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Pignoramento dell’immobile in comunione legale dei beni

Maggio 16, 2024by Redazione

Differenza tra comunione legale e ordinaria; la Cassazione del 2013 sul pignoramento immobiliare in comunione; pignoramento pro quota e conseguenze;

Il tema che affronteremo in questo articolo รจ quello dellโ€™espropriazione forzata di un bene facente parte della comunione legale dei coniugi, nel caso in cui, perรฒ, solo uno di essi rivesta la qualitร  di debitore.

Partiamo col dire che รจ un tema particolarmente delicato, data lโ€™assenza di una disciplina codicistica ad hoc tesa a regolamentare la questione, che infatti รจ stata, ed in parte ancora lo รจ, oggetto di importanti dibattiti dottrinali e, soprattutto, giurisprudenziali, sia di merito che di legittimitร .

Tipica ipotesi in cui possa verificarsi il pignoramento della casa in comunione dei beni si ha quando:
uno dei coniugi รจ indebitato e il creditore decide di pignorare l’immobile di proprietร  comune dei coniugi per soddisfare il debito.
N.B. Qualora il creditore voglia far valere un credito personale verso il soggetto in comunione legale dei beni, cโ€™รจ comunque da tenere in considerazione un primo aspetto: sui beni della comunione esiste una responsabilitร  sussidiaria e parziale, per cui entrambi i coniugi sono tenuti a dimostrare lโ€™esistenza di beni personali del coniuge esecutato (c.d. beneficium excussionis) sui quali il creditore particolare del coniuge possa soddisfarsi, e solo in assenza, il creditore potrร  soddisfarsi sui beni della comunione (Per approfondimenti si legga lโ€™articolo 189 comma 2, c.c)

Diamo quindi per scontato che, nel caso portato ad esempio:

  • si tratti di debito personale contratto da soggetto in comunione legale dei beni
  • il creditore abbia pignorato l’intero immobile in comunione legale
  • non ci sono beni strettamente personali del coniuge debitore

Vi รจ dunque la necessitร  per il creditore โ€œparticolareโ€ di aggredire il bene oggetto di comunione legale per il debito di uno solo dei coniugi.

DIFFERENZA TRA COMUNIONE LEGALE ED ORDINARIA

Ancora prima di ricostruire la dibattuta questione, bisogna fare una precisazione fondamentale ma, tuttavia,ย  non cosรฌ scontata per chi non sia cultore della materia: la comunione legale dei beni differisce dalla comunione ordinaria, trattandosi di due regimi differenti che non vanno sovrapposti.

Infatti:

  1. Il regime della comunione legale
    In Italia, il regime della comunione dei beni รจ quello predefinito in assenza di una diversa scelta degli sposi. In questo regime, i beni acquistati durante il matrimonio sono considerati di proprietร  comune dei coniugi. La comunione legale (disciplinata dagli artt. 177 c.c. e seguenti) รจ una comunione โ€œsenza quoteโ€, in cui i coniugi sono โ€œsolidalmenteโ€ titolari di un diritto avente ad oggetto tuti i beni della comunione e ognuno di essi per lโ€™intero e non per una frazione.

2. Il regime della comunione ordinaria
La comunione ordinaria diversamente, รจ una comunione per quote e le quote sono lโ€™oggetto di un diritto individuale del singolo partecipante, in genere derivante da un atto volontario di compravendita oppure dalla successione ereditaria sullo stesso bene.
(Ad esempio Tizio e Caio che decidono di acquistare insieme e in modo volontario un immobile con quote del 70% e 30% oppure sono fratelli ed ereditano quote di ereditร  indivisa).

Chiaramente, i due istituti sono regolati nella struttura e negli effetti in modo diverso dalla legge, ma non ci soffermeremo su questo.

Nel presente articolo cercheremo invece di capire in che modo un bene in comunione legale dei beni possa essere sottoposto ad esecuzione forzata.

