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Estinzione del pignoramento per la mancata messa in sicurezza dell’immobile pignorato

Chi paga le spese per la messa in sicurezza dellโ€™immobile pignorato?

Se un immobile pignorato sta per crollare chi deve pagare le spese per metterlo in sicurezza?

Secondo la giurisprudenza di legittimitร  รจ il creditore che ha introdotto il pignoramento a dover โ€œanticipareโ€ le spese per mettere in sicurezza il bene pignorato e se non lo fa il Giudice dellโ€™Esecuzione puรฒ dichiarare estinto (rectius: chiuso anticipatamente) il pignoramento.

In questo articolo vedremo in maniera dettagliata su chi ricade lโ€™onere di anticipare le spese per la messa in sicurezza del bene nel caso in cui lโ€™immobile pignorato sia instabile o pericolante e le conseguenze dellโ€™eventuale inadempimento.

La questione รจ questa.

Poniamo il caso che la Banca Alfa, creditrice, pignori la villa di Caio, debitore esecutato.

La Villa ha seri problemi di staticitร  e vi รจ un altissimo rischio che, da un momento allโ€™altro, possa crollare.

La questione che si pone รจ chi deve pagare le spese per mettere in sicurezza il bene ed evitare che crolli?

A questo interrogativo la Giurisprudenza ha risposto in maniera chiara: considerato che il creditore ha un interesse diretto nella conservazione dellโ€™immobile pignorato, da cui deriverร  la sua soddisfazione economica (con la vendita allโ€™asta), sarร  costui a dover anticipare le spese per la messa in sicurezza del bene.

Infatti โ€œle spese necessarie alla conservazione stessa dell’immobile pignorato e, cioรจ, le spese indissolubilmente finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell’immobile pignorato in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata, essendo intese ad evitarne la chiusura anticipata, sono comprese tra le spese ยซper gli atti necessari al processoยป che, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice dell’esecuzione puรฒ porre in via di anticipazione a carico del creditore procedente. Tali spese dovranno essere rimborsate come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ. al creditore che le abbia corrisposte in via di anticipazione, ottemperando al provvedimento del giudice dell’esecuzione che ne abbia disposto l’onere a suo caricoโ€ (Cass. Civile Sent. Sez. 3 Num. 12877 Anno 2016)

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimitร  (cfr. Cass. Civ. 2875/1976), di recente convalidata dalla pronuncia suesposta, รจ dunque onere del creditore procedente anticipare ogni tipologia di attivitร  funzionale allo svolgimento del processo e ad essa legata da rapporto di necessitร , desumendosi, tale onere, dallโ€™art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002, che sintetizza nella formula degli โ€œatti necessari del processoโ€.

In questa prospettiva rientrano tra le spese da anticiparsi dal creditore procedente ex art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002 infatti come affermato dalla Suprema Corte โ€œ il giudice dell’esecuzione puรฒ porre in via di anticipazione a carico del creditore procedente. non solo le spese giudiziarie vere e proprie, ma anche quelle spese, anch’esse immanenti alla realizzazione dello scopo proprio dell’espropriazione forzata, in quanto intese ad evitarne la chiusura anticipata, quali le spese necessarie al mantenimento in esistenza del bene pignorato, come quelle che attengono alla sua struttura o sono intese ad evitarne il crollo o, in genere, il perimentoโ€.ย 

Le spese necessarie al mantenimento in esistenza dal punto di vista materiale ed economico del bene pignorato non possono, pertanto, che gravare su chi ha interesse alla liquidazione del medesimo e, di converso, ad evitarne la prematura distruzione.

Tanto premesso, nel nostro esempio, se la Villa di Caio รจ pericolante sarร  la Banca Alfa a dover anticipare le spese (alcune volte molto ingenti) per la messa in sicurezza del bene.

Qualora, malgrado lโ€™ordine del giudice, la banca dovesse essere inadempiente (e quindi non pagare quanto dovuto) il Giudice potrebbe dichiarare chiusa anticipatamente la procedura esecutiva immobiliare.

Cosa succede se il creditore non paga le spese per la messa in sicurezza dellโ€™immobile pignorato?

Tanto premesso circa lโ€™onere spettante al creditore procedente di accollarsi le spese necessarie alla prosecuzione della procedura esecutiva, assume rilievo, altresรฌ, la valutazione delle conseguenze dellโ€™omesso versamento del fondo spese per la custodia del bene.

