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Liquidazione controllata del sovraindebitato

Febbraio 16, 2026by Redazione

Liquidazione controllata del sovraindebitato: requisiti, effetti e vantaggi della procedura che consente di ottenere l’esdebitazione e ripartire senza debiti

Trovarsi sommersi dai debiti è una condizione che può colpire chiunque. Basta un evento imprevisto – la perdita del lavoro, una malattia, una separazione, il fallimento di un’attività o semplicemente una serie di scelte finanziarie fatte in un momento diverso della propria vita – per ritrovarsi, nel giro di pochi anni, in una situazione che appare senza via d’uscita.

Il sovraindebitamento non è soltanto un problema economico: è spesso una condizione che incide profondamente sulla serenità personale, sui rapporti familiari e sulla salute psicologica.

È proprio per rispondere a questa realtà sociale sempre più diffusa che il legislatore ha introdotto strumenti specifici volti a consentire al debitore onesto ma sfortunato di gestire la crisi e, soprattutto, di tornare a vivere senza il peso dei debiti.

Tra questi strumenti rientra la liquidazione controllata del sovraindebitato, disciplinata dagli artt. 268 e ss. del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), introdotto con il D.Lgs. 14/2019 e successivamente modificato dal D.Lgs. 83/2022.

La liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura che spesso incute timore, perché comporta la liquidazione del patrimonio del debitore. Tuttavia, se correttamente compresa e valutata, può rappresentare l’unica soluzione concreta per chi non ha più margini di manovra e desidera arrivare, nel rispetto della legge, alla definitiva liberazione dai debiti attraverso l’esdebitazione.

La liquidazione controllata del sovraindebitato nel sistema delle procedure di sovraindebitamento

Per comprendere appieno la funzione della liquidazione controllata del sovraindebitato è necessario inserirla nel più ampio quadro delle procedure previste dal CCII per la gestione della crisi dei soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale.

Il sistema delineato dal Codice della Crisi distingue infatti tra:

Questi strumenti che hanno una logica prevalentemente conservativa e mirano, quando possibile, a mantenere in vita il patrimonio del debitore.

La liquidazione controllata del sovraindebitato, invece, ha una funzione liquidatoria e proprio per questo è residuale rispetto alle altre. Ciò significa che viene utilizzata quando non è possibile percorrere strade meno invasive o quando tali strade si rivelano impraticabili o falliscono.

L’art. 268 CCII disciplina l’apertura della procedura, la quale si avvicina molto alle tradizionali procedure concorsuali, tanto che il CCII richiama spesso le norme proprie della liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento).

Non è un caso che la liquidazione controllata rappresenti l’evoluzione della liquidazione del patrimonio prevista dalla legge n. 3/2012. L’obiettivo resta lo stesso: consentire una soddisfazione, per quanto possibile, dei creditori, ma soprattutto permettere al debitore di chiudere definitivamente con il passato.

Presupposti e accesso alla liquidazione controllata del sovraindebitato

Il presupposto fondamentale per accedere alla liquidazione controllata del sovraindebitato è lo stato di sovraindebitamento, definito dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII come la situazione di crisi o insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, ossia l’incapacità strutturale del debitore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Non si tratta di una difficoltà temporanea, ma di una condizione stabile che rende impossibile il pagamento dei debiti con i redditi e il patrimonio disponibili.

In concreto, si tratta di situazioni in cui:

  • le rate di mutui e finanziamenti non sono più sostenibili;
  • i debiti fiscali continuano a crescere;
  • le entrate mensili non coprono nemmeno le spese essenziali;
  • non vi è alcuna prospettiva realistica di rientro.

Esempio pratico: Un lavoratore autonomo che, dopo la pandemia, ha perso gran parte dei clienti e si trova con debiti verso banche, Agenzia delle Entrate e fornitori per oltre 100.000 euro, senza redditi sufficienti a sostenere un piano di rientro, è un tipico caso di sovraindebitamento strutturale.

In presenza di tale situazione, il debitore può presentare domanda di apertura della procedura dinanzi al Tribunale competente, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’intervento dell’OCC è disciplinato dagli artt. 269 e 270 CCII ed è centrale, perché questo organismo ha il compito di analizzare la situazione patrimoniale e reddituale del debitore e di attestare la concreta possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.

La legge, infatti, non consente l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato in modo automatico. È necessario che vi sia una minima utilità per i creditori, anche sotto forma di azioni giudiziarie recuperatorie. Questo evita l’apertura di procedure inutili, destinate solo a produrre costi.