Ecco, diciamo subito che non esiste come alternativa il pignoramento della sola quota della metร , questo perchรฉ la comunione legale non puรฒ ritenersi una fattispecie di contitolaritร  di diritti, come invece lo รจ la comunione ordinaria, che presenta una diversa struttura.

PIGNORAMENTO DELLA CASA CONIUGALE IN COMUNIONE DEI BENI: LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE N.6575 DEL 2013.

Per quel che concerne, nello specifico di tali beni, l’espropriazione forzata, interviene nel 2013 la terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6575, a risolvere un acceso contrasto nelle prassi degli uffici giudiziari (e, conseguentemente, in dottrina e nella giurisprudenza di merito).

Si tratta della pronuncia che per la PRIMA volta prende posizione sulla disciplina cui soggiace il pignoramento dei beni della comunione legale tra i coniugi eseguito dal creditore particolare di uno di essi, sciogliendo cosรฌ una serie di dubbi e, soprattutto, fermando la precedente prassi di cui a breve diremo.

La Corte muove, facendola propria, dalla premessa giurisprudenziale (Cass. 311 del 1988 ) assolutamente prevalente, secondo cui:
la comunione dei beni nascente dal matrimonio รจ una comunione senza quote (o โ€œa mani giunteโ€), nella quale i coniugi sono solidamente titolari di un diritto avente a oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non รจ ammessa la partecipazione di estranei.

Gli ermellini affermano: โ€œla peculiaritร  della comunione legale dei beni consiste nel fatto che questa, a differenza della comunione ordinaria, come ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza 10.03.1988 n.311, non รจ una comunione per quote in cui ciascuno dei partecipanti puรฒ disporre del proprio diritto nei limiti della quota, bensรฌ una comunione senza quote nella quale i coniugi sono solidamente titolari di un diritto avente per oggetto i beni diย  essa e non รจ ammessa la partecipazione di estranei, sicchรฉ la quota, caratterizzata dalla indivisibilitร  e dalla indisponibilitร , ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui tali beni possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilitร  sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.) e, infine, la proporzione in cui, sciolta la comunione, lโ€™attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art.194 c..c)โ€(In termini, Cass. 19/03/2003 n.4033; conf. Cass. Sez. Un., n.7640 del 1998; Cass. n.284 del 1997; Cass. n.311 del 1988; Trib. Pescara 23/04/2012).

Riassumendo in breve:
se la quota non esiste come bene giuridico autonomo, diretta conseguenza sarร  che non potrร  neanche essere pignorata, derivandone che:
il bene sarร  messo in vendita o assegnato per lโ€™intero; lo scioglimento della comunione legale si avrร  limitatamente al bene staggito; lo scioglimento si perfeziona al momento del trasferimento del bene e cioรจ con la pronuncia del decreto di trasferimento; il coniuge non debitore avrร  diritto ad ottenere il controvalore lordo del bene ricavato nel corso della stessa procedura esecutiva; non potranno addebitarsi al coniuge debitore le spese della procedura stessa.

Ancora, assoggettare ad espropriazione forzata del bene anche il coniuge non debitore ma comunque egualmente contitolare, fa nascere lโ€™obbligo per il creditore procedente di notificare il pignoramento anche al non debitore, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato.
Dovrร  altresรฌ essere applicato con riferimento a questโ€™ultimo il disposto di cui agli artt. 498 e 567 c.p.c, rispettivamente la necessitร  dellโ€™avviso ai suoi creditori iscritti personali e il deposito della documentazione ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, ciรฒ al fine di non pregiudicare i diritti di terzi sul medesimo bene.

Nel contesto dellโ€™esecuzione forzata che attinge i beni della comunione legale per le obbligazioni personali del singolo coniuge, lโ€™altro diviene, pertanto, soggetto passivo del processo, con gli stessi diritti e doveri del debitore.

