merito creditizio che lo stesso Tub gli affida laddove il contratto sia frutto di un accordo raggiunto davanti allo stesso.

L’intervento dello scrivente avvocato (per il video dell’intervento si clicchi Video dell’intervento dell’avv. d’Ambrosio Borselli al seminario organizzato dall’Università Cattolica sulla rinegoziazione” )si focalizzava sulla natura della rinegoziazione che, più che comportare un vero e proprio obbligo a contrarre, finisce per obbligare il creditore ad un consolidamento, una rateizzazione del proprio credito già esistente, secondo principi già risalenti nel nostro ordinamento (si veda ad esempio l’art 5 Legge 787/1978, sul risanamento finanziario delle imprese industriali, laddove è stato previsto il consolidamento dei crediti a breve termine vantati da aziende di credito ed il rinvio dei pagamenti delle rate in scadenza dei prestiti a medio e lungo termine) e che fanno ampiamente parte della disciplina del codice della crisi e del sovraindebitamento. Che questo ruolo di facilitare e dirigere il consolidamento sia del Giudice (e quindi il Ge in sede di opposizione all’esecuzione laddove il creditore rifiuti immotivatamente la rinegoziazione) lo affermavano già le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nella sentenza 1002 del 1981, affermavano che, “Il presidente del tribunale, ….. inibendo ai creditori di compiere atti di esecuzione sulla base dei precetti notificati, non ha inteso attuare il consolidamento, ….. né modificare l’assetto negoziale realizzato dalle parti con i con tratti di mutuo, ma soltanto accordare una tutela provvisoria ed urgente in una situazione caratterizzata, a suo giudizio, dalla presumibile spettanza del diritto al consolidamento del credito, dalla presumibile illegittimità della minacciata esecuzione e dalla sicura irreversibile dannosità della stessa”, principio in base al quale, per quel che interessa nella sede odierna,  il Ge, in sede cautelare di opposizione ex art 615 cpc, ben potrebbe accordare una tutela provvisoria ed urgente, bloccando il pignoramento, di fronte alla presumibile spettanza del diritto al consolidamento dato dalla rinegoziazione.

Le SU nella medesima sentenza (relativa all’ l’art 5 Legge 787/1978,  visto sopra) hanno affermato inoltre che “la cessazione, in presenza di determinati fattori, dell’esigibilità incondizionata del credito da consolidare non è liquidabile come certamente estranea all’ordine giuridico e tale da non giustificare neanche in astratto l’attività interpretativa di un giudice nell’ambito di un giudizio di merito. E quindi solo il giudice del merito…. può stabilire se e quale incidenza sulla esigibilità del credito abbia, nel caso concreto, l’asserita istanza di consolidamento” tale principio comporta, nel ragionamento odierno, che potrà ben essere il giudice del merito dell’opposizione ex art 615 cpc, nella fase a cognizione piena, con la sua attività interpretativa, a stabilire se quel consolidamento, richiesto nelle forme della rinegoziazione, fosse dovuto e quindi se tale diritto dovesse, inevitabilmente, incidere sull’esigibilità del credito di sede di esecuzione immobiliare, bloccando la stessa per carenza, di fatto, del titolo esecutivo che la rinegoziazione avrebbe fatto venir meno!!!

Lo scrivente avvocato faceva rilevare altresì come il merito creditizio (fermo restando quanto correttamente rilevato dal Presidente Didone sull’art 120 sexies TUB, come visto sopra) abbia una rilevanza, certo, minore, laddove si tratti, solo, di consolidare-rateizzare un credito già concesso, rispetto alla concessione di nuovo credito, ed anche per tale motivo è molto più semplice affidarne il giudizio sulla sussistenza al Giudice che, come fatto rilevare dall’ill.mo Prof Dolmetta ,potrà dunque ben dirigere le parti verso la conclusione della rinegoziazione-consolidamento, valutando, egli stesso, il merito creditizio. (Ad approfondimento delle tesi appena esposte si leggano anche gli articoli  “Rinegoziazione mutui oggetto di procedura esecutiva, obblighi della banca e diritti del debitore” o  “Rinegoziazione mutui prima casa e obbligo al consolidamento” )

