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Rinegoziazione mutui oggetto di procedura esecutiva, nuovi interessanti provvedimenti di sospensione del pignoramento

rinegoziazione dei mutui oggetto di procedura esecutiva esteso

(il presente articolo dell’avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli è stato pubblicato nella sua prima versione originale nella sezione Norme e Tributi Plus del Sole 24 ore consultabile, per gli abbonati, al seguente link “NTplusdiritto il sole24ore Rinegoziazione mutui oggetto di procedura esecutiva, nuovi interessanti provvedimenti di sospensione del pignoramento”)

In materia di sospensione dei pignoramenti immobiliari ai sensi dell’articolo 41 bis del Dl 124 del 2019, convertito in legge 157 del 2019, come poi modificato dall’articolo 40 ter del Dl 41 del 2021, convertito in legge 69 del 2021, cominciano ad emergere numerosi provvedimenti di giudici dell’esecuzione che, di fronte a richieste di sospensione formulate alla presenza di tutti i presupposti previsti dalla norma, stanno formulando ordinanze di sospensione che, nelle rispettive motivazioni, forniscono interessanti spunti all’interpretazione della norma stessa.

Di sicuro interesse è il provvedimento del Tribunale di Bergamo del 13 luglio 2021 per il quale “a norma dell’art 41bis Legge 69 2021 il creditore è tenuto a dare riscontro al debitore che abbia formulato istanza di rinegoziazione, quand’anche si trattasse di risposta negativa” (di grandissimo interesse per chi fosse interessato ad ottenere la rinegoziazione è l’apertura di Bnl in una opposizione all’esecuzione presentata dallo Studio d’Ambrosio Borselli dopo la scadenza del termine concesso dal Ge per la rinegoziazione in un pignoramento immobiliare in corso presso il Tribunale di Milano, per approfondire la vicenda si legga l’articolo “Bnl riconosce l’obbligo a contrarre per la rinegoziazione mutui prima casa!“)

Ancora più interessante ed approfondito è il provvedimento di sospensione del pignoramento immobiliare emesso, a seguito di istanza di sospensione (presentata dallo studio d’Ambrosio Borselli) finalizzata alla rinegoziazione o al rifinanziamento, in data 16.11.21, dal Tribunale di Napoli in persona del giudice Dott. Colandrea (per il testo integrale del provvedimento si clicchi “Provvedimento sospensione Trib Napoli 16.11.21″)il quale svolge diverse interessanti considerazioni in merito alla complessiva portata della disposizione di legge in oggetto, vediamo quali:

in primo luogo il Ge chiarisce che, sebbene la sospensione possa apparire meramente facoltativa leggendo il comma 7 del citato art 40 ter laddove dice “può sospendere”, l’apparente “facoltatività” deve essere letta tenendo conto del fatto che il giudice dell’esecuzione non è mai titolare di poteri meramente discrezionali (esercitabili ad libitum), bensì è chiamato a riscontrare i presupposti normativamente fissati per l’esercizio del potere attribuitogli da una disposizione di legge, ragion per cui – laddove quei presupposti vengano accertati in concreto – l’esercizio del potere processuale finisce per diventare, per così dire, “doveroso”, chiarita dunque la doverosità della sospensione (trattasi dunque di un vero e proprio diritto concesso al debitore in presenza di tutti i presupposti previsti dalla norma) il Ge si sofferma sulle verifiche spettanti al Ge ai fini della valutazione circa l’accoglibilità dell’istanza di sospensione, si tratta di una duplice verifica

  • da un lato, il giudice deve riscontrare che il debitore (o uno degli altri soggetti legittimati ai sensi del comma 3) abbia formulato al creditore un’istanza di “rinegoziazione” (o di nuovo finanziamento) e che tale istanza contenga un’offerta che appaia – ovviamente, prima facie e nel quadro di una valutazione documentale – rispettosa delle condizioni di “accesso” alla procedura di rinegoziazione contemplate dal comma 2 dell’art. 41-bis;
  • dall’altro lato, il giudice deve verificare che la sospensione dell’esecuzione sollecitata dall’esecutato sia oggettivamente coerente con lo scopo perseguito attraverso la previsione del meccanismo di rinegoziazione (ovverosia, la chiusura dell’espropriazione sulla scorta dell’accordo conseguito all’esito della rinegoziazione) e non produca risultati “distonici” rispetto al complessivo sistema delle norme in tema di processo di espropriazione forzata.