Sulla scorta di questi postulati, i giudici di legittimitร  osservano che la ricostruzione piรน coerente con tali premesse sia quella di sottoporre il bene a pignoramento per lโ€™intero, seppur debitore sia solo uno dei coniugi.

Dunque, sembrerebbe ormai superata la soluzione di pignoramenti sulla quota (virtuale) del bene in comunione, invalsa nella prassi di alcuni uffici di merito e sostenuta da una parte della dottrina.

I NUOVI PRINCIPI DERIVANTI DALLA PRONUNCIA DEL 2013

Alla luce, quindi, di questo consolidato indirizzo giurisprudenziale, possiamo fissare, anche per chiarezza espositiva, alcuni corollari:

  1. Il bene facente parte della comunione legale dei beni dovrร  essere pignorato per lโ€˜intero e non sulla singola quota, seppur ad agire sia il creditore particolare del singolo coniuge debitore!!
  2. La trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari dev’essere eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto soggetto passivo dell’espropriazione, facendo altresรฌ menzione del pignoramento di cespite in comunione legale nel quadro โ€œDโ€ della nota di trascrizione. (Cass. 3526/2023)
    Ciรฒ consente anche di evitare il rischio di procedure contemporaneamente pendenti nei confronti di entrambi i coniugi ma non riunite perchรฉ non segnalate dallโ€™Agenzia del Territorio- Servizio Pubblicitร  immobiliare.
  3. Il pignoramento dovrร  essere notificato anche al coniuge non debitore. Passaggio necessario quello ora descritto, al punto che l’esecuzione forzata sullโ€™intero bene in comunione legale deve ritenersi improcedibile qualora il pignoramento non sia stato notificato e trascritto, oltre che nei confronti del coniuge debitore, anche del coniuge che debitore non รจ (cosรฌ Trib. Viterbo, 10 ottobre 2019).
  4. Il debitore sarร  destinatario dellโ€™ingiunzione ex. art 492 c.p.c., nonchรฉ dellโ€™avviso ex art 498 c.p.c. anche ai creditori particolari del coniuge non obbligato.
  5. La documentazione ipocatastale depositata ai sensi dellโ€™art 567 c.p.c. dovrร  riguardare entrambi i coniugi al fine di verificare se il coniuge non debitore abbia posto in essere atti dispositivi del bene pignorato.
  6. Con il decreto di trasferimento sarรฒ ordinata la cancellazione anche delle ipoteche eventualmente iscritte contro il coniuge non obbligato.
  7. Il 50 per cento del ricavato della vendita dovrร  essere corrisposto al coniuge non obbligato senza portare in prededuzione le spese della procedura esecutiva, che dunque ricadranno integralmente sul restante 50 percento.
  8. Per concorrere alla distribuzione del ricavato il coniuge non obbligato non รจ onerato della necessitร  di spiegare un intervento, trovando applicazione lโ€™articolo 510, ultimo comma, c.p.c.

Ne discende che lโ€™azione esecutiva del creditore non puรฒ che colpire il bene per lโ€™intero, consentendo allo stesso lโ€™attribuzione di un ricavato non eccedente la quota della metร  spettante al coniuge obbligato.

In tal modo si scongiurano le difficoltร  di alienazione della quota che non cโ€™รจ e si tutela lโ€™interesse del coniuge non obbligato mediante il riconoscimento in suo favore del diritto a far propria la parte del cinquanta per cento del ricavato della vendita forzata.

