Pignoramento del danno biologico: scopri quando il risarcimento è pignorabile, quali somme sono impignorabili e quali limiti prevede la legge
Quando una persona riceve una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, può chiedersi se tale importo possa essere aggredito dai propri creditori. La questione è particolarmente delicata perché il risarcimento è destinato a compensare un pregiudizio subito dalla persona e, in alcuni casi, può rappresentare una somma necessaria per far fronte alle conseguenze di un infortunio o di una menomazione.
Non è però corretto affermare, in termini assoluti, che il risarcimento del danno biologico sia sempre impignorabile. La possibilità di sottoporre la somma a esecuzione forzata deve essere valutata considerando la natura del credito, la fonte del pagamento, il soggetto che deve corrisponderlo e, soprattutto, se il risarcimento sia ancora dovuto oppure sia già stato materialmente accreditato sul conto corrente del debitore.
In qualità di avvocati specializzati nel diritto delle esecuzioni immobiliari e nella difesa del debitore, in questo articolo parleremo del pignoramento del risarcimento del danno biologico, dei limiti previsti dalla legge e delle principali ipotesi nelle quali una somma risarcitoria può essere sottoposta o meno a esecuzione forzata.
Pignoramento del risarcimento del danno biologico: cosa prevede la legge
Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 545 c.p.c., che disciplina i crediti impignorabili e individua diverse categorie di somme sottratte, in tutto o in parte, all’esecuzione forzata.
La norma non stabilisce, tuttavia, una generale impignorabilità di tutte le somme che abbiano natura risarcitoria. Per questo motivo è necessario distinguere tra la particolare natura del danno risarcito e le specifiche regole che l’ordinamento stabilisce per il credito oggetto di pignoramento.
Il danno biologico consiste, in termini generali, nella lesione dell’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente dalla capacità della vittima di produrre reddito.
Il relativo risarcimento ha quindi una funzione compensativa: mira a compensare il pregiudizio subito dalla persona a causa della lesione.
Questa caratteristica non significa, però, che ogni somma corrisposta a titolo di risarcimento sia automaticamente sottratta all’azione dei creditori.
Che cos’è il danno biologico
Per comprendere la disciplina del pignoramento è necessario innanzitutto capire che cosa si intenda per danno biologico.
Si tratta di una lesione dell’integrità psicofisica della persona che può derivare, ad esempio, da un incidente stradale, da un infortunio o da un fatto illecito.
Il risarcimento può comprendere diverse componenti, a seconda del caso concreto. Oltre al danno biologico possono infatti essere riconosciuti ulteriori pregiudizi, come il danno patrimoniale, il danno morale o altre voci di danno riconosciute dall’ordinamento.
Questa distinzione è importante anche sotto il profilo esecutivo, perché non è sufficiente guardare alla denominazione utilizzata per la somma. Occorre verificare concretamente quale sia il titolo in base al quale il denaro viene corrisposto.
In altre parole, per stabilire se una somma possa essere pignorata è necessario ricostruire la sua origine e la sua natura giuridica.
Il risarcimento del danno biologico è impignorabile?
La risposta non può essere data in maniera assoluta.
Il fatto che una somma derivi dal risarcimento di un danno alla persona non comporta, da solo, una generale impignorabilità prevista per legge.
L’art. 545 c.p.c. individua infatti specifiche categorie di crediti che non possono essere pignorati o che possono essere pignorati soltanto entro determinati limiti.
Di conseguenza, quando il debitore riceve un risarcimento per danno biologico, non è sufficiente sostenere genericamente che si tratta di una somma destinata a compensare una lesione personale.
Occorre verificare:
- quale sia la fonte del risarcimento;
- chi abbia effettuato il pagamento;
- quale sia la specifica voce risarcitoria;
- se il credito sia ancora presso il soggetto obbligato al pagamento;
- se la somma sia già stata accreditata su un conto corrente;
- se sul conto siano presenti anche altre somme di diversa provenienza.
Questi elementi possono incidere concretamente sulla possibilità di procedere al pignoramento.
Quando il risarcimento deriva da una compagnia assicurativa
Un caso frequente è quello del risarcimento pagato da una compagnia assicurativa, ad esempio a seguito di un incidente stradale.
Anche in questa situazione bisogna evitare una sovrapposizione tra discipline differenti.
