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Giudizio di merito ex art. 617 c.p.c.: fac-simile e guida pratica

Giugno 4, 2026by Redazione

Giudizio di merito ex art. 617 c.p.c.: guida pratica su termini, fase cautelare, opposizione agli atti esecutivi e ricorso in Cassazione

 

Nel settore delle esecuzioni immobiliari, lโ€™opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. rappresenta uno degli strumenti piรน importanti per contestare irregolaritร  e vizi formali della procedura esecutiva.

Si tratta di un rimedio processuale estremamente utilizzato nella pratica giudiziaria, soprattutto nellโ€™ambito dei pignoramenti immobiliari, dove spesso il debitore si trova a dover affrontare atti e provvedimenti particolarmente complessi sotto il profilo tecnico e processuale.

Lโ€™opposizione ex art. 617 c.p.c. consente di sottoporre al controllo del giudice la regolaritร  formale degli atti dellโ€™esecuzione e puรฒ incidere in maniera significativa sullo sviluppo della procedura.

Tuttavia, uno degli aspetti meno conosciuti ma piรน rilevanti riguarda proprio il successivo giudizio di merito, ossia quella fase c.d. a cognizione piena nella quale il tribunale รจ chiamato a decidere definitivamente sulla fondatezza delle contestazioni proposte. Per prendere visione di un modello di atto di citazione introduttivo di un giudizio di merito in relazione ad un’opposizione ex art. 617 c.p.c. redatto dal nostro studio, si clicchi qui.

In qualitร  di avvocati specializzati nel diritto delle esecuzioni immobiliari e nella difesa del debitore, in questo articolo parleremo del giudizio di merito ex art. 617 c.p.c., analizzandone funzionamento, termini, modalitร  di introduzione e principali problematiche pratiche.

L’inquadramento dell’opposizione agli atti esecutivi: oggetto e presupposti

L’opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall’articolo 617 del codice di procedura civile, risponde a una funzione specifica: sindacare la regolaritร  formale della procedura esecutiva.

Con questo strumento, l’opponente contesta in buona sostanza la regolaritร  formale del titolo esecutivo, del precetto, delle notificazioni e degli atti esecutivi posti in essere lungo tutto il corso della procedura.

Si suole dire, infatti, che lโ€™opposizione agli atti lamenta il โ€œquomodoโ€ dellโ€™esecuzione e, dunque, la sua mera regolaritร  formale, a differenza dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., che investe invece l’โ€œanโ€ dell’azione, ossia il diritto stesso del creditore di agire in via esecutiva.

In altre parole, lโ€™opposizione ex art. 617 c.p.c. รจ il rimedio processuale con cui si denunciano i vizi formali degli atti dellโ€™esecuzione forzata. Si distingue dallโ€™opposizione ex art. 615 c.p.c., che riguarda invece il diritto stesso del creditore di procedere ad esecuzione forzata.

Nella pratica, il debitore puรฒ contestare numerose irregolaritร , tra cui:

  • vizi formali del titolo esecutivo o del precetto;
  • notificazioni nulle o inesistenti;
  • irregolaritร  del pignoramento immobiliare;
  • vizi relativi agli avvisi di vendita;
  • irregolaritร  del decreto di trasferimento;
  • errori compiuti nel corso della procedura esecutiva.

Lโ€™art. 617 c.p.c. รจ oggi uno dei mezzi di tutela piรน utilizzati nellโ€™ambito delle esecuzioni immobiliari proprio perchรฉ consente di contestare una vasta gamma di atti e provvedimenti del giudice dellโ€™esecuzione.

Un problema che spesso si pone nell’attivitร  professionale quotidiana, e che richiede una preparazione specialistica assoluta, รจ quello di riuscire ad individuare i criteri sulla base dei quali poter operare la corretta distinzione tra una opposizione allโ€™esecuzione ed una opposizione agli atti esecutivi.

Errare la qualificazione della domanda significa esporsi a pronunce di inammissibilitร  catastrofiche per il debitore.

