Opposizione agli atti esecutivi: termine, procedura e casi più frequenti. Guida all’art. 617 c.p.c. su vizi e difesa del debitore
Nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari, la tutela del debitore passa spesso attraverso la corretta individuazione degli strumenti processuali messi a disposizione dall’ordinamento per contrastare eventuali illegittimità commesse nel corso dell’esecuzione forzata.
Quando si riceve un atto di precetto, un pignoramento immobiliare o si viene coinvolti in una procedura esecutiva già avviata, è fondamentale comprendere che non tutte le contestazioni riguardano l’esistenza del credito o il diritto del creditore ad agire.
In molti casi, infatti, il problema riguarda il modo in cui la procedura viene condotta e il rispetto delle regole formali previste dalla legge.
Tra gli strumenti più importanti in questo ambito vi è l’opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall’art. 617 c.p.c.. Si tratta di un rimedio processuale che consente di contestare i vizi formali degli atti dell’esecuzione, garantendo che il procedimento si svolga nel pieno rispetto delle norme e delle garanzie previste a tutela delle parti coinvolte.
L’importanza di questo strumento è spesso sottovalutata. Molti debitori ritengono, infatti, che l’unica possibilità di difesa sia contestare il credito o dimostrare l’inesistenza del debito.
In realtà, una significativa parte delle problematiche che emergono nelle esecuzioni immobiliari riguarda errori procedurali, irregolarità nelle notifiche, omissioni documentali o violazioni delle forme imposte dal legislatore. In presenza di tali situazioni, l’opposizione ex art. 617 c.p.c. può rappresentare uno strumento decisivo per far valere i propri diritti.
In qualità di avvocati specializzati nel diritto delle esecuzioni immobiliari e nella difesa del debitore, in questo articolo parleremo dell’opposizione agli atti esecutivi, analizzandone la disciplina, i termini per proporla, le modalità procedurali e i casi più frequenti che si riscontrano nella pratica giudiziaria.
Comprendere il funzionamento di questo rimedio è essenziale per chiunque sia coinvolto in una procedura esecutiva e desideri verificare la regolarità degli atti compiuti dal creditore o dagli altri soggetti che partecipano al procedimento.
Che cos’è l’opposizione agli atti esecutivi
L’opposizione agli atti esecutivi è il rimedio previsto dall’art. 617 c.p.c. per contestare la regolarità formale degli atti compiuti nel processo esecutivo. Proprio per questa ragione viene tradizionalmente definita anche opposizione formale.
Attraverso questo strumento non viene messo in discussione il diritto del creditore a procedere esecutivamente né l’esistenza del credito vantato. L’oggetto della contestazione riguarda esclusivamente il rispetto delle norme processuali che regolano l’esecuzione forzata.
In altre parole, il debitore o altro soggetto interessato non sostiene che il creditore non abbia diritto di procedere, ma afferma che uno o più atti della procedura siano stati compiuti in modo irregolare o in violazione delle prescrizioni previste dalla legge.
L’istituto assume un ruolo particolarmente rilevante nelle procedure di pignoramento immobiliare, dove il numero elevato di adempimenti procedurali aumenta inevitabilmente il rischio di errori, omissioni o irregolarità che possono incidere sulla validità degli atti successivi.
Differenza tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi
Uno degli aspetti che genera maggiori dubbi riguarda la distinzione tra l’opposizione agli atti esecutivi prevista dall’art. 617 c.p.c. e l’opposizione all’esecuzione disciplinata dall’art. 615 c.p.c.
La differenza è sostanziale e riguarda l’oggetto della contestazione.
Con l’opposizione all’esecuzione, il debitore contesta il diritto stesso del creditore di procedere forzatamente. Si tratta delle ipotesi in cui si sostiene, ad esempio, che il debito sia già stato pagato, che il titolo esecutivo sia inefficace o che manchi uno dei presupposti necessari per procedere all’esecuzione.
L’opposizione agli atti esecutivi, invece, presuppone che il creditore sia astrattamente legittimato ad agire. Ciò che viene contestato è esclusivamente la regolarità formale degli atti compiuti nel corso della procedura.
