Diritti del debitore esecutato: opposizioni, conversione, riduzione pignoramento, reclamo 591 ter e procedure di esdebitazione
In questo articolo parleremo del procedimento di esecuzione forzata avente ad oggetto beni immobili, c.d. pignoramento immobiliare ed, in particolare, dei diritti del debitore esecutato.
In quanto avvocati esperti del diritto immobiliare, tenteremo di spiegarvi quanto sopra con esempi semplici e chiari e riferimenti normativi.
Introduzione
Il pignoramento immobiliare รจ un procedimento tramite il quale il creditore che non riesce ad ottenere dal debitore lโadempimento spontaneo dellโobbligo a cui รจ tenuto, chiede la vendita forzata dei beni immobili del debitore sottoposti a pignoramento al fine di soddisfarsi sul ricavato.
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Dunque, trattasi di un procedimento finalizzato alla realizzazione dellโinteresse del creditore ma che coinvolge il debitore avente, una volta instaurata lโesecuzione, interesse a che la vendita si svolga regolarmente e a che dalla stessa si possa ricavare il piรน possibile al fine di estinguere nella misura massima i propri debiti.
Tale principio รจ espresso emblematicamente dalla Suprema Corte per cui โla ratio della procedura esecutiva รจ quella di garantire sia la posizione dei creditori, sia quella dei debitori nel senso che essa รจ finalizzata ad ottenere il maggior prezzo possibile dalla vendita dei beni colpiti in modo di garantire il soddisfacimento dei primi e l’eliminazione della posizione di sofferenza dei secondiโ. (Cass. civ. Sez. III, 02-03-2006, n. 4650)
Conseguentemente, il legislatore ha posto a tutela dei diritti del debitore esecutato una serie di strumenti che questโultimo puรฒ utilizzare per impedire lโinstaurazione del pignoramento, revocarlo o contestare la validitร dello stesso.
Per approfondimenti sul procedimento di esecuzione forzata leggere โGuida al Pignoramento Immobiliare nel 2025โ
Diritti del debitore esecutato: Opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c.
La tutela dei diritti del debitore esecutato, viene garantita tramite diversi strumenti come le opposizioni che permettono al debitore di contestare la validitร del procedimento sotto diversi aspetti: opposizione allโesecuzione e opposizione agli atti esecutivi.
Per approfondimenti sulle opposizioni leggere โOpposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenzeโ
Opposizione allโesecuzione ex art. 615 c.p.c.
Lโopposizione allโesecuzione รจ il primo mezzo di impugnazione di cui il debitore puรฒ beneficiare per contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata o per contestare la pignorabilitร dei beni.
Se lโesecuzione non รจ iniziata, tale opposizione va proposta con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27 e il ย giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo.
Se lโesecuzione รจ giร iniziata, lโopposizione si propone con ricorso al giudice dellโesecuzione ma la stessa ย รจ inammissibile se รจ proposta dopo che รจ stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Esposta la disciplina sull’opposizione ex art. 615 c.p.c. , analizziamo l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Altro strumento tramite il quale รจ possibile tutelare i diritti del debitore esecutato รจ lโopposizione agli atti esecutivi.
Tramite tale strumento, il debitore puรฒ contestare la regolaritร formale del titolo esecutivo e del precetto, la correttezza della loro notificazione ย o la validitร dei singoli atti esecutivi.
La stessa si propone, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Una volta iniziata lโesecuzione, lโopposizione agli atti esecutivi si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguarda il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
La tutela dei diritti del debitore esecutato puรฒ essere anche realizzata tramite il ricorso ad istituti che permettano la liberazione dai debiti evitando la vendita dei suoi beni, come la conversione del pignoramento.
Diritti del debitore esecutato: Conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.
Come abbiamo detto, altro strumento utile a difendere i diritti del debitore esecutato รจ la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.
In particolare, quando la procedura esecutiva รจ stata instaurata correttamente, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore puรฒ chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilitร , una somma non inferiore ad un sesto dell’importo del credito per cui รจ stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
Eโ importante, perรฒ, che i diritti del debitore esecutato siano garantiti e che il debitore non ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice, ovvero non ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate, in quanto, al contrario, le somme versate formano parte dei beni pignorati.
Conversione e liberazione dal pignoramento
Con lโordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dellโintera somma .
L’istanza puรฒ essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilitร .
Da quanto indicato, emerge che il legislatore ha voluto tutelare ulteriormente la posizione giuridica del debitore concedendogli la possibilitร che egli eviti di subire la vendita dei propri immobili chiedendo la sostituzione degli stessi con una somma di denaro.
Inoltre, il vero vantaggio di tale istituto รจ che permette la liberazione dei debiti tramite un piano rateale e non necessariamente con il versamento della somma dovuta in unica soluzione, permettendo di tutelare i diritti del debitore esecutato.
Per approfondimenti leggere “Conversione del pignoramento immobiliare”
Esaminata la conversione del pignoramento, dobbiamo considerare un altro istituto rilevante : la riduzione del pignoramento.
Diritti del debitore esecutato: riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.
Dopo aver esaminato la conversione del pignoramento, possiamo considerare un altro istituto a disposizione per tutelare i diritti del debitore esecutato ovvero โla riduzione del pignoramentoโ.