Esempio pratico: un debitore scopre che lโ€™avviso di vendita contiene un errore rilevante relativo alla data dellโ€™asta. Dal momento della conoscenza dellโ€™atto decorrono 20 giorni per proporre opposizione ex art. 617 c.p.c.

La differenza tra opposizione ex art. 615 e art. 617 c.p.c.

Uno degli aspetti piรน delicati riguarda la corretta qualificazione dellโ€™opposizione.

Comprendere la differenza tra opposizione allโ€™esecuzione e opposizione agli atti esecutivi รจ infatti fondamentale, poichรฉ da tale distinzione derivano conseguenze processuali molto importanti.

Con lโ€™opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore contesta il diritto stesso del creditore di procedere ad esecuzione forzata. In altre parole, si sostiene che il creditore non possa agire esecutivamente oppure che il diritto azionato sia venuto meno.

Lโ€™opposizione ex art. 617 c.p.c., invece, non mette in discussione il diritto del creditore, ma esclusivamente la regolaritร  formale degli atti dellโ€™esecuzione.

Questa distinzione assume particolare rilievo anche sotto il profilo delle impugnazioni.

Infatti:

  • la sentenza resa nel giudizio ex art. 615 c.p.c. รจ normalmente appellabile;
  • la sentenza pronunciata nel giudizio ex art. 617 c.p.c. non รจ appellabile ed รจ impugnabile soltanto con ricorso per Cassazione.

Proprio la corretta qualificazione dellโ€™opposizione ha dato origine, negli anni, a numerose pronunce della Corte di Cassazione, soprattutto nei casi in cui il giudice abbia riqualificato lโ€™azione proposta dal debitore.

La tempistica e la rigorosa perentorietร  dei termini

Uno degli aspetti piรน importanti dellโ€™art. 617 c.p.c. riguarda il termine per la proposizione dellโ€™opposizione.

L’ordinamento, per garantire la certezza e la stabilitร  degli atti processuali, assoggetta l’opposizione agli atti esecutivi a un regime temporale rigidissimo.

Lโ€™opposizione in esame puรฒ essere infatti proposta durante tutto lโ€™arco della procedura esecutiva immobiliare โ€“ potendo colpire persino l’atto conclusivo, rappresentato dal decreto di trasferimento โ€“ ma pur sempre nel termine perentorio di venti giorni.

In particolare, il calcolo del momento iniziale di questo termine (dies a quo) varia a seconda dell’atto impugnato:

  • se si contestano il titolo esecutivo o il precetto, il termine decorre dal primo atto di esecuzione;
  • se si contestano singoli atti della procedura, il termine decorre dal loro compimento oppure dalla conoscenza dellโ€™atto ritenuto viziato.

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione รจ intervenuta piรน volte sul tema della conoscenza dellโ€™atto.

Particolarmente importante รจ la pronuncia n. 4797/2023, con cui la Suprema Corte ha affermato il fondamentale principio secondo cui, in tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento dellโ€™immobile pignorato decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza, legale o di fatto, di tale decreto oppure di un atto o provvedimento che ne presuppone necessariamente lโ€™emanazione.

La Suprema Corte ha tuttavia posto un argine invalicabile: lโ€™opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dellโ€™esaurimento della fase satisfattiva della espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.

รˆ perรฒ fondamentale ricordare che, in ogni caso, รจ onere esclusivo dellโ€™opponente dimostrare la tempestivitร  dellโ€™opposizione. Il debitore deve provare documentalmente il momento esatto in cui ha avuto cognizione del vizio, oppure, al contrario, dimostrare che una formalitร  considerata idonea a fornire conoscenza legale dellโ€™atto da impugnare, in realtร  non gli avrebbe consentito di avere contezza del procedimento.

