Di fronte al rischio dell’esecuzione forzata il debitore spesso prova a sottrarre i beni ai creditori facendoli scomparire attraverso il trasferimento ad altri.
Il creditore puรฒ opporsi a tali atti di disposizione patrimoniale attraverso l’azione revocatoria (o pauliana) prevista dall’art 2901 cc
Vediamo quali atti del debitore non sono assoggettabili a revocatoria in assoluto, quali non lo sono a determinate condizioni eย infine quali sono sempre assoggettabili a revocatoria
A) atti non assoggettabili a revocatoria in assoluto:
1)Ai sensi dell’art 2903 cc “l’azione revocatoria si prescrive in 5 anni dalla data dell’atto”,ย non sono pertanto mai revocabili gli atti compiuti da oltre 5 anni, siano essi a titolo oneroso o gratuito, che vi fosse o meno l’intenzione del debitore di spogliarsi dei propri beni intenzionalmente al fine di sottrarli ai propri creditori (presentiย o piรน spesso futuri)
2) L’adempimento di un debito scaduto ai sensi del terzo comma dell’art 2901 cc, e ciรฒ anche se il creditore fosse in grado di dimostrare l’intento di preferire un creditore ad un altro, chiaramente resta il dubbio che il debitore abbia potuto volutamente costruire un credito anteriore al fine di impedire la revocatoria successivamente agli altri creditori
3) Nel caso di doppia alienazione l’acquisto a titolo oneroso del terzo in buona fede che abbia acquistato dall’acquirente (art 2901 cc comma 4)
B) atti non assoggettabili a revocatoria a determinate condizioni:
1) gli atti di disposizione fatti a titolo oneroso (restando pertanto esclusa la classica donazione) a condizione che il terzo acquirente fosse in buona fede ossia non sapesse del pregiudizio che il trasferimento potesse arrecare alle ragioni del creditore
A questo punto รจ essenziale esaminare l’elemento soggettivo della buona o mala fede che determina la revocabilitร o meno degli atti compiuti a titolo oneroso (e come vedremo anche gratuito). La prova della mala fede puรฒ essere data con qualunque mezzo, il giudice formerร il proprio convincimento sulla base di indizi e presunzioni, tre perรฒ sono di solito gli elementi che hanno maggior peso nella formazione del convincimento del giudice sulla persistenza o meno della buona o malafede, e sono a) l’esiguitร del corrispettivo rispetto al valore di mercato del bene che viene trasferito b) la tracciabilitร di quel corrispettivo (le parti potrebbero accordarsi per un prezzo congruo ma non poterne dimostrare l’effettivo passaggio di denaro) c) i rapporti tra debitore e terzo acquirente, ed infatti รจ un grosso elemento di convincimento del giudice il rapporto di parentela o di amicizia (sempre che il creditore possa dimostrarlo) tra il debitore ed il terzo che se in rapporti stretti con il debitore stesso i giudici spesso presumono conoscesse il danno che il trasferimento arrecava alle ragioni creditorie
Pertanto possiamo concludere che un trasferimento a titolo oneroso, per un prezzo conforme ai valori di mercato, avvenuto con passaggio di denaro tracciabile (a maggior ragione se l’acquirente avendo ottenuto un mutuoย potesse quindi dimostrare che il denaro proviene ed รจ stato trasferito da una banca), e in cui il terzo acquirente non abbia rapporti dimostrabili (di parentela o amicizia o altro)ย con il debitore รจ sostanzialmente irrevocabile.
2) gli atti di disposizione a titolo oneroso anteriori al sorgere del credito (ma sempre infraquinquiennali altrimenti l’atto sarebbe irrevocabile per avvenuta prescrizione dell’azione come abbiamo visto al n 1) della lett. A) a condizione che il terzo acquirente non fosse in mala fede avendo partecipato al piano fraudolento di spoliazione avvenuta prima dello stesso sorgere del credito. Anche qui รจ essenziale la condizione soggettiva della buona o mala fede per la cui prova vale esattamente lo stesso ragionamento fatto sopra
3) gli atti di disposizione a titolo gratuitoย anteriori al sorgere del credito per i quali il creditore (ricordiamo che spetta al creditore la prova della mala fede) non sia riuscito a provare l’intento del debitore di pregiudicare dolosamente il futuro soddisfacimento del credito (art 2901 comma 1 n. 1 cc), รจ un caso abbastanza raro in quanto il giudice tenderร a valutare la gratuitร dell’atto come elemento a sfavore del debitore e a concedere la revocatoria salvo casi eccezionali in cui il debitore molto solido patrimonialmente al momento dell’atto dispositivo gratuitoย abbia improvvisamente, per un evento eccezionale, perso tutti i suoi beni (in caso contrario si potrebbe pensare che si sia volutamente spogliato nella consapevolezza di essere in procinto di perdere tutto)
C) atti sempre assoggettabili a revocatoria
1)gli atti di disposizione a titolo gratuito successivi al sorgere del credito,ย ciรฒ in forza dell’art 2901 cc primo comma n 1, che prevede la revocabilitร ogni volta che il debitore conosceva il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore, conoscenza che viene praticamente sempre presunta dal giudice quando il debitore cede a titolo gratuito l’unico bene su cui poteva soddisfarsi il creditore.