L’art. 1923 c.c., ad esempio, contiene una specifica disciplina per quanto riguarda le somme dovute dall’assicuratore nell’ambito dell’assicurazione sulla vita. Tale disposizione non può essere automaticamente estesa a ogni pagamento effettuato da una compagnia assicurativa a titolo di risarcimento del danno.
Pertanto, il semplice fatto che il pagamento provenga da un’assicurazione non consente di affermare che la somma sia sempre impignorabile.
Bisogna invece verificare per quale ragione l’assicurazione abbia effettuato il pagamento e quale sia la natura giuridica della somma.
Cosa succede quando il risarcimento viene accreditato sul conto corrente?
Questa è una delle questioni più importanti.
Una cosa è il credito risarcitorio ancora dovuto dall’assicurazione o dal responsabile del danno; altra cosa è la somma che, dopo il pagamento, viene accreditata sul conto corrente del beneficiario.
Nel primo caso il creditore potrebbe rivolgersi al soggetto che deve corrispondere la somma attraverso un pignoramento presso terzi, sempre che ricorrano i presupposti per agire esecutivamente.
Nel secondo caso, invece, il denaro è entrato nella disponibilità del debitore e può trovarsi insieme ad altre somme presenti sul conto.
È quindi fondamentale non confondere la natura originaria del credito con la disciplina applicabile al denaro successivamente confluito sul conto corrente.
La disciplina del pignoramento del conto corrente presenta infatti regole proprie. L’art. 546 c.p.c. disciplina gli obblighi del terzo pignorato e stabilisce specifiche regole anche per le somme accreditate su conto bancario o postale a titolo di stipendio, salario, pensione e altre indennità espressamente indicate dalla legge.
Non esiste, pertanto, una regola generale secondo la quale una somma risarcitoria, una volta versata sul conto corrente, sarebbe automaticamente impignorabile o automaticamente pignorabile.
La situazione deve essere esaminata sulla base della provenienza della somma e delle circostanze concrete del pignoramento.
Il risarcimento può essere pignorato prima che venga pagato?
Anche questo aspetto merita particolare attenzione.
Se la persona danneggiata vanta ancora un credito risarcitorio nei confronti dell’assicurazione o del responsabile civile, il creditore del danneggiato potrebbe valutare un pignoramento presso terzi nei confronti del soggetto tenuto al pagamento.
Il pignoramento presso terzi consente infatti di aggredire determinati crediti che il debitore vanta nei confronti di un soggetto diverso dal creditore procedente.
È quindi necessario verificare se il credito sia effettivamente pignorabile e se sussistano tutti i presupposti processuali per l’esecuzione.
Il pignoramento del conto corrente e le somme impignorabili
Quando il risarcimento è già stato versato sul conto corrente, il problema diventa ancora più delicato.
Il conto corrente può infatti contenere somme di provenienza diversa: risarcimenti, stipendi, pensioni, risparmi personali, bonifici ricevuti da terzi e altre disponibilità.
La legge riconosce una specifica tutela ad alcune categorie di somme, ma tali regole non possono essere automaticamente applicate a qualsiasi somma presente sul conto.
Per esempio, l’art. 545 c.p.c. prevede specifici limiti per determinate somme derivanti da rapporti di lavoro e per pensioni, mentre l’art. 546 c.p.c. disciplina gli obblighi della banca o dell’intermediario presso il quale il conto è acceso.
Questo significa che, davanti a un pignoramento del conto corrente, è fondamentale ricostruire la provenienza delle somme presenti sul conto e verificare quali siano le disposizioni concretamente applicabili.
Non deve quindi essere applicata automaticamente la regola del quinto a qualsiasi somma presente sul conto. I limiti di pignorabilità dipendono dalla natura del credito e dalla specifica disciplina prevista dalla legge.
Danno biologico e danno patrimoniale: perché la distinzione è importante
Un altro aspetto da considerare riguarda la distinzione tra danno biologico e danno patrimoniale.
Il danno biologico riguarda la lesione dell’integrità psicofisica della persona.
Il danno patrimoniale, invece, può riguardare conseguenze economicamente valutabili, come determinate perdite o spese sostenute a causa dell’evento dannoso.
La sentenza, l’accordo transattivo o la documentazione assicurativa possono quindi essere fondamentali per comprendere quali somme siano state riconosciute e per quale specifica ragione.
