Le misure urgenti adottate dal Governo al fine di limitare il contagio del Covid19 hanno avuto ripercussioni importanti, comโรจ noto, anche sulla gestione del funzionamento della giustizia.
In particolar modo, in data 17 marzo 2020, รจ stato approvato il decreto-legge n.18 del 2020 recante โmisure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse allโemergenza epidemiologica da COVID-19โ.
Questi sostituisce, in buona parte, il precedente decreto del 8 marzo che aveva riguardato prettamente lโattivitร giudiziaria. In particolare, il primo articolo differiva le udienze civili e penali a data successiva al 22 marzo e sospendeva i termini per le attivitร da compiersi creando il cosiddetto periodo โcuscinettoโ, che riguardava tutto quanto detto salvo alcune eccezioni. Delle eccezioni non risultavano far parte le procedure di esecuzione immobiliare, motivo per il quale le udienze fissate per la trattazione delle suddette dovevano ritenersi anchโesse slittate a data da destinarsi, sicuramente dopo il 22 marzo.
Purtuttavia, lโincessante avanzata della pandemia ha costretto gli organi del Governo ad emanare in data 17.03.2020 un nuovo decreto legge n.18/2020 (cd. โCura Italia” per scaricare il provvedimento integrale si clicchi “DECRETO CURA ITALIA – Dl 18 del 17.3.2020″ ), il cui art.83 ha rimpiazzato le previsioni del precedente, estendendo il periodo โcuscinettoโ dal 22 marzo, data prevista dal d.l. precedente, al 15 aprile 2020 (termine ulteriormente prorogato all’11 maggio 2020 dall’art. 36 del dl n. 23 dell’8 aprile 2020).
Quali sono le novita?
Il nuovo art.83 comma primo, di recente menzione, recita: โDal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine ulteriormente prorogato all’11 maggio 2020 dall’art. 36 del dl n. 23 dell’8 aprile 2020) le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate dโufficio a data successiva al 15 aprile 2020โ.
In punto di sospensione dei termini, il comma secondo: โDal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine ulteriormente prorogato all’11 maggio 2020 dall’art. 36 del dl n. 23 dell’8 aprile 2020) รจ sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per lโadozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, lโinizio stesso รจ differito alla fine di detto periodo. Quando il termine รจ computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, รจ differita lโudienza o lโattivitร da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispettoโ.
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Dal nuovo decreto-legge discende che:
– le udienze civili e penali pendenti sono rinviate a data successiva al 15 aprile 2020 (termine ulteriormente prorogato all’11 maggio 2020 dall’art. 36 del dl n. 23 dell’8 aprile 2020);
– viene sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali ed, in genere, di tutti i termini procedurali;
– Quando il termine abbia inizio nel periodo โcuscinettoโ questo decorrerร nuovamente dalla fine dello stesso;
– Quando un termine รจ computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione viene differita lโudienza o lโattivitร da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
Ciรฒ considerato, si discute se alla luce della recente normativa debbano ritenersi rientranti nello slittamento anche le attivitร proprie della procedura esecutiva immobiliare quali:
- la vendita dellโimmobile
- lโattuazione dellโordine di liberazione.
ร comprensibile lo spavento derivante dalla possibile avanzata delle suddette attivitร in costanza del disagio creato dalla diffusione massiva dellโagente patogeno. Nel senso che lโeventuale attuazione dellโordine di liberazione porterebbe lโesecutato ad esporsi ad un possibile contagio, nonchรฉ ad avere una rilevante difficoltร nel trovare un nuovo immobile da condurre in locazione considerando lโimpossibilitร normativa e materiale di muoversi e spostarsi.
Non di meno la (s)vendita dellโimmobile, causata dal fatto che lโofferente โmedioโ รจ oggi impegnato ad arginare gli effetti devastanti generati dal Virus, renderebbe infruttuosa lโintera procedura esecutiva immobiliare o, al piรน, invalida. Non รจ trascurabile che almeno per le vendite che sono state fissate nella modalitร classica le attivitร preordinate ad esse quali la visita dellโimmobile, il deposito della busta, il presenziare alle operazioni comporterebbero un rischio notevole di contagio per gli offerenti e per il delegato.