Per tale tipo di ipotesi รจ stata finanche prevista di recente, dall’art 2929 bis cc, una ulteriore possibilitร per il creditore che puรฒ evitare la revocatoria e passare direttamente al pignoramento se trascrive quest’ultimo entro un anno dalla trascrizione dell’atto di disposizione a titolo gratuito. Questa norma in pratica inserisceย una presunzione di fraudolenza dellโatto di disposizione avvenuto a titolo gratuito con l’effetto di invertire l’onore della prova rispetto alla revocatoria (ma come abbiamo appena visto giร esiste una tendenza dei giudici a fronte di atti a titolo gratuito compiuti dopo il sorgere del credito a presumere la mala fede del debitore, invertendo giร di fatto l’onore della prova che nella revocatoria spetterebbe, lo ricordiamo, al creditore)
Fin qui per gli atti di disposizione ordinari (compravendita e donazione), dobbiamo ora domandarci se sono assoggettabili a revocatoria altre tipologie di atti che pure hanno l’effetto di disporre dei beni di un soggetto pur non rientrando nei classici atti dispositivi inter vivos quali compravendita e donazione, parliamo in particolare dalla transazione e del verbale di mediazione contenente l’accordo di conciliazione di cui al Dlgs 28/2010
Revocabilitร della transazione
Dopo alcune incertezze dottrina e giurisprudenza hanno sostanzialmente concluso per la revocabilitร della transazione laddove sussistano le seguenti condizioni:
a) La sproporzione tra le reciproche prestazioni rinunciate dalle parti, spetterร al creditore che chiede la revocatoria la prova del valore delle prestazioni e delle concessioni fatte dalle parti e della loro iniquitร
b) la consapevolezza del soggetto che conclude la transazione con il debitore del danno arrecato al creditore di quest’ultimo
Verbale di mediazione
Il discorso si fa piรน complesso in quanto in teoria l’accordo di conciliazione contenuto nel verbale di mediazioneย di cui al Dlgs 28/2010 (che puรฒ contenere transazioni, rinunzie, riconoscimenti oppure un qualsiasi altro negozio, riportato nel verbale di mediazione,ย da cui deve risultare l’incontro di volontร delle parti) mantiene la propria natura di atto negoziale, che produce gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti , il quale resta integralmente soggetto alla disciplina che gli รจ propria per cui, sebbene costituiscaโ ricorrendo le condizioni di cui allโart. 12 del D.Lgs. n.28/2010 โ titolo esecutivo, che al pari degli atti notariliย indicati nell’art. 474, n. 3 cpc , non parrebbe produrre gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato, dovendosi pertanto ritenere revocabile laddove sottenda una transazione (alle condizioni di revocabilitร viste sopra per la transazione), ma ciรฒ รจ vero certamente per gli accordi di conciliazione scaturenti dalle cd mediazioni “facilitative” ossia quelle in cui il ruolo del mediatore รจย principalmente quello di aiutare le parti a trovare lโaccordo, facilitare appunto l’accordo amichevole delle parti, mediazioni che si avvicinano piรน ad una accordo transattivo che ad una vera e propria sentenza.
Il discorso cambia, a parere di chi scrive, nella cd mediazione โvalutativaโ che presuppone la non riuscita della mediazione โfacilitativaโ infatti se lโaccordo amichevole non viene raggiunto, il mediatore puรฒ formulare la sua proposta alle parti, assumendo in tal modo un ruolo piรน invasivo mediate una valutazione della situazione e l’iniziativa di una sua proposta alle parti, ora รจ evidente come il ruolo di un soggetto terzo come il mediatore che prende l’iniziativa di proporre alle parti dei possibili accordi avvicina questa mediazione maggiormente ad una sentenza e tende ad escludere a priori che possano sussistere i due elementi che comportano la revocabilitร della transazione ossia la sproporzione tra le prestazioni o concessioni e la consapevolezza di uno dei soggetti dell’accordo del danno che lo stesso possa arrecare alle ragioni del creditore della controparte (o meglio il soggetto potrebbe pure essere a conoscenza del danno ma non รจ lui con la sua mala o buona fede ad indirizzare l’accordo bensรฌ il mediatore)
Ulteriore elemento che rende complessa la revocabilitร concreta dell’accordo di conciliazione contenuto nel verbale di mediazione (in astratto si ribadisce puรฒ essere considerato revocabile) รจ quello della riservatezza che deve caratterizzare il procedimento di mediazione, riservatezza che impone che il verbale non debba contenere alcuna indicazione circa le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione medesimo, รจ evidente che tale riservatezza rende successivamente piรน complesso provare ad un eventuale creditore di una delle parti (il debitore) che nel procedimento si possa essere formata la consapevolezza (del terzo non debitore)ย del danno che quell’accordo produceva nel soggetto che chiede la revoca.