In termini semplici:
- l’opposizione ex art. 615 c.p.c. riguarda il diritto di procedere all’esecuzione;
- l’opposizione ex art. 617 c.p.c. riguarda le modalità con cui l’esecuzione viene svolta.
Comprendere questa distinzione è fondamentale perché da essa dipendono il termine per agire, la procedura da seguire e le possibili conseguenze sul processo esecutivo.
Termine per proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c.
Uno degli elementi più importanti della disciplina contenuta nell’art. 617 c.p.c. è rappresentato dal termine entro il quale l’opposizione deve essere proposta.
La legge stabilisce che il ricorso debba essere presentato entro venti giorni dal compimento dell’atto che si intende contestare oppure dal momento in cui il soggetto interessato ne abbia avuto effettiva conoscenza.
Si tratta di un termine particolarmente breve e soprattutto perentorio. Decorso tale termine, il vizio non potrà più essere fatto valere mediante questo rimedio processuale.
Nella pratica professionale, molti debitori perdono importanti opportunità difensive proprio perché non conoscono l’esistenza di questo termine o sottovalutano la necessità di una verifica immediata degli atti ricevuti.
Per tale motivo, in presenza di un precetto, di un pignoramento immobiliare o di altri atti dell’esecuzione, è sempre consigliabile procedere rapidamente ad un controllo della documentazione.
Quali atti possono essere contestati
L’ambito applicativo dell’opposizione agli atti esecutivi è particolarmente ampio.
Attraverso questo strumento possono essere impugnati tutti gli atti del processo esecutivo affetti da vizi formali, salvo che la legge preveda uno specifico rimedio.
Tra gli atti più frequentemente contestati vi sono:
- la notificazione del titolo esecutivo;
- l’atto di precetto;
- il pignoramento immobiliare;
- i provvedimenti del Giudice dell’Esecuzione;
- gli atti del professionista delegato alla vendita;
- gli avvisi di vendita e le attività connesse all’asta immobiliare.
La giurisprudenza considera l’opposizione ex art. 617 c.p.c. come un rimedio di carattere generale destinato a censurare tutte le irregolarità formali che incidano sulla validità degli atti esecutivi.
Chi può proporre l’opposizione
Un aspetto di grande rilievo riguarda l’ampiezza della platea dei soggetti che possono attivare questo strumento di tutela.
La legittimazione attiva non spetta soltanto al debitore esecutato (colui che subisce direttamente il pignoramento della propria casa).
Sono legittimati a proporre l’opposizione formale anche:
- Il terzo proprietario, nel caso in cui il pignoramento colpisca un bene immobile di proprietà di un soggetto diverso dal debitore principale (ad esempio, un datore di ipoteca o un terzo acquirente del bene pignorato).
- I creditori concorrenti, sia quelli procedenti che quelli intervenuti nella procedura, qualora ravvisino che un atto compiuto da un altro creditore o dal giudice leda i loro diritti formali all’interno della distribuzione della somma ricavata.
- Gli altri terzi che dimostrino di avere un interesse qualificato e che lamentino l’illegittimità ed il relativo pregiudizio derivante da un singolo atto dell’esecuzione (si pensi, in certi casi, ai comproprietari non debitori dell’immobile pignorato pro quota).
L’obiettivo della norma è garantire che ogni soggetto coinvolto nella procedura possa ottenere un controllo giudiziale sulla correttezza degli atti che incidono sui propri diritti.
Come si propone l’opposizione agli atti esecutivi
La modalità di proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi varia radicalmente a seconda del momento temporale in cui ci si trova rispetto all’inizio della procedura esecutiva vera e proprio. Il legislatore distingue chiaramente tra una fase preventiva e una fase successiva all’inizio dell’esecuzione.
- A) L’opposizione preventiva (prima del pignoramento)
Quando l’opposizione precede l’inizio dell’esecuzione (che nel pignoramento immobiliare coincide con la notifica dell’atto di pignoramento stesso), essa si rivolge tipicamente contro il titolo esecutivo o, molto più frequentemente, contro l’atto di precetto.
In questo specifico caso, l’opposizione va presentata necessariamente con atto di citazione dinanzi al giudice competente per territorio.