A chiarire le ragioni della ritrosia di molti creditori a concedere la rinegoziazione interveniva il dott. Angelo Peppetti, dell’ufficio Credito e Sviluppo dell’ABI, il quale spiegava che, sia la nostra normativa bancaria, che le regole dell’Unione Europea sulle Banche e sui crediti deteriorati, rendono, di fatto, poco appetibile, se non addirittura inattuabile, la rinegoziazione (allo stato, l’autorità di vigilanza bancaria pretende che, in ogni caso di sospensione o rinegoziazione, la banca creditrice debba pagare il doppio del capitale, in quanto vede le operazioni di sospensione o rinegoziazione, come finalizzate a coprire i crediti in sofferenza, per aumentare il bilancio e pertanto penalizza le stesse, rendendo, di fatto, più complessa la rinegoziazione) e che soltanto una riforma delle predette regole potrà costituire un incentivo a rinegoziare questi crediti oggetto di pignoramento.

Il senatore Pesco, nel suo breve intervento, auspicava che le Banche consentissero di attuare la norma, e quindi la volontà del Legislatore, ed in tale direzione ricordava anche la possibilità che la rinegoziazione possa essere inserita in un piano del consumatore.

In conclusione tutti gli illustri partecipanti, anche alla luce del fatto che il fondo di garanzia, elemento essenziale per la convenienza della rinegoziazione, è stato attivato soltanto a novembre del 2021, con sei mesi di ritardo rispetto all’emanazione della norma, si sono uniti nell’auspicio che la norma (lo ricordiamo in scadenza il 31 dicembre 2022) venga prorogata, anche per dar modo attraverso queste innovative interpretazioni di raggiungere un numero cospicuo di rinegoziazioni effettive, portate finalmente a compimento.

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Per scaricare il modello di richiesta di rinegoziazione clicca “Richiesta rinegoziazione Modello.

Per scaricare il modello di istanza di sospensione clicca “Istanza Sospensione Modello”.

Per sapere come procedere nel caso in cui la banca rifiuti, dopo che si sia ottenuta, o meno, la sospensione, l’effettiva rinegoziazione del mutuo con relativo modello di opposizione all’esecuzione da presentare si legga “Modello di opposizione all’esecuzione a seguito del rifiuto della banca di rinegoziare il mutuo ex articolo 40 ter”

Per approfondire l’argomento della rinegoziazione di mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori si legga  l’articolo “La nuova rinegoziazione dei mutui prima casa”

(Per approfondire il caso della sospensione di una procedura esecutiva, a ridosso dell’asta, a seguito dell’accoglimento di opposizione ex art 617 cpc, conseguente al rigetto di una istanza di rinegoziazione, da parte del presidente della sezione esecuzioni del Tribunale di Milano si legga “Rinegoziazione: accolto ricorso ex art 617 cpc, revocata l’asta”)

Di grandissimo interesse per chi fosse interessato ad ottenere la rinegoziazione è l’apertura di Bnl in una opposizione all’esecuzione presentata dallo Studio d’ambrosio Borselli dopo la scadenza del termine concesso dal Ge per la rinegoziazione in un pignoramento immobiliare in corso presso il Tribunale di Milano, per approfondire la vicenda si legga l’articolo “Bnl riconosce l’obbligo a contrarre per la rinegoziazione mutui prima casa!

Per una maggiore analisi degli effetti sospensivi della richiesta di rinegoziazione, nonché per leggere numerosi provvedimenti sul tema si legga l’articolo Rinegoziazione mutui oggetto di procedura esecutiva, nuovi interessanti provvedimenti di sospensione del pignoramento

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento

In generale sul Sovraindebitamento si leggano pure  Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Chi abbia una prima casa pignorata o potenzialmente pignorabile e voglia approfondire caratteristiche e particolari tutele di cui gode la prima casa rispetto agli altri immobili legga  “Guida alle caratteristiche e tutele del Pignoramento immobiliare della prima casa”

Se si ha già in corso un pignoramento immobiliare ma l’immobile non è ancora stato messo all’asta e, per difendersi o giungere ad una buona proposta a saldo e stralcio, si voglia approfondire tutto quanto c’è da sapere sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc nonchè sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni per impedire l’emissione dell’ordinanza stessa, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate – Soluzioni per Salvare casa”

Chi volesse approfondire il tema dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato da parte del parente, di quali rischi si corrono in tal caso e delle alternative possibili legga Guida all’acquisto all’asta del parente: rischi e alternative”

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
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Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

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