Differenza tra comunione legale e ordinaria; la Cassazione del 2013 sul pignoramento immobiliare in comunione; pignoramento pro quota e conseguenze;
Il tema che affronteremo in questo articolo รจ quello dellโespropriazione forzata di un bene facente parte della comunione legale dei coniugi, nel caso in cui, perรฒ, solo uno di essi rivesta la qualitร di debitore.
Partiamo col dire che รจ un tema particolarmente delicato, data lโassenza di una disciplina codicistica ad hoc tesa a regolamentare la questione, che infatti รจ stata, ed in parte ancora lo รจ, oggetto di importanti dibattiti dottrinali e, soprattutto, giurisprudenziali, sia di merito che di legittimitร .
Tipica ipotesi in cui possa verificarsi il pignoramento della casa in comunione dei beni si ha quando:
uno dei coniugi รจ indebitato e il creditore decide di pignorare l’immobile di proprietร comune dei coniugi per soddisfare il debito.
N.B. Qualora il creditore voglia far valere un credito personale verso il soggetto in comunione legale dei beni, cโรจ comunque da tenere in considerazione un primo aspetto: sui beni della comunione esiste una responsabilitร sussidiaria e parziale, per cui entrambi i coniugi sono tenuti a dimostrare lโesistenza di beni personali del coniuge esecutato (c.d. beneficium excussionis) sui quali il creditore particolare del coniuge possa soddisfarsi, e solo in assenza, il creditore potrร soddisfarsi sui beni della comunione (Per approfondimenti si legga lโarticolo 189 comma 2, c.c)
Diamo quindi per scontato che, nel caso portato ad esempio:
- si tratti di debito personale contratto da soggetto in comunione legale dei beni
- il creditore abbia pignorato l’intero immobile in comunione legale
- non ci sono beni strettamente personali del coniuge debitore
Vi รจ dunque la necessitร per il creditore โparticolareโ di aggredire il bene oggetto di comunione legale per il debito di uno solo dei coniugi.
DIFFERENZA TRA COMUNIONE LEGALE ED ORDINARIA
Ancora prima di ricostruire la dibattuta questione, bisogna fare una precisazione fondamentale ma, tuttavia,ย non cosรฌ scontata per chi non sia cultore della materia: la comunione legale dei beni differisce dalla comunione ordinaria, trattandosi di due regimi differenti che non vanno sovrapposti.
Infatti:
- Il regime della comunione legale
In Italia, il regime della comunione dei beni รจ quello predefinito in assenza di una diversa scelta degli sposi. In questo regime, i beni acquistati durante il matrimonio sono considerati di proprietร comune dei coniugi. La comunione legale (disciplinata dagli artt. 177 c.c. e seguenti) รจ una comunione โsenza quoteโ, in cui i coniugi sono โsolidalmenteโ titolari di un diritto avente ad oggetto tuti i beni della comunione e ognuno di essi per lโintero e non per una frazione.
2. Il regime della comunione ordinaria
La comunione ordinaria diversamente, รจ una comunione per quote e le quote sono lโoggetto di un diritto individuale del singolo partecipante, in genere derivante da un atto volontario di compravendita oppure dalla successione ereditaria sullo stesso bene.
(Ad esempio Tizio e Caio che decidono di acquistare insieme e in modo volontario un immobile con quote del 70% e 30% oppure sono fratelli ed ereditano quote di ereditร indivisa).
Chiaramente, i due istituti sono regolati nella struttura e negli effetti in modo diverso dalla legge, ma non ci soffermeremo su questo.
Nel presente articolo cercheremo invece di capire in che modo un bene in comunione legale dei beni possa essere sottoposto ad esecuzione forzata.
Ecco, diciamo subito che non esiste come alternativa il pignoramento della sola quota della metร , questo perchรฉ la comunione legale non puรฒ ritenersi una fattispecie di contitolaritร di diritti, come invece lo รจ la comunione ordinaria, che presenta una diversa struttura.
PIGNORAMENTO DELLA CASA CONIUGALE IN COMUNIONE DEI BENI: LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE N.6575 DEL 2013.
Per quel che concerne, nello specifico di tali beni, l’espropriazione forzata, interviene nel 2013 la terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6575, a risolvere un acceso contrasto nelle prassi degli uffici giudiziari (e, conseguentemente, in dottrina e nella giurisprudenza di merito).
Si tratta della pronuncia che per la PRIMA volta prende posizione sulla disciplina cui soggiace il pignoramento dei beni della comunione legale tra i coniugi eseguito dal creditore particolare di uno di essi, sciogliendo cosรฌ una serie di dubbi e, soprattutto, fermando la precedente prassi di cui a breve diremo.
