ร stata approvata definitivamente dal Senato, venerdรฌ 24 aprile, la legge di conversione del decreto-legge n.18 del 2020 (cd. Cura Italia). Tra le novitร apportate in sede di conversione assume rilievo, ai fini di cui si discute, il nuovo art. 54 ter rubricato โsospensione delle procedure esecutive sulla prima casaโ. In particolare, il comma primo dispone che โal fine di contenere gli effetti negativi dellโemergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale รจ sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui allโarticolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto lโabitazione principale del debitoreโ.
Lโart. 54 ter รจ frutto dellโiter di conversione parlamentare, mancando una simile previsione nel precedente testo del decreto. La nuova norma mira, evidentemente, a tutelare il diritto di abitazione del debitore esecutato, esclusivamente quando il pignoramento abbia avuto ad oggetto la sua prima casa, in un periodo in cui il crescente disagio economico da coronavirus ha fatto giร sentire i suoi primi effetti.
La norma dispone in maniera si ritiene poco chiara, che dalla pubblicazione della legge di conversione e per i successivi sei mesi saranno sospese tutte le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto lโabitazione principale del debitore, dando la sensazione che ciรฒ possa avvenire automaticamente. Considerato il pregio della disposizione in commento, รจ ben piรน arduo comprendere come essa, concretamente, funzionerร . Occorre, innanzitutto, aver chiaro quali procedure esecutive saranno sospese e se tale sospensione opererร in automatico o su istanza di parte.
Preliminarmente va osservato che la norma sospende le sole esecuzioni immobiliari che abbiano ad oggetto โlโabitazione principale del debitoreโ. Per meglio comprendere la portata dellโinciso โabitazione principaleโ occorre rifarsi allโinterpretazione fornita dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge.
Qui viene precisato che โper abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietร o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 10, comma 3-bis del D.P.R. n. 917 del 1986)โ.
Il richiamo chiarisce che la definizione di abitazione principale รจ corrispondente a quella contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi (d.p.r. 917 del 1986).
Sgomberato il campo da ogni altra interpretazione, possiamo dedurne che dovrebbero essere sospese per sei mesi decorrenti dalla entrata in vigore della norma, le procedure esecutive immobiliari che hanno ad oggetto lโabitazione principale del debitore, ossia quella in cui costui, o i suoi familiari, dimorano abitualmente.
A tal punto, ci si chiede come il beneficiario di detta misura possa utilmente profittarne. Appare, del resto, problematico ipotizzare che le procedure esecutive cosรฌ individuate vengano automaticamente sospese. Del resto, il giudice, preso atto dellโart.54 ter in esame, potrebbe non sapere che lโimmobile staggito risulti essere lโabitazione principale del debitore e di conseguenza non sospendere la procedura. Tuttโal piรน dalla perizia, se giร redatta, o dallโaccesso del custode, se nominato, potrebbe emergere che il debitore abiti abitualmente lโimmobile pignorato eppure si dubita che una tale circostanza, benchรฉ riscontrabile, possa spingere il giudice ad agire autonomamente. ย Appare piรน verosimile che, per godere della sospensione semestrale di cui allโart.54 ter, il debitore debba farne apposita istanza dimostrando la ricorrenza del requisito richiesto e fornendo dunque prova di dimorare abitualmente nellโimmobile staggito.
Certamente ci saranno giudici piรน attenti che potranno indagare attraverso la ctu o un invito agli opportuni chiarimenti fatto al custode e poi provvedere autonomamente e giudici che lo saranno meno, non avendo un espresso obbligo al riguardo, cosรฌ come ci saranno Tribunali che inviteranno, con apposite ordinanze, i propri giudici delle esecuzioni a verificare (quando possibile, in quanto prima della nomina del custode e della perizia puรฒ essere oltremodo complicato per il G.E. verificare autonomamente lโesistenza dei requisiti per la sospensione) e provvedere di conseguenza, come ce ne saranno tanti altri che non provvederanno in tal senso.
Ad ogni modo, stante lโincertezza sul punto e in attesa di vedere come tale misura verrร applicata nella prassi, si ritiene comunque altamente consigliato, qualora ne ricorrano i presupposti, procedere con unโistanza al giudice dellโesecuzione palesando lโentrata in vigore del nuovo art.54 ter e lโabitualitร della dimora del debitore esecutato nellโimmobile oggetto di esecuzione al fine di ottenere effettivamente lโagognata sospensione.
A tal riguardo un caso particolare ci preme sottolineare, quello delle conversioni di pignoramento in corso e del pagamento delle relative rate.
Vista lโeccezionalitร della situazione e la ratio della norma, di supporto ai debitori esecutati in difficoltร , ย finalizzata ad aiutarli a salvare la propria prima abitazione, si deve ritenere, a parere dello scrivente,ย che la sospensione possa e debba applicarsi anche al pagamento delle predette rate di conversione del pignoramento, chi piรน del debitore, che si sta impegnando a pagare una onerosa conversione pur di salvare la propria prima abitazione, meriterebbe un poโ di respiro, specie in un momento di eccezionale e straordinaria difficoltร come quello in corso? Eโ ovvio anche in tal caso che a maggior ragione tale sospensione vada espressamente richiesta e adeguatamente motivata da parte di chi, non solo ne abbia i requisiti (in quanto si tratti della prima abitazione), ma possa averne particolare necessitร in considerazione del momento storico, ed assolutamente si sconsiglia di sospendere autonomamente il pagamento delle rate senza unโespressa autorizzazione del G.E.
Avv. Daniele Giordano
(collaboratore dello Studio dโAmbrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Successivamente al presente articolo molti Tribunali hanno regolamentato lโapplicazione dellโart. 54 ter tramite decreti, protocolliย e linee guida, le cui conclusioni sono state piuttosto variegate, li abbiamo esaminati nell’articolo “Guida alla sospensione del pignoramento ex art 54 ter L. 27/2020″
Per una trattazione completa di tutti i terminiย sospesi nell’ambito del pignoramento immobiliare si rinvia allโarticolo โCoronavirus e Dl Cura Italia: gli effetti del decreto su ogni singolo termine dellโesecuzione immobiliareโ
Per saperne di piรน sul nuovo art. 560 cpc entrato in vigore il 28 febbraio 2020 che ha prodottoย l’effetto estendere l’impossibilitร di disporre la liberazione degli immobili pignorati (abitati dal debitore e dai suoi familiari) fino al decreto di trasferimento per tutte le procedure in corso si legga “Bloccati gli ordini di liberazione di tutte le procedure esecutive in corso!!! il nuovo art. 560 cpc come modificato dallโart. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019 Testo e commento”
Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dallโart. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si leggaย โArt. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per lโacquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutivaโ,ย Mentreย chi fosse interessato al nuovoย fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dellโart. 41 bis, dalย comma 445 dellโart. 1 della legge di stabilitร 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])ย finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e piรน attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari leggaย โIl nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dallโart. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commentoโ
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si legga ancheย gli articoli โOpposizione allโesecuzione e tutela del diritto allโabitazioneโ ,ย ย โPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casaโ
Chi volesseย approfondire lโargomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โGuida allโOpposizione a precetto: termini, competenza e formaโย , โGuida allโOpposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโย eย ย ย โRigetto dellโopposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di meritoโ
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si leggaย โSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโย o ancheย โGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโAccordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ, oย โReclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamoโย mentreย sulle possibilitร offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga ย โIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโย ed ancheย โLa sospensione dellโesecuzione con lโintroduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazioneโ
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