È importante sapere che, ai sensi dell’art. 268 CCII, la domanda di apertura può essere presentata anche da uno o più creditori. Tuttavia, per evitare abusi, il legislatore ha previsto limiti precisi: la liquidazione non può essere aperta se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a 50.000 euro o se l’OCC attesta l’impossibilità di acquisire attivo.

Si tratta di una tutela importante per il debitore, che non può essere trascinato in una procedura così invasiva per importi modesti.

Abbiamo detto che la domanda può essere presentata dal debitore o dai creditori, vediamo ora in concreto cosa cambia:

La domanda di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato può essere presentata direttamente dal debitore, ma anche da uno o più creditori. Tuttavia, quando l’iniziativa proviene dai creditori, la legge prevede tutele rafforzate per il debitore.

In particolare, il giudice non può aprire la procedura se:

  • l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a 50.000 euro;
  • l’OCC attesta che non è possibile acquisire alcun attivo da distribuire.

Queste soglie servono a evitare che un singolo creditore possa utilizzare la procedura come strumento di pressione o ritorsione.

  • Oppure se il debitore formula una domanda di accesso ad altre procedure di gestione della crisi, allegata della documentazione necessaria o con richiesta di un termine di presentazione.

Esempio pratico: Un debitore con 30.000 euro di debiti complessivi non può essere assoggettato a liquidazione controllata su iniziativa di un creditore, proprio perché l’importo non raggiunge la soglia minima prevista dalla legge.

Effetti dell’apertura della liquidazione e beni coinvolti

L’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato avviene con sentenza del Tribunale. Con questo provvedimento il giudice verifica la sussistenza dei presupposti di legge e nomina il giudice delegato e il liquidatore, che nella maggior parte dei casi coincide con il gestore della crisi già nominato dall’OCC.

Uno degli effetti più rilevanti e immediatamente percepibili dal debitore è il blocco delle azioni esecutive individuali. Ai sensi dell’art. 270 CCII, dal momento dell’apertura della procedura, infatti, non possono essere iniziate né proseguite azioni esecutive sui beni compresi nella liquidazione.

Questo significa, in termini pratici, che pignoramenti, aste immobiliari e procedure esecutive in corso vengono sospesi, restituendo al debitore un minimo di serenità e di respiro.

Dal punto di vista dei beni, la regola generale è la loro liquidazione, ma la legge prevede importanti eccezioni. L’art. 274 CCII individua i beni che restano esclusi dalla liquidazione.

Restano esclusi, tra gli altri:

  • i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.;
  • le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
  • i crediti di natura alimentare o di mantenimento;
  • i beni dichiarati impignorabili per legge.

Esempio pratico: Un pensionato sovraindebitato che percepisce 1.200 euro al mese non perderà l’intera pensione: il giudice stabilirà una quota minima intangibile, necessaria a garantire una vita dignitosa.

Il ruolo centrale del liquidatore e lo svolgimento della procedura

Una volta aperta la liquidazione controllata del sovraindebitato, il vero motore della procedura diventa il liquidatore. È lui che gestisce l’intero procedimento sotto la vigilanza del giudice delegato. Il liquidatore provvede innanzitutto a comunicare l’apertura della procedura al debitore e ai creditori, invitandoli a presentare le domande di ammissione al passivo entro il termine stabilito.

Successivamente redige l’inventario dei beni del debitore e predispone il programma di liquidazione, un documento fondamentale in cui vengono indicate le modalità e i tempi di vendita dei beni. Il programma deve essere realistico e garantire una durata ragionevole della procedura, tenendo conto del limite massimo di tre anni previsto dal legislatore in funzione dell’esdebitazione.

Nel programma di liquidazione devono essere indicati con chiarezza:

  • quali beni verranno venduti;
  • con quali modalità (vendita diretta, asta, ecc.);
  • in quali tempi;
  • quali costi sono previsti.

Sulla base delle domande presentate dai creditori, il liquidatore forma lo stato passivo, tenendo conto dei privilegi e delle cause di prelazione. I creditori possono presentare osservazioni, dopodiché viene redatto lo stato passivo definitivo, che costituisce la base per i successivi riparti.

La vendita dei beni avviene secondo le regole della liquidazione giudiziale, con procedure trasparenti e controllate. Una volta incassate le somme, il liquidatore presenta il rendiconto al giudice delegato e, dopo l’approvazione, procede alla distribuzione del ricavato tra i creditori.