 

La prima verifica del Ge è dunque che l’istanza di sospensione dell’esecuzione venga formulata da chi abbia già avanzato richiesta di rinegoziazione (o di rifinanziamento): la norma prevede infatti che il giudice decida “su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo”, in tal modo contemplando la richiesta di rinegoziazione come presupposto logico e cronologico per l’istanza di sospensione dell’esecuzione.

E’ altresì necessario che il Ge verifichi che l’istanza presentata appaia già prima facie in linea con le condizioni prescritte dal legislatore ai fini della procedura di rinegoziazione. Tutto ciò per evitare istanze che, o per assenza dei requisiti richiesti dalla norma per procedere alla rinegoziazione, o per una proposta di rinegoziazione presentata del tutto inaccoglibile dal creditore o da terzi finanziatori, finiscano con l’ottenere l’unico risultato di “una temporanea paralisi dell’azione esecutiva pendente”

La seconda verifica che il Ge deve necessariamente fare per procedere ad accogliere la richiesta sospensione del debitore a parere del Tribunale di Napoli è verificare che non ci siano altri creditori muniti di titolo esecutivo intervenuti nella procedura esecutiva, essendo infatti tali soggetti titolari di un autonomo potere di dare impulso all’esecuzione “In tal caso un provvedimento di sospensione non sarebbe idoneo a far conseguire l’obiettivo prefissato dal legislatore stesso, atteso che un eventuale risultato positivo della procedura di rinegoziazione (ammesso che si possa ipotizzare l’esito favorevole della valutazione del merito creditizio nonostante l’acclarata presenza di ulteriori inadempimenti delle obbligazioni a carico del debitore) non precluderebbe il diritto degli altri creditori di porre in essere gli atti esecutivi e, per tale via, di dar legittimante luogo alla vendita del bene in titolarità del debitore.” Infatti in caso di sospensione della procedura in presenza di altri creditori intervenuti,  gli stessi, sebbene non direttamente interessati dalla procedura di rinegoziazione, si vedrebbero  privati del diritto di portare avanti l’esecuzione  riconosciutogli dal titolo in dipendenza di una situazione (la procedura di rinegoziazione) ad essi  non applicabile, in altri termini, osserva correttamente il Ge, “in una tale eventualità si realizzerebbe una vera e propria “distorsione” dello strumento introdotto dal legislatore (e, in ultima istanza, un “abuso” della facoltà processuale accordata al debitore, nel senso cioè che la sospensione si sostanzierebbe in un’automatica “moratoria” dell’azione esecutiva del tutto svincolata – ovviamente, dal punto di vista dell’ulteriore creditore munito di titolo – dai presupposti e dalle modalità della procedura di rinegoziazione.”

Particolarmente interessante, si ritiene, anche l’ultima affermazione fatta dal Ge nella propria motivazione, di fronte alla contestazione del creditore che affermava non essere accoglibile/praticabile la richiestagli rinegoziazione, il Ge rileva che” il profilo del merito dei presupposti della rinegoziazione…esula dalla sfera dell’accertamento demandato al giudice nella presente sede”, il Ge esclude dunque che sia proprio compito valutare se, nel merito, la richiesta rinegoziazione dovesse essere accolta, ma lo esclude espressamente in sede di richiesta di sospensione, ammettendo, chi scrive ritiene, implicitamente, di poter comunque  egli stesso accertare l’esistenza dei presupposti per accogliere la richiesta rinegoziazione in altra sede, ossia in sede di opposizione all’esecuzione, poiché, laddove il creditore omettesse di rispondere (ed abbiamo visto sul punto il Tribunale di Bergamo essersi già espresso per l’obbligo di rispondere) o fornisse un rigetto non giustificato, finirebbe con l’impedire una rinegoziazione il cui esito sarebbe stato  quello di far venir meno il titolo esecutivo, ed il rimedio per contestare il venir meno del titolo esecutivo è appunto l’opposizione all’esecuzione, che diventerà lo strumento per chiedere al Ge (in sede cautelare, e successivamente ad altro giudice nel merito) di accertare l’esistenza effettiva del diritto alla rinegoziazione così come concretamente formulato ed inopinatamente rifiutato dal creditore.