In buona sostanza ci stiamo chiedendo: cosa succede se il creditore non paga le spese per la messa in sicurezza dellโ€™immobile pignorato?

Secondo parte della giurisprudenza da tale omissione del creditore deriva la chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp.att. c.p.c. per essere divenuta la medesima infruttuosa.

Infatti, il comportamento del creditore procedente che non anticipa quanto necessario per il proseguo della procedura (rectius per il mantenimento in vita del suo oggetto) รจ sicuramente sintomatico del fatto che ยซnon รจ piรน possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della proceduraยป dovendosi, quindi, dichiarare, a tale occorrenza, lโ€™estinzione della procedura esecutiva immobiliare per infruttuositร  ex art. 164 bis disp.att. c.p.c.

Cosa succede se il creditore non paga le spese di manutenzione dellโ€™immobile pignorato?

Questione diversa รจ quella relativa al pagamento delle spese โ€œnon necessarieโ€ alla conservazione del bene pignorato.

Si pensi a dei frontalini pericolanti oppure alle spese di rifacimento delle facciate dellโ€™immobile.

In questo caso, considerato che queste spese non sono necessarie allโ€™esistenza del bene pignorato, il creditore non ha alcun obbligo di pagarle e pertanto non vi รจ alcuna sanzione in caso di mancato pagamento.

Questa affermazione รจ stata avvalorata anche da una recente ordinanza del Tribunale di Napoli del 5 marzo 2021 secondo cui tali spese โ€œnon necessarieโ€ debbono essere sostenute o dal debitore o dai competenti organi amministrativi.

Eโ€™ dunque fondamentale fare una distinzione tra le spese necessarie, ossia essenziali al mantenimento dellโ€™integritร  del bene, e quelle โ€œnon necessarieโ€ che non sono dirette ad evitare che lโ€™immobile perisca.

Mentre il mancato anticipo delle spese necessarie ad evitare il crollo dellโ€™immobile puรฒ condurre allโ€™estinzione del pignoramento, il mancato anticipo delle spese non necessarie non puรฒ produrre ad alcun risultato simile ed il creditore non avrร  alcun interesse nรฉ onere di anticiparle.

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello studio legale dโ€™Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per saperne di piรน sullโ€™estinzione del pignoramento per infruttuositร  si consulti lโ€™articolo โ€œlโ€™estinzione del pignoramento immobiliare per infruttuositร โ€

Per approfondire lโ€™estinzione della procedura esecutiva immobiliare per il tardivo deposito dellโ€™istanza di vendita si leggaโ€ย Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dellโ€™istanza di vendita โ€“ Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramentoโ€

Per approfondire la possibilitร  di ottenere laย  revoca dellโ€™aggiudicazione giร  compiuta per laย  difformitร  tra lโ€™ordinanza e lโ€™avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto dalla Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformitร  tra ordinanza e avviso di vendita”

Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare ed i relativi termini si veda lโ€™articoloย Tutti i termini del pignoramento

Per approfondire l’ammissibilitร  e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere lโ€™immobile pignorato ad un privato ย al di fuori dellโ€™asta (in unโ€™udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si leggaย โ€œVendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutivaโ€œ

Chi volesseย approfondire lโ€™argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โ€œlโ€™Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va propostaโ€eย โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ€œย eย ย ย โ€œRigetto dellโ€™opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di meritoโ€

In merito al pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร  per salvare il proprio immobile si leggano ancheย  gli articoli โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e tutela del diritto allโ€™abitazioneโ€ ,ย ย โ€œPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate – Soluzioni per Salvare casaโ€

Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dallโ€™art. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si leggaย โ€œArt. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per lโ€™acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutivaโ€,ย eย โ€œLa rinegoziazione del mutuo per la prima casa pignorata e la mancanza dei decreti attuativi: due possibili soluzioniโ€.ย ย 

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si leggaย โ€œSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโ€ย o ancheย โ€œGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโ€™Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ€,ย mentreย sulle possibilitร  offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga ย  โ€œIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโ€ย ed ancheย โ€œLa sospensione dellโ€™esecuzione con lโ€™introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ€œ

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Per approfondire lโ€™eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha ottenutoย lโ€™omologa di un piano del consumatoreย proposto inย corso di pignoramento, salvandoย in tal modoย la casaย del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โ€œOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ€

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร  in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โ€œGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโ€™importo, con modelli di proposta e accettazioneโ€

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโ€™avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร  finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรจ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร  i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

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Avv. Edgardo Diomede dโ€™Ambrosio Borselli

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