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Tutela patrimoniale preventiva, contestuale o successiva

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L’argomento della tutela del proprio patrimonio dai creditori è uno di quelli che chiunque abbia un’attività  con posizioni debitorie e creditorie ed un patrimonio si trova ad affrontare prima o poi.

Tutto nasce dall’art. 2740 c.c. il quale stabilisce, disciplinando la responsabilità patrimoniale generica, che: “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.

Come può dunque il debitore tutelarsi dalla responsabilità patrimoniale generica prevista dall’art. 2740 cc?

Gli strumenti a disposizione per tale scopo sono molteplici, tanto più efficaci, come si sarà letto molte volte, quanto tali strumenti siano stati predisposti preventivamente rispetto allo scadere dei debiti o ancor meglio rispetto al sorgere degli stessi.

Il concetto di tutela patrimoniale preventiva, piuttosto diffuso e conosciuto prevede l’utilizzo di vari strumenti indirizzati per lo più a spogliare il debitore dai propri beni o comunque a creare dei patrimoni separati attraverso un vincolo di destinazione, i beni oggetto di tale vincolo finiscono col costituire un’entità patrimoniale separata dal resto del patrimonio.

Per effetto di tale separazione i creditori non potranno rivalersi su detta massa patrimoniale che invece potrà essere oggetto di azione esecutiva solo da parte di quei creditori, il cui diritto sia collegato alla realizzazione della finalità di destinazione.

Tutela preventiva si potrà realizzare dunque, come dicevamo, con lo spoglio del debitore attraverso il trasferimento dei propri beni ad un terzo con una vendita od addirittura una donazione laddove lo spoglio avvenga almeno 5 anni prima che il debitore diventi inadempiente, infatti ai sensi dell’art 2903 cc “l’azione revocatoria si prescrive in 5 anni dalla data dell’atto”,  non sono pertanto mai revocabili gli atti compiuti da oltre 5 anni, siano essi a titolo oneroso o gratuito, che vi fosse o meno l’intenzione del debitore di spogliarsi dei propri beni intenzionalmente al fine di sottrarli ai propri creditori (presenti  o più spesso futuri)

Tutela preventiva si potrà realizzare altresì, come dicevamo, attraverso strumenti che creino un vincolo di destinazione tali strumenti sono ad esempio il Trust, il Fondo patrimoniale (per approfondimenti sul fondo patrimoniale si legga “Fondo patrimoniale e pignoramento immobiliare”), le polizze assicurative e per certi aspetti alcune forme di intestazione fiduciaria.

Per quanto concerne la tutela patrimoniale successiva è quella attività di tutela del patrimonio una volta che i creditori abbiano già avviato le azioni esecutive sui beni del debitore pignorandone i beni (immobili, mobili registrati, il denaro con presso terzi, partecipazioni societarie ec.), è ovviamente la tutela più complessa che richiede una continua assistenza tecnica per venir fuori dai pignoramenti subiti (al riguardo consigliamo la lettura del “manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare” del sottoscritto avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli in pubblicazione nei prossimi giorni ), gli strumenti possibili per salvare il patrimonio, sono a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di esecuzioni immobiliari, il saldo e stralcio, l’esdebitazione attraverso la legge 3/2012, la cd vendita contestuale, la nuova conversione del pignoramento, la rinegoziazione dei mutui oggetto di procedura esecutiva, il riacquisto all’asta attraverso un terzo.