D’altronde, anche in un’ottica costituzionalmente orientata dellโ€™apparato normativo, mancando al riguardo una specifica disciplina, il coniuge non debitore, assumendo le stesse vesti processuali di debitore esecutato, soggiace, chiaramente, alle sue stesse regole e fruisce dei medesimi strumenti di tutela e ciรฒ fin dallโ€™esordio: gli dovrร  essere notificato il pignoramento; potrร  regolarmente esperire lโ€™opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c.(ad esempio avverso gli atti che limitano o violano i suoi diritti alle metร  del controvalore del ricavato), cosรฌ come lโ€™opposizione allโ€™esecuzione ex art 615 c.p.c.( ad esempio avverso la pretesa creditoria che tralasci la presenza di beni personale del coniuge debitore idonei a soddisfare le pretese del suo creditore).
Per approfondimenti sulle opposizioni proponibili nel corso della procedura esecutiva consigliamo la lettura dellโ€™articolo:ย Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze

PIGNORAMENTO PROMOSSO PRO QUOTA: POSSIBILI CONSEGUENZE

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E, se il pignoramento รจ promosso pro quota anzichรฉ sullโ€™intero bene in comunione legale, quale potrร  essere la sorte di quest’ultimo??

Vien da sรฉ che, sulla scorta del consolidato orientamento e ragionamento giurisprudenziale, il pignoramento cosรฌ strutturato presenti dei chiari โ€œdifettiโ€ di procedura.

La buona notizia รจ che molti tribunali italiani, infatti, si sono uniformati senza indugio alle indicazioni offerte in questo senso dalla Cassazione, optando per la dichiarazione di improcedibilitร  dei procedimenti esecutivi (anche giร  pendenti al 2013)ย  promossi solo sulla metร  del bene in comunione, come accaduto per la procedura esecutiva promossa in danno di una nostra assistita presso il Tribunale di Vallo della Lucania, il cui giudice dellโ€™esecuzione dichiara improcedibile la esecuzione forzata, rilevando principalmente due motivi:

1) lโ€™erronea attribuzione alla stessa dellโ€™intera proprietร  del bene pignorato (ciรฒ in quanto il bene era stato acquistato in regime di comunione tra i coniugi seppur, al momento dellโ€™introduzione del pignoramento, i coniugi versavano in regime di separazione, in virtรน di successiva convenzione matrimoniale).
In buona sostanza, il Ge rilevava che, nonostante tra i coniugi vigesse il regime di separazione dei beni, il bene pignorato ricadeva tra i vecchi acquisti effettuati n comunione e pertanto la proprietร  era da attribuire ad entrambi i coniugi.

2) lโ€™omissione dellโ€™indicazione nel pignoramento che si trattava di bene pervenuto ai coniugi in virtรน di acquisto effettuato in regime di comunione legale.

Alleghiamo qui il provvedimento scaricabile : estinzione per improcedibilitร 

DISCIPLINA TRANSITORIA

Chiaramente, non sono mancati orientamenti di merito volti a โ€œsalvareโ€ queste procedure, adottando come soluzione di salvataggio lโ€™estensione dellโ€™originario pignoramento, da parte del creditore procedente, all’intero cespite oggetto di esecuzione forzata, nei modi e nei tempi consentiti.

Infatti, se appare chiara la linea da seguire per le procedure introdotte dopo il 2013, diverse sono le disposizioni circa la sorte dei pignoramenti precedenti e pendenti โ€œsulla metร โ€ dei beni comuni.

Alcuni Tribunali italiani, come detto, consentono lโ€™estensioneย  โ€œsanandoโ€ lโ€™invaliditร  del primo pignoramento.

Tuttavia, non di rado, accade che il creditore, non provvede, come dovrebbe, ad eseguire un nuovo pignoramento sullโ€™intero immobile, ma, invece, provvede a pignorare la restante quota di proprietร  dellโ€™altro coniuge convinto che, cosรฌ facendo, il pignoramento si estende allโ€™intero immobile.

Non รจ cosรฌ!!

Infatti, il nuovo pignoramento della quota di un mezzo di proprietร , cosรฌ come il precedente pignoramento della quota di un mezzo di proprietร  del debitore esecutato, continua ad avere per oggetto un diritto inesistente, atteso che la quota, come giร  detto, non esiste nellโ€™ambito della comunione legale, con la conseguenza che la presunta estensione del pignoramento, allโ€™immobile nella sua interezza, non si รจ verificata.