Un esempio tipico analizzato dalla Cassazione riguarda lโ€™accesso del tecnico stimatore allโ€™immobile pignorato per procedere alla redazione della perizia di stima del bene: tale accesso puรฒ costituire indizio di conoscenza della pendenza del processo, ma spetta all’avvocato specializzato disarticolare tale presunzione.

Opposizione preventiva e opposizione successiva

Lโ€™opposizione agli atti esecutivi puรฒ essere proposta sia prima dellโ€™inizio dellโ€™esecuzione sia dopo la notifica del pignoramento.

La distinzione รจ fondamentale perchรฉ comporta rilevanti differenze procedurali.

Lโ€™opposizione preventiva viene proposta prima dellโ€™inizio dellโ€™esecuzione forzata e riguarda generalmente il titolo esecutivo o il precetto. In questo caso il procedimento ha struttura sostanzialmente unitaria e si introduce mediante atto di citazione.

Molto piรน frequente nelle esecuzioni immobiliari รจ invece lโ€™opposizione successiva, proposta dopo la notifica del pignoramento.

Essa presenta una struttura definita โ€œbifasicaโ€, articolata in:

  • una fase cautelare;
  • un successivo giudizio di merito.

Ed รจ proprio il giudizio di merito ex art. 617 c.p.c. a rappresentare il momento centrale dellโ€™intera opposizione.

La fase cautelare dellโ€™opposizione ex art. 617 c.p.c.

Quando lโ€™opposizione viene proposta dopo lโ€™inizio dellโ€™esecuzione, reca una particolare struttura definita โ€œbifasicaโ€ e impone alle parti un percorso obbligato.

Per chiarirci, la parte debitrice che intenda lamentarsi dei vizi formali della procedura esecutiva immobiliare dovrร  farlo muovendosi in due tempi: prima dovrร  promuovere un’istanza โ€œcautelareโ€ dinanzi al medesimo Giudice dell’Esecuzione che sta gestendo la vendita dell’immobile e, solo dopo lโ€™emissione dellโ€™ordinanza di rigetto o accoglimento della stessa, potrร  (e non dovrร ) introdurre il giudizio di merito dinanzi ad un altro magistrato.

Lโ€™obiettivo principale della fase cautelare รจ ottenere la sospensione del prosieguo della procedura esecutiva ai sensi dellโ€™art. 624 c.p.c. (bloccando, ad esempio, un’asta imminente o l’emissione del decreto di trasferimento). Essa รจ necessariamente preliminare alla successiva fase di merito, la quale รจ invece tesa ad esaminare lโ€™opposizione in un giudizio a cognizione piena ed esauriente.

In questa sede il giudice effettua una valutazione sommaria della vicenda e verifica principalmente due elementi:

  • il fumus boni iuris, ossia la probabile fondatezza dellโ€™opposizione;
  • il periculum in mora, cioรจ il rischio che la prosecuzione della procedura possa arrecare un grave pregiudizio al debitore.

รˆ importante precisare che il giudice dellโ€™esecuzione, in questa fase, non decide ancora definitivamente la controversia. La valutazione รจ necessariamente sommaria e finalizzata esclusivamente a stabilire se esistano i presupposti per sospendere temporaneamente lโ€™esecuzione.

Allโ€™esito della fase cautelare il giudice emette unโ€™ordinanza con cui concede oppure rigetta la sospensione e assegna il termine per lโ€™introduzione del giudizio di merito.

L’introduzione del giudizio di merito ex art. 617 c.p.c.

Una volta compreso il meccanismo di accesso, focalizziamoci specificamente sulla fase centrale: lโ€™introduzione e lo svolgimento del giudizio di merito.

Premesso che lโ€™introduzione del giudizio di merito รจ rimessa alla totale discrezione e valutazione strategica delle parti coinvolte nella precedente opposizione, vediamo cosa succede dal punto di vista tecnico ed esecutivo nel momento in cui il giudizio viene concretamente introdotto.

Una volta instaurato, il procedimento del giudizio di merito segue le regole ordinarie e il regime applicabile in ragione della materia oggetto della controversia, trasformandosi in un vero e proprio processo di cognizione piena.

