Guida completa per comprendere quando e perché l’esecuzione può chiudersi prima della vendita con l’estinzione della procedura esecutiva immobiliare
La procedura esecutiva immobiliare è uno degli strumenti più incisivi messi a disposizione del creditore per ottenere la soddisfazione del proprio credito. Attraverso il pignoramento e la successiva vendita forzata, il creditore mira a trasformare il bene immobile del debitore in liquidità, destinata a soddisfare – in tutto o in parte – la propria pretesa.
Tuttavia, non tutte le procedure esecutive giungono alla loro “naturale” conclusione, rappresentata dall’aggiudicazione dell’immobile e dalla distribuzione del ricavato. Al contrario, una percentuale significativa di esecuzioni immobiliari si arresta prima, per effetto del verificarsi di determinate circostanze che il nostro ordinamento considera incompatibili con la prosecuzione del processo.
È proprio in questo contesto che si colloca l’istituto dell’estinzione della procedura esecutiva immobiliare, che nasce dall’esigenza – costituzionalmente rilevante – di garantire un processo esecutivo rapido, efficiente e realmente satisfattivo. Il tempo, nella fase esecutiva, non è un elemento neutro: più una procedura si prolunga, più aumentano i costi (custodia, perizie, compensi degli ausiliari) e più diminuiscono le possibilità di ottenere un risultato utile, sia per il creditore sia per il debitore.
Il legislatore, consapevole di ciò, ha previsto una serie di ipotesi in cui l’esecuzione deve essere dichiarata estinta, sanzionando:
- l’inerzia del creditore;
- il mancato rispetto di termini e adempimenti essenziali;
- l’inutilità o l’impossibilità di proseguire la procedura.
Per il debitore esecutato, conoscere le cause di estinzione è di fondamentale importanza. Spesso, infatti, la procedura potrebbe essere chiusa per vizi o omissioni che passano inosservati, con la conseguenza di subire un’esecuzione che, invece, avrebbe potuto essere arrestata.
In questo articolo, in quanto avvocati esperti in diritto delle esecuzioni immobiliari, analizzeremo in modo semplice e chiaro:
- le cause tipiche di estinzione della procedura esecutiva immobiliare;
- le cause atipiche di estinzione o di chiusura anticipata;
- le altre cause frequenti di cessazione dell’esecuzione, come il pagamento del debito o l’accordo transattivo.
Il significato e la funzione dell’estinzione della procedura esecutiva immobiliare
L’estinzione della procedura esecutiva immobiliare non rappresenta una “sconfitta” del sistema, ma uno strumento di razionalizzazione del processo. Il suo scopo principale è evitare che l’esecuzione si trasformi in un percorso lungo, costoso e privo di reali possibilità di successo.
In quest’ottica:
- il creditore è chiamato a coltivare attivamente la procedura;
- il giudice dell’esecuzione è investito di un ruolo di controllo e di impulso;
- il debitore ha il diritto di non subire un vincolo indefinito e ingiustificato sui propri beni.
L’estinzione diventa, dunque, una sorta di “freno” al processo esecutivo patologico o inutilmente protratto.
Le cause tipiche di estinzione della procedura esecutiva immobiliare
Si definiscono cause tipiche di estinzione della procedura esecutiva immobiliare quelle espressamente previste dal codice di procedura civile. Esse sono tassative e, al loro verificarsi, il giudice dell’esecuzione deve dichiarare l’estinzione della procedura esecutiva immobiliare.
- Rinuncia agli atti esecutivi (art. 629 c.p.c.)
La rinuncia agli atti esecutivi si verifica quando il creditore procedente manifesta la volontà di abbandonare l’esecuzione.
La legge richiede che:
- la rinuncia sia espressa in modo chiaro;
- vi sia l’accettazione del debitore e degli altri creditori intervenuti (se già costituiti).
La ratio è evidente: una volta che l’esecuzione è “partecipata” anche da altri soggetti, la rinuncia non può pregiudicare i loro diritti.
Esempio pratico:
Il creditore pignora un immobile, ma successivamente raggiunge un accordo con il debitore per il pagamento rateale del debito. In questo caso, il creditore può rinunciare agli atti esecutivi, determinando l’estinzione della procedura e la cancellazione del pignoramento.
- Inattività delle parti (art. 630 c.p.c.)
L’art. 630 c.p.c. colpisce una delle patologie più frequenti del processo esecutivo: l’inerzia del creditore.
La norma prevede che la procedura si estingua quando:
- il creditore non si oppone a un’ordinanza di sospensione;
- non riassume il processo nei termini previsti.
Il messaggio del legislatore è chiaro: chi avvia un’esecuzione deve coltivarla con continuità. In caso contrario, perde il diritto di proseguire.
Esempio pratico:
Il giudice sospende l’esecuzione in attesa dell’esito di un giudizio di opposizione. Se il creditore, una volta venuta meno la causa di sospensione, non riattiva la procedura, l’esecuzione si estingue.
- Mancata comparizione a due udienze consecutive (art. 631 c.p.c.)
Un’ulteriore ipotesi tipica di estinzione della procedura esecutiva immobiliare è la mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive.
Questa norma ha una funzione essenzialmente “disciplinare”: il creditore che non partecipa alle udienze dimostra disinteresse per la procedura.
Esempio pratico:
Il creditore non si presenta all’udienza fissata per la comparizione delle parti e non si presenta neppure a quella successiva. Il giudice dichiara l’estinzione della procedura.
- Altre ipotesi tipiche: termini e adempimenti essenziali
Nel processo esecutivo immobiliare esistono numerosi adempimenti che devono essere rispettati a pena di estinzione o perdita di efficacia del pignoramento. Tra i più rilevanti:
- mancato deposito dell’istanza di vendita nei termini (art. 497 c.p.c.);
- tardiva iscrizione a ruolo del pignoramento (art. 557 c.p.c.);
- tardivo deposito della nota di trascrizione;
- mancato deposito della documentazione ipocatastale o del certificato notarile nei termini (art. 567 c.p.c., come modificato dalla Riforma Cartabia).
In tutti questi casi, la legge prevede espressamente la sanzione dell’estinzione o dell’inefficacia del pignoramento.
Il procedimento di dichiarazione dell’estinzione della procedura esecutiva immobiliare e i mezzi di impugnazione
L’art. 630 c.p.c. stabilisce che l’estinzione della procedura esecutiva immobiliare:
- opera di diritto;
- può essere dichiarata anche d’ufficio dal giudice dell’esecuzione;
- deve essere pronunciata non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della causa estintiva.
Il debitore può (e spesso deve) sollecitare il giudice con un’istanza, facendo valere la causa di estinzione.
L’ordinanza che dichiara l’estinzione – o che rigetta l’istanza – è impugnabile con reclamo, da proporre entro 20 giorni. Il collegio decide con sentenza.
Gli effetti dell’estinzione della procedura esecutiva immobiliare (art. 632 c.p.c.)
L’estinzione della procedura esecutiva immobiliare produce effetti immediati e molto rilevanti.
Il primo effetto è la cancellazione della trascrizione del pignoramento, che libera il bene da ogni vincolo esecutivo.
Inoltre:
- il giudice liquida le spese e i compensi degli ausiliari;
- il custode rende il conto al debitore.
Quanto agli atti compiuti:
- se l’estinzione avviene prima dell’aggiudicazione, tutti gli atti diventano inefficaci;
- se avviene dopo l’aggiudicazione, il bene resta all’aggiudicatario e il ricavato viene restituito al debitore.
Le cause atipiche di estinzione della procedura esecutiva immobiliare(o chiusura anticipata)
Accanto alle ipotesi tipiche di estinzione della procedura esecutiva immobiliare, la giurisprudenza ha riconosciuto forme di estinzione atipica, più correttamente definite come chiusura anticipata o improcedibilità della procedura esecutiva.
Si tratta di situazioni in cui la prosecuzione dell’esecuzione diventa impossibile o priva di utilità.
- Infruttuosità della procedura (art. 164-bis disp. att. c.p.c.)
L’art. 164-bis disp. att. c.p.c. consente al giudice di chiudere la procedura quando:
- non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento dei creditori;
- i costi superano i benefici attesi.
Esempio pratico:
Un immobile viene posto in vendita più volte senza offerte, con un valore ormai inferiore ai costi della procedura. Il giudice dichiara la chiusura anticipata per infruttuosità.
- Esperimenti di vendita infruttuosi e altre ipotesi
Anche i ripetuti esperimenti di vendita infruttuosi, l’omissione della pubblicità o la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo possono condurre alla chiusura anticipata dell’esecuzione.
In questi casi, il provvedimento è impugnabile non con il reclamo ex art. 630 c.p.c., ma con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Altre cause di estinzione della procedura esecutiva immobiliare
- Pagamento del debito
Una delle principali cause di estinzione della procedura esecutiva immobiliare è rappresentata dal pagamento integrale del debito. Quando il debitore provvede a saldare completamente quanto dovuto, includendo non solo il capitale, ma anche gli interessi maturati e le spese legali sostenute nel corso del procedimento, viene meno la ragione stessa dell’esecuzione.
In tal caso, il creditore non ha più interesse a proseguire l’azione esecutiva e la procedura si chiude formalmente. Si tratta della modalità più “naturale” e lineare di conclusione dell’esecuzione, poiché realizza pienamente l’interesse del creditore e consente al debitore di liberarsi definitivamente dall’obbligazione.
- Accordo transattivo
Negli ultimi anni è sempre più frequente che le procedure esecutive si concludano attraverso un accordo transattivo tra le parti. Questo può avvenire, ad esempio, mediante un accordo di saldo e stralcio, con il quale il creditore accetta il pagamento di una somma inferiore rispetto al credito originario, oppure attraverso una ristrutturazione del debito, che prevede nuove modalità e tempi di pagamento più sostenibili per il debitore.
In tali ipotesi, l’esecuzione viene meno perché le parti hanno raggiunto una soluzione condivisa che soddisfa entrambe, evitando la prosecuzione della procedura giudiziaria. L’estinzione può avvenire per rinuncia agli atti da parte del creditore o per cessazione della materia del contendere, poiché il conflitto che aveva dato origine al processo è stato risolto consensualmente.
Conclusione
L’estinzione della procedura esecutiva immobiliare è uno strumento di grande importanza, spesso sottovalutato dal debitore ma decisivo nella pratica. Conoscere le cause tipiche e atipiche di estinzione consente di individuare tempestivamente vizi, omissioni e situazioni che possono portare alla chiusura dell’esecuzione.
Tuttavia, si tratta di una materia complessa, in continua evoluzione, nella quale l’assistenza di un avvocato esperto in diritto delle esecuzioni immobiliari è fondamentale.
Lo Studio Legale D’Ambrosio Borselli, specializzato in diritto delle esecuzioni immobiliari e difesa del debitore, assiste da anni debitori ed esecutati in ogni fase del processo esecutivo, offrendo un supporto qualificato e personalizzato, finalizzato alla tutela del patrimonio e alla ricerca delle soluzioni più efficaci.
Rivolgersi tempestivamente a professionisti specializzati può fare la differenza tra subire l’esecuzione e riuscire a fermarla.
Non esitare a contattarci per una consulenza personalizzata.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli: “L’estinzione del pignoramento immobiliare: tipica e atipica, effetti ed opposizione”; “Cause di estinzione del pignoramento: art 629 e 624 bis cpc”; “Estinzione del pignoramento e certificato di mancato reclamo”; “Come bloccare un pignoramento immobiliare?”.
Avv. p. Silvia Bizzi
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”