In conclusione sebbene il procedimento di mediazione ed il relativo accordo di conciliazione siano astrattamente revocabili, la concreta revocabilitร puรฒ essere resa molto difficoltosa da un eventuale complesso accordo tra il debitore ed un terzo che costruiscano artatamente un contenzioso coinvolgendo (inconsapevolmente) un mediatore al fine di completare degli atti di disposizione sostanzialmente irrevocabili, una situazione tutto sommato non dissimile da quella che le parti potrebbero costruire in un processo davanti ad un giudice che potrebbe (inconsapevolmente) emettere una sentenza che pur disponendo del patrimonio di un debitore a danno dei suoi creditori finirebbe con l’essere non soggetta ad una revocatoria.
avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Per approfondimenti sugli atti non revocabili, o comunque la cui revocabilitร o pignorabilitร รจ talmente complessa da scoraggiare il creditore dal tentativo di ottenereย la revocatoriaย o tentarne il pignoramento immobiliare si legga il paragrafo “Atti irrevocabili che rendono l’immobile sostanzialmente impignorabile” dell’articolo “Tutela patrimoniale preventiva, contestuale o successiva”ย ย
Per approfondimenti sullโazione revocatoria, dai presupposti per ottenerla alla prescrizione, dagli effetti sui terzi ai rapporti con il pignoramento immobiliare si legga โAzione revocatoria e pignoramento immobiliareโ, Il nuovo art. 2929 bis c.c. 5ย ย come accennato nell’articolo ha previsto una nuova forma di revocatoria semplificata definita, piรน comunemente, ย pignoramento โrevocatorioโ per il cui approfondimento si rimanda alla lettura dell’articolo “Pignoramento immobiliare ex art. 2929 bis c.c.”.
Per un’analisi del rapporto tra il Pignoramento immobiliare ed il fondo patrimoniale si legga “Fondo patrimoniale e pignoramento immobiliare”.
La tutela patrimoniale del debitore o di chi puรฒ eventualmente indebitarsi in futuro รจ un’attivitร ampia e complessa che richiede competenze specifiche eย che, specie se si tratta di tutelare un patrimonio immobiliare, รจ tanto piรน efficace quanto piรน attuata preventivamente, per chi fosse indebitato in una fase piรน avanzata avendo giร subito un pignoramento immobiliare o essendo in procinto di subirne uno si consiglia la lettura degli articoli โOpposizione allโesecuzione e tutela del diritto allโabitazioneโ ,ย ย โPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casaโ
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazioneโ
Per approfondimenti sulle modalitร di verifica della regolaritร della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito รจ stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per unย modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato ilย controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si leggaย โCessione del credito: quando รจ regolare nel pignoramentoโ.
Chi fosse soltanto comproprietario del bene pignorato e volesse sapere come tutelare se stesso e gli altri comproprietari (spesso dei familiari) sfruttando a proprio favore la contitolaritร del bene legga โEspropriazione dei beni in comproprietร , tutela del debitore esecutatoโย .
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga โSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโย o ancheย โGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโAccordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ,ย mentreย sulle possibilitร offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga ย โIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโย ed ancheย โLa sospensione dellโesecuzione con lโintroduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ
ย Per approfondire lโeccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha ottenutoย lโomologa di un piano del consumatoreย proposto inย corso di pignoramento, salvandoย in tal modoย la casaย del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ
Chi volesseย approfondire lโargomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โGuida allโOpposizione a precetto: termini, competenza e formaโย , โGuida allโOpposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโย eย ย ย โOpposizione allโesecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare,ย se siete in procinto di subirne uno, o prevedete questo rischio per il futuro e volete sapere come difendervi preventivamente oย tutelarvi successivamente evitando di perdere casa o il vs patrimonio immobiliare, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโavrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรจ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
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