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Bloccati gli ordini di liberazione di tutte le procedure esecutive in corso!!! il nuovo art. 560 cpc come modificato dall’art. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019 Testo e commento

Esaminiamo (e piรน sotto commentiamo) ย il testo del nuovo art. 560 cpc ย come modificato dall’art. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019 (cd milleproroghe) che ha l’effetto estendere l‘impossibilitร  di disporre la liberazione degli immobili pignorati (abitati dal debitore e dai suoi familiari) fino al decreto di trasferimento per tutte le procedure in corso (e non solo per quelle iniziate dopo il 13 febbraio 2019 come precedentemente previsto dall’ultima modifica dell’art 560 cpc operata dall’art. 4 del dl 135/2019 convertito nella L. 12/2019)

ARTICOLO 560 cpc
Modo della custodia

1. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.

2. Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinchรฉ il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integritร .

3. Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

4. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

5. Le modalitร  del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell’ordinanza di cui all’articolo 569.

6. Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non รจ abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione puo’ essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalita’ di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice puo’ autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarita’ di terzi, l’intimazione e’ rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalita’ di cui al periodo precedente. Dell’intimazione e’ dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non e’ presente, l’intimazione gli e’ notificata dal custode. Se l’asporto non e’ eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalita’ definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma. (in corsivo grassetto quanto aggiunto dall’art. 18 quater della L. 8/2020)

7. Al debitore รจ fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non รจ autorizzato dal giudice dell’esecuzione.

8. Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l’immobile pignorato รจ abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non puรฒ mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586.

A seguire il testo completo dell’art. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019

Art. 18-quater

Modifica all’articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

1. All’articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ยซA richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione puo’ essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalita’ di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice puo’ autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarita’ di terzi, l’intimazione e’ rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalita’ di cui al periodo precedente. Dell’intimazione e’ dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non e’ presente, l’intimazione gli e’ notificata dal custode. Se l’asporto non e’ eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalita’ definite nei periodi dal secondo al settimo del presente commaยป.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Andiamo dunque ad esaminare e commentare il nuovo art. 560 cpc che ha portato sostanzialmente tre novitร :

  1. ha esteso il diritto del debitore (che vive nella casa pignorata con la sua famiglia) di abitare lโ€™immobile fino al decreto di trasferimento a tutte le procedure esecutive in corso
  2. ha semplificato la liberazione successiva al decreto di trasferimento a favore dell’aggiudicatario che potrร  avvalersi del custodeย  non tenuto a rispettare le norme relative all’esecuzione per consegna o rilascio (artt. 605 e ss. cpc)
  3. ha previsto lo sgombero, sempre ad opera del custode, dell’immobile aggiudicato, dai beni mobili lasciati al suo interno dal debitore esecutato

Vediamo dunque le novitร  punto per punto

Il diritto del debitore di abitare l’immobile fino al decreto di trasferimento

E’ la novitร  piรน importante contenuta nella norma, sebbene infatti piรน volte il legislatore avesse escluso l’automaticitร  dell’ordine di liberazione al momento della pronuncia dell’ordinanza di vendita (si legga al riguardo “Il nuovo ordine di liberazione: opposizione al rilascio anticipato dellโ€™immobile”) e sebbene l’articolo 4 del Dl 135/2018,ย  convertito, in L. 12/2019, avesse espressamente escluso la possibilitร  di disporre la liberazione prima del decreto di trasferimento (ma solo per le procedure iniziate dal 14 febbraio 2019, per le modifiche allโ€™art. 560 cpc introdotte dalla legge 12/19 di conversione del dl 135/18 ed in vigore per le procedure iniziate dal 13 febbraio 2019 si legga โ€œLe modifiche del Pignoramento agli artt. 495, 560 e 569 c.p.c. ad opera della Legge 12/19โ€ณ,), moltissimi giudici dell’esecuzione continuavano ad ordinare la liberazione dell’immobile contestualmente all’emissione dell’ordinanza di vendita con motivazioni pressochรจ standardizzate (e quindi sostanzialmente si trattava di ordinanze carenti di motivazione) del tipo “ritenuto che appare opportuno disporre la liberazione del bene, al fine di assicurare una piรน efficace tutela dellโ€™interesse dei creditori ad un rapido ed effettivo svolgimento della procedura; considerato, infatti, che lo stato di occupazione da parte del debitore esecutato o da parte di terzi senza titolo, per quanto giuridicamente non opponibile alla procedura, determina nei potenziali acquirenti incertezza in ordine ai tempi di effettiva consegna nel caso di aggiudicazione e quindi disincentiva la loro partecipazione alla gara”ย  motivazioni in realtร  estrapolate da alcune isolate pronunce della Corte di Cassazione (Cass 6836/2015 e 22747/2011) che giustificavano la discrezionalitร  del G.E. nell’emettere l’ordine di liberazione quando ve ne fossero i presupposti in concreto e non certo miravano a giustificare l’indiscriminata emissione degli ordini di liberazione che hanno portato all’esecuzione di circa 125.000 sfratti in corso alla data di emissione del nuovo provvedimento che stiamo commentando.