Quando viene notificato un pignoramento, è quindi opportuno non limitarsi a guardare l’importo complessivo ricevuto, ma ricostruire la composizione della somma.
Quali sono le principali somme realmente impignorabili?
L’ordinamento prevede diverse ipotesi di impignorabilità, ma si tratta di categorie individuate dalla legge e non di una generica protezione collegata alla situazione economica o personale del debitore.
L’art. 545 c.p.c. contiene la disciplina principale dei crediti impignorabili e dei crediti soggetti a limiti di pignorabilità. La norma deve essere letta insieme alle disposizioni speciali applicabili alle singole categorie di crediti.
Tra le somme che possono beneficiare di specifiche tutele rientrano, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge, determinate somme di natura alimentare, assistenziale, previdenziale e lavorativa.
Proprio per questo motivo, quando viene aggredita una somma che il debitore ritiene impignorabile, è necessario verificare la norma specificamente applicabile e non limitarsi a richiamare genericamente il carattere personale o risarcitorio del pagamento.
Cosa può fare il debitore se il risarcimento viene pignorato?
Se un debitore ritiene che il risarcimento del danno biologico sia stato pignorato illegittimamente, è importante intervenire rapidamente.
La prima attività consiste nell’esaminare l’atto di pignoramento, individuare il credito aggredito e ricostruire l’origine delle somme.
Successivamente occorre verificare se ricorrano i presupposti per proporre una opposizione all’esecuzione oppure un’opposizione agli atti esecutivi, a seconda della natura della contestazione.
L’art. 615 c.p.c. rappresenta, in particolare, lo strumento utilizzabile quando viene contestato il diritto del creditore a procedere all’esecuzione o la pignorabilità del bene o del credito nelle ipotesi previste dalla legge. L’art. 617 c.p.c. riguarda invece le contestazioni relative alla regolarità formale degli atti esecutivi.
La distinzione è importante anche perché le due opposizioni sono soggette a presupposti, forme e termini differenti.
Il momento in cui si interviene può essere importante
Come in molte situazioni riguardanti l’esecuzione forzata, anche nel caso del pignoramento del risarcimento il fattore tempo può essere determinante.
È opportuno analizzare la situazione già quando viene ricevuto un atto di precetto o quando il debitore viene informato dell’intenzione del creditore di procedere esecutivamente.
Se il pignoramento è già stato notificato, invece, occorre verificare immediatamente il contenuto dell’atto, la natura delle somme aggredite, il soggetto terzo coinvolto e gli eventuali termini per proporre opposizione.
Non bisogna quindi attendere che il denaro venga materialmente trasferito al creditore procedente prima di chiedere una valutazione professionale.
Una verifica tempestiva può consentire di individuare più rapidamente eventuali vizi del pignoramento, questioni relative alla pignorabilità delle somme o altre forme di tutela previste dall’ordinamento.
La vendita all’asta non è sempre l’unica strada
La vendita all’asta non è sempre l’unica strada.
Ogni situazione debitoria va valutata caso per caso.
Lo Studio analizza la procedura, l’entità dei debiti e la posizione del debitore per verificare se esistano margini per una trattativa con i creditori, un accordo a saldo e stralcio o una soluzione alternativa alla vendita forzata. In determinate situazioni può essere valutato anche il coinvolgimento di un investitore, tra le società collegate allo Studio, verificando la sostenibilità economica dell’operazione, la possibilità per il debitore di continuare a vivere nell’immobile attraverso una locazione e, quando possibile, un eventuale riacquisto dopo 5 o 10 anni.
Non si tratta di una soluzione automatica, ma di un’operazione che deve essere costruita e verificata sotto il profilo giuridico ed economico. Per questo è fondamentale intervenire il prima possibile: quando la procedura è ancora in una fase nella quale esistono margini di negoziazione, possono esserci maggiori possibilità di individuare una soluzione alternativa alla vendita forzata.
Esperienza pratica dello Studio
L’esperienza professionale del nostro Studio deriva da quella suo fondatore, l’Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli.
L’Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli è un avvocato esperto nella difesa dal pignoramento immobiliare e nelle esecuzioni immobiliari, con attività professionale rivolta alla tutela dei debitori e del patrimonio immobiliare. Opera professionalmente a Napoli, Roma e Milano e, attraverso la propria organizzazione professionale, su tutto il territorio nazionale.