Interessanti spunti sull’interpretazione della norma sono contenuti anche nel provvedimento di sospensione (ottenuto sempre su istanza dello Studio d’Ambrosio Borselli) del Ge dott. Alessandro Auletta del Tribunale di Napoli Nord datato 26.11.21,(per il testo integrale del provvedimento si clicchi “Provvedimento sospensione GE Auletta 26.11.21“) il Ge in tal caso chiarisce che, stante il richiamo all’art. 624 Bis cpc, l’istanza, per essere tempestiva, deve essere proposta entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, il provvedimento citato richiama anche altro interessante provvedimento di sospensione del Tribunale di Milano del 13 ottobre 2021 (ottenuto anche questo dallo Studio d’Ambrosio Borselli per il cui testo integrale si clicchi “provvedimento di accoglimento Tribunale di Milano del 13 ottobre 2021“) che ha chiarito che la sussistenza dei requisiti fissati nei commi 1 e 2 dell’art. 41 bis e il riscontro – che nel concreto “la richiesta di rinegoziazione non è avventata o puramente dilatoria” si pongono come condizioni non solo necessarie, ma anche in sé sufficienti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione a conferma di un vero e proprio diritto del debitore alla sospensione in presenza dei presupposti previsti dalla norma, da un lato,  e di una istanza di rinegoziazione già proposta e che appaia seria e quindi potenzialmente accoglibile, dall’altro. (Per approfondire il caso, appena citato,   della sospensione di una procedura esecutiva, a ridosso dell’asta, a seguito dell’accoglimento di opposizione ex art 617 cpc, conseguente al rigetto di una istanza di rinegoziazione, da parte del presidente della sezione esecuzioni del Tribunale di Milano si legga “Rinegoziazione: accolto ricorso ex art 617 cpc, revocata l’asta”)

 

Per conoscere i nuovi orientamenti,  finalizzati all’esito positivo della rinegoziazione, emersi nel seminario organizzato dall’Università Cattolica, grazie agli interventi dell’Avv. d’Ambrosio Borselli , del Prof Aldo Angelo Dolmetta e  dell’ex Presidente di Cassazione Antonio Didone si legga “Istanza di rinegoziazione mutuo ex art 41 bis: salvare casa dal pignoramento”

Per approfondire l’argomento della rinegoziazione di mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori si legga  l’articolo “La nuova rinegoziazione dei mutui prima casa” per conoscerne  costi, requisiti, procedimento e modelli di richiesta di rinegoziazione e di istanza di sospensione si legga invece l’articolo Rinegoziazione mutuo pignoramento: costi, requisiti, procedimento e modelli”

 

Per approfondire i limiti della discrezionalità del creditore nel concedere la rinegoziazione ed il relativo diritto del debitore ad ottenerla si legga anche “Rinegoziazione mutuo prima casa pignorata e obbligo a contrarre del creditore” oppure “Rinegoziazione mutui oggetto di procedura esecutiva, obblighi della banca e diritti del debitore”

Chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa ( introdotto dal  comma 445 dell’art. 1 della legge di stabilità 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])  finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento

In generale sul Sovraindebitamento si leggano pure  Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Chi abbia una prima casa pignorata o potenzialmente pignorabile e voglia approfondire caratteristiche e particolari tutele di cui gode la prima casa rispetto agli altri immobili legga  “Guida alle caratteristiche e tutele del Pignoramento immobiliare della prima casa”

Se si ha già in corso un pignoramento immobiliare ma l’immobile non è ancora stato messo all’asta e, per difendersi o giungere ad una buona proposta a saldo e stralcio, si voglia approfondire tutto quanto c’è da sapere sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc nonchè sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni per impedire l’emissione dell’ordinanza stessa, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa”

Chi volesse approfondire il tema dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato da parte del parente, di quali rischi si corrono in tal caso e delle alternative possibili legga Guida all’acquisto all’asta del parente: rischi e alternative”

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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