Insomma lโeventuale imperterrita avanzata delle suddette attivitร รจ idonea a creare un danno notevole in primis al debitore esecutato, il quale si vedrebbe sfrattato in uno scenario sociale sgradevole e/o vedrebbe svenduto lโimmobile con conseguente sopravvivenza di un certo debito residuo non soddisfatto, e non in ultimo per il creditore, il quale dopo aver anticipato spese occorrende allโesecuzione dovrebbe accontentarsi di un ricavo molto mite, probabilmente inidoneo a rimpinguarlo di quanto speso. ย Problemi importanti emergono anche dalla eventuale sospensione del pagamento rateale concesso in sede di conversione del pignoramento. Difatti qualora il debitore ometta di versare la rata o la saldi con ritardo superiore a 30 giorni decadrebbe dal beneficio della conversione. Purtroppo, non รจ chiaro, al di lร del suggerimento pervenuto dal Tribunale di Bergamo, di cui si dirร , che sorte avranno detti versamenti e cosa potrebbe capitare nel caso di ritardato/mancato pagamento di una rata.
Tutto ciรฒ considerato, รจ opportuno fare chiarezza, nel limite di quanto possibile, sul come i maggiori tribunali italiani hanno, fino ad ora, gestito le attivitร proprie delle procedure esecutive immobiliari in considerazione dellโemergenza virale. Eโ bene precisare che tutti i provvedimenti qui elencati โpoggiavanoโ sulle previsioni del Decreto-legge del 9 marzo ormai soppiantato dal successivo D.l. โCura Italiaโ. Anche se questโultimo risulta, nei fatti, ancor piรน stringente e garantista del precedente, motivo per il quale si ipotizza che le misure che saranno adottate in virtรน della novella garantiranno, rispetto a queste che si elencano, una maggiore prudenza per le attivitร dipendenti dalle procedure esecutive immobiliari.
Alcuni tribunali hanno precisato che โconsiderato che quelle di vendita sono da qualificarsi come udienze (art. 631 c.p.c.).โ sono pertanto โ da rinviare in base al disposto di cui all’art. 1( del “Decreto Legge n. 11 dell’8.3.2020 “)โ. Cosรฌ come ritenuta โaltresรฌ la necessitร di disporre la sospensione dello svolgimento di attivitร che possono comportare pericolo di contagioโ รจ rinviata lโattuazione degli ordini di liberazione emessi (“Tribunale di Nola 9-3-2020″).
Analogamente, il Tribunale di Bari il quale con “Tribunale di Bari 10.3.20“ ha sospeso tutte le attivitร sopraelencate, ha specificato inoltre che sono sospesi i termini per lโelaborazione peritale, gli accessi dei potenziali acquirenti, i termini per il versamento del saldo.
Lo stesso dicasi per il Tribunale di Roma (Provv. 9.3.2020) per il quale, a differenza dei precedenti, era stata in prima battuta prevista (con provvedimento del 6 marzo) la possibilitร di attuazione dellโordine di liberazione per i soli immobili giร aggiudicati e nelle modalitร piรน idonea a tutelare lโincolumitร degli ausiliari e dellโoccupante.
Qualcosa aggiunge il Tribunale di Bergamo in tema di Conversione del Pignoramento ( ” provvedimento del 10.03.2020“) per il quale, in aggiunta a quanto in precedenza, viene specificato che โ Essendo sospesi, ai sensi dellโart. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 11 dellโ8.03.2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 (quindi tutti i procedimenti civili e penali in genere), sono da intendersi sospesi sino al 22 marzo 2020 i termini per i versamenti da effettuarsi nelle procedure di conversione del pignoramento, sia che il pagamento sia stato previsto a mezzo di libretto bancario che a mezzo di c/c.โ
Il Tribunale di Pavia (“decreto 659/2020 del 9.3.2020″) ha esplicitamente sospeso โ la sottoscrizione dei decreti di trasferimentoโ fino al 22.03.2020. Saranno inoltre rinviate tutte le aste fissate a data successiva al 31.05.2020 per il Tribunale di Ivrea (“provv 10.3.2020″) . Mentre il Tribunale di Novara (“decreto 14/2020 del 10.3.2020″) ha slittato tutte le aste a data successiva al 15.7.2020 e sospeso la liberazione degli immobili staggiti salvo che, nel corso del periodo โcuscinettoโ, pervenga notizia al custode del danneggiamento dellโimmobile ad opera del debitore occupante.