Dunque di fronte a questa enorme mole di sfratti in corso coi relativi problemi di ordine sociale che ne derivano, รจ intervenuto nuovamente il legislatore con l’effetto che il comma 8 dell’art 560 cpc che dispone che “ quando l’immobile pignorato รจ abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non puรฒ mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586″ si applica a tutte le procedure esecutive pendenti salvo quelle ” nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene” (art 18 quater comma II), quest’ultima norma crea qualche problema interpretativo a parere di chi scrive in quanto escludendo le procedure in corso per le quali sia stato pronunciato il provvedimento di aggiudicazione (sarebbe stato molto piรน semplice parlare di emissione del decreto di trasferimento) lascia aperto il dubbio se per provvedimento di aggiudicazione debba intendersi:

a) l’avvenuta aggiudicazione del bene da parte di un offerente

b) la pronuncia del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del G.E. ex art. 572 cpc

c) l’emissione del decreto di trasferimento da parte del G.E

A parere di chi scrive una stretta interpretazione letterale della norma porterebbe a propendere per l’ipotesi sub b, se non fosse che รจ una prassi assolutamente inusuale nella maggior parte dei tribunali quella del G.E. di procedere a pronunciare il provvedimento di aggiudicazione definitiva (provvedono in tal senso il Tribunale di Pisa e pochissimi altri), per cui la prima pronuncia che viene emessa dopo l’aggiudicazione (ed il relativo pagamento del prezzo) รจ abitualmente proprio il decreto di trasferimento (che peraltro con termine atecnico vine spesso confuso con il provvedimento di aggiudicazione nel linguaggio comune).

Per quanto concerne l’ipotesi sub a va esclusa sia sulla base dell’interpretazione letterale (non viene pronunciato alcun provvedimento, al massimo viene redatto dal delegato un verbale di aggiudicazione sulla base del quale poi il G.E. potrร  pronunciare il provvedimento di aggiudicazione definitivo visto sopra o emettere il decreto di trasferimento se sarร  stato saldato il prezzo nei termini), sia sulla base dell’intepretazione logica in quanto un’aggiudicazione meramente provvisoria in cui non sia stato saldato il prezzo (e i casi di mancato saldo nei termini sono molto piรน frequenti di quanto si immagini) non si vede perchรจ dovrebbe giustificare una liberazione anticipata dell’immobile (che se tornasse all’asta potrebbe rimanere invenduto anche per anni), che invece come vedremo piรน avanti si รจ voluto accelerare quanto alla procedura adottata, ma posporre sempre e comunque al decreto di trasferimento che trasferisce la titolaritร  dell’immobile e quindi anche il diritto ad abitarlo.

Resta quindi l’unica interpretazione che risponda alla logica seguita dal legislatore, ossia quella che ritiene applicabile il nuovo art 560 cpc a tutte le procedure nelle quali il provvedimento che trasferisce la proprietร  (il decreto di trasferimento) sia stato giร  pronunciato, solo in tali procedure quindi l’ordine di liberazione ove giร  emesso non andrร  revocato da parte del G.E.

Altro quesito di ordine procedurale che si porrร  chi ha in corso un ordine di liberazione ed il relativo rilascio (o anche chi abbia giร  forzosamente rilasciato il proprio immobile) รจ quello relativo alla revoca dell’ordine giร  emesso:

  1. decade automaticamente?

2) Va presentata apposita istanza motivata al G.E.?(salvo che lo stesso non provveda autonomamente a revocare la propria ordinanza se non eseguita).

A parere di chi scrive a meno che il G.E. non provveda autonomamente a revocare la propria ordinanza (sempre possibile fino a che non sia stata eseguita e quindi tale ipotesi รจ esclusa laddove l’immobile sia giร  stato liberato), va presentata istanza motivata per due motivi, il primo รจ che la norma (giustamente) non prevede la decadenza automatica degli ordini giร  emessi, il secondo รจ che l’ordine potrebbe essere stato emesso in quanto “…. sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non รจ abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare” (art 560 sesto comma primo periodo) motivazioni che potrebbero sussistere e quindi portare alla conferma dell’ordine giร  emesso (motivo per cui il legislatore ha correttamente evitato l’automatica decadenza degli ordini emessi).

Istanza motivata per ritornare ad abitare l’immobile (dimostrando di essere nei presupposti e nelle condizioni richieste dall’art. 560 cpc) che dovrร  necessariamente fare il debitore esecutato il cui ordine sia giร  stato eseguito (infatti non sarebbe mai revocabile un’ordinanza cui sia giร  stata data esecuzione).