Questo istituto, ai sensi dellโart. 496 c.p.c., permette che il giudice possa, su istanza del debitore o dโufficio, ย disporre la riduzione del pignoramento, quando il valore dei beni pignorati รจ superiore all’importo delle spese di esecuzione e alle somme complessive dovute al creditore pignorante e ai creditori intervenuti.
La riduzione, dunque, permette quando ci sia una sproporzione tra beni pignorati e crediti o spese della procedura di sottrarre uno o piรน beni oggetto del pignoramento, non essendo necessario che sia sottoposto a tale vincolo pignoratizio.
Per approfondimenti leggere l’articolo Guida alla riduzione del pignoramento immobiliare ex art. 496 c.p.c.
Condizioni per ottenere la riduzione del pignoramento
Sul punto va ribadito che non รจ sufficiente una semplice sproporzione ma รจ necessario che la stessa sia eccessiva. Infatti, la stessa Giurisprudenza ha confermato cheย il creditore pignorante รจ legittimato ad espropriare piรน di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito ย in quanto il rapporto tra lโammontare dei beni pignorati rispetto alle necessitร del processo esecutivo non puรฒ essere aprioristicamente determinato.
Infatti, nel corso del medesimo processo, sono consentiti gli interventi dei creditori i quali, se privilegiati, concorrono sul ricavato conservando la loro prelazione e, se chirografari, concorrono a paritร degli altri ove spieghino rituale e tempestivo intervento.
Inoltre, i beni immobili spesso vengono svalutati durante le aste per cui non รจ detto che seppure abbiano un valore superiore al credito o ai crediti per cui si procede, la loro vendita riesca poi a soddisfare il creditore procedente o i creditori intervenuti.
Solo nel caso in cui, quindi, vi sia unโeccessiva sproporzione tra beni pignorati e spese dovute o crediti per cui si procede , allora รจ possibile chiedere la riduzione del pignoramento.
Reclamo ex art. 591 ter c.p.c.
Ulteriore mezzo a garanzia dei diritti del debitore esecutato per tutelare i propri diritti รจ il reclamo ex art. 591 ter c.p.c.
Si tratta di uno strumento tramite il quale la parte o il soggetto interessato possono impugnare gli atti del professionista delegato tramite ricorso al giudice dell’esecuzione, da proporre nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza.
Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Si tratta anche in questo caso di uno strumento di grande rilevanza in quanto il professionista delegato ha un ruolo importante nell’esecuzione forzata , dirigendo le operazioni di vendita in considerazione delle istruzioni impartire dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita.
Ad esempio,ย il professionista delegato puรฒ decidere di escludere dalla vendita un potenziale offerente se considera inammissibile la sua offerta. Conseguentemente,ย il debitore qualora considerasse ingiusta questa scelta potrebbe impugnare l’atto tramite il quale il professionista delegato lo ha illegittimamente escluso , in quanto la presenza di piรน offerenti puรฒ garantire una vendita piรน stimolante e un prezzo di aggiudicazione maggiore.
In tal modo, sono ulteriormente tutelati i diritti del debitore esecutato.
Diritti del debitore esecutato: Procedure di esdebitazioneย
Infine, un ulteriore modalitร tramite la quale รจ possibile tutelare i diritti del debitore esecutato รจ optare per le procedure da sovraindebitamento previste dalla legge 3/2012 .
Si tratta di tre procedure principali : il piano del consumatore, lโaccordo di ristrutturazione dei debiti e la procedura di liquidazione del patrimonio.
Il piano del consumatore e l’accordo con i creditori sono modi tramite i quali il debitore, in presenza di determinate condizioni, puรฒ ottenere l’estinzione dei propri debiti rispettando appunto un piano o un accordo che individui le modalitร di esdebitazione.
La differenza tra piano del consumatore e accordo con i creditori รจ che nel secondo caso รจ necessaria l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60% del debito complessivo.
Con la liquidazione del patrimonio, infine, il debitore (privato o comunque soggetto non fallibile che non abbia fatto altro sovraindebitamento negli ultimi 5 anni) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per far fronte al pagamento dei suoi debiti.
In tal caso, il giudice verificati tutti i requisiti, nonchรจ lโassenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, con decreto dichiara aperta la liquidazione nominando un Liquidatore,che provvederร a vendere tutti i beni ed a pagare, pro-quota, tutti i debiti.
Conclusioni
In conclusione, il legislatore ha messo a disposizione del debitore diversi strumenti per tutelare i propri diritti sia al fine di garantire che la procedura esecutiva si svolga in maniera corretta che per limitare il piรน possibile la vendita dei suoi beni.
Come abbiamo visto, tali diritti possono essere tutelati in modalitร diverse sia tramite mezziย di impugnazione utili a contestare la regolaritร della procedura come le opposizioni che tramite strumenti che permettano di evitare totalmente o parzialmente la vendita dei beni del debitore come la conversione e la riduzione del pignoramento.
Eโ necessario, dunque, rivolgersi ad avvocati esperti al fine di tutelare la propria posizione giuridica.
Qualora avessi bisogno di assistenza, contattaci.
avv. Gabriella Alfieri
( collaboratrice dello Studio DโAmbrosio Borselli, presso la sede di Napoli)
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Avv. Edgardo Diomede dโAmbrosio Borselli
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