Per quanto concerne infine quella che abbiamo chiamato tutela patrimoniale contestuale si sostanzia in attività e strumenti da utilizzare in una fase intermedia tra la tutela preventiva, che abbiamo visto vada attuata almeno 5 anni prima dell’inadempimento e quella successiva che si attua dopo l’inizio delle azioni esecutive, in pratica si tratta di una serie di strumenti ed attività che si collocano temporalmente prima dell’avvio delle azioni esecutive da parte dei creditori ma molto dopo il momento dell’inadempimento del debitore (e a volte anche dopo la formazione del titolo esecutivo)

E’ un’attività molto delicata in quanto non protetta dal termine di prescrizione quinquiennale della revocatoria ordinaria (al riguardo si legga anche “Azione revocatoria e pignoramento immobiliare”), si deve trattare in sostanza di atti o strumenti che non siano soggetti affatto ad azione revocatoria (si legga anche al riguardo Atti di disposizione patrimoniale non soggetti ad azione revocatoria”) o che comunque abbiano una complessità tale da rendere molto lungo, costoso e difficile ottenere una eventuale revoca, di modo che il creditore decida che non vale la pena imbarcarsi in un’operazione costosa e dagli incertissimi esiti positivi.

Atti irrevocabili che rendono l’immobile sostanzialmente impignorabile

Si pensi ad esempio al caso in cui il debitore abbia venduto ad un terzo una piccola quota dell’immobile, e che la vendita sia sottoposta a condizione sospensiva, laddove la vendita sia avvenuta a prezzo congruo e con pagamento tracciabile, la revocatoria sarà esclusa, mentre la presenza di una quota soggetta ad una condizione che ne vincoli l’efficacia ad un evento futuro ed incerto rende estremamente complesso il pignoramento all’eventuale creditore che si troverebbe nel dubbio se  pignorare l’immobile per l’intero ma col rischio che al verificarsi della condizione il suo pignoramento si rivelerebbe di certo sbagliato.

E’ infatti noto che, ai sensi dell’art. 555 c.p.c., il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente i beni ed i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione, con i medesimi estremi richiesti dall’art. 2826 c.c. per l’individuazione dell’immobile ipotecato.

Nell’individuazione del bene oggetto di pignoramento, il creditore deve quindi avere riguardo alla reale ed effettiva consistenza del diritto esistente in favore del debitore.

Ancor più rischioso sarebbe per il creditore pignorare la sola quota non soggetta a vendita condizionata.

Facendo un esempio poniamo il caso che 9/10 di un immobile siano di proprietà del debitore e 1/10 sia sì di proprietà del debitore ma oggetto di vendita sospensivamente condizionata.

Nel caso in cui il creditore decidesse di pignorare i 9/10, anziché i 10/10 (sapendo che su quell’ 1/10 vi è condizione sospensiva per la vendita), andrebbe a creare un diritto parziario con il pignoramento stesso.

Infatti la norma appena citata sarebbe ugualmente violata con la conseguenza ulteriore che  il creditore procedente possa incidere sul diritto reale di cui è titolare un altro soggetto e che possa, quindi, creare diritti parziari non esistenti al riguardo si cita Corte di Cassazione, sentenza n. 6576 del 2013 che afferma  “… e neppure comporta la creazione ex novo, obiettivamente impossibile per il pignoramento, che può colpire solamente diritti già ontologicamente esistenti e non già costituirne di nuovi, di un diritto reale, prima inesistente, sul bene oggetto di pignoramento”

Problemi potrebbe comportare anche il caso in cui la quota venduta fosse sottoposta a condizione risolutiva in tal caso infatti il creditore potrebbe restare nel dubbio se trattare la quota del terzo come quella di un comproprietario contro cui si può essere costretti ad un giudizio di divisione endoesecutiva, divisione destinata a estinguersi nel caso in cui la condizione si verificasse e la vendita quindi si risolvesse (ma in tal caso il creditore affronterebbe il problema di aver pignorato un diritto minore di quello dimostratosi ex tunc realmente esistente in capo al debitore, con l’effetto che abbiamo appena visto escluso dalla Cassazione della creazione ex novo di un diritto parziario col pignoramento) oppure,  in alternativa,  procedere per l’intero pignoramento contro il debitore (sebbene formalmente fino al verificarsi della condizione risolutiva una quota parte risulti appartenere ad un terzo)?

