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L’estinzione del pignoramento immobiliare: tipica e atipica, effetti ed opposizione

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Guida all’estinzione del pignoramento immobiliare: tipica e atipica, effetti e modalità dell’opposizione

 

L’estinzione, come istituto, nasce dall’esigenza costituzionalmente sentita di garantire un processo esecutivo veloce e pienamente satisfattivo.

Con ciò si vuole significare che il tempo, soprattutto nella fase esecutiva, è fondamentale e proprio per far sì che questo non spiri inutilmente vengono previste, dal nostro ordinamento, vicende al verificarsi delle quali la procedura esecutiva si estingue.

Così, ad esempio, l’inattività delle parti ex art. 630 c.p.c. o la mancata comparizione a due udienze contigue ex art. 631 c.p.c. sono eventi che conducono all’estinzione della procedura esecutiva pendente.

Tale in quanto, il creditore che si disinteressi della procedura esecutiva in maniera così evidente (tanto da non opporsi all’ordinanza sospensiva del G.E. ex art. 630 c.p.c., o da non comparire a due udienze successive ex art. 631 c.p.c.) viene sanzionato con l’estinzione della stessa.

Tanto precisato circa il ruolo del fenomeno estintivo e del suo evidente scopo acceleratorio, occorre adesso comprendere: quando, come e perché una procedura esecutiva può essere dichiarata estinta.

Le diverse tipologie di estinzione

Il nostro ordinamento giuridico ha tassativamente previsto, agli artt. 629 c.p.c. e ss. e nelle altre norme da essi richiamati, le ipotesi che conducono all’estinzione della procedura esecutiva.

In primis, occorre premettere che le fattispecie estintive descritte dagli artt. 629 e s.s. e le altre determinate da altre norme del codice conducono all’estinzione della procedura esecutiva, estinzione detta anche “tipica” in quanto prevista e rinvenibile nel codice di rito.

Con il termine di estinzione “atipica” della procedura esecutiva vengono, invece, definite tutte quelle altre vicende che, pur non essendo previste dagli articoli su richiamati, conducono parimenti ad un esito abortivo della procedura stessa.

Per fare un esempio, la mancata comparizione a due udienze l’una successiva all’altra comporta l’estinzione tipica della procedura in quanto tale fattispecie è tipicamente prevista dall’art. 631 c.p.c.

Al contrario, la sopravvenuta mancanza del titolo esecutivo per essere stata cassata o riformata la sentenza di primo grado sulla cui base si era iniziata l’esecuzione comporta l’estinzione della procedura “atipica”, in quanto tale fattispecie non è regolata dagli articoli su richiamati, pertanto “accanto alle ipotesi di estinzione cd. tipica, previste agli artt. 629 ss. e nelle altre fattispecie tipizzate dal legislatore, l’effetto estintivo del processo può conseguire anche nei casi di chiusura anticipata, definiti di estinzione cd. atipica in quanto, a fronte del medesimo effetto estintivo del processo, comprendono tutte le ipotesi estintive diverse da quelle previste per legge”. (Cass.Civ. 8404/2020)

Estinzione tipica della procedura esecutiva

 

Tra le vicende estintive tipiche ritroviamo innanzitutto quelle descritte, come si anticipava, dagli artt. 629 e seguenti del codice di procedura civile e dalle altre norme rinvenibili nel codice di rito.

Esse sono, ad esempio, la rinuncia agli atti (art. 629 c.p.c.), l’inattività delle parti per mancata opposizione all’ordinanza sospensiva o mancata riassunzione (630 c.p.c.), mancata comparizione a due udienze consecutive (631 c.p.c.) mancato deposito della documentazione catastale o certificato notarile nei termini (567 c.p.c. come modificati  d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 cd Riforma Cartabia) mancato deposito nei termini dell’istanza di vendita (497 c.p.c.), tardiva iscrizione a ruolo nel pignoramento immobiliare (557 c.p.c.), tardivo deposito della nota di trascrizione (557 c.p.c.) (al riguardo si legga “Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!“),

 Come sarà visibile tutte le fattispecie elencate sono predeterminate dalla legge ed espressamente tipizzate dal legislatore. Pertanto, alla ricorrenza di una di esse la procedura esecutiva andrà dichiarata estinta in quanto previsto direttamente dalla norma.

Si pensi all’art. 557 c.p.c., richiamato come esempio, che espressamente commina la perdita d’efficacia del pignoramento “quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore” (si legga a tal riguardo l’articolo  “Estinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimento)

La vera differenza, si ribadisce, tra l’estinzione tipica e atipica è che, nel primo caso, è proprio la norma a comminare l’estinzione della procedura esecutiva a differenza di quanto accade con l’estinzione atipica, ove è la circostanza che viene a crearsi in conseguenza dell’evento patologico che costringe il giudice a chiudere anticipatamente la procedura esecutiva.

Or bene, il II e il III comma dell’art. 630 c.p.c ci portano allo step successivo.

“L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza)). Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza e con l’osservanza delle forme di cui all’art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza”.

Esso dispone che, in presenza di una causa estintiva, il giudice può autonomamente (d’ufficio) dichiarare con ordinanza l’estinzione della procedura esecutiva, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. Così, omologamente, la parte interessata (evidentemente il debitore) potrà fare istanza affinché il giudice dichiari l’avvenuta estinzione della procedura esecutiva, si ritiene sempre non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della causa estintiva.

