Riduzione del pignoramento immobiliare: quando si può chiedere? Quali sono i presupposti e le condizioni? Come si ottiene?
Quando ti viene notificato un pignoramento è sempre bene conoscere da prima tutte le opzioni che si hanno e soprattutto come sfruttarle a tuo totale vantaggio.
Oggi analizziamo uno strumento che non tutela dal pignoramento in se considerato, ma lo circoscrive.
Spesso capita infatti che il tuo creditore pignori per il soddisfacimento del suo credito più immobili di tua proprietà.
Questo potrebbe farlo per assicurarsi che l’intero suo credito, all’esito della procedura, venga soddisfatto integralmente siccome è risaputo che nell’ambito delle procedure esecutive gli immobili vengono svenduti più che venduti.
Tuttavia alcune volte può succedere che il creditore “esageri” e pignori decisamente più del dovuto.
Capita spesso che a fronte di un credito (più o meno ingente) il debitore si trovi una serie di immobili pignorati.
Ragion per cui, passata la fase dello sconforto, bisogna agire per tutelare i propri interessi potenzialmente compromessi.
Proprio per questo intervengono le norme sulla riduzione del pignoramento.
Che cos’è la riduzione del pignoramento?
La riduzione del pignoramento è un rimedio previsto dal nostro ordinamento per garantire il principio di proporzionalità nel processo esecutivo. Il creditore ha il diritto di soddisfare il proprio credito, ma non può farlo gravando sul patrimonio del debitore in modo ingiustificato o eccessivo.
Se il valore dei beni pignorati è eccessivamente superiore all’importo del credito precettato (maggiorato degli interessi e delle spese di procedura), il debitore può chiedere al giudice di “liberare” alcuni di questi beni, riducendo l’esecuzione allo stretto necessario.
La norma che disciplina l’istituto è l’art. 496 cpc che recita “Su istanza del debitore o anche d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo del credito per cui si procede e delle spese, il giudice dell’esecuzione, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.”
I presupposti: quando si può chiedere?
Abbiamo visto quindi che il debitore a procedura esecutiva promossa e iscritta a ruolo può presentare istanza di riduzione. Per poter presentare con successo un’istanza di riduzione, devono però esserci una serie di condizioni essenziali:
- Sproporzione oggettiva: Il valore complessivo dei beni pignorati deve eccedere in modo evidente il credito azionato, comprensivo di spese vive e interessi maturandi.
- Pluralità di beni o crediti pignorati: È l’ipotesi tipica in cui siano stati pignorati più immobili, oppure un immobile e un conto corrente, o ancora le quote di una società e un autoveicolo.
Se il pignoramento colpisce un unico bene indivisibile (es. un singolo appartamento), la riduzione non è tecnicamente praticabile. - Presenza di altri creditori: Il giudice, nel calcolare l’eccedenza, deve tenere conto non solo del creditore procedente, ma anche di eventuali creditori intervenuti tempestivamente nell’esecuzione.
Come si ottiene: la procedura
L’iter per ottenere la riduzione è prettamente giudiziale e richiede l’assistenza di un legale esperto e specializzato per evitare vizi di forma che potrebbero comprometterne l’esito.
Deposito dell’istanza
L’istanza del debitore va presentata e depositata nel fascicolo telematico della procedura esecutiva e dettagliatamente motivata e provata.
È consigliabile allegare anche una perizia di parte che accerti la situazione di fatto e il valore degli immobili pignorati, confrontandoli con il valore del precetto (sempre tenendo conto anche delle spese della procedura e del verosimile valore complessivo del creditore).
Fissazione dell’udienza e audizione dei creditori
Il GE in virtù dell’istanza fissa udienza di discussione delle parti. È obbligatorio in questi casi sentire tutti i creditori (quindi creditore procedente ed eventualmente i creditori intervenuti). È chiaro che i creditori non hanno interesse alla riduzione – più immobili sono pignorati più è sicuro e certo il loro futuro integrale soddisfacimento – quindi senz’altro opponendosi presenteranno prove contrarie (es una CTP propria).
Ordinanza di riduzione
Una volta sentite le parti, il GE deve provvedere accertando o meno tutte le condizioni del caso. In ipotesi di accoglimento dell’istanza, dispone con ordinanza la liberazione dal vincolo di pignoramento di taluni degli immobili staggiti e il detto provvedimento va notificato ai fini della cancellazione del vincolo (es. presso la conservatoria dei registri immobiliari).
Conclusioni
La riduzione del pignoramento è uno strumento utilissimo per tutti coloro che si trovano a fronteggiare un creditore particolarmente “rigido” e per evitare la propria paralisi economica.
Tuttavia, non si tratta di un automatismo. Seppur la norma parli anche della possibilità di procedere alla riduzione d’ufficio, nella pratica questo non accade quasi mai quindi deve essere il debitore a presentare l’istanza.
E sul punto va anche detto che la decisione è altamente discrezionale dal momento in cui il GE deve tener conto di vari fattori e spesso non conoscendo le sorti della procedura è restio nel procedere in tal senso.
Devono tener conto del credito procedente, degli interessi che aumentano nel tempo, dei creditori intervenuti, delle spese della procedura e del valore dell’immobile che tende invece a scendere (soprattutto quando l’immobile non è particolarmente appetibile e quindi è verosimile che nel corso della procedura verranno esperite più aste).
Nella pratica infatti a meno che il valore non sia esageratamente spropositato: es. a fronte di un credito di 30.000 mila euro vengono pignorati 3 immobili da 1 milione ciascuno, i giudici sono sempre molto attenti e scrupolosi.
Nella esperienza pluriennale dello studio d’Ambrosio Borselli capita frequentemente di assistere debitori destinatari di pignoramenti immobiliari che coinvolgono più beni rispetto a quanto effettivamente necessario per soddisfare il credito. Nella maggior parte dei casi i giudici valutano con estrema prudenza le richieste di riduzione, tenendo conto, come detto, non solo del credito azionato ma anche degli interessi, delle spese future della procedura e dell’eventuale intervento di altri creditori. Per questo motivo è fondamentale predisporre un’istanza supportata da una documentazione tecnica adeguata.
In casi analoghi infatti spesso optano per disporre la vendita dei lotti separatamente e uno per volta, così da valutare man mano il valore delle vendite accantonate.
Sappiamo anche che la critica maggiore in questi casi è la circostanza per cui così facendo si cristallizza la staticità del debitore che poco potrebbe fare a fronte di tutti i suoi immobili pignorati. Al contrario, se ci fossero immobili a disposizione liberi da vincoli il debitore potrebbe procedere a venderlo tra privati e cercare di coprire l’esposizione debitoria nei confronti del proprio creditore. Sicuramente ottenendo dalla vendita privata un maggiore riscontro.
Agire tempestivamente e con una strategia difensiva mirata permette in ogni caso di salvaguardare il proprio patrimonio residuo e presentare anche opzioni più valide ai propri creditori, anche nell’ambito della stessa procedura.
FAQ
Chi può chiedere la riduzione del pignoramento?
Il debitore esecutato può presentare istanza al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 496 c.p.c.
Si può ottenere la riduzione se è stato pignorato un solo immobile?
Di regola no, salvo casi particolari in cui il bene sia divisibile.
Serve una perizia?
Non è obbligatoria ma è fortemente consigliata.
Il giudice può disporla d’ufficio?
Sì, ma nella pratica accade molto raramente.
La riduzione blocca la procedura esecutiva?
No, la procedura prosegue limitatamente ai beni che restano pignorati.
Avv. Biancamaria Leone de Pertis
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Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
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