Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. : procedimento monitorio, opposizione e rapporti con la mediazione obbligatoria
In questo articolo parleremo del procedimento monitorio ovvero del procedimento disciplinato dagli artt. 633 e segg. c.p.c. che il soggetto creditore di un determinata prestazione, in taluni casi, può instaurare al fine di ottenere un decreto ingiuntivo.
In particolare, una volta ottenuto questo provvedimento approfondiremo le modalità tramite cui il debitore può impugnare lo stesso grazie all’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.
In quanto avvocati esperti di diritto dell’esecuzione forzata, proveremo a spiegarvi quanto sopra con esempi semplici e chiari e riferimenti normativi.
Decreto ingiuntivo : presupposti
Prima di parlare dell’opposizione a decreto ingiuntivo dobbiamo specificare cosa si intenda e come si ottenga un decreto ingiuntivo.
Sul punto, specifichiamo che ai sensi dell’art. 633 c.p.c.:
“Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.”
Dal tenore della norma, dunque, emerge che se un soggetto è titolare di un diritto di credito su una somma liquida di denaro o su una determinata quantità di cose fungibili o di un diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, in presenza delle condizioni indicate nell’articolo appena citato, il giudice può emettere un decreto ingiuntivo.
Per ulteriori approfondimenti sul decreto ingiuntivo leggere “Decreto ingiuntivo cos’è e come funziona?”
Contenuto del decreto e disciplina del procedimento monitorio
Il creditore che vuole domandare l’emissione del decreto ingiuntivo dovrà, dunque, ai sensi dell’art. 638 c.p.c. depositare ricorso presso la cancelleria del giudice competente , il quale accoglierà lo stesso verificata la presenza dei presupposti indicati e delle condizioni previste dall’art. 633 c.p.c. appena descritti.
In caso di accoglimento del ricorso, il giudice emanerà il decreto ingiuntivo che :
- ingiungerà al debitore di eseguire la prestazione a cui è tenuto nel termine di 40 giorni;
- conterrà l’avvertimento che, nello stesso termine, il debitore potrà rifiutarsi di rispettare l’ordine indicato ed effettuare opposizione a decreto ingiuntivo a norma degli articoli 645 c.p.c. e seguenti;
- conterrà l’avvertimento che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata;
Infine, nei casi indicati dall’art. 642 c.p.c., il giudice potrebbe disporre che il decreto ingiuntivo sia anche provvisoriamente esecutivo.
Indicata brevemente la disciplina sul procedimento monitorio, dobbiamo sottolineare che il creditore decide di instaurare tale procedimento per la sua rapidità e semplicità rispetto al procedimento ordinario.
Difatti, essendo la suddetta procedura “semplificata” nel senso che, come anticipato, il decreto ingiuntivo viene emesso in considerazione di una cognizione sommaria, cioè in virtù della documentazione offerta dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso ed essendo il procedimento senza contraddittorio, ciò permette al creditore di ottenere più velocemente l’esecuzione della prestazione dovuta:
- tramite l’adempimento spontaneo del debitore;
o
- tramite l’esecuzione forzata, costituendo il decreto ingiuntivo non opposto titolo esecutivo.
Opposizione a decreto ingiuntivo
Una volta compresa la natura e i vantaggi del procedimento monitorio, verifichiamo come impugnare il decreto ingiuntivo.
L’opposizione a decreto ingiuntivo è regolata dall’art. 645 c.p.c. in virtù del quale:
“ L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L’atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all’articolo 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deposita copia dell’atto nel fascicolo d’ufficio contenente il decreto affinché il cancelliere ne prenda nota.
In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. […]”
Dalla lettura della norma citata e della disciplina sul processo civile in generale emerge che se l’intimato intende impugnare il decreto ingiuntivo deve farlo :
- entro 40 giorni dalla sua notificazione;
- dinnanzi all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto;
- impugnare con atto di citazione se l’opposizione viene fatta dinanzi al Tribunale e con ricorso se viene fatta dinanzi al Giudice di pace;
L’opposizione a decreto ingiuntivo è , dunque, un rimedio di tipo impugnatorio offerto all’intimato avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed è uno strumento tramite il quale instaurare processo di cognizione ordinario di primo grado con cui accertare la validità del decreto stesso.
Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
L’introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio volto a verificare l’infondatezza o inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo.
L’opposizione potrà essere presentata per diverse ragioni: sia per far accertare, ad esempio, l’inesistenza del credito vantato dal ricorrente sia per far accertare la violazione di regole processuali in occasione dell’emissione del decreto stesso (errori sostanziali o formali).