Per individuare il giudice competente, la legge prevede che si guardi al luogo in cui il creditore istante ha dichiarato la propria residenza o ha eletto il domicilio nell’atto di precetto.
In mancanza di tale dichiarazione o elezione di domicilio, l’opposizione va presentata, sempre mediante atto di citazione, presso il giudice del luogo in cui l’atto di precetto è stato notificato.
- B) L’opposizione successiva (a pignoramento già iniziato)
Nel caso in cui il processo esecutivo vero e proprio sia già iniziato con la notifica del pignoramento immobiliare, lo scenario cambia completamente.
L’opposizione agli atti esecutivi, da formularsi sempre nel medesimo termine perentorio di 20 giorni dall’atto viziato o dalla sua conoscenza, va presentata al Giudice dell’Esecuzione (G.E.) già designato o competente per la procedura.
In questa seconda ipotesi, l’atto introduttivo non è più l’atto di citazione, bensì il ricorso da depositarsi telematicamente nella cancelleria della procedura esecutiva medesima.
Dall’opposizione agli atti esecutivi nasce un vero e proprio processo di cognizione autonoma, il quale, pur innestandosi all’interno del fascicolo dell’esecuzione forzata, segue regole proprie volte ad accertare la sussistenza della violazione di legge denunciata dal debitore.
Questo processo si caratterizza per una struttura bifasica, divisa cioè in due momenti nettamente distinti: la fase cautelare (o sommaria) e la fase di merito a cognizione piena.
Il procedimento dell’opposizione agli atti esecutivi: fase sommaria e giudizio di merito
Depositato il ricorso, il Giudice dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 618 c.p.c., fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti e assegna all’opponente un termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto ai soggetti interessati.
In questa prima fase, caratterizzata da una cognizione sommaria e urgente, il giudice può adottare tutti i provvedimenti cautelari e urgenti necessari al caso concreto, inclusa la sospensione del processo esecutivo quando sussistano gravi vizi formali idonei a compromettere la regolarità della procedura.
La sospensione può essere concessa sia inaudita altera parte, direttamente nel decreto di fissazione dell’udienza in presenza di un pericolo imminente, sia all’esito dell’udienza, dopo l’instaurazione del contraddittorio tra le parti. Per il debitore sottoposto a pignoramento immobiliare, la sospensione può rappresentare uno strumento di straordinaria importanza, poiché consente di ottenere il blocco temporaneo della procedura in attesa della decisione del giudice.
Con apposita ordinanza, il Giudice dell’Esecuzione decide sull’istanza di sospensione e assegna il termine per l’introduzione del giudizio di merito, che si svolge secondo le regole della cognizione piena e si conclude con una sentenza.
L’onere di promuovere tale giudizio grava sulla parte che vi abbia interesse: normalmente sul debitore esecutato se la sospensione è stata negata, oppure sul creditore procedente se l’esecuzione è stata sospesa.
Una delle principali peculiarità dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. riguarda il regime delle impugnazioni: infatti, la sentenza che definisce il giudizio di merito non è appellabile e può essere impugnata soltanto mediante regolamento di competenza, quando la decisione riguardi esclusivamente tale profilo, oppure tramite ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Ne consegue che le questioni formali dedotte con l’opposizione vengono sostanzialmente esaminate in un unico grado di merito, rendendo particolarmente importante una corretta impostazione della difesa sin dalla fase introduttiva.
Casi più frequenti di opposizione nelle esecuzioni immobiliari
Nel campo specifico del pignoramento immobiliare, l’analisi della casistica giurisprudenziale ci mostra come l’opposizione agli atti esecutivi sia uno strumento estremamente duttile.
Esistono errori formali ricorrenti che i creditori (spesso grandi istituti di credito o società di cartolarizzazione dei crediti che gestiscono migliaia di pratiche in modo massivo) commettono nella fretta di recuperare le somme.
A. Vizi e irregolarità della notificazione
L’area della notificazione degli atti è senza dubbio il terreno fertile in cui si annida il maggior numero di vizi procedurali. I difetti di notifica del titolo esecutivo, dell’atto di precetto o dello stesso pignoramento immobiliare vanno obbligatoriamente fatti valere nelle forme e nei termini dell’opposizione agli atti esecutivi.