La Corte muove, facendola propria, dalla premessa giurisprudenziale (Cass. 311 del 1988 ) assolutamente prevalente, secondo cui:
la comunione dei beni nascente dal matrimonio รจ una comunione senza quote (o โa mani giunteโ), nella quale i coniugi sono solidamente titolari di un diritto avente a oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non รจ ammessa la partecipazione di estranei.
Gli ermellini affermano: โla peculiaritร della comunione legale dei beni consiste nel fatto che questa, a differenza della comunione ordinaria, come ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza 10.03.1988 n.311, non รจ una comunione per quote in cui ciascuno dei partecipanti puรฒ disporre del proprio diritto nei limiti della quota, bensรฌ una comunione senza quote nella quale i coniugi sono solidamente titolari di un diritto avente per oggetto i beni diย essa e non รจ ammessa la partecipazione di estranei, sicchรฉ la quota, caratterizzata dalla indivisibilitร e dalla indisponibilitร , ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui tali beni possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilitร sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.) e, infine, la proporzione in cui, sciolta la comunione, lโattivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art.194 c..c)โ(In termini, Cass. 19/03/2003 n.4033; conf. Cass. Sez. Un., n.7640 del 1998; Cass. n.284 del 1997; Cass. n.311 del 1988; Trib. Pescara 23/04/2012).
Riassumendo in breve:
se la quota non esiste come bene giuridico autonomo, diretta conseguenza sarร che non potrร neanche essere pignorata, derivandone che:
il bene sarร messo in vendita o assegnato per lโintero; lo scioglimento della comunione legale si avrร limitatamente al bene staggito; lo scioglimento si perfeziona al momento del trasferimento del bene e cioรจ con la pronuncia del decreto di trasferimento; il coniuge non debitore avrร diritto ad ottenere il controvalore lordo del bene ricavato nel corso della stessa procedura esecutiva; non potranno addebitarsi al coniuge debitore le spese della procedura stessa.
Ancora, assoggettare ad espropriazione forzata del bene anche il coniuge non debitore ma comunque egualmente contitolare, fa nascere lโobbligo per il creditore procedente di notificare il pignoramento anche al non debitore, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato.
Dovrร altresรฌ essere applicato con riferimento a questโultimo il disposto di cui agli artt. 498 e 567 c.p.c, rispettivamente la necessitร dellโavviso ai suoi creditori iscritti personali e il deposito della documentazione ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, ciรฒ al fine di non pregiudicare i diritti di terzi sul medesimo bene.
Nel contesto dellโesecuzione forzata che attinge i beni della comunione legale per le obbligazioni personali del singolo coniuge, lโaltro diviene, pertanto, soggetto passivo del processo, con gli stessi diritti e doveri del debitore.
Sulla scorta di questi postulati, i giudici di legittimitร osservano che la ricostruzione piรน coerente con tali premesse sia quella di sottoporre il bene a pignoramento per lโintero, seppur debitore sia solo uno dei coniugi.
Dunque, sembrerebbe ormai superata la soluzione di pignoramenti sulla quota (virtuale) del bene in comunione, invalsa nella prassi di alcuni uffici di merito e sostenuta da una parte della dottrina.
I NUOVI PRINCIPI DERIVANTI DALLA PRONUNCIA DEL 2013
Alla luce, quindi, di questo consolidato indirizzo giurisprudenziale, possiamo fissare, anche per chiarezza espositiva, alcuni corollari:
- Il bene facente parte della comunione legale dei beni dovrร essere pignorato per lโintero e non sulla singola quota, seppur ad agire sia il creditore particolare del singolo coniuge debitore!!
- La trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari dev’essere eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto soggetto passivo dell’espropriazione, facendo altresรฌ menzione del pignoramento di cespite in comunione legale nel quadro โDโ della nota di trascrizione. (Cass. 3526/2023)
Ciรฒ consente anche di evitare il rischio di procedure contemporaneamente pendenti nei confronti di entrambi i coniugi ma non riunite perchรฉ non segnalate dallโAgenzia del Territorio- Servizio Pubblicitร immobiliare. - Il pignoramento dovrร essere notificato anche al coniuge non debitore. Passaggio necessario quello ora descritto, al punto che l’esecuzione forzata sullโintero bene in comunione legale deve ritenersi improcedibile qualora il pignoramento non sia stato notificato e trascritto, oltre che nei confronti del coniuge debitore, anche del coniuge che debitore non รจ (cosรฌ Trib. Viterbo, 10 ottobre 2019).
- Il debitore sarร destinatario dellโingiunzione ex. art 492 c.p.c., nonchรฉ dellโavviso ex art 498 c.p.c. anche ai creditori particolari del coniuge non obbligato.
- La documentazione ipocatastale depositata ai sensi dellโart 567 c.p.c. dovrร riguardare entrambi i coniugi al fine di verificare se il coniuge non debitore abbia posto in essere atti dispositivi del bene pignorato.
- Con il decreto di trasferimento sarรฒ ordinata la cancellazione anche delle ipoteche eventualmente iscritte contro il coniuge non obbligato.
- Il 50 per cento del ricavato della vendita dovrร essere corrisposto al coniuge non obbligato senza portare in prededuzione le spese della procedura esecutiva, che dunque ricadranno integralmente sul restante 50 percento.
- Per concorrere alla distribuzione del ricavato il coniuge non obbligato non รจ onerato della necessitร di spiegare un intervento, trovando applicazione lโarticolo 510, ultimo comma, c.p.c.
Ne discende che lโazione esecutiva del creditore non puรฒ che colpire il bene per lโintero, consentendo allo stesso lโattribuzione di un ricavato non eccedente la quota della metร spettante al coniuge obbligato.
In tal modo si scongiurano le difficoltร di alienazione della quota che non cโรจ e si tutela lโinteresse del coniuge non obbligato mediante il riconoscimento in suo favore del diritto a far propria la parte del cinquanta per cento del ricavato della vendita forzata.
D’altronde, anche in un’ottica costituzionalmente orientata dellโapparato normativo, mancando al riguardo una specifica disciplina, il coniuge non debitore, assumendo le stesse vesti processuali di debitore esecutato, soggiace, chiaramente, alle sue stesse regole e fruisce dei medesimi strumenti di tutela e ciรฒ fin dallโesordio: gli dovrร essere notificato il pignoramento; potrร regolarmente esperire lโopposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c.(ad esempio avverso gli atti che limitano o violano i suoi diritti alle metร del controvalore del ricavato), cosรฌ come lโopposizione allโesecuzione ex art 615 c.p.c.( ad esempio avverso la pretesa creditoria che tralasci la presenza di beni personale del coniuge debitore idonei a soddisfare le pretese del suo creditore).
Per approfondimenti sulle opposizioni proponibili nel corso della procedura esecutiva consigliamo la lettura dellโarticolo:ย Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze
PIGNORAMENTO PROMOSSO PRO QUOTA: POSSIBILI CONSEGUENZE
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E, se il pignoramento รจ promosso pro quota anzichรฉ sullโintero bene in comunione legale, quale potrร essere la sorte di quest’ultimo??
Vien da sรฉ che, sulla scorta del consolidato orientamento e ragionamento giurisprudenziale, il pignoramento cosรฌ strutturato presenti dei chiari โdifettiโ di procedura.
La buona notizia รจ che molti tribunali italiani, infatti, si sono uniformati senza indugio alle indicazioni offerte in questo senso dalla Cassazione, optando per la dichiarazione di improcedibilitร dei procedimenti esecutivi (anche giร pendenti al 2013)ย promossi solo sulla metร del bene in comunione, come accaduto per la procedura esecutiva promossa in danno di una nostra assistita presso il Tribunale di Vallo della Lucania, il cui giudice dellโesecuzione dichiara improcedibile la esecuzione forzata, rilevando principalmente due motivi:
1) lโerronea attribuzione alla stessa dellโintera proprietร del bene pignorato (ciรฒ in quanto il bene era stato acquistato in regime di comunione tra i coniugi seppur, al momento dellโintroduzione del pignoramento, i coniugi versavano in regime di separazione, in virtรน di successiva convenzione matrimoniale).
In buona sostanza, il Ge rilevava che, nonostante tra i coniugi vigesse il regime di separazione dei beni, il bene pignorato ricadeva tra i vecchi acquisti effettuati n comunione e pertanto la proprietร era da attribuire ad entrambi i coniugi.
2) lโomissione dellโindicazione nel pignoramento che si trattava di bene pervenuto ai coniugi in virtรน di acquisto effettuato in regime di comunione legale.
Alleghiamo qui il provvedimento scaricabile : estinzione per improcedibilitร
DISCIPLINA TRANSITORIA
Chiaramente, non sono mancati orientamenti di merito volti a โsalvareโ queste procedure, adottando come soluzione di salvataggio lโestensione dellโoriginario pignoramento, da parte del creditore procedente, all’intero cespite oggetto di esecuzione forzata, nei modi e nei tempi consentiti.
Infatti, se appare chiara la linea da seguire per le procedure introdotte dopo il 2013, diverse sono le disposizioni circa la sorte dei pignoramenti precedenti e pendenti โsulla metร โ dei beni comuni.
Alcuni Tribunali italiani, come detto, consentono lโestensioneย โsanandoโ lโinvaliditร del primo pignoramento.
Tuttavia, non di rado, accade che il creditore, non provvede, come dovrebbe, ad eseguire un nuovo pignoramento sullโintero immobile, ma, invece, provvede a pignorare la restante quota di proprietร dellโaltro coniuge convinto che, cosรฌ facendo, il pignoramento si estende allโintero immobile.
Non รจ cosรฌ!!
Infatti, il nuovo pignoramento della quota di un mezzo di proprietร , cosรฌ come il precedente pignoramento della quota di un mezzo di proprietร del debitore esecutato, continua ad avere per oggetto un diritto inesistente, atteso che la quota, come giร detto, non esiste nellโambito della comunione legale, con la conseguenza che la presunta estensione del pignoramento, allโimmobile nella sua interezza, non si รจ verificata.
Giunti al termine di questa analisi, appare chiaro, a parer di chi scrive, che il tema dellโespropriazione forzata dei beni facenti parte del regime della comunione legale dei beni, presenta notevoli complessitร e minuzie.
ร allora piuttosto importante in una simile procedura, essere assistiti da avvocati esperti del settore, oltre che costantemente aggiornati sulla materia esecutiva, in grado di adottare la migliore strategia difensiva garantendo al debitore esecutato la piena garanzia dei propri diritti, anche alla luce dei nuovi principi giurisprudenziali.
Avv. p. Alessandra Verde
(Collaboratrice dello studio legale d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per conoscere invece del pignoramento immobiliare in comproprietร , si legga: ย pignoramento immobiliare in comproprietร : chi paga le speseย oppure Pignoramento immobiliare: omessa notifica ai comproprietari
Chi fosse soltanto comproprietario del bene pignorato e volesse sapere come tutelare se stesso e gli altri comproprietari (spesso dei familiari) sfruttando a proprio favore la contitolaritร del bene legga โEspropriazione dei beni in comproprietร , tutela del debitore esecutatoโย .
Sulla divisone endoesecutiva si legga: Divisione endoesecutiva: tempi, costi e procedura
Sulla divisione ereditaria si legga: Divisione ereditaria: tempi, costi, modalitร e procedura
Per approfondire lโeccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenutoย lโomologa di un piano del consumatoreย proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ
Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dellโintroduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche โLa sospensione dellโesecuzione con lโintroduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ e โProcedure di esdebitazione e pignoramento immobiliareโ
Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si leggaย โSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโ
Perย il tema dellโammissibilitร di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga โIl sovraindebitamento puรฒ essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibileโ
Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si leggaย โReclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamoโ
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si legga anche lโarticoloย ยซPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaยป
Per verificare la concreta possibilitร ย con una adeguata difesa specialistica di ottenere laย revoca dellโaggiudicazione giร compiuta per laย difformitร tra lโordinanza e lโavviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio dโAmbrosio Borselli si leggaย โRevocata aggiudicazione per difformitร tra ordinanza e avviso di venditaโ
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,ย ย persino lโannullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio dโAmbrosio Borselli) e deiย motivi di opposizione al decreto di trasferimentoย che hanno portato a un tale eccezionale risultato si leggaย โ617 cpc: Ottenuto lโannullamento del decreto di trasferimentoโ
Per prendere visione dellโennesima revoca di una ordinanza di vendita giร pronunciata, ottenutaย dallo Studio dโAmbrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga โRevocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizioneโ
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dellโasta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolaritร nellโavviso di vendita si legga โModello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocataโ
Per maggioriย approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga lโarticoloย Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casaย ed ย i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato dโAmbrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per gli spunti e le novitร interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso lโennesimo pignoramento immobiliare a seguito di unย piano del consumatoreย (ora โaccordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dalloย Studio legale dโAmbrosio Borselliย si leggaย โTribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012โณ
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dallโasta si leggaย โSovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa allโastaโ
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare illegittimo si legga lโarticolo โPignoramento immobiliare illegittimo: cosa fare?โ
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nellโambito degli stessi si cerchi su google la parola โpignoramento immobiliareโ associata a โstudioassociatoborselli.itโ o a โwww.dirittoimmobiliare.orgโ per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
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