Inoltre, seppur nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’attore in senso formale è il debitore (essendo quest’ultimo che introduce il giudizio), attore in senso sostanziale continua ad essere il creditore perché è tale soggetto che volendo far valere il proprio diritto di credito in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Per cui rispetto all’onere della prova, lo stesso continua a essere ripartito tra le parti secondo la loro posizione sostanziale ed in base alle regole generali.
L’intero giudizio, poi, segue le norme del procedimento ordinario e viene definito con sentenza:
- In caso di accoglimento dell’opposizione, il decreto ingiuntivo viene annullato (la sentenza di accoglimento che dichiara nullo il decreto ingiuntivo, determina la caducazione degli atti esecutivi nel frattempo compiuti);
- in caso di rigetto invece il decreto ingiuntivo opposto diventerà definitivo;
- in caso di accoglimento parziale, poi, il titolo esecutivo sarà costituito dalla sentenza.
La procedura di opposizione a decreto ingiuntivo non ha sortito grandi cambiamenti a seguito della Riforma Cartabia, se non per il fatto che introducendo un ordinario giudizio a cognizione piena, segue le regole processuali ordinarie, oggi disciplinate dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149.
Per approfondimenti sul procedimento di opposizione leggere l’articolo “Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo del consumatore” e “Guida all’opposizione a decreto ingiuntivo ex art 645 cpc”
Opposizione a decreto ingiuntivo e procedimento di mediazione
Descritto in via generale il procedimento monitorio e il procedimento di opposizione dobbiamo considerare un caso particolare concernente tale disciplina e riguardante le materie sottoposte a mediazione obbligatoria.
La mediazione obbligatoria è disciplinata nel nostro ordinamento dal d.lgs. 28/ 2010 per alcune materie rispetto alle quali, appunto, prima di poter agire in giudizio è necessario promuovere un tentativo di mediazione obbligatoria.
Conseguentemente, dalla normativa appena richiamata, in particolare dagli articoli 5 e 5 bis, emerge che quando rispetto alle materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria, si propone ricorso per decreto ingiuntivo, non è obbligatorio procedere alla mediazione durante il procedimento monitorio .
Solo successivamente, se viene effettuata opposizione a decreto ingiuntivo, è onere di chi ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo presentare domanda di mediazione. In particolare, alla prima udienza del giudizio di opposizione il giudice, in primo luogo provvederà sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, successivamente verifica se è stato esperito tentativo di mediazione. In caso negativo, fissa una nuova udienza per consentire che tale tentativo venga effettuato.
Per approfondimenti sull’opposizione e sui rapporti con il procedimento di mediazione leggere “Opposizione a Decreto ingiuntivo: spetta al creditore promuovere la mediazione”
Esempio
Per dare concretezza alla disciplina appena descritta facciamo un esempio:
Marta conclude con Genoveffa un contratto di locazione per cui Genoveffa deve pagare 300 euro ogni 5 del mese in cambio della possibilità di abitare nell’appartamento di proprietà di Marta.
Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo Genoveffa non paga Marta.
Marta, dunque, avendo un diritto di credito di 900 euro (somma liquida di denaro) fondato sul contratto di affitto (prova scritta) potrà proporre ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere da Genoveffa il pagamento di 900 euro.
Il giudice, verificata la presenza dei presupposti di cui all’art. 633 c.p.c. , accoglierà il ricorso ed emanerà decreto ingiuntivo con cui ordinerà a Genoveffa di pagare.
Marta, dunque, notificherà il decreto con il ricorso a Genoveffa imponendo che entro 40 giorni dalla notificazione quest’ultima dovrà adempiere o opporsi al decreto.
Infine, se Genoveffa ritiene che il pagamento fosse stato effettuato in origine prima della presentazione del ricorso e nei tempi, avendo prova di ciò, potrà effettuare opposizione a decreto ingiuntivo presso l’ufficio giudiziario del giudice che ha emanato il decreto , il quale valutate le ragioni delle parti , deciderà se accogliere o meno l’opposizione.
Conclusioni
In questo articolo abbiamo visto i vantaggi del promuovere un procedimento monitorio e la disciplina concernente l’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. considerando il particolare caso di una controversia concernente una delle materie per cui prima di agire è richiesto l’esperimento di un tentativo di mediazione obbligatoria.
Proprio per le rilevanza delle conseguenze derivanti dal procedimento monitorio e dal procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è importante affidarsi a degli avvocati esperti del diritto dell’esecuzione forzata che possano tutelare la propria posizione giuridica.
Qualora avessi bisogno di assistenza, contattaci.
avv. Gabriella Alfieri
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli , presso la sede di Napoli)
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga “Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta“
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Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
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Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”