In ambito giuridico, occorre operare una netta e importantissima distinzione tra due categorie di vizi della notifica, poiché da essi discendono conseguenze procedurali diametralmente opposte:
- La nullità della notifica: La nullità della notifica si verifica quando l’atto è stato effettivamente notificato, ma con modalità non conformi alle prescrizioni di legge, tali da compromettere le garanzie previste per il destinatario. Ciò può accadere, ad esempio, in caso di consegna a soggetti non legittimati, notifica presso un indirizzo non più riferibile al debitore oppure omissione degli adempimenti richiesti dalla legge. Tuttavia, la nullità non comporta automaticamente l’inefficacia dell’atto. In base al principio del raggiungimento dello scopo, il vizio si considera sanato se il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell’atto e ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa. Nel processo esecutivo, ad esempio, la proposizione di un’opposizione o la costituzione in giudizio da parte del debitore può determinare la sanatoria della nullità della notifica. Per questo motivo, quando si intende contestare il vizio notificatorio, è fondamentale valutare attentamente le modalità e i tempi di intervento processuale, al fine di evitare che la stessa attività difensiva produca l’effetto di sanare la notifica irregolare.
- L’inesistenza della notifica: Si configura quando l’atto viene consegnato a un soggetto o in un luogo che non hanno alcun collegamento, né spaziale né personale, con il destinatario, rendendo l’attività di notificazione del tutto estranea allo schema legale (ad esempio, la notifica eseguita in una città diversa a un omonimo che non ha nulla a che fare con il debitore). L’inesistenza è un vizio radicale che non può mai essere sanato e che impedisce al termine di 20 giorni di iniziare a decorrere, lasciando l’atto permanentemente impugnabile.
B. Irregolarità dell’atto di precetto
L’atto di precetto è l’ultima intimazione ad adempiere che il creditore deve obbligatoriamente inviare al debitore prima di poter avviare il pignoramento della casa. La legge impone che il precetto contenga elementi essenziali a pena di nullità.
I casi più frequenti di opposizione formale contro il precetto riguardano:
- L’omessa o erronea indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, qualora questo non sia stato notificato contestualmente al precetto stesso.
- La mancanza dell’avvertimento al debitore circa la possibilità di rimediare alla situazione di sovraindebitamento ricorrendo alle procedure di composizione della crisi previste dalla legge.
- L’indeterminatezza delle somme richieste, come l’applicazione di tassi di interesse non specificati o il calcolo di spese vive non documentate che rendono il precetto oscuro e non verificabile dal debitore.
C. Errori nella fase del pignoramento e della vendita immobiliare
Una volta che il pignoramento immobiliare è stato avviato e l’immobile è sotto il controllo del custode e del Giudice dell’Esecuzione, la procedura deve seguire binari altrettanto rigidi.
Le opposizioni ex art. 617 c.p.c. in questa fase colpiscono spesso:
- Il deposito tardivo della documentazione ipocatastale o dell’istanza di vendita da parte del creditore. Se il creditore manca di depositare i certificati dei registri immobiliari entro i termini perentori stabiliti dall’art. 567 c.p.c., la procedura si estingue, e qualsiasi atto successivo compiuto dal giudice o dal custode è nullo e impugnabile con opposizione formale.
- Vizi nella relazione di stima del consulente tecnico d’ufficio (CTU). Se l’esperto nominato dal tribunale commette macroscopici errori nella valutazione del valore dell’immobile, o omette di segnalare abusi edilizi sanabili che deprezzano la casa, il debitore può opporsi all’ordinanza di vendita del giudice che ha recepito quella perizia errata.
- Irregolarità nell’avviso di vendita redatto dal professionista delegato (notaio, avvocato o commercialista). Errori nella descrizione del bene, l’omessa pubblicità sui portali autorizzati nei termini di legge, o variazioni arbitrarie delle modalità di presentazione delle offerte telematiche sono tutti motivi legittimi per chiedere l’annullamento dell’esperimento d’asta.