Sotto il profilo strettamente formale, le modalitร  di introduzione variano in base al rito applicabile alla fattispecie. Se si applica il rito ordinario di cognizione, il giudizio deve essere introdotto mediante la redazione e la notifica di un atto di citazione ex art. 163 c.p.c..

Lโ€™opponente deve quindi provvedere a notificare lโ€™atto alla controparte tramite l’ufficiale giudiziario o via PEC, e successivamente effettuare lโ€™iscrizione della causa al ruolo generale dell’ufficio giudiziario entro il termine tassativo di 10 giorni dalla notifica ai sensi dellโ€™art. 165 c.p.c., determinando cosรฌ la successiva designazione del giudice istruttore.

Al contrario, qualora la controversia riguardi materie sottoposte a un rito speciale (si pensi alle cause disciplinate dal rito del lavoro, dal rito locatizio o agrario), il giudizio di merito si introduce non con citazione ma con ricorso depositato presso lโ€™ufficio giudiziario del giudice competente per lโ€™opposizione; lโ€™opponente provvede poi a notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza al convenuto nei termini assegnati.

Anche il giudizio di merito ex art. 617 c.p.c. รจ stato interessato dalle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, che ha rafforzato i principi di chiarezza, sinteticitร  e concentrazione processuale.

Il giudizio di merito costituisce la vera fase a cognizione piena dellโ€™opposizione agli atti esecutivi. รˆ in questa sede che il tribunale esamina in modo approfondito tutte le questioni prospettate dalle parti e verifica concretamente lโ€™esistenza dei vizi denunciati.

Si tratta quindi della fase processuale piรน importante dellโ€™intera opposizione, poichรฉ รจ proprio qui che il giudice decide definitivamente se gli atti della procedura esecutiva siano validi oppure viziati.

Nella pratica delle esecuzioni immobiliari, il giudizio di merito assume un ruolo centrale soprattutto quando vengono contestati atti particolarmente rilevanti come il pignoramento, gli avvisi di vendita o il decreto di trasferimento.

Il termine per introdurre il giudizio di merito รจ disciplinato ai sensi dellโ€™art. 618 c.p.c., secondo il quale il giudice dellโ€™esecuzione assegna alle parti un termine perentorio entro cui introdurre il giudizio di merito.

Nella prassi il termine concesso รจ spesso di 60 giorni, 90 giorni, oppure 120 giorni.

Il termine decorre dalla comunicazione dellโ€™ordinanza emessa allโ€™esito della fase cautelare.

รˆ importante sottolineare che il giudizio di merito non si instaura automaticamente. รˆ necessaria una specifica iniziativa della parte interessata.

Generalmente:

  • in caso di rigetto della sospensione, sarร  il debitore opponente ad avere interesse a proseguire il giudizio;
  • in caso di accoglimento della sospensione, sarร  il creditore procedente ad avere interesse ad introdurre il merito per evitare il blocco definitivo della procedura.

La mancata introduzione del giudizio di merito puรฒ produrre conseguenze estremamente rilevanti.

Se il giudice dellโ€™esecuzione ha disposto la sospensione della procedura e nessuna delle parti introduce il giudizio nel termine assegnato, trova applicazione lโ€™art. 624 c.p.c.

In tale ipotesi:

  • il processo esecutivo viene dichiarato estinto;
  • viene ordinata la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
  • il giudice provvede anche sulle spese processuali.

Si tratta di effetti particolarmente importanti nellโ€™ambito delle esecuzioni immobiliari, poichรฉ lโ€™estinzione della procedura determina il venir meno degli effetti del pignoramento.

La sentenza conclusiva e il ricorso per Cassazione

Il giudizio di opposizione ex art. 617 si conclude con una sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica.

Sotto il profilo dei rimedi impugnatori, ci troviamo di fronte a una delle peculiaritร  piรน vistose e severe dell’intero diritto processuale civile italiano, finalizzata a garantire la stabilitร  delle decisioni inerenti la regolaritร  della vendita forzata.