La durata della liquidazione controllata del sovraindebitato e la chiusura della procedura

La liquidazione controllata del sovraindebitato non è una procedura indefinita. La legge stabilisce un limite temporale preciso, che rappresenta uno degli elementi di maggiore interesse per il debitore. La procedura si chiude, infatti, una volta completata la liquidazione dei beni e la distribuzione del ricavato oppure, in ogni caso, decorso il termine di tre anni dall’apertura, su istanza del debitore.

Questo limite temporale è strettamente collegato alla finalità principale della procedura: l’esdebitazione. È proprio la prospettiva di liberarsi definitivamente dai debiti che rende la liquidazione controllata, pur nella sua durezza, uno strumento di grande importanza.

Il cuore della liquidazione controllata del sovraindebitato è l’esdebitazione, disciplinata dall’art. 282 CCII. Al ricorrere dei requisiti di legge, il debitore ottiene la liberazione da tutti i debiti residui non soddisfatti nel corso della procedura. I creditori non potranno più agire nei suoi confronti e i debiti diventeranno definitivamente inesigibili.

Per comprendere la portata di questo istituto basta pensare a un debitore con centinaia di migliaia di euro di debiti. Anche se, a seguito della liquidazione, i creditori vengono soddisfatti solo in minima parte, al termine dei tre anni il debitore può ripartire senza alcun debito sulle spalle. È una vera e propria seconda possibilità, che consente di tornare a programmare il futuro.

Esempio pratico: Un debitore con 250.000 euro di debiti che, a seguito della liquidazione, riesce a soddisfare i creditori solo per 40.000 euro, al termine dei tre anni potrà ottenere l’esdebitazione e non dovrà più nulla per i restanti 210.000 euro.

Si tratta di un effetto di enorme importanza, che consente al debitore di ricostruire la propria vita economica e personale senza il peso del passato.

Perché la liquidazione controllata è spesso una scelta “obbligata”

Nonostante i suoi vantaggi finali, la liquidazione controllata del sovraindebitato è raramente una scelta volontaria. Nella maggior parte dei casi rappresenta una soluzione obbligata, adottata quando il debitore non può accedere ad altre procedure o quando i tentativi di ristrutturazione dei debiti falliscono.

Nella maggior parte dei casi viene adottata quando:

  • non è possibile accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore;
  • il concordato minore non è praticabile;
  • i piani proposti non sono stati rispettati o omologati.

La differenza rispetto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore è evidente: in quest’ultima procedura l’obiettivo principale è spesso quello di salvare la casa di abitazione, mentre nella liquidazione controllata del sovraindebitato, l’immobile, se presente, viene generalmente venduto.

È per questo motivo che la liquidazione controllata del sovraindebitato viene considerata una procedura residuale, da utilizzare solo quando non esistono alternative più favorevoli.

Conclusioni

La liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura complessa, tecnica e profondamente incisiva nella vita del debitore. Può rappresentare un sacrificio enorme, ma anche l’unico strumento capace di garantire una vera liberazione dai debiti.

Proprio per questo motivo è fondamentale affidarsi a uno studio legale con esperienza specifica nel diritto delle esecuzioni immobiliari e nella tutela del debitore. Un professionista esperto è in grado di valutare con attenzione la situazione concreta, verificare se esistono soluzioni alternative più vantaggiose e accompagnare il cliente lungo tutto il percorso, fino all’esdebitazione finale.

Il nostro studio legale, d’Ambrosio Borselli, assiste da anni persone e famiglie sovraindebitate, offrendo un supporto non solo tecnico ma anche umano. Ogni caso viene affrontato con serietà, riservatezza e attenzione, perché dietro ogni debito c’è una storia che merita rispetto.

Se ti trovi in una situazione di difficoltà e vuoi capire se la liquidazione controllata del sovraindebitato è davvero la strada giusta per te, rivolgerti a un professionista può fare la differenza tra subire le conseguenze e riprendere in mano il tuo futuro.

Non esitare a contattarci per una consulenza personalizzata!!!

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli: “Guida completa alla liquidazione controllata”; “Quanto dura una procedura da sovraindebitamento?”; “Quale alternativa liquidatoria al piano del consumatore?”; “Procedure di esdebitazione e pignoramento immobiliare”.

Avv. p. Silvia Bizzi

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

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Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

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Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

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