- Irregolarità di provvedimenti del giudice dell’esecuzione, ad esempio richiesto con istanze di riduzione, conversione o altre istanze.
Esperienza pratica
Nella prassi forense delle esecuzioni immobiliari, le opposizioni ex art. 617 c.p.c. riguardano con maggiore frequenza una serie di vizi che derivano spesso dalla gestione seriale e standardizzata delle procedure da parte dei creditori e dei soggetti delegati.
Nell’esperienza dello Studio Legale d’Ambrosio Borselli, che opera quotidianamente nel settore delle esecuzioni immobiliari e della difesa del debitore, le criticità più ricorrenti attengono a:
- irregolarità nelle notifiche del precetto o del pignoramento, soprattutto nei casi in cui la notifica sia eseguita presso indirizzi non più attuali o con omissioni degli adempimenti informativi previsti dalla legge;
- errori nella documentazione ipocatastale, spesso dovuti a depositi incompleti o tardivi che incidono sulla regolarità del fascicolo esecutivo;
- vizi dell’avviso di vendita, che possono riguardare sia la corretta descrizione del bene sia il rispetto delle modalità di pubblicità e dei termini procedurali;
- criticità nelle perizie di stima, frequenti nei casi in cui non vengano adeguatamente considerati elementi incidenti sul valore reale dell’immobile, come abusi edilizi o condizioni urbanistiche non sanate.
In questo contesto, una analisi tempestiva e approfondita della documentazione esecutiva consente spesso di individuare irregolarità non immediatamente evidenti, ma giuridicamente rilevanti. Tali vizi, se intercettati nei termini previsti dall’art. 617 c.p.c., possono incidere in modo determinante sulla regolarità della procedura e sulle strategie difensive adottabili.
Conclusioni
L’opposizione agli atti esecutivi rappresenta uno dei più importanti strumenti di tutela previsti dall’ordinamento nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari.
Attraverso questo rimedio è possibile verificare la regolarità degli atti compiuti nel corso dell’esecuzione forzata, contestare eventuali vizi procedurali e ottenere, nei casi previsti dalla legge, provvedimenti capaci di incidere concretamente sul corso della procedura.
Proprio perché il termine per proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c. è particolarmente breve, è fondamentale effettuare una verifica tempestiva della documentazione ricevuta e valutare immediatamente le possibili strategie difensive.
Lo Studio Legale d’Ambrosio Borselli opera esclusivamente nel settore del diritto delle esecuzioni immobiliari e della difesa del debitore. Se hai ricevuto un atto di precetto, un pignoramento immobiliare o ritieni che nella procedura siano presenti irregolarità, contattaci per una consulenza personalizzata.
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Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli: “Opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. Guida Completa”; “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”; “Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di vendita con modello”; “Modello di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc”.
FAQ
L’opposizione sospende automaticamente il pignoramento?
No. La sospensione deve essere espressamente concessa dal giudice.
Qual è il termine per proporre opposizione ex art. 617 c.p.c.?
20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto.
Posso contestare un errore nella notifica?
Sì, se il vizio è rilevante e non sanato.
La sentenza è appellabile?
No, salvo casi eccezionali (regolamento di competenza o Cassazione).
Chi decide sull’opposizione?
Il Giudice dell’Esecuzione e poi il giudice del merito.
Avv. p. Silvia Bizzi
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
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Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
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Per verificare la concreta possibilità con una adeguata difesa specialistica di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga “Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga “Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta“
Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga “Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”
Per approfondire come gli errori contenuti nell’avviso di vendita (determinante è una approfondita analisi dell’avviso, in comparazione con l’ordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere l’ennesima revoca del decreto di trasferimento si legga “Revocato decreto di trasferimento per vizi della vendita”
Per l’ennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dell’asta stessa, grazie all’ammissione dell’ennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portata con soddisfazione a compimento dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”
Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.
Lo Studio Legale Associato d’Ambrosio Borselli assiste da oltre un secolo i clienti nelle controversie immobiliari e nelle procedure esecutive, con sedi a Napoli, Milano, Roma e Brescia e operatività su tutto il territorio nazionale.
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”
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