È Partner del Sole 24 Ore e membro della Commissione Mercati e Strumenti Finanziari del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. È inoltre autore del “Manuale Completo sulla Difesa dal Pignoramento Immobiliare”, opera dedicata agli strumenti giuridici utilizzabili dal debitore per contrastare, sospendere o gestire una procedura di pignoramento immobiliare. L’esperienza maturata nella gestione delle procedure esecutive immobiliari ci consente di affrontare il pignoramento non soltanto dal punto di vista strettamente processuale, ma anche valutando le diverse possibilità che possono essere concretamente utilizzate per tutelare il patrimonio del debitore.
Conclusioni
Il pignoramento del risarcimento del danno biologico è una questione che non può essere risolta attraverso una risposta valida in ogni situazione.
La natura risarcitoria della somma deve essere esaminata insieme alla sua origine, alla specifica voce di danno riconosciuta, al soggetto che effettua il pagamento e alle modalità con cui il denaro viene percepito.
Particolare attenzione deve essere prestata quando il risarcimento è già stato accreditato su un conto corrente pignorato, perché in questo caso occorre verificare concretamente la provenienza delle somme e l’eventuale applicabilità delle disposizioni che prevedono limiti o forme di impignorabilità.
In presenza di un pignoramento, è quindi fondamentale non procedere sulla base di valutazioni generiche, ma sottoporre la documentazione a un professionista esperto in esecuzioni e difesa del debitore.
Lo Studio Legale d’Ambrosio Borselli offre assistenza nelle procedure esecutive e nella valutazione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento. Per comprendere se, nel caso concreto, esistano margini per contestare il pignoramento o per individuare una diversa soluzione, è possibile richiedere una consulenza personalizzata.
Per ulterirori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli: I titoli esecutivi; Opposizione a precetto art 615 cpc o art 617 cpc ; Come bloccare un pignoramento immobiliare?; Come liberarsi dai debiti?.
FAQ – Pignoramento del risarcimento del danno biologico
Il risarcimento del danno biologico è sempre impignorabile?
No. Non esiste una regola generale che renda automaticamente impignorabile ogni somma ricevuta a titolo di danno biologico. Occorre verificare la natura del credito e la disciplina applicabile al caso concreto.
Il creditore può pignorare il risarcimento prima che venga pagato?
In determinate situazioni può essere possibile agire mediante pignoramento presso terzi sul credito che il debitore vanta nei confronti del soggetto obbligato al pagamento. Occorre però verificare la pignorabilità del credito e i presupposti dell’esecuzione.
Cosa succede se il risarcimento viene versato sul conto corrente?
Il semplice accredito non consente di affermare automaticamente che la somma sia impignorabile o pignorabile. Occorre verificare la provenienza del denaro, la composizione del saldo e le eventuali tutele previste dalla legge.
Cosa può fare il debitore se ritiene illegittimo il pignoramento?
Può essere necessario valutare un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. oppure un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., a seconda della contestazione da sollevare e della fase della procedura.
È importante rivolgersi subito a un avvocato?
Sì. Nei procedimenti esecutivi esistono termini e adempimenti che possono essere determinanti. Una verifica tempestiva della documentazione consente di individuare più rapidamente la natura delle somme e gli eventuali strumenti di tutela.
Avv. p. Silvia Bizzi
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
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Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Quando si sceglie l’avvocato per la propria esecuzione immobiliare, non si sta scegliendo solo un giurista: si sta scegliendo qualcuno che ha vissuto sul campo centinaia di procedure in tutta Italia. Perché la vera differenza non sta solo nelle norme — quelle sono solo il 30-40% del lavoro — ma nell’esperienza pratica: conoscere la psicologia dei giudici, dei custodi, delle controparti, e sapere esattamente quando muoversi. La stessa istanza, presentata al momento giusto o a quello sbagliato, può cambiare completamente l’esito di una procedura. È un’arte fatta di tempismo, intuizione e stratagemmi maturati anno dopo anno, procedura dopo procedura — qualcosa che nessun manuale, e nemmeno la più avanzata intelligenza artificiale, potrà mai sostituire. Con oltre mille procedure seguite in tutta Italia, il nostro studio mette questa esperienza al servizio di debitori e investitori, per trasformare ogni criticità in un’opportunità concreta. Affidati a chi la procedura la conosce davvero, non solo sulla carta.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”