Ai sensi dellโ€™art. 618 c.p.c., la sentenza emessa allโ€™esito del giudizio di merito dellโ€™opposizione successiva (cosรฌ come quella emessa all’esito dell’opposizione preventiva a precetto) non รจ appellabile, ma รจ unicamente ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione.

Come anticipato, la peculiaritร  assoluta delle opposizioni ex art 617 c.p.c. รจ che il provvedimento conclusivo non รจ impugnabile dinanzi alla Corte d’Appello, e lo si deduce chiaramente dalla lettura letterale dellโ€™art 618 c.p.c.: ยซ…La causa รจ decisa con sentenza non impugnabile. Sono altresรฌ non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dellโ€™articolo precedente primo commaยป.

Per quanto concerne il giudizio di cassazione, la legge prevede innanzitutto la riforma del c.d. filtro in Cassazione, con lโ€™abrogazione della vecchia sezione filtro e la previsione di un procedimento accelerato per la definizione immediata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

In particolare, se il giudice relatore (giudice filtro) ravvisa uno dei possibili suddetti esiti, lo comunica alle parti lasciando loro la possibilitร  di optare per la richiesta di una decisione in camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso, evitando l’irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie.

Esperienza pratica dello studio

Nella pratica delle esecuzioni immobiliari uno degli errori piรน frequenti consiste nel proporre opposizioni senza una reale strategia processuale.

Una difesa realmente efficace richiede invece:

  • unโ€™attenta analisi degli atti della procedura;
  • la verifica concreta dei vizi esistenti;
  • la valutazione delle conseguenze processuali;
  • una strategia coerente con gli obiettivi del debitore.

In molti casi una opposizione ben strutturata puรฒ incidere concretamente sul corso della procedura esecutiva.

รˆ dunque fondamentale ed urgente che il debitore valuti tempestivamente, insieme ad un avvocato esperto in pignoramenti immobiliari e procedure esecutive, la soluzione che piรน si addice alla sua personale, singola situazione economica e familiare.

Lโ€™esperienza concreta maturata nel settore delle esecuzioni immobiliari consente di valutare rapidamente la reale esistenza di vizi procedurali e le strategie difensive piรน efficaci.

Un buon avvocato esperto in pignoramenti immobiliari saprร  certamente orientare il suo assistito verso una strategia costruttiva e integrata che, anche grazie all’utilizzo sapiente dellโ€™opposizione agli atti esecutivi e del relativo giudizio di merito, potrร  avvicinare (e magari ottenere) i risultati concreti sperati, salvando il debitore dal baratro della svendita all’asta del proprio patrimonio immobiliare.

Conclusioni

Il giudizio di merito ex art. 617 c.p.c. rappresenta una fase centrale delle opposizioni agli atti esecutivi e costituisce uno strumento di grande importanza nella tutela del debitore sottoposto a procedura esecutiva immobiliare.

La materia รจ altamente tecnica e caratterizzata da termini rigorosi, regole processuali complesse e conseguenze estremamente rilevanti sotto il profilo patrimoniale.

Comprendere quando sia possibile proporre opposizione, distinguere correttamente tra opposizione allโ€™esecuzione e opposizione agli atti esecutivi e gestire adeguatamente il successivo giudizio di merito รจ fondamentale per evitare errori che potrebbero compromettere irrimediabilmente la tutela del debitore.

Lo studio legale dโ€™Ambrosio Borselli si occupa esclusivamente di diritto delle esecuzioni immobiliari e difesa del debitore. Assistiamo quotidianamente clienti coinvolti in procedure di pignoramento immobiliare, opposizioni esecutive, aste giudiziarie e contestazioni relative agli atti della procedura.

Se hai ricevuto un atto di pignoramento, se ritieni che la procedura presenti irregolaritร  oppure se desideri valutare concretamente le possibili strategie difensive, contattaci per una consulenza personalizzata.