Comโรจ chiaro, benchรฉ debbano ritenersi generalmente annullati gli esperimenti di vendita fissati nel periodo successivo allโ8 marzo 2020 e, senzโaltro, sospesa lโattuazione degli ordini di liberazioni pendenti, salvo per alcuni tribunali ( i quali prevedono la loro attuazione a determinate condizioni : danneggiamento dellโimmobile, bene giร aggiudicato), allo stato non vi รจ stato un indirizzo univoco.
Tale incertezza, figlia di una non chiarissimo provvedimento dโurgenza in materia, faceva nascere non pochi dubbi allโinterprete oltre che allโoperatore, per cui si confidava nella preferenza verso lโinterpetazione piรน prudente tesa a garantire il debitore esecutato.
Sta di fatto che alla luce del Decreto โCura Italiaโ tutte le operazioni di vendita e gli ordini di liberazione giaโ differiti a data successiva al 22 marzo, seguiranno un nuovo rinvio a data successiva al 15 aprile (termine ulteriormente prorogato all’11 maggio 2020 dall’art. 36 del dl n. 23 dell’8 aprile 2020), sempre che, nelle more, la situazione non peggiori. Al momento non siamo ancora in grado di raccontare come i Tribunali si organizzeranno in concreto per dare attuazione al decreto pocโanzi approvato, anche se dalla analisi condotta emerge con una certa sicurezza che:
- Le aste fissate dall’8 marzo all’11 maggio verranno rinviate;
- Gli ordini di liberazioneย verranno rinviati, tutti a dopo il 30 giugnoย infatti l’art. 103, co. 6, del D.L. Cura Italia prevede cheย โLโesecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, รจ sospesa fino al 30 giugno 2020โ, (tale termine รจ stato poi prorogato al 31 dicembre, si legga al propositoย โProrogato al 31 dicembre il blocco degli sfrattiโ).
- Nel periodo suddetto saranno sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti;
- Nel periodo suddetto saranno sospese le attivitร di visita degli immobili da parte degli interessati.
Altri provvedimenti dei Tribunali Italiani:
Tribunale di Napoli (circolare coronavirus)
Tribunale di Napoli Nord (provv prot 1411 del 9.3.2020)
Avv. Daniele Giordano
Per un approfondito confronto tra il Dl 18/2020 e il precedente Dl 11/2020 con la descrizione delle innovazioni previste in tema di esecuzioni immobiliari e di rilascio di immobiliย ย si legga anche “Pignoramenti immobiliari: le novitร del D.L. 18/2020 โCura Italiaโ confronto con il D.L. 11/2020″
Per una trattazione completa di tutti i terminiย sospesi nell’ambito del pignoramento immobiliare si rinvia allโarticolo โCoronavirus e Dl Cura Italia: gli effetti del decreto su ogni singolo termine dellโesecuzione immobiliareโ
Per saperne di piรน sul nuovo art. 560 cpc entrato in vigore il 28 febbraio 2020 che ha prodottoย l’effetto estendere l’impossibilitร di disporre la liberazione degli immobili pignorati (abitati dal debitore e dai suoi familiari) fino al decreto di trasferimento per tutte le procedure in corso si legga “Bloccati gli ordini di liberazione di tutte le procedure esecutive in corso!!! il nuovo art. 560 cpc come modificato dallโart. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019 Testo e commento”
Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dallโart. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si leggaย โArt. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per lโacquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutivaโ,ย Mentreย chi fosse interessato al nuovoย fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dellโart. 41 bis, dalย comma 445 dellโart. 1 della legge di stabilitร 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])ย finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e piรน attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari leggaย โIl nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dallโart. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commentoโ
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si legga ancheย gli articoli โOpposizione allโesecuzione e tutela del diritto allโabitazioneโ ,ย ย โPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casaโ
Chi volesseย approfondire lโargomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โGuida allโOpposizione a precetto: termini, competenza e formaโย , โGuida allโOpposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโย eย ย ย โRigetto dellโopposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di meritoโ
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si leggaย โSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโย o ancheย โGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโAccordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ, oย โReclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamoโย mentreย sulle possibilitร offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga ย โIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโย ed ancheย โLa sospensione dellโesecuzione con lโintroduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazioneโ
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Avv. Edgardo Diomede dโAmbrosio Borselli
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