La liberazione semplificata da parte dell’aggiudicatario a mezzo del custode

La riforma nel tentativo di velocizzare la fase di rilascio (velocizzazione, di cui l’esperienza pratica di questi anni, in cui le liberazioni erano state affidate ai custodi in sostituzioni degli ufficiali giudiziari, francamente si dubita molto, al riguardo si legga “Ordine di liberazione: tempi e modi di rilascio dellโ€™immobile pignorato”) dopo l’emissione del decreto di trasferimento ha (nuovamente) introdottoย  il diritto dellโ€™aggiudicatario,ย  a ottenere a mezzo del custode la liberazione del bene (in teoria, secondo la norma,ย  entro 120 giorni dalla richiesta), attuando lโ€™ingiunzione di rilasciarlo contenuta nel decreto di trasferimento (ex art. 586 II comma cpc ) con la medesima procedura prevista per lโ€™ordine di liberazione (e questa รจ una novitร  anche rispetto alla legislazione anteriore al 2019, che richiedeva un precedente ordine del giudice) ossia senza il rispetto delle norme del codice di procedura civile dettate dagli artt. 605 e seguenti per l’esecuzione per consegna o rilascio (per approfondire le condizioni necessarie affinchรจ il custode possa eseguire il rilascio dopo il decreto di trasferimento con il nuovo art 560 cpc modificato dalla L. 8/2020 si legga “Il custode puรฒ liberare lโ€™immobile dopo il nuovo art 560 cpc?”).

Detto della teorica velocizzazione (di cui si dubita fortemente) di certo l’aggiudicatario avrร  un vantaggio in termini economici nel non doversi rivolgere all’avvocato per procedere alla normale procedura per consegna o rilascio (salvo per quei casi nei quai il debitore si dimostrasse particolarmente resiliente e il custode, come talvolta accade, trattandosi spesso di soggetti senza le qualifiche e la pratica della materia dell’avvocato o dello stesso ufficiale giudiziario che dovrebbero sostituire, non riuscisse, in tempi anche lunghissimi, nel suo intento, costringendo l’aggiudicatario, infine, a rivolgersi ad un legale per seguire la spesso piรน efficace procedura ordinaria).

Chi scrive, ritiene, come appare chiaro, che l’esperimento di affidare al custode il ruolo dell’Ufficiale giudiziario esonerandolo dalle garanzie di legge da questo seguite, fosse abbondantemente fallito e giustamente eliminato dal legislatore nella L. 12/2019 e non ne condivide la reintroduzione a distanza di un solo anno dalla sua (giusta ed inevitabile) eliminazione.

Lo sgombero dell’immobile aggiudicato dai beni mobili da parte del custode

Tale ultima norma che in realtร  si occupa di replicare quanto previsto dall’art. 609 cpc nelle esecuzioni per consegna o rilascio, apparsa per la prima volta nell’art. 560 cpc come modificato dal dl 59/2016 convertito in L 119/2016 (cd decreto Salva Banche), e poi cancellata dalla Legge 12/19 (per approfondimenti al riguardo si legga ย  lโ€™articolo โ€œPerchรจ il Dl 59/16 (cd Decreto Salva Banche) si rivelerร  un fallimento- Le possibili soluzioni per salvare le case dei debitoriโ€) che sembrerebbe semplificare la liberazione dell’immobileย  dai beni mobili (cui il debitore non ha evidentemente interesse per non averli asportati nel termine di 30 giorni) in realtร  si occupa solo di equiparare i poteri del custode a quelli dell’Ufficiale giudiziario, per cui non costituisce in effetti in nessun modo una novitร  (se il ruolo tornasse all’U.G. la procedura sarebbe sostanzialmente identica cambiando solo la norma di riferimento).

Sull’argomento delle opposizioni all’ordine di liberazione e del diritto di abitazione si leggano anche ย gli articoli โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e tutela del diritto allโ€™abitazioneโ€œย eย โ€œCustodia e diritto allโ€™abitazione dellโ€™immobile pignoratoโ€œ

Per approfondire le attivitร  del custodeย  nel pignoramento immobiliare si legga โ€œGuida alle attivitร  del custode nel pignoramento immobiliareโ€

Per approfondire lโ€™eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto lโ€™omologa di un piano del consumatoreย proposto inย corso di pignoramento, salvandoย in tal modoย la casaย del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โ€œOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ€

Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dallโ€™art. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si leggaย โ€œArt. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per lโ€™acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutivaโ€,ย Mentreย  chi fosse interessato al nuovoย  fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dellโ€™art. 41 bis, dalย  comma 445 dellโ€™art. 1 della legge di stabilitร  2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])ย  finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e piรน attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari leggaย โ€œIl nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dallโ€™art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commentoโ€

Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร  per salvare il proprio immobile si legga ancheย  l’articoloย ,ย ย โ€œPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casaโ€

Chi volesseย approfondire lโ€™argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โ€œGuida allโ€™Opposizione a precetto: termini, competenza e formaโ€ย , โ€œGuida allโ€™Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโ€ย eย ย  โ€œRigetto dellโ€™opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di meritoโ€

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si leggaย โ€œSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโ€ย o ancheย โ€œGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโ€™Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ€, o “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo” mentreย sulle possibilitร  offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga ย  โ€œIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโ€ย ed ancheย โ€œLa sospensione dellโ€™esecuzione con lโ€™introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ€œ

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร  in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โ€œGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโ€™importo, con modelli di proposta e accettazioneโ€

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