Una corretta analisi iniziale della procedura puรฒ fare la differenza nella tutela del tuo patrimonio e dei tuoi diritti.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli: โ€œRigetto dellโ€™opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di meritoโ€; โ€œOpposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. Guida Completaโ€; โ€œOpposizione ex art. 617 c.p.c. avverso lโ€™ordinanza di vendita con modelloโ€; โ€œGuida allโ€™opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramentoโ€; โ€œOpposizione 615 e 617 cpc: differenza tra fase cautelare e fase di meritoโ€; โ€œOpposizione al Precetto dopo la Riforma Cartabiaโ€.

FAQ sul giudizio di merito ex art. 617 c.p.c.

Quando si introduce il giudizio di merito ex art. 617 c.p.c.?

Dopo la fase cautelare dellโ€™opposizione agli atti esecutivi, entro il termine assegnato dal Giudice dellโ€™Esecuzione.

Qual รจ il termine per proporre opposizione ex art. 617 c.p.c.?

Generalmente 20 giorni dalla conoscenza dellโ€™atto contestato.

Il giudizio ex art. 617 c.p.c. รจ appellabile?

No. La sentenza puรฒ essere impugnata soltanto con ricorso per Cassazione.

Qual รจ la differenza tra opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.?

Lโ€™art. 615 riguarda il diritto del creditore di procedere ad esecuzione; lโ€™art. 617 riguarda invece i vizi formali degli atti esecutivi.

Avv. p. Silvia Bizzi

(collaboratrice dello studio dโ€™Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

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Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,ย  ย persino lโ€™annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli) e deiย motivi di opposizione al decreto di trasferimentoย che hanno portato a un tale eccezionale risultato si leggaย โ€œ617 cpc: Ottenuto lโ€™annullamento del decreto di trasferimentoโ€

Per prendere visione dellโ€™ennesima revoca di una ordinanza di vendita giร  pronunciata, ottenutaย  dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga โ€œRevocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizioneโ€

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dellโ€™asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolaritร  nellโ€™avviso di vendita si legga โ€œModello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocataโ€

Per maggioriย  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga lโ€™articoloย Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casaย ed ย i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato dโ€™Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per gli spunti e le novitร  interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso lโ€™ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di unย piano del consumatoreย (ora โ€œaccordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dalloย Studio legale dโ€™Ambrosio Borselliย si leggaย โ€œTribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012โ€ณ

Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dallโ€™asta si leggaย โ€œSovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa allโ€™astaโ€œ

Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante lโ€™avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si leggaย โ€œBloccato pignoramento per carenza di legittimazioneโ€

Per approfondire come gli errori contenuti nellโ€™avviso di vendita (determinante รจ una approfondita analisi dellโ€™avviso, in comparazione con lโ€™ordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere lโ€™ennesima revoca del decreto di trasferimento si leggaย โ€œRevocato decreto di trasferimento per vizi della venditaโ€

Per lโ€™ennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dellโ€™asta stessa, grazie allโ€™ammissione dellโ€™ennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portataย  con soddisfazione a compimento dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli si leggaย โ€œBloccato pignoramento con ammissione piano del consumatoreโ€

Ritornando alle irregolaritร  degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si leggaย โ€œRevocata vendita allโ€™asta per assenza di foto degli interniโ€ย che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara haย  revocato lโ€™esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nellโ€™apposita ordinanza.

Lo Studio Legale Associato dโ€™Ambrosio Borselli assiste da oltre un secolo i clienti nelle controversie immobiliari e nelle procedure esecutive, con sedi a Napoli, Milano, Roma e Brescia e operativitร  su tutto il territorio nazionale.

Avv. Edgardo Diomede dโ€™Ambrosio Borselli

Iscrittoย โ€œallโ€™Albo Avvocati di Napoliโ€

Studio Legale d'Ambrosio Borselli

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