Riteniamo di no per cui in ogni caso il creditore si troverà di fronte una situazione particolarmente complessa che potrebbe richiedere anni di pignoramento (coi relativi altissimi costi) con l’altissimo rischio che la procedura venga poi estinta.

Inutile sottolineare che su una procedura estinta, oltre ai dubbi di un creditore che abbia già speso inutilmente decine di migliaia di euro e che difficilmente ha voglia di ricominciare da zero col rischio di un nuovo buco nell’acqua, nelle more di una tale decisione si potrebbero creare diritti di terzi (ipoteche, trasferimenti, nuovi pignoramenti ecc) che renderebbero vano ogni ulteriore tentativo di recuperare il proprio credito.

Qui si è parlato di vendita condizionata di una piccola quota (si chiarisce che cedere una piccola quota non vuol dire perdere il possesso dell’immobile od il proprio uso ,ma rimanerne nella sostanza il proprietario effettivo), ma la vendita potrebbe essere sottoposta a condizione anche se si vendesse l’intero, il motivo per cui si è parlato di una piccola quota è legato all’esperienza che spesso chi è indebitato possa trovare qualcuno (non un parente che sarebbe facilmente ricollegabile ai fini di una revocatoria) che abbia la disponibilità di somme importanti da trasferire perché il prezzo possa essere considerato congruo e quindi non revocabile (gli elementi che in una revocatoria fanno presumere al giudice l’esistenza del presupposto per la revocatoria richiesto dall’art 2901 n 2  e cioè che trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio, sono che il terzo fosse un parente e quindi a conoscenza o un prezzo non congruo del che il terzo si chiederebbe il motivo se fosse in buona fede), per cui trasferire una quota più piccola può essere praticamente molto più semplice, ma impossibile da revocare e comunque, come abbiamo visto, estremamente efficace.

Si tratta solo di un semplice esempio mentre le ipotesi e gli strumenti da utilizzare, per rendere sostanzialmente inattaccabili i propri beni, possono essere molteplici (si pensi anche alle moltissime possibilità offerte da strumenti nuovi come la mediazione e la negoziazione assistita che possono a tutti gli effetti costituire titoli per il trasferimento immobiliare, per l’iscrizione ipotecaria e per l’esecuzione forzata con tutte le relative variabili se utilizzate con dovizia e competenza) purché venga fatto da mani esperte.

Per approfondire il nuovo art. 2929 bis c.c. 5   che ha previsto una nuova forma di revocatoria semplificata definita, più comunemente,  pignoramento “revocatorio”  si rimanda alla lettura dell’articolo “Pignoramento immobiliare ex art. 2929 bis c.c.”.

Per un’analisi del rapporto tra il Pignoramento immobiliare ed il fondo patrimoniale si legga “Fondo patrimoniale e pignoramento immobiliare”.

La tutela patrimoniale del debitore o di chi può eventualmente indebitarsi in futuro è un’attività ampia e complessa che richiede competenze specifiche e  che, specie se si tratta di tutelare un patrimonio immobiliare, è tanto più efficace quanto più attuata preventivamente, per chi fosse indebitato in una fase più avanzata avendo già subito un pignoramento immobiliare o essendo in procinto di subirne uno si consiglia la lettura degli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” ,  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”.

Chi fosse soltanto comproprietario del bene pignorato e volesse sapere come tutelare se stesso e gli altri comproprietari (spesso dei familiari) sfruttando a proprio favore la contitolarità del bene legga “Espropriazione dei beni in comproprietà, tutela del debitore esecutato .

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

 Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” e    “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare,  se siete in procinto di subirne uno, o prevedete questo rischio per il futuro e volete sapere come difendervi preventivamente o  tutelarvi successivamente evitando di perdere casa o il vs patrimonio immobiliare, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

Per chiedere assistenza, consulenze o un preventivo contattateci visitando la pagina Contatti troverete tutte le modalità ed i recapiti compreso un comodo form.

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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