Giunti al termine di questa analisi, appare chiaro, a parer di chi scrive, che il tema dellโ€™espropriazione forzata dei beni facenti parte del regime della comunione legale dei beni, presenta notevoli complessitร  e minuzie.

รˆ allora piuttosto importante in una simile procedura, essere assistiti da avvocati esperti del settore, oltre che costantemente aggiornati sulla materia esecutiva, in grado di adottare la migliore strategia difensiva garantendo al debitore esecutato la piena garanzia dei propri diritti, anche alla luce dei nuovi principi giurisprudenziali.

Avv. p. Alessandra Verde
(Collaboratrice dello studio legale d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per conoscere invece del pignoramento immobiliare in comproprietร , si legga: ย pignoramento immobiliare in comproprietร : chi paga le speseย  oppure Pignoramento immobiliare: omessa notifica ai comproprietari

Chi fosse soltanto comproprietario del bene pignorato e volesse sapere come tutelare se stesso e gli altri comproprietari (spesso dei familiari) sfruttando a proprio favore la contitolaritร  del bene legga โ€œEspropriazione dei beni in comproprietร , tutela del debitore esecutatoโ€œย .

Sulla divisone endoesecutiva si legga: Divisione endoesecutiva: tempi, costi e procedura

Sulla divisione ereditaria si legga: Divisione ereditaria: tempi, costi, modalitร  e procedura

Per approfondire lโ€™eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenutoย lโ€™omologa di un piano del consumatoreย proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โ€œOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ€

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dellโ€™introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche โ€œLa sospensione dellโ€™esecuzione con lโ€™introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ€ e โ€œProcedure di esdebitazione e pignoramento immobiliareโ€

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si leggaย โ€œSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโ€

Perย  il tema dellโ€™ammissibilitร  di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga โ€œIl sovraindebitamento puรฒ essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibileโ€

Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si leggaย โ€œReclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamoโ€

Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร  per salvare il proprio immobile si legga anche lโ€™articoloย ยซPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaยป

Per verificare la concreta possibilitร ย  con una adeguata difesa specialistica di ottenere laย  revoca dellโ€™aggiudicazione giร  compiuta per laย  difformitร  tra lโ€™ordinanza e lโ€™avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli si leggaย โ€œRevocata aggiudicazione per difformitร  tra ordinanza e avviso di venditaโ€

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,ย  ย persino lโ€™annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli) e deiย motivi di opposizione al decreto di trasferimentoย che hanno portato a un tale eccezionale risultato si leggaย โ€œ617 cpc: Ottenuto lโ€™annullamento del decreto di trasferimentoโ€

Per prendere visione dellโ€™ennesima revoca di una ordinanza di vendita giร  pronunciata, ottenutaย  dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga โ€œRevocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizioneโ€

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dellโ€™asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolaritร  nellโ€™avviso di vendita si legga โ€œModello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocataโ€

Per maggioriย  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga lโ€™articoloย Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casaย ed ย i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato dโ€™Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per gli spunti e le novitร  interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso lโ€™ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di unย piano del consumatoreย (ora โ€œaccordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dalloย Studio legale dโ€™Ambrosio Borselliย si leggaย โ€œTribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012โ€ณ

Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dallโ€™asta si leggaย โ€œSovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa allโ€™astaโ€œ

Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare illegittimo si legga lโ€™articolo โ€œPignoramento immobiliare illegittimo: cosa fare?โ€

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nellโ€™ambito degli stessi si cerchi su google la parola โ€œpignoramento immobiliareโ€ associata a โ€œstudioassociatoborselli.itโ€ o a โ€œwww.dirittoimmobiliare.orgโ€ per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโ€™avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร  finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรจ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร  i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

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Avv. Edgardo Diomede dโ€™Ambrosio Borselli

Iscrittoย โ€œallโ€™Albo Avvocati di Napoliโ€

 

 

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