Sia che il giudice dichiari l’estinzione della procedura esecutiva, sia che rigetti l’istanza proposta del debitore per l’estinzione della stessa, l’ordinanza in commento è reclamabile da parte del debitore o dei creditori nel termine di 20 giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza.

Il collegio adito per il reclamo provvederà con sentenza, che sarà a sua volta appellabile.

Tanto chiarito circa il procedimento relativo all’estinzione della procedura esecutiva e i gravami esperibili avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, occorre adesso approfondire gli effetti dell’estinzione.

 

Effetti dell’estinzione

Art. 632 c.p.c

 “Con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione e’ disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell’esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all’eventuale delegato ai sensi dell’articolo 591- bis)). Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione, la somma ricavata e’ consegnata al debitore. Avvenuta l’estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che e’ discusso e chiuso davanti al giudice dell’esecuzione. Si applica la disposizione dell’articolo 310 ultimo comma”.

L’art. 632 c.p.c. elenca gli effetti prodotti dall’ordinanza che dichiara l’estinzione della procedura esecutiva. Il primo effetto che viene a tal uopo elencato è la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con l’ordinanza è “disposta sempre” la cancellazione della trascrizione dell’atto di pignoramento.

La cancellazione dell’atto di pignoramento va letta alla stregua del fatto che, cessata la procedura esecutiva, non vi è più motivo per “vincolare” il bene oggetto di esecuzione. Lo stesso bene  potrà dunque essere venduto senza alcun limite successivamente all’estinzione della procedura esecutiva.

Venendo a cessare l’intera procedura si rende necessario, inoltre,  provvedere “con la medesima ordinanza” alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti e dagli ausiliari del giudice. In questo senso, viene previsto che gli ausiliari nominati (esperto estimatore, custode, delegato per le procedure esecutive immobiliari) si vedano compensati del lavoro fin lì svolto e che i compensi siano oggetto di definizione proprio dell’ordinanza che dichiara l’estinzione.

Il comma terzo dell’art. 632 c.p.c. disciplina gli effetti dell’estinzione avuto riguardo al momento in cui l’estinzione viene dichiarata.

All’uopo viene fatta una debita differenziazione: se l’estinzione si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione essa rende “inefficaci” gli atti compiuti.

Ovvero, se l’estinzione si verifica successivamente ad essa, l’immobile resta in capo all’aggiudicatario e la somma ricavata andrà integralmente restituita al debitore.

Quest’ultima previsione, espressione del più generale principio richiamato dall’art. 2929 c.c., fa si che l’aggiudicatario non venga assolutamente sfiorato dagli effetti dell’estinzione. L’unico ad essere a tal fine danneggiato dall’estinzione che si verifichi successivamente all’aggiudicazione è il Creditore, il quale non verrà soddisfatto dal ricavato della vendita che verrà, invece, restituita integralmente al debitore.

L’ultimo comma dell’art. 632 c.p.c., richiamando l’art. 310 ultimo comma, asserisce che “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”

 

L’estinzione atipica della procedura esecutiva

 

I casi di estinzione atipica si sostanziano in ipotesi, diverse da quelle già considerate, che rendono impossibile la prosecuzione della procedura esecutiva imponendo, a tal uopo, una sua chiusura anticipata. Il giudice in queste ipotesi, preso atto dell’impossibilità di proseguire verso la fine naturale dell’esecuzione forzata, deve provvedere ad estinguere “impropriamente” la procedura esecutiva.

Il provvedimento utilizzato sarà la dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva, improcedibilità nascente dall’impossibilità anzidetta.

Va da sé che mentre gli effetti saranno assimilabili a quelli dell’estinzione su richiamati, la differenza, invece, consiste nella diversa impugnabilità di detto provvedimento rispetto all’ordinanza che dichiara l’estinzione.

A differenza del reclamo ex art. 630 c.p.c. esperibile avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione tipica o che rigetta la richiesta estinzione, la giurisprudenza ha affermato che per le ipotesi di estinzione atipica, o meglio di chiusura anticipata (in senso stretto dichiarazioni di improcedibilità) il mezzo di gravame esperibile risulta essere l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Pertanto, “Nei casi in cui il giudice dell’esecuzione dichiari l’improcedibilità (o l’estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via nè sommaria nè provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (Cass Civ 4961/2019 ).

Un altro esempio che può essere utile richiamare discorrendo di estinzione atipica/chiusura anticipata della procedura esecutiva è sicuramente quello rappresentato dall’art. 164 bis disp.att. c.p.c.

A mente dell’art. 164 disp.att. c.p.c. “quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.

Pertanto, avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dichiari l’infruttuosità della procedura esecutiva immobiliare sarà esperibile non il reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c., né tantomeno il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost, quanto unicamente l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (cfr. Cass.Civ. 7754 del 2018).

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello studio legale d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per approfondire l’estinzione della procedura esecutiva immobiliare per il tardivo deposito dell’istanza di vendita si legga” Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento

Per approfondire la possibilità di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dalla Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita” mentre per leggere di un annullamento del decreto di trasferimento ottenuto dal medesimo Studio e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per comprendere le ragioni, l’utilità e le modalità di una corretta ed utile opposizione al pignoramento dell’abitazione si legga Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione“ 

Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare ed i relativi termini si veda l’articolo Tutti i termini del pignoramento

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta”e “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formee   “Rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di merito”

In merito al pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si leggano anche  gli articoli ,  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dall’art. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si legga Art. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”, e “La rinegoziazione del mutuo per la prima casa pignorata e la mancanza dei decreti attuativi: due possibili soluzioni” 

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

 

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

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