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Vendita annullata: quali effetti sul contratto di mutuo?

Giugno 3, 2024by Redazione

La risoluzione del contratto di mutuo in caso di annullamento o risoluzione della vendita. Effetti della risoluzione contrattuale sul mutuo pendente.

Cosa succede al contratto di mutuo nel caso di annullamento o risoluzione del contratto di compravendita immobiliare? Ad esempio, a causa di abusi edilizi insanabili.
Dobbiamo continuare a pagare il mutuo o possiamo ottenere lโ€™annullamento/risoluzione dello stesso riottenendo anche la restituzione delle rate giร  pagate?

Lโ€™annullamento o la risoluzione del contratto di compravendita determinerร  anche lโ€™annullamento o la risoluzione del contratto di mutuo a condizione che tra il contratto di compravendita e quello di mutuo vi sia un collegamento negoziale.

Un esempio tipico di collegamento negoziale รจ quello esistente tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento concluso per procurarsi i soldi per lโ€™acquisto.

Il collegamento negoziale รจ un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che non si realizza per mezzo di un singolo contratto, ma attraverso una pluralitร  coordinata di contratti, finalizzati a un unico regolamento dei reciproci interessi, seppur aventi ciascuno una causa autonoma, con la conseguenza che tra gli stessi viene a determinarsi un vincolo di reciproca dipendenza, in virtรน del quale le vicende relative all’invaliditร , all’inefficacia ed alla risoluzione dell’uno si ripercuotono sugli altri. (cfr. Cass. 10.7.2008 n.18884; Cass. 10.2014 n. 20726; Cass. 6.7.2015 n.13888; Cass. 26.6.2019 n. 7148).

La giurisprudenza di legittimitร  ha affermato che affinchรฉ possa configurarsi un collegamento negoziale tra piรน contratti รจ necessario che ricorra:

  • sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o piรน parti nell’ambito di una finalitร  pratica consistente in un assetto economico globale e unitario;
  • sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.

Per stabilire se ricorra un collegamento negoziale, giuridicamente rilevante, occorre, dunque, rifarsi alla volontร  delle parti e ricercare se ricorra un collegamento specifico, per cui gli effetti dei vari negozi si coordinino per l’adempimento di una funzione unica.

In altre parole, se si possa individuare una funzione (scopo) della fattispecie negoziale considerata nel suo complesso per cui, nel caso in esame, lโ€™annullamento o la risoluzione del contratto di compravendita facendo venir meno lo scopo dei contratti collegati, determinerร  anche il venir meno del contratto di mutuo.

Applicando siffatti principi, deve ravvisarsi l’esistenza del collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e il contratto di compravendita laddove sono ravvisabili i seguenti elementi:

dal punto di vista oggettivo:

a) la documentazione relativa alla concessione del mutuo. In particolare l’istruttoria condotta dalla banca e la relativa perizia dai quali si evince chiaramente che la concessione del mutuo era strettamente connessa alle vicende contrattuali legate al contratto di compravendita dellโ€™immobile su cui iscrivere lโ€™ipoteca, mancando il quale il mutuo non sarebbe mai stato concesso;
b) la contestualitร  dei contratti, stipulati in pari data, presso lo stesso notaio e recanti numeri di repertorio notarile consecutivi;
c) la concessione dell’ipoteca, a garanzia del mutuo, proprio sullโ€™unitร  immobiliare oggetto di compravendita. Peraltro, di solito la conclusione del contratto di compravendita รจ immediatamente antecedente a quella del mutuo, il che rende ancora piรน evidente la funzionalizzazione del prestito alla soddisfazione dell’obbligazione di pagamento del prezzo assunta dal compratore;
d) la determinazione del tasso di interesse del mutuo in ragione della causa di acquisto (ad esempio prima casa);
e) la modalitร  di erogazione della somma mutuata attraverso assegno intestato direttamente al venditore.

In ordine al requisito soggettivo, gli elementi di cui sopra concorrono a evidenziare il fine comune ulteriore cui le parti miravano attraverso la congiunta conclusione dei contratti collegati.

Soltanto lโ€™avvenuta conclusione da parte del mutuante di un valido contratto di compravendita avrebbe potuto consentire, attraverso lโ€™iscrizione ipotecaria, la conclusione del contratto di mutuo ipotecario.

Soltanto in questo modo si realizzava la voluta e composita operazione economica di concessione di mutuo e acquisto della casa. Difatti:

  • il compratore si รจ determinato alla stipula del mutuo al solo fine di adempiere all’obbligazione pecuniaria nascente dal contratto di compravendita;
  • analogamente, la banca mutuante si รจ risolta alla conclusione del mutuo contando sulla garanzia ipotecaria, a copertura di capitale, interessi e accessori concessa dal mutuatario sull’immobile appena poco prima acquistato attraverso il contratto di compravendita.

รˆ evidente, dunque, l’esistenza di una volontร  comune di realizzare una complessa operazione economica, capace di trascendere le singole pattuizioni negoziali, le quali non avrebbero avuto possibilitร  di esistere se non concluse contestualmente.

Opinare nel senso della persistente validitร  del contratto di mutuo pur in presenza del venir meno del contratto di compravendita determinerebbe peraltro una chiara anomalia: il mutuo ipotecario risulterebbe โ€œgarantitoโ€ da un bene di un soggetto diverso dal mutuatario, ossia il venditore a cui il bene sarebbe ritornato, o nel caso di immobile abusivo su di un immobile acquisito o acquisibile al patrimonio comunale.

Una diversa conclusione sarebbe, altresรฌ, incoerente con l’evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale in materia della causa del contratto.

Tale elemento costitutivo del negozio, da leggere in concreto e non in astratto, corrisponde alla funzione economico-individuale dell’operazione e rappresenta la sintesi degli interessi individuali perseguiti dalle parti, idonei ad oggettivarsi nel regolamento contrattuale, fuoriuscendo dal foro meramente interno.

Indubbiamente, nel caso di conclusione contestuale di compravendita e mutuo, la causa della complessa operazione negoziale รจ l’acquisto di un immobile da pagarsi mediante la stipula di un contratto di mutuo da parte del compratore, la cui obbligazioni รจ garantita proprio dalla concessione di ipoteca sull’immobile da acquistare.

Peraltro, lโ€™annullamento o risoluzione della compravendita e del contratto di mutuo, non lederebbe i diritti della banca.

Stante il versamento della somma concessa in mutuo direttamente in favore del venditore del bene, la banca mutuante potrร  richiedere la restituzione dellโ€™importo mutuato non al mutuatario, ma direttamente al venditore con conseguente liberazione del mutuatario al qual andrร  riconosciuto anche il diritto alla restituzione di quanto giร  versato in conseguenza degli obblighi assunti con il contratto di mutuo.

 

Tali conclusioni non contrastano con lโ€™orientamento giurisprudenziale che esclude il collegamento tra il contratto di compravendita e il mutuo fondiario, non essendo questo, nella sua forma tipica ex art. 1813 c.c., un mutuo di scopo, non essendo necessaria per la sua validitร  che la somma erogata dall’istituto mutuante debba essere necessariamente destinata a una specifica finalitร , infatti questa affermazione, nella stessa giurisprudenza sia di merito che di legittimitร , non ha valore assoluto, ma va verificata nel caso concreto in relazione alla volontร  delle parti per come desumibile dal loro comportamento e dalle clausole contrattuali.

avv. Mario Rosario